Sentenza 21 maggio 1999
Massime • 1
In tema di sequestro di beni nella disponibilità di indiziati dell'appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, così come in tema di proroga del termine di efficacia del sequestro in caso di indagini complesse, ai sensi dell'art. 2-ter, comma terzo, della legge n. 575 del 1965, non è consentita l'autonoma e immediata impugnazione del relativo decreto, in considerazione del principio generale di tassatività delle impugnazioni, della natura meramente strumentale del provvedimento e delle caratteristiche sommarie della fase procedimentale, connotata da incisive decadenze; ne' è consentita l'opposizione allo stesso giudice nella forma dell'incidente di esecuzione, che condurrebbe ad eludere, mediante il riesame della vicenda cautelare da parte del giudice dell'esecuzione prima e poi, eventualmente, della Corte di cassazione, il principio generale di tassatività delle impugnazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/05/1999, n. 3814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3814 |
| Data del deposito : | 21 maggio 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. SACCIIETTI Francesco Presidente del 21/5/1999
1. Dott. LOSANA Camillo Consigliere SENTENZA
2. " ELLINI NA " N. 3814
3. " GIRONI EM " REGISTRO GENERALE
4. " CANZIO Giovanni " relatore N. 7333/99
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da Di NI CO, nato il [...], avverso l'ordinanza del tribunale di Catania in data 31.10.1998, che disponeva la proroga di un anno del termine di efficacia del sequestro dei beni ex art.
2-ter, comma 3, l. n. 575 del 1965;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Canzio;
Lette le conclusioni del P.G., il quale ha chiesto disporsi la trasmissione degli atti alla corte d'appello di Catania;
Osserva in fatto e in diritto.
1. - Il tribunale di Catania, con decreto pronunciato in data 31.10.1998 nel procedimento di prevenzione a carico di CO Di NI, disponeva la proroga di un anno del termine di efficacia del sequestro dei beni del proposto, in considerazione della complessità degli accertamenti tecnico-contabili in corso di espletamento mediante perizia.
Il difensore del Di NI ha proposto ricorso per cassazione avverso detto decreto denunziandone la mancanza o la mera apparenza di motivazione in merito al profilo di complessità del procedimento:
il colpevole ritardo del perito nel deposito della relazione non era idoneo a legittimare l'ingiustificato protrarsi di vincoli incidenti sulla libera disponibilità dei beni e sul diritto di difesa del proposto.
2. - Osserva il Collegio che, sia in tema di sequestro di beni di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, sia in tema di proroga del termine di efficacia del sequestro nel caso di "indagini complesse", ai sensi dell'art.
2-ter, comma 3, 1. n. 575 del 1965, non è consentita l'autonoma ed immediata impugnazione del relativo decreto, in considerazione del principio generale di tassatività delle impugnazioni di cui all'art. 568.1 c.p.p. - l'art.
3-ter 1. 575/65, nell'indicare analiticamente i provvedimenti soggetti ad impugnazione, non annovera nel relativo catalogo quello in esame -, della natura meramente strumentale del provvedimento e delle caratteristiche sommarie della fase procedimentale, connotata da incisive decadenze (Cass., Sez. Un., 26.10.1985, Giovinazzo;
Sez. I, 12.11.1997, Alfieri ed altri, rv. 209403; Sez. I, 4.10.1996, Rocchetti, rv. 207717).
D'altra parte, le modalità relative all'esercizio del diritto di difesa, tutelato dal precetto dell'art. 24 Cost., sono rimesse alla scelta discrezionale del legislatore, tradottasi nella specie nella facoltà assicurata al difensore di far valere illegittimità del provvedimento di proroga, emesso de plano il contraddittorio dell'interessato, mediante l'impugnazione differita del decreto che dispone la confisca dei beni in sequestro (Cass., Sez. I, 4.10.1996, Rocchetti, cit.).
3. - Ritiene infine il Collegio (in esplicito e consapevole contrasto con l'orientamento da altra decisione: Cass., Sez. I, 11.11.1997, Alfieri ed altri, cit.) che neppure possa consentirsi in tal caso, richiamandosi la regola della conversione dell'impugnazione proposta a giudice incompetente ex art. 568.5 c.p.p., l'opposizione allo stesso giudice nella forma dell'incidente di esecuzione. Ed invero, in tal modo, mediante il riesame della vicenda cautelare da parte del giudice dell'esecuzione prima ed eventualmente della Corte di cassazione poi, a norma dell'art. 666.6 c.p.p., si eluderebbe il principio generale di tassatività delle impugnazioni di cui al primo comma del medesimo art. 568, laddove, invece, nell'art.
3-ter l. n.575 del 1965 sono indicati espressamente sia i provvedimenti impugnabili che il mezzo d'impugnazione.
Il ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di lire 500.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio il 21 maggio 1999. Depositato in Cancelleria il 25 giugno 1999