Versione
13 ottobre 2011
13 ottobre 2011
>
Versione
6 dicembre 2017
6 dicembre 2017
Art. 23. Procedimento applicativo 1. Salvo che sia diversamente disposto, al procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal titolo I, capo II, sezione I.
2. I terzi che risultino proprietari o comproprietari dei beni sequestrati, nei trenta giorni successivi all'esecuzione del sequestro, sono chiamati dal tribunale ad intervenire nel procedimento con decreto motivato che contiene la fissazione dell'udienza in camera di consiglio.
3. All'udienza gli interessati possono svolgere le loro deduzioni con l'assistenza di un difensore, nonche' chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 24 il tribunale ordina la restituzione dei beni ai proprietari.
(( 4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che vantano diritti reali o personali di godimento nonche' diritti reali di garanzia sui beni in sequestro. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 26, per la liquidazione dei relativi diritti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del presente libro ))
2. I terzi che risultino proprietari o comproprietari dei beni sequestrati, nei trenta giorni successivi all'esecuzione del sequestro, sono chiamati dal tribunale ad intervenire nel procedimento con decreto motivato che contiene la fissazione dell'udienza in camera di consiglio.
3. All'udienza gli interessati possono svolgere le loro deduzioni con l'assistenza di un difensore, nonche' chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 24 il tribunale ordina la restituzione dei beni ai proprietari.
(( 4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che vantano diritti reali o personali di godimento nonche' diritti reali di garanzia sui beni in sequestro. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 26, per la liquidazione dei relativi diritti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del presente libro ))
Commentari • 33
- 1. Le misure di prevenzione patrimonialiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 1 marzo 2021 · 2.1692438
[…] Oltre a ciò, è altresì disposto che ai “fini del computo del termine per la convalida si tiene conto delle cause di sospensione previste dall'articolo 24, comma 2”; d.lgs. n. 159/2011 (art. 22, c. 2-bis, d.lgs. n. 159/2011) e dunque rileva questa disposizione legislativa che esamineremo successivamente, Procedimento applicativo (parziale rinvio) Il procedimento attraverso cui si applicano le misure di prevenzione patrimoniali è regolato dall'art. 23 del codice antimafia. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 208
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/2025, n. 4743Provvedimento: […] L'attribuzione di tale qualità si rivela dunque in radice incompatibile con quella di "terzo" che vanti "diritti reali o personali di godimento" sui beni in sequestro, pretesa dall'art. 23 commi 2 e 4 del Codice Antimafia ai fini dell'estensione, in suo favore, delle garanzie difensive del procedimento volto all'imposizione della confisca di prevenzione. […] che ha incluso il cespite oggetto di interesse e, pertanto, appaiono finanche venuti meno i presupposti dell'applicazione del più volte citato art. 23 del Codice Antimafia. 5.Ai sensi dell'ad. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.Leggi di più...
- sequestro di prevenzione·
- mancata citazione del terzo·
- incidente di esecuzione·
- violazione di norme processuali·
- misure di prevenzione patrimoniali·
- diritti dei terzi·
- art. 23 D.Lgs. n. 159/2011·
- competenza giurisdizionale·
- confisca di prevenzione