Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/02/2011, n. 12482
CASS
Sentenza 2 febbraio 2011

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Massime1

La disciplina prevista per lo svolgimento della discussione in dibattimento dall'art. 523 cod. proc. pen., secondo il quale è possibile la replica ed in ogni caso l'imputato e il difensore devono avere la parola per ultimi se la domandano non trova applicazione nei procedimenti in camera di consiglio. (Fattispecie nella quale il ricorrente lamentava che i difensori degli indagati non avevano concluso per ultimi, e che una espressa richiesta di replica, dopo le conclusioni del P.M., era stata respinta).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/02/2011, n. 12482
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12482
Data del deposito : 2 febbraio 2011

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