Sentenza 24 maggio 2011
Massime • 1
La misura di prevenzione della confisca, una volta che sia dimostrato che il proposto ricavi proventi da una o più delle attività delittuose indicate dall'art. 14, comma primo, l. n. 55 del 1990, ha ad oggetto tutti i beni di cui non sia allegata la provenienza lecita, pur se provento di attività delittuose estranee alla indicazione di legge sopra richiamata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/05/2011, n. 22782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22782 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 24/05/2011
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 1108
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere - N. 30285/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI IT EN, nato a [...] il [...];
avverso il decreto della Corte d'appello di Lecce, in data 27.11.2007;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Davigo Piercamillo;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, il quale ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnato sia annullato con rinvio limitatamente alla disposta confisca e che il ricorso sia rigettato nel resto.
Osserva:
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 21.6.2005, il Tribunale di Brindisi applicò a GI IT EN la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni 3 e dispose il sequestro dei beni indicati in tale decreto.
Avverso tale provvedimento GI IT EN e vari terzi interessati proposero appello, ma la Corte d'appello di Lecce, con decreto in data 27.11.2007, confermò il provvedimento impugnato. Ricorrono per cassazione, con distinti atti, i difensori di GI IT EN.
L'Avv. Prof. Alfredo Gaito deduce:
1. violazione di legge in relazione alla ritenuta pericolosità sociale di GI IT EN in quanto sarebbe necessaria una valutazione della sussistenza dei fatti rigorosa, mentre la Corte territoriale si sarebbe limitata a rivalutare gli elementi emersi nel procedimento penale, dedicando ampia parte della motivazione alla dimostrazione della erroneità dell'assoluzione di GI dal reato di usura;
mancherebbe perciò la verifica della effettiva pericolosità di GI;
2. violazione di legge in relazione alla confisca in quanto disposta in violazione della L. 19 marzo 1990, n. 55, art. 14; secondo la Corte territoriale tale disposizione estenderebbe solo la portata soggettiva della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter oltre l'ambito degli indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose, senza circoscrivere la sottoponibilità a confisca solo ai beni derivanti dai delitti specificamente indicati dalla norma;
tale interpretazione sarebbe errata in quanto l'estensione soggettiva era già stata operata dalla L. n. 152 del 1975, art. 19; peraltro sarebbe stata dimostrata la provenienza lecita dei beni sequestrati in quanto compendio non di delitti, ma di evasione fiscale;
inoltre GI ed i suoi familiari avrebbero contratto pesanti debiti;
3. violazione di legge in relazione alla mancata trattazione del procedimento in pubblica udienza, come richiesto dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; in ogni caso nel ricorso si chiede la trattazione in pubblica udienza del giudizio di cassazione. Con motivi nuovi e note in replica alla requisitoria del Procuratore generale della Repubblica l'Avv. Prof. Gaito Alfredo ha dedotto che, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ogni confisca è da considerare una pena e quindi dovrebbe essere esclusa in ipotesi, come quella in esame, in cui sia intervenuta assoluzione in sede penale.
L'Avv. Donato Musa deduce:
1. violazione di legge in relazione all'incompetenza del Tribunale di Brindisi poiché da anni GI avrebbe trasferito la residenza e la dimora nel territorio milanese;
avrebbe errato la Corte territoriale nel ritenere che fosse competente il Tribunale di Brindisi sull'assunto che in quella provincia sarebbero avvenute le condotte di maggiore gravità; invece la dimora va individuata nel luogo dove il proposto avrebbe tenuto comportamenti sintomatici idonei a lasciar desumere la sua pericolosità e tale luogo sarebbe Milano;
la proposta di applicazione della misura di prevenzione sarebbe perciò inammissibile;
peraltro GI è stato assolto dai reati di usura di competenza del Tribunale di Brindisi;
2. violazione di legge in relazione alla proroga del termine di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 2 in assenza di contraddittorio e senza motivazione in violazione dell'art. 111 Cost.; inoltre la proroga del termine violerebbe i principi di speditezza del processo di cui all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, oltre che dell'art. 111 Cost.;
3. violazione di legge in relazione all'insussistenza dei presupposti oggettivi per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale in quanto i beni sequestrati non proverrebbero dai reati indicati nella L. n. 55 del 1990, art. 14, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, avrebbero carattere tassativo;
4. violazione di legge in relazione all'assenza ed al mancato accertamento della pericolosità sociale di GI in termini di attualità e concretezza, nonché sulla corrispondenza temporale tra pericolosità contestata e singoli beni confiscati;
risulterebbe provata la provenienza dei beni da illecito fiscale;
in ogni caso sarebbe necessario che i beni provengano dai reati specificamente indicati nella L. n. 55 del 1990, art. 14. Con motivi nuovi e memoria di replica l'Avv. Donato Musa deduce:
1. violazione di legge in relazione all'applicazione della misura di prevenzione in presenza di sentenza di assoluzione del Tribunale di Brindisi;
2. la sopravvenuta pronunzia da parte del G.U.P. del Tribunale di Milano di sentenza di non luogo a procedere nei confronti di GI per il reato di associazione per delinquere perché il fatto non sussiste;
3. abrogazione della L. n. 55 del 1990, art. 14 ad opera della L. 24 luglio 2008, n. 125, art. 11 ter.
Il difensore inoltre richiama le doglianze già svolte in tema di incompetenza del Tribunale di Brindisi, afferma l'irrilevanza dei precedenti, segnala che il tempo trascorso dai fatti avrebbe imposto di motivare sull'attualità della pericolosità ritenuta, lamenta l'apparenza o inesistenza della motivazione, oltre che l'illogicità ed incoerenza. Ribadisce l'erronea interpretazione della L. n. 55 del 1990, art. 14 e la violazione di legge in relazione alla ritenuta provenienza illecita dei beni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Devono anzitutto essere esaminate la questione della trattazione della causa in pubblica udienza da parte di questa Corte, richiesta espressamente nel ricorso dell'Avv. Prof. Alfredo Gaito e l'eccezione di nullità di cui al terzo motivo di ricorso predetto. La richiesta di trattazione del ricorso innanzi a questa Corte in pubblica udienza non può essere accolta ed il terzo motivo di ricorso proposto dall'Avv. Alfredo Gaito è infondato. Tale richiesta deve essere disattesa, dal momento che la pubblicità dell'udienza in Corte di cassazione non è richiesta dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, stante il carattere eminentemente tecnico e di sola legittimità del giudizio di cassazione, nel quale non è neppure previsto l'intervento personale della parte.
La Corte di cassazione, per la decisione sui ricorsi avverso i provvedimenti in materia di misure di prevenzione, procede in camera di consiglio senza intervento dei difensori, perché la garanzia del contraddittorio orale in detta materia è indicata nel giudizio di merito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sent. 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza c/ Italia sulla pubblicità nei procedimenti di prevenzione. V. Cass. Sez. 1, sent. n. 8990 del 13.2.2008 dep. 28.2.2008 rv 239515).
Del resto la Corte costituzionale, con sentenza 7 marzo 2011, n. 80, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 1423 del 1956, art. 4 e della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, nella parte in cui non consentono che, a richiesta di parte, il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione venga trattato in udienza pubblica.
È infondata anche l'eccezione di nullità relativa alla mancata pubblicità delle udienze di merito.
La Convenzione europea dei diritti dell'uomo prevede, secondo la citata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la pubblicità delle udienze nei giudizi di merito.
La Corte costituzionale, con sentenza 8.3.2010, n. 93 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter (Disposizioni contro la mafia), nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica.
Tuttavia la dichiarazione di illegittimità costituzionale intervenuta non è qui rilevante.
Infatti il ricorrente avrebbe dovuto richiedere ai giudici di merito che il procedimento fosse trattato in pubblica udienza ed eccepire la illegittimità costituzionale della L. n. 1423 del 1956, art. 4 per l'ipotesi di diniego.
Poiché tale richiesta non consta che sia stata formulata, ne' innanzi al Tribunale ne' innanzi alla Corte d'appello, la intervenuta successiva dichiarazione di illegittimità costituzionale non applicabile retroattivamente a procedimenti camerali già celebrati. Il primo motivo di ricorso proposto dall'Avv. Donato Musa è infondato.
La Corte territoriale ha ravvisato la competenza del Tribunale di Brindisi sull'assunto che in quella provincia sarebbe stata posta in essere la condotta in danno dei soci della Mec Elettronica S.r.l., ritenuti di maggior gravità e sintomatici della sociale pericolosità.
Ciò è conforme all'orientamento di questa Corte per il quale la competenza per territorio, in tema di misure di prevenzione, deve essere individuata con riferimento allo spazio geografico - ambientale in cui il soggetto manifesta i suoi comportamenti socialmente pericolosi, anche se tale luogo è diverso da quello di dimora abituale. (V. Cass. Sez. 6 sent. n. 23090 del 15.4.2004 dep. 17.5.2004 rv 229955).
Non ha rilievo, ai fini della individuazione della competenza per territorio, l'intervenuta assoluzione dal reato contestato in relazione a tale episodio, sia per quanto si dirà in relazione al rapporto fra procedimento penale e procedimento di prevenzione, sia perché l'assoluzione è intervenuta anche in relazione ai fatti contestati come posti in essere in Milano.
Il secondo motivo di ricorso proposto dall'Avv. Donato Musa è infondato.
Il giudice d'appello ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte (sentenza della Sez. 1, n. 16237 in data 1.3.2006 dep. 11.5.2006 rv 234378) secondo la quale, in tema di misure di prevenzione patrimoniale, il termine annuale di decadenza del sequestro, eventualmente prorogabile, previsto dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 3, riguarda i casi in cui il provvedimento di confisca venga emanato dopo l'applicazione di una misura di prevenzione personale, mentre non trova applicazione qualora la confisca sia stata adottata contestualmente al provvedimento che ha disposto la misura di prevenzione personale.
La questione era stata affrontata in dettaglio con sentenza della Sez. 6 di questa Corte n. 43046 del 9.2.2004 depositata il 3.6.2004, Sansone ed altri, condivisa dal Collegio, di cui si riporta e richiama la parte qui rilevante: "4. Quanto alla giurisprudenza di legittimità, va ricordato come l'interpretazione di questa Corte sia nel senso che dalle disposizioni di cui alla L. n. 575 del 1965, art.3 ter, commi 2 e 3 della quando la confisca dei beni è pronunciata contestualmente alla applicazione della misura di prevenzione personale, non è previsto alcun termine di perenzione del sequestro, il quale rimane in vita per tutto il corso del procedimento e mantiene la sua efficacia fino alla emanazione del decreto applicativo della misura personale. Il termine annuale, eventualmente prorogabile di un altro anno, previsto dall'art. 2 ter, comma 3 e decorrente dal provvedimento di sequestro - si aggiunge - riguarda esclusivamente il caso in cui il provvedimento di confisca sia emanato "successivamente", e cioè dopo l'applicazione della misura personale, e la conseguente perenzione della misura allo scadere del termine è subordinata a tale condizione. Precisandosi che la legge ha ritenuto di introdurre un termine di efficacia del sequestro, quale argine alla possibilità di emettere un provvedimento patrimoniale ablatorio, solo nel caso in cui, per ragioni inerenti alla complessità delle indagini detto provvedimento venga emanato con atto successivo al decreto di applicazione della misura di prevenzione personale (Sez. 1, 26 novembre 1998, Bonmarito). Più di recente, le Sezioni unite (Sez. un., 13 dicembre 2000, Madonna) hanno riesaminato alla base l'ambito dei rapporti tra sequestro e confisca, pervenendo alle seguenti conclusioni:
a) la procedura finalizzata al sequestro ed alla confisca dei beni di cui non sia stata dimostrata la legittima provenienza può essere legittimamente iniziata anche successivamente all'applicazione di una misura di prevenzione personale, purché in costanza della sua esecuzione;
in tal caso è indifferente il momento in cui la procedura si conclude, ben potendo il provvedimento ablatorio intervenire dopo la cessazione della misura personale, purché nel rispetto del termine perentorio di cui alla L. 31 maggio 1965, n.575, art. 2 ter, comma 4, decorrente all'avvenuto sequestro;
b) il provvedimento che dispone la confisca dei beni di cui non sia dimostrata la legittima provenienza deve necessariamente essere preceduto dal sequestro ed è invalido qualora sia stato emanato oltre il termine perentorio di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 3, decorrente dalla data dell'avvenuto sequestro;
c) stante la natura della decisione che applica le misure di prevenzione patrimoniali, inidonea a determinare un giudicato in senso proprio, nessuna preclusione sussiste a che, annullato per vizi formali un decreto di confisca, si instauri, in costanza di esecuzione di una misura di prevenzione personale, una nuova procedura di sequestro e confisca sui medesimi beni oggetto del provvedimento annullato.
Dai tracciati giurisprudenziali sopra riportati emerge, dunque che il legislatore ha delineato in subiecta materia tre distinte ipotesi:
1) nel caso di applicazione della confisca contestualmente all'adozione della misura personale il termine annuale (prorogabile di un altro anno) di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 3, non trova applicazione, riferendosi tale termine esclusivamente al caso di confisca adottata successivamente alla decisione che applica la misura personale;
2) nel caso di confisca emessa successivamente all'applicazione della misura personale (perché il giudice, tenuto conto della complessità delle indagini, disponga la separazione del profilo patrimoniale dal profilo personale, la decisione deve seguire entro un anno dalla data del sequestro, termine prorogabile di un altro anno;
3) nel caso di provvedimento di sequestro adottato in un procedimento avente ad oggetto la misura di prevenzione patrimoniale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 ter, secondo i principi enunciati dalla sentenza costituzionale n. 465 del 1993, sopra ricordata". Non essendo necessaria alcuna proroga il provvedimento di proroga emesso dal Tribunale è superfluo. Ne consegue che è manifestamente infondata la tesi per la quale la proroga adottata, in assenza di contraddittorio e senza motivazione, violerebbe l'art. 111 Cost. o i principi di speditezza del processo di cui all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, oltre che dell'art. 111 Cost.. Il primo motivo di ricorso proposto dall'Avv. Prof. Alfredo Gaito, la prima parte del quarto dei motivi di ricorso, il primo ed il secondo dei motivi nuovi dedotti dall'Avv. Donato Musa sono infondati. La Corte territoriale ha proceduto ad un'analisi rigorosa dei fatti ritenuti sintomatici della pericolosità e posti a base del provvedimento applicativo della misura di prevenzione, valutando a tal fine elementi di prova che erano stati ritenuti inutilizzabili nel procedimento penale, ma che lo sono nel procedimento di prevenzione, dal momento che le decisioni di natura processuale adottate in sede penale non vincolano il giudice della prevenzione, mentre i parametri di utilizzabilità sono diversi.
Infatti questa Corte ha affermato, ad esempio, che gli elementi acquisiti dal pubblico ministero dopo il decreto di archiviazione, in assenza dell'autorizzazione alla riapertura delle indagini prevista dall'art. 414 c.p.p., comma 1, sono inutilizzabili nel procedimento penale ma non in quello di prevenzione, in cui il giudice non valuta la colpevolezza ma la pericolosità del soggetto (Cass. Sez. 5 sent. n. 16851 del 24.2.2004 dep.
9.4.2004 rv 227747). Inoltre, nel procedimento di prevenzione vige la regola della piena utilizzabilità di qualsiasi elemento indiziario, desumibile, tra l'altro, da altri provvedimenti giudiziari;
ne consegue che ben può il giudice fondare il proprio convincimento sul risultato di intercettazioni di cui si dia atto in altre decisioni, senza necessità di acquisire i provvedimenti autorizzativi, i verbali e le trascrizioni delle suddette intercettazioni (Cass. Sez. 6 sent. n. 893 del 15.3.1999 dep. 11.10.2000 rv 217122). Pertanto la Corte territoriale non si è, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, sforzata di dimostrare l'erroneità della decisione del giudice penale, ma ha utilizzato elementi che il giudice penale aveva ritenuto inutilizzabili quali l'appunto trovato a seguito di perquisizione dell'abitazione di OT AN (ritenuto in sede penale anonimo ed invece attribuito a OT AN anche in ragione delle modalità del rinvenimento in sede di prevenzione) e le dichiarazioni rese da costui alla polizia giudiziaria (ritenute non pienamente utilizzabili in sede penale per il decesso di OT), nonché le intercettazioni telefoniche disposte dall'autorità giudiziaria di Asti.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di applicazione delle misure di prevenzione, la valutazione della pericolosità sociale, avendo carattere essenzialmente sintomatico, può essere fondata su qualsiasi elemento indiziario, purché questo sia certo e idoneo a giustificare il convincimento del giudice. Ne consegue che ben possono essere utilizzati, a tal fine, i fatti indizianti emergenti da procedimenti in corso o già definiti, specialmente quando tali fatti sono stati idonei a sorreggere un provvedimento di custodia cautelare, che è fondato su una valutazione di gravità degli indizi, cioè su elementi che hanno spessore probatorio di gran lunga più elevato rispetto a quello necessario per l'applicazione della misura di prevenzione, a nulla rilevando l'eventuale proscioglimento disposto nel processo penale perché non sia stata raggiunta la prova della colpevolezza del prevenuto, e non perché ne sia stata accertata l'innocenza. (Cass. Sez. 1 sent. n. 2606 del 28.4.1995 dep. 15.6.1995 rv 201722). Sono pertanto irrilevanti le intervenute assoluzioni nei procedimenti penali a carico del ricorrente da parte del Tribunale di Brindisi e del G.U.P. del Tribunale di Milano quanto al delitto di associazione per delinquere, dal momento che non consta che tali sentenze abbiano escluso i fatti posti dalla Corte territoriale a base del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione. Inoltre il giudizio in tema di applicazione delle misure di prevenzione ha ad oggetto la pericolosità sociale del soggetto e non la sua responsabilità penale;
nulla impedisce tuttavia che tale giudizio sia fondato su elementi di prova o indicazioni utilizzati o utilizzabili nel processo penale. L'autonomia del giudizio di prevenzione da quello di cognizione consente, inoltre, la utilizzazione degli indizi anche quando questi non siano gravi, precisi e concordanti, essendo sufficiente che essi siano sintomatici della pericolosità sociale della persona e non siano contrastati da elementi diversi processualmente rilevanti. (Cass. Sez. 6 sent. n. 3153 del 10.9.1992 dep. 20.10.1992 rv 192853). Neppure è vero, alla luce di quanto esposto, che la pericolosità sociale di GI non sia stata accertata in termini di attualità e concretezza, dal momento che i giudici di merito hanno ritenuto che dagli elementi sintomatici rassegnati emergesse un permanente stile di vita.
Il secondo motivo di ricorso proposto dall'Avv. Prof. Alfredo Gaito, il terzo motivo di ricorso, la seconda parte del quarto motivo di ricorso, il terzo dei motivi nuovi ed i residui motivi nuovi proposti dall'Avv. Donato Musa sono infondati.
Anzitutto deve essere esaminata la doglianza relativa ad un'asserita mancata correlazione temporale fra i fatti posti a base della ritenuta pericolosità sociale di GI IT EN e quelli posti a base della confisca di beni. La doglianza è infondata in quanto ciò che il giudice della prevenzione deve verificare in punto di correlazione temporale è se i beni siano entrati nella disponibilità del sottoposto a misura di prevenzione successivamente o almeno contestualmente alle manifestazioni di pericolosità. È infondata altresì la doglianza secondo la quale non sarebbero confiscabili i beni che siano provento di reati diversi da quelli espressamente indicati dalla L. n. 55 del 1990, art. 14. È vero che questa Corte ha affermato che la misura di prevenzione di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter non è applicabile ai beni del proposto ritenuti provento di attività delittuose diverse da quelle indicate dalla L. n. 55 del 1990, art. 14, comma 1, (Cass. Sez. 1 sent. n. 6841 del 5.2.2008 dep. 13.2.2008 rv 238635). Tuttavia il Collegio ritiene che ciò sia da intendersi non nel senso che la disposizione di cui alla L. n. 55 del 1990, art. 14 impedisca la confisca di beni solo quando non si ritenga che il proposto ricavi proventi da una o più delle attività delittuose indicate in tale norma, ma soltanto da illeciti penali di altro tipo.
Una volta ritenuto, invece, come nel caso in esame, che il proposto ricavi proventi da una delle attività illecite indicate nella L. n.55 del 1990, art. 14 (nella specie usura), la confisca non può che riguardare tutti i beni di cui non sia allegata la provenienza lecita.
Una diversa interpretazione vanificherebbe l'estensione della possibilità di confisca dei beni la cui disponibilità non è compatibile con i redditi leciti apparenti o dichiarati. L'allegazione di altre provenienze illecite non vale quindi ad evitare la confisca, dovendosi applicare, per espresso rinvio del legislatore, le stesse disposizioni (e quindi la stessa giurisprudenza) relativa agli indiziati di appartenenza ad associazione mafiosa.
In proposito, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, per procedere a sequestro e confisca non è necessario che un bene provenga da un illecito di stretta tipologia mafiosa: "In tema di misure di prevenzione patrimoniali, poiché le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza a sodalizi di tipo mafioso tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso, non assume rilievo, nel provvedimento ablativo, l'assenza di motivazione in ordine al nesso causale fra presunta condotta mafiosa ed illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione della illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia. Ne consegue che è legittimo il provvedimento di confisca di beni del prevenuto che ne giustifichi il possesso dichiarando di averli acquistati con i proventi dell'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
ne' assume rilievo, in proposito, la circostanza che a seguito del perfezionamento dell'"iter" amministrativo previsto dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413 (c.d. condono "tombale") le somme di cui all'evasione fiscale siano entrate a far parte legittimamente del patrimonio del prevenuto medesimo, dal momento che l'illiceità originaria del comportamento con cui se le è procurate continua a dispiegare i suoi effetti ai fini della confisca" (Cass. Sez. 2A sent. n. 2181 del 6.5.1999 clep. 26.5.1999 rv 213853; nello stesso senso Cass. Sez. 6, Sentenza n. 36762 del 27.5.2003 dep. 25.9.2003 rv 226655).
Per quanto attiene all'intervenuta abrogazione della L. n. 55 del 1990, art. 14 ad opera della L. 24 luglio 2008, n. 125, art. 11 ter,
questa Corte (Sez. 1, Sent. n. 6000 del 4.2.2009 dep. 11.2.2009, Ausilio) ha già affrontato la questione ed il Collegio condivide le argomentazioni svolte, che si trascrivono:
"Quanto al motivo aggiunto che rappresenta la nullità del decreto di confisca patrimoniale in conseguenza dell'avvenuta abrogazione della L. n. 55 del 1990, art. 14 ad opera del cosiddetto decreto sicurezza del luglio 2008, deve osservarsi quanto segue.
La L. 19 marzo 1990, n. 55, art. 14 aveva introdotto la previsione che le disposizioni della L. n. 575 del 1965, e quindi la possibilità della confisca prevista dagli artt. 2 bis e 2 ter, si applicassero anche ai soggetti indicati nella L. n. 1423 del 1956, art. 1, nn. 1 e 2 quando l'attività delittuosa da cui si riteneva derivassero i proventi fosse una di quelle previste dagli artt. 600, 601, 602, 629, 630, 644, 648 bis e 648 ter c.p. e contrabbando. Secondo la giurisprudenza di merito e di legittimità, la L. n. 55 del 1990, art. 14 era speciale rispetto alla L. 22 maggio 1975, n.152, art. 19, comma 1 che prevedeva invece che "le disposizioni di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575 si applicano anche alle persone indicate nella L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1, nn. 1 e 2". L'art. 14, legge citata, si poneva in rapporto derogatorio, quale lex specialis posterior, sia per l'incipit della norma che così recitava "salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge", sia per la dichiarata volontà del legislatore desumibile dai lavori preparatori della L. n. 55 del 1990 (Sez. 1, 5 febbraio 2008 n. 6841, rv. 238635). L'art. 14 legge citata in sostanza aveva avuto lo scopo di restringere il margine di operatività delle misure di prevenzione patrimoniali allo scopo di migliorarne la funzionalità concentrando l'attività di indagine ai casi più gravi. A conferma di tale impostazione soccorre la giurisprudenza di legittimità formatasi prima dell'entrata in vigore della L. n. 55 del 1990, che pacificamente riteneva di interpretare la disposizione di cui alla L. n. 152 del 1975, art. 19 nel senso della piena equiparazione, ai fini delle misure di prevenzione patrimoniali, tra soggetti pericolosi in quanto indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso e soggetti pericolosi in quanto ritenuti abitualmente dediti ad attività delittuose da cui traggono i mezzi di vita ai sensi della L. n. 1423 del 1956 (Sez. 1, 11 dicembre 1989 n. 3253, rv. 183046;
Sez. 1, 21 gennaio 1993 n. 226, rv. 193247; Sez. 1, 29 novembre 1993 n. 5166, rv. 196098). Ricostruito in tal senso il quadro normativo di riferimento, deve procedersi all'esame degli effetti della L. 24 luglio 2008, n. 125, art. 11 ter che ha abrogato la L. n. 55 del 1990, art. 14. Deve in primo luogo osservarsi che tale abrogazione non ha prodotto alcun effetto sulla norma di riferimento generale di cui alla L. n. 152 del 1975, art. 19, visto che tale norma è sempre rimasta in vigore nel suo testo originale e che la "restrizione" di efficacia individuata nella L. n. 55 del 1990, art. 14 è stata frutto di interpretazione giurisprudenziale e dottrinale. Ne consegue che il venir meno della norma speciale fa rivivere nella sua pienezza l'operatività della norma generale che non è mai stata modificata o abrogata, per cui priva di pregio è la tesi difensiva prospettata secondo cui una volta abrogato la L. n. 55 del 1990, art. 14, non sussiste più alcuno strumento legislativo che consenta di estendere a soggetti ritenuti affetti da "pericolosità generica" le misure previste per i soggetti portatori di "pericolosità qualificata". A parere del collegio non sussiste alcuna ragione per modificare l'interpretazione che la giurisprudenza di legittimità aveva già maturata sulla efficacia applicativa della L. n. 152 del 1975, art.19, prima della entrata in vigore della norma speciale ora abrogata,
nel senso che l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali della L. n. 575 del 1965 riguardasse tutti i soggetti individuati dalla L. n. 1423 del 1956, art. 1, nn. 1 e 2. La Corte Costituzionale con la decisione n. 675 del 9 giugno 1988 aveva già affrontato la questione della legittimità della L. n. 152 del 1990, art. 19, comma 1, affermando che lo scopo di impedire l'eventuale ingresso nel mercato del denaro ricavato dall'esercizio di attività delittuose o di traffici illeciti, rende non irragionevole la scelta del legislatore di estendere le misure antimafia ad alcune delle categorie di persone socialmente pericolose, quali quelle individuate dalla L. n. 1523 del 1956, art. 1, nn. 1 e 2. Deve infine osservarsi che l'interpretazione della rivitalizzazione della piena operatività della L. n. 152 del 1975, art. 19 comma 1, è confortata sia dalla ratio legis del cosiddetto decreto sicurezza che ha avuto lo scopo di rafforzare e non restringere la possibilità di utilizzo delle misure di prevenzione patrimoniali sia dall'introduzione di un doppio binario in materia di competenza a promuovere il procedimento di prevenzione. Infatti la L. n. 125 del 2008, art. 10 ha introdotto la competenza a proporre le misure di prevenzione patrimoniali del Procuratore Nazionale Antimafia e del Procuratore distrettuale nei confronti di tutti i soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o di uno dei reati previsti dall'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, mentre l'art. 11 cit. legge ha introdotto l'analoga competenza a proporre l'adozione delle misure di prevenzione patrimoniali nei confronti dei soggetti di cui alla L. n.1423 del 1956, art. 1, nn. 1 e 2, del Procuratore della Repubblica
presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona. Il legislatore del 2008 ha avuto quindi ben presente la fattispecie prevista dalla L. n. 152 del 1975, art. 19 ed ha voluto confermarla introducendo questa competenza proprio all'art. 19, comma 1". I motivi nuovi proposti dall'Avv. Prof. Alfredo Gaito sono infondati. È vero che la confisca, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ogni confisca ha valenza sanzionatoria, ma la stessa è stata applicata sulla base di elementi di prova diversi da quelli ritenuti utilizzabili nel procedimento penale, sicché è irrilevante che sia intervenuta assoluzione in sede penale.
I ricorsi devono pertanto essere rigettati.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 maggio 2011. Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011