Art. 658. Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza 1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza, diversa dalla confisca, ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 trasmette gli atti al pubblico ministero presso il magistrato di sorveglianza competente per i provvedimenti previsti dall'articolo 679. Le misure di sicurezza di cui sia stata ordinata l'applicazione provvisoria a norma dell'articolo 312 sono eseguite dal pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento, il quale provvede a norma dell'articolo 659 comma 2.
Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
>
Versione
16 giugno 2023
16 giugno 2023
Commentari • 25
- 1. A. Calcaterra, B. Secchihttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
[…] Sarà in grado il nuovo art. 658-bis c.p.p. di offrire agli operatori giudiziari (magistrati e avvocati) e agli operatori sanitari quelle soluzioni necessarie per affrontare gli ormai sempre più difficili e numerosi casi di autori di reato con necessità di cura psichiatrica? Proviamo, dopo una prima lettura della norma, […] Il nuovo comma 1-bis dell'art. 679 c.p.p. così dispone: “Sulla richiesta del pubblico ministero formulata ai sensi dell'art. 658 bis c.p.p. il magistrato di sorveglianza provvede alla fissazione dell'udienza senza ritardo e comunque entro cinque giorni dalla richiesta medesima. […] Questa norma pare confliggere con l'art. 658 c.p.p., formalmente non toccato dalla riforma, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 107
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2019, n. 19916Provvedimento: […] Con l'unico motivo di ricorso, il Procuratore della Repubblica lamenta la violazione e la falsa applicazione degli art. 658 cod. proc. pen. e 86 disp. att. cod. proc. pen., osservando che l'esecuzione della confisca spetta al giudice che ha emesso il provvedimento e non al P.M., con la conseguenza che al primo compete anche l'esecuzione del connesso ordine di ripristino e bonifica. […] Si è infatti osservato che dal combinato disposto degli art. 658 e 679 cod. proc. pen., nonché art. 86 disp. att. cod. proc. pen. e art. 13 del relativo regolamento, si desume che alla vendita o alla distruzione delle cose confiscate provvede la cancelleria del giudice che ha disposto la confisca, […]Leggi di più...
- competenza del pubblico ministero in sede esecutiva·
- trasmissione degli atti al pubblico ministero da parte del giudice dell'esecuzione·
- esclusione·
- abnormità·
- fattispecie·
- ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi·
- giudice dell'esecuzione·
- competenza·
- esecuzione