Articolo 658 del Codice di procedura penale
Articolo 656Articolo 660
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
16 giugno 2023
Art. 658. Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza 1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza, diversa dalla confisca, ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 trasmette gli atti al pubblico ministero presso il magistrato di sorveglianza competente per i provvedimenti previsti dall'articolo 679. Le misure di sicurezza di cui sia stata ordinata l'applicazione provvisoria a norma dell'articolo 312 sono eseguite dal pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento, il quale provvede a norma dell'articolo 659 comma 2.
Entrata in vigore il 16 giugno 2023
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