Sentenza 27 marzo 2012
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In tema di misure di prevenzione patrimoniali, considerato che le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza a sodalizi di tipo mafioso tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso, è legittimo il provvedimento di confisca di beni del prevenuto che ne giustifichi il possesso dichiarando di averli acquistati con i proventi del reato di evasione fiscale.
In tema di procedimento di prevenzione, il difensore del terzo interessato, non munito di procura speciale, non è legittimato a ricorrere per cassazione avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca; né a tal fine può assumere rilievo la distinzione tra i casi in cui il terzo intervenga volontariamente, e quelli in cui sia intervenuto "iussu iudicis", poiché in entrambi i casi i soggetti intervenienti non sono destinatari della chiesta misura di prevenzione e risultano, quindi, portatori, nel procedimento di prevenzione, di un mero interesse di natura civilistica.
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1. Con la sentenza che qui pubblichiamo, le Sezioni Unite - confermando l'orientamento sino ad oggi seguito dalla giurisprudenza prevalente - hanno escluso che, ai fine dell'applicabilità della confisca di prevenzione, il destinatario della misura possa giustificare la disponibilità di beni in valore sproporzionato al proprio reddito allegando proventi non dichiarati al fisco. 2. In estrema sintesi, la Suprema Corte è chiamata qui a pronunciarsi sul ricorso presentato avverso il decreto della Corte d'appello che aveva confermato il provvedimento di confisca disposto dal Tribunale ai sensi dell'art. 2 ter della legge n. 575/1965. Il provvedimento di confisca aveva come oggetto numerosi …
Leggi di più… - 2. Reato di evasione fiscale: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 29 settembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2012, n. 27037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27037 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MACCHIA Alberto - Presidente - del 27/03/2012
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 630
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - N. 46783/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI NI, nato il giorno 8/12/1943 a Palermo, (proposto);
nonché da:
Di LV NA IA, nata il [...] a [...];
NI AD, nata il [...] a [...];
NI IN, nata il [...] a [...];
NI NI, nata il [...] a [...];
DE EG GA, nata il [...] a [...] (intervenienti);
avverso il decreto n. 163 del 13/7/2011 della Corte di appello di Palermo - sezione misure di prevenzione;
Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Beltrani;
lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sost. proc. gen. Dott. GIALANELLA Antonio, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Palermo - sezione misure di prevenzione - con il decreto indicato in epigrafe, in parziale modifica dell'appellato decreto reso dal Tribunale della stessa città, ha disposto la restituzione ai soggetti che ne avevano diritto dei beni di cui ai punti 11., 13., 14., 15., 16. (che dettagliatamente indicava in dispositivo) e dell'intero capitale sociale e dei beni aziendali della Calor System s.r.l. con sede in Palermo, via Catania n. 20, partita IVA 03604050827, rigettando nel resto i ricorsi proposti per conto degli odierni ricorrenti contro la confisca dei rimanenti beni, compiutamente indicati a ff. 3 - 5 della sentenza d'appello.
2. Avverso tale provvedimento, hanno proposto ricorso per cassazione, per il tramite degli avvocati S. AG e G. ZU, IN GI come proposto, gli altri soggetti indicati in epigrafe come intervenentì, deducendo il motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art.173 disp. att. c.p.p., comma 1:
1 - violazione della L. n. 1423 del 1956, artt. 1 e ss. (e successive modificazioni), e della L. n. 575 del 1965, artt. 1 e ss. (e successive modificazioni), in relazione all'art. 125 c.p.p., e art.606 c.p.p., comma 1, lett. B), C) ed E), chiedendo conclusivamente
"l'annullamento dell'impugnato decreto con riguardo alle statuizioni di carattere ablativo dallo stesso confermate relativamente ai beni intestati al proposto ed agli interveniente".
Dopo il deposito della requisitoria scritta del P.G., i difensori di tutti i predetti ricorrenti hanno depositato in data 23 marzo 2012 (quattro giorni prima dell'udienza) una memoria, in tal modo esercitando le facoltà difensive cui il previsto avviso di udienza è preordinato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è in parte infondato, in parte manifestamente infondato.
1. Il P.G. ha preliminarmente eccepito che il ricorso non indica che i difensori dei terzi intervenienti siano titolari di procura speciale, il che renderebbe in parte qua inammissibile il ricorso. La circostanza non è oggetto, in fatto, di contestazione da parte dei difensori, che, nella memoria depositata, si sono limitati ad argomentare la non applicabilità nel procedimento di prevenzione dell'art. 100 c.p.p.. L'assunto non può, peraltro, essere condiviso: la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, condivisibilmente chiarito che, con riguardo al procedimento di prevenzione, il difensore del terzo interessato, non munito di procura speciale, non è legittimato a ricorrere per cassazione avverso il decreto che dispone la misura di prevenzione della confisca. Si è, in proposito, osservato, che "per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso del ricorrente, vale analogicamente la regola, espressamente menzionata dall'art. 100 c.p.p. per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, secondo cui essi "stanno in giudizio coi ministero di un difensore munito di procura speciale", al pari di quanto previsto nei processo civile dall'art. 83 c.p.c.; mentre solo l'indagato o imputato, che è assoggettato all'azione penale, sta in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di difensore che, oltre ad assisterlo, io rappresenta ex lege e che è titolare di un diritto di impugnazione in favore dell'assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, imposta soltanto per i casi di atti riservati espressamente dalla legge all'iniziativa personale dell'imputato; valendo la stessa regola per il soggetto assoggettato a misure di prevenzione, estendendosi ad esso la posizione dell'imputato (v. L. n. 1423 del 1956, art. 4, u.c.). Invece, il terzo interessato, quale è il predetto ricorrente, al pari dei soggetti considerati espressamente dall'art. 100 c.p.p., è portatore di interessi civilistici, sicché anche esso, in conformità a quanto previsto per il processo civile (art. 83 c.p.c.), non può stare personalmente in giudizio, ma ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore" (Cass. pen., sez. 6, n. 13798 del 20 gennaio 2011, Bonura, rv. 249873, e n. 46429 del 17 settembre 2009, Pace ed altri, rv. 245440).
Nè può assumere rilevanza in proposito la proposta distinzione tra l'intervento volontario e quello iussu iudicis (disposto L. n. 575 del 1965, ex art.
2-ter, comma 5), poiché in entrambi i casi i soggetti intervenienti sono "non proposti" come destinatari della chiesta misura di prevenzione, e come tali, nell'ambito del procedimento di prevenzione, risultano portatori di un mero interesse di natura civilistica.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui contiene motivi inerenti agli interessi dei terzi intervenienti.
2. Ne consegue ancora preliminarmente la carenza di interesse di GI IN a ricorrere contro la confisca dei beni che si assume fittiziamente intestati ai terzi il cui ricorso è inammissibile: la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, chiarito che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal prevenuto avverso il decreto di confisca di un bene immobile ritenuto fittiziamente intestato a terzi - in quanto, in tal caso, la legittimazione ad impugnare spetta al terzo apparente intestatario (Cass. pen., sez. 5, n. 6208 del 21 ottobre 2010, Bifulco, rv. 249499).
3. Il ricorso di GI IN contiene motivi in parte infondati, in parte manifestamente infondati.
L'odierno ricorrente lamenta promiscuamente, all'interno di un motivo formalmente unico:
- violazione della L. n. 65 del 1965, art.
2-ter (si duole, infatti, che la Corte d'appello abbia escluso "la liceità dei redditi quando siano frutto di evasione fiscale per una attività lecita");
- plurimi vizi di motivazione, formalmente presentati quali violazioni dell'art. 125 cod. proc. pen.. 3.1. Quanto al primo profilo, la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha da tempo condivisibilmente chiarito che, in tema di appartenenza a sodalizi mafiosi, le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre all'indiziato tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o no di tipo mafioso;
con la conseguenza che è del tutto irrilevante che nel provvedimento ablativo manchi la motivazione in ordine al nesso causale fra presunta condotta mafiosa e illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione dell'illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia (Cass. pen., sez. 6, n. 950 del 22 marzo 1999, Riela ed altri, rv. 214507, a parere della quale anche i proventi di eventuali frodi fiscali sono, a fini di prevenzione, da considerare di illecita provenienza). Nel medesimo senso, si è più specificamente osservato che, sempre in tema di misure di prevenzione patrimoniali, poiché le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza a sodalizi di tipo mafioso tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso, non assume rilievo, nel provvedimento ablativo, l'assenza di motivazione in ordine al nesso causale fra presunta condotta mafiosa ed illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione della illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia, con la conseguenza che è legittimo il provvedimento di confisca di beni del prevenuto che ne giustifichi il possesso dichiarando di averli acquistati con i proventi dell'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto (Cass. pen., sez. 2, n. 2181 del 6 maggio 1999, Sannino, rv. 213853, con la precisazione che non assumerebbe rilievo, in proposito, la circostanza che a seguito del perfezionamento dell' iter amministrativo previsto dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413 (cd. condono "tombale") le somme di cui all'evasione fiscale siano entrate a far parte legittimamente del patrimonio del prevenuto medesimo, dal momento che l'illiceità originaria del comportamento con cui se le è procurate continua a dispiegare i suoi effetti ai fini della confisca).
Ed anche successivamente si è ribadito che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, poiché le disposizioni sulla confisca mirano a sottrarre alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza a sodalizi di tipo mafioso tutti i beni che siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza distinguere se tali attività siano o meno di tipo mafioso, non rileva, nel provvedimento ablativo, l'assenza di motivazione in ordine al nesso causale fra presunta condotta mafiosa ed illecito profitto, essendo sufficiente la dimostrazione della illecita provenienza dei beni confiscati, qualunque essa sia (Cass. pen., sez. 6, n. 36762 del 27 maggio 2003, Lo Iacono ed altro, rv. 226655: in applicazione del principio, è stata ritenuta la legittimità del provvedimento di confisca dei beni appartenenti al prevenuto che ne aveva giustificato il possesso dichiarando di averli acquistati con i proventi dell'evasione delle imposte sui redditi).
A fronte della appena esposta evoluzione del dibattito giurisprudenziale, ricostruita attraverso decisioni specificamente attinenti al tema proposto dalla doglianza che si esamina, non condivisibili sono le conclusioni che il ricorrente sembra trarre da una decisione giurisprudenziale (Cass. pen., sez. 6, n. 29926 del 31 maggio 2011, Tarabugi ed altro, rv. 250505), peraltro attinente al diverso istituto di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12-sexies. Il motivo è, pertanto, infondato.
3.2. Le ulteriori doglianze si concretizzano in censure alla motivazione dell'impugnato provvedimento, in parte riguardanti beni non intestati a IN GI, che non possono costituire oggetto di ricorso in questa sede.
Questa Corte Suprema ha, infatti, in più occasioni chiarito che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, in forza della generale disposizione della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 11, applicabile anche nei casi di pericolosità qualificata di cui alla L. n. 575 del 1965 (in forza del richiamo L. n. 575 del 1965, ex art.
3-ter, comma 2): ne consegue che in sede di legittimità non è
deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, traducendosi perciò in violazione di legge per mancata osservanza, da parte del giudice, dell'obbligo, sancito dal comma nono del citato art. 4, di provvedere con decreto motivato (Cass. pen., sez. 5, n. 19598 dell'8 aprile 2010, Palermo, rv. 247514; sez. 6, n. 35044 dell'8 marzo 2007, Bruno ed altri, rv. 237277; sez. 6, n. 15107 del 17 dicembre 2003, dep. 30 marzo 2004, Criaco ed altro, rv. 229305; sez. 6, n. 34021 del 23maggio 2003, Largo ed altri, rv. 226331; più in generale, per l'affermazione che, nei casi in cui il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, è comunque deducibile la mancanza o la mera apparenza della motivazione, atteso che in tal caso si prospetta la violazione della norma costituzionale che impone l'obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali, cfr. Sez. un., n. 25080 del 28 maggio 2003, Pellegrino, rv. 224611).
3.2.1. Tale assetto è già passato indenne al vaglio della Corte costituzionale: il Giudice delle Leggi, premesso che la L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 11, limitando alla sola violazione di legge il ricorso contro il decreto della Corte d'appello che abbia applicato la misura di sicurezza della sorveglianza speciale, esclude - secondo un consolidato orientamento del giudice di legittimità - la sua ricorribilità in cassazione per vizio di manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), ha osservato che tale presupposto interpretativo non si traduce tuttavia nella violazione dei parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost., "posto che le forme di esercizio del diritto di difesa possono essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione, con la conseguenza che i vizi della motivazione possono essere variamente considerati a seconda del tipo di decisione a cui ineriscono, non potendosi, al contrario, ritenere che il risultato perseguito dal rimettente costituisca una soluzione costituzionalmente obbligata. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost." (Corte cost., sentenza n. 321 del 2004).
3.3. I rilievi di cui a ff. 3 ss. del ricorso censurano:
- la statuizione della Corte d'appello che ha ritenuto di non computare le disponibilità derivanti a DE NE GA dai canoni di locazione di un immobile ed ai genitori di GI IN dalle somme giacenti su di un libretto di risparmio dal quale sarebbe documentalmente provato il prelievo, in data 6 giugno 1985, della somma di 45 milioni di lire utilizzata da GI IN per l'acquisto della villa In località Pizzo Sella;
- la contraddittorietà dell'affermazione che, da un lato, IN GI avrebbe nascosto somme che gli appartenevano, di provenienza illecita, su un libretto di risparmio intestato ai genitori, dall'altro avrebbe utilizzato parte di dette somme per il predetto acquisto immobiliare a proprio nome;
- l'incertezza sulla data di inizio della condivisione di interessi tra il IN ed il sodalizio mafioso di riferimento;
- carenza di motivazione in merito alla conferma della confisca delle società BI, PL e LM (con erronea affermazione che la PA IM e la CO sarebbero partecipate dalla BI);
carenza di motivazione quanto all'operato riferimento alle tabelle stilate dai CC.TT.UU. senza tener conto dei rilievi tecnici di parte (richiamando, in particolare, l'elaborato del Dr. CATALDO, peraltro non allegato al ricorso);
- carenza di motivazione quanto allo standard probatorio richiesto per la confisca di prevenzione dalla formulazione della L. n. 575 del 1965, art.
2-ter.
3.3.1. La già ritenuta inammissibilità del ricorso di DE NE GA comporta la superfluità dell'esame delle doglianze che la riguardano (ff. 4, 6 ed 8 del ricorso).
3.3.2. Con riguardo ai riferimenti agli atti non allegati al ricorso, deve rilevarsi la palese ed insuperabile violazione del principio di autosufficienza dello stesso, il che rende le relative doglianze irrimediabilmente inammissibili. Secondo il costante insegnamento di questa Corte Suprema, infatti, il ricorso per cassazione che denuncia il vizio di motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità e in forza del principio di autosufficienza, le argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle censure rivolte alla valutazione degli elementi probatori, e non può limitarsi a invitare la Corte alla lettura degli atti indicati, il cui esame diretto è alla stessa precluso (Cass. pen., sez. 6, n. 29263 dell'8 luglio 2010, Cavanna ed altro, rv. 248192); si è successivamente ribadito anche che il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Cass. pen., sez. 6, n. 45036 del 2 dicembre 2010, Damiano, rv. 249035).
3.3.3. Per quanto le ulteriori doglianze, che è possibile esaminare congiuntamente, la Corte d'appello (cfr. f. 16 ss. dell'impugnato provvedimento), ha illustrato in maniera articolata, esauriente e logicamente argomentata le ragioni della conferma delle appellate statuizioni di confisca, assolutamente non incorrendo nel vizio di motivazione assente o meramente apparente;
ne' le riepilogate censure del ricorrente evidenziano la sussistenza di violazioni di legge, limitandosi ad esprimere riserve (non condivisibili, e comunque in questa sede inammissibili) sulla congruità della motivazione. In particolare, con motivazione non assolutamente carente ne' meramente apparente quanto ai profili di rilievo principale (non sussistendo un onere di specifica motivazione su ogni deduzione difensiva, quando - dal complesso dell'impianto motivazionale - sia possibile desumersene anche implicitamente la non decisività):
- è stata spiegata (f. 16 ss. della motivazione dell'impugnata sentenza) la ragione per la quale è stato collocato a partire dagli ultimi mesi del 1982 l'insorgere di indizi negativi a carico del proposto, emendando quello che in maniera convincente (perché documentata) è stato ritenuto un mero lapsus calami intervenuto nel primo decreto emesso dalla Corte d'appello, ovvero l'affermazione che il proposto non era attinto da indizi di mafia fino al 1985;
- è stata tratteggiata (f. 17 ss.) la dinamica del ritenuto progressivo inserimento del proposto nell'economia siciliana e, di pari passo, nel sodalizio mafioso di riferimento;
- sono stati ricostruiti (f. 20 ss.) i flussi finanziari del proposto e del suo nucleo familiare, con espressa menzione dei contrari rilievi del consulente degli appellanti (f. 20 s., punti 1-4), specificamente confutati (f. 22 ss.), evidenziando le ragioni per le quali veniva disposta la restituzione ai soggetti che ne avevano diritto soltanto di alcuni dei beni in sequestro (f. 26 s.);
- sono state dettagliatamente esposte (f. 27 ss.) le ragioni poste a fondamento della conferma della confisca di quote sociali, capitale e beni aziendali in sequestro (con eccezione della Calor System, pure restituita agli aventi diritto): ed il complesso dei rilievi sui quali fondano le relative statuizioni rende priva di autonoma rilevanza, in senso contrario, qualche marginale imprecisione nella ricostruzione del "sistema" che si è accertato essere stato messo in piedi dal proposto per occultare la provenienza illecita dei beni dei quali aveva disponibilità diretta od indiretta oggetto dell'impugnata confisca di prevenzione.
D'altro canto, secondo il recente e condiviso insegnamento di questa Corte Suprema, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, è, in generale, irrilevante l'assenza di motivazione del provvedimento ablativo in ordine al nesso causale fra la presunta condotta mafiosa e la formazione dell'illecito profitto, dovendosi ritenere sufficiente al riguardo la dimostrazione della illecita provenienza dei beni sottoposti a confisca nel medesimo senso, più recentemente (Cass. pen., sez. 6, n. 6570 del 25 gennaio 2012, Brando ed altro, rv. 252039).
3.4. È opportuno d'ufficio evidenziare che, in accordo con quanto osservato dal P.G. in requisitoria, ai fini dell'esame del ricorso non assume rilevanza il sopravvenuto D.Lgs. n. 159 del 2001, il cui art. 117, nel dettare una disciplina transitoria ad hoc, dispone quanto segue:
"le disposizioni contenute nel libro 1 (...) non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti".
4. Il rigetto del ricorso (per infondatezza di uno dei motivi, a fronte della manifesta infondatezza degli altri) comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al solo pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2012