Errore scusabile
1. Il giudice puo' disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto.
[…] L'impostazione sostanziale del diritto comunitario agisce dunque sugli strumenti processuali nazionali (e in particolare sull'estensione del concetto di errore scusabile ex art. 37 cpa) facendo decorrere il termine di impugnazione dalla conclusione della procedura di accesso agli atti, salvo che l'amministrazione non dimostri di aver già provveduto alla piena diffusione dell'informazione ambientale con i mezzi tecnologici indicati dalla direttiva. […]
Leggi di più…[…] Non sussistono, infine, i presupposti per riconoscere il c.d. “errore scusabile”, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 37 C.P.A., “il giudice può disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto” e che, secondo la giurisprudenza (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Ad. […]
Leggi di più…[…] Inoltre, per effetto dell'art. 37 CPA, il ricorrente, se ha diritto alla rimessione in termini ove abbia commesso una “colpa lieve”, dovrebbe avere, proprio per questo, tale diritto, consistente nella rimessione degli atti al primo Giudice, laddove sia stato quest'ultimo a commettere un errore in merito alla rilevazione di una notifica come “tardiva” e questo errore sia stato determinato da “colpa grave” (errore palese). […]
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