Errore scusabile
1. Il giudice puo' disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto.
[…] L'impostazione sostanziale del diritto comunitario agisce dunque sugli strumenti processuali nazionali (e in particolare sull'estensione del concetto di errore scusabile ex art. 37 cpa) facendo decorrere il termine di impugnazione dalla conclusione della procedura di accesso agli atti, salvo che l'amministrazione non dimostri di aver già provveduto alla piena diffusione dell'informazione ambientale con i mezzi tecnologici indicati dalla direttiva. […]
Leggi di più…[…] Non sussistono, infine, i presupposti per riconoscere il c.d. “errore scusabile”, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 37 C.P.A., “il giudice può disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto” e che, secondo la giurisprudenza (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Ad. […]
Leggi di più…(massima n. 1) L'art. 37 c.p.a., nella parte in cui stabilisce che la rimessione in termini per errore scusabile può essere disposta solo in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto, è norma di stretta interpretazione, dal momento che un uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria che essa presuppone, […]
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