Sentenza 3 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3123 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE031 2 3 /0.1 Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 20698/98 Consigliere Cron. 6515 Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Rep Dott. Bruno BATTIMIELLO . Consigliere Ud. 01/12/00 Dott. Florindo MINICHIELLO - Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in - persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GAMBASIN FLORA, BOLZON DIEGO, BOLZON VANIA, BOLZON 2000 DANIELE;
5152
- intimati -
1- avverso la sentenza n. 1084/98 del Tribunale di TREVISO, depositata il 08/07/98 R.G.N. 1 86/97 + udita la relazione della causa svoltà nella pubblica udienza del 01/12/00 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Treviso Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Torino, rigettando l'appello dell'INPS, ha confermato il diritto defl'attuale intimate alla riliquidazione della pensione di cui godevano mediante applicazione del beneficio contributivo previsto dall'art. 13 della legge 27 marzo 1992 n.257, come modificato dall'art.1 d.l. 5 giugno 1993 n.169, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1993 n.271. Il Tribunale ha ritenuto che la lettera e lo spirito della norma deponevano per una interpretazione estensiva, tale da comportarne l' applicazione anche ai lavoratori già in pensione al momento della sua entrata in vigore. Per la cassazione di questa sentenza l'INPS ricorre 의 un unico motivo. Guintimate, cui il ricorso è stato con ritualmente notificato, non si costituit❤. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso l'INPS, denunciando violazione dell'art. 13, commi 6, 7 e 8, della legge 27 1992 n.257, come modificati dall'art.1 d.l. 5 marzo giugno 1993 n.169, convertito, con modificazioni, con legge 4 agosto 1993 n.271 (in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 c.p.c.), deduce che la lettera della norma citata, la quale parla di "lavoratori” e utilizza espressioni come "trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato" (che è il titolo dell'art. 13 cit.), il contenuto dei lavori preparatori e la considerazione degli obiettivi perseguiti dal legislatore inducono a ritenere che i benefici ivi previsti sono funzionalmente preordinati al raggiungimento del requisito dell'anzianità assicurativa e contributiva necessaria per accedere alla pensione da parte dei lavoratori coinvolti nei programmi di riconversione e ristrutturazione aziendale, per cui la rivalutazione dei 3 periodi lavorati con provata esposizione all'amianto non può che riguardare esclusivamente i lavoratori occupati al momento della entrata in vigore della legge. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. La Corte si è già pronunciata sulla questione con numerose decisioni (Cass. luglio 1998 n.6605, 7 luglio 1998 n.6620, 28 luglio 1998 n.7407 e altre successive conformi, tra cui, da ultimo, sent. 10 agosto 2000 n.10557), le quali hanno ritenuto che l'art. 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992 n.257, nel testo di cui all'art.l d.l. 5 giugno 1993 n.169, come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1993 n.271, deve essere interpretato nel senso che la maggiorazione secondo il coefficiente 1,5 dei periodi lavorativi comportanti 의 esposizione all'amianto compete ai "lavoratori" e non invece a coloro che, al momento della entrata in vigore della legge n.257 del 1992 e successive modificazioni, erano titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità. Tanto, sul rilievo che, mentre scopo generale della legge è quello di sostenere i lavoratori pregiudicati nelle loro possibilità occupazionali dalla soppressione delle lavorazioni dell'amianto, i benefici di cui al comma settimo (relativo ai soggetti affetti da specifica malattia professionale) e al comma ottavo (relativo all'ipotesi di esposizione ultradecennale) dell'art.13 mirano specificamente ad agevolare il pensionamento di vecchiaia о di anzianità dei soggetti esclusi dal beneficio del prepensionamento (previsto dal comma secondo), per la mancanza del requisito dei trenta anni di contribuzione o dell'attualità del rapporto di lavoro. D'altra parte si sottolinea ancora nelle ricordate - contrastano con l'ipotesi interpretativa decisioni dell'estensione del beneficio ai pensionati di vecchiaia e di anzianità elementi quali: l'inesistenza nei confronti dei medesimi dell'esigenza della specifica 4 protezione a cui mira la legge (che non intende dare rilievo in sé alla prestazione di lavoro in un'attività insalubre); la mancata previsione della decorrenza del beneficio nei confronti dei soggetti già pensionati e della presentazione di una domanda da parte degli interessati;
la mancanza di una copertura finanziaria relativamente agli oneri derivanti dall'art.13. I suesposti principi in mancanza di validi - sono condivisi argomenti che inducano a discostarsene dal Collegio, il quale condivide, altresì, l'affermazione (della già citata decisione di questa Corte n.6620 del ai titolari di 1998) della spettanza del beneficio pensione о assegno di invalidità, data la non equiparabilità della loro condizione a quella dei titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità. Non sembra, infatti, contestabile che i titolari di tali trattamenti di invalidità siano da considerare pur sempre "lavoratori” e non pensionati, poichè il godimento di una prestazione di invalidità (in quanto collegata a una mera riduzione e non alla perdita totale della capacità di lavoro) non preclude la continuazione dello svolgimento dell'attività lavorativa, e che anche per costoro sussista l'esigenza di l'anzianità incrementare assicurativa. Resta da aggiungere che identico beneficio è da riconoscere ai superstiti del titolare di una pensione di invalidità quando il decesso di tale titolare sia posteriore al momento di entrata in vigore della legge n.257 del 1992 e successive modificazioni, avendo costui, in tale momento, acquisito al proprio patrimonio il diritto alla maggiorazione dalla stessa legge introdotta ed essendo ovviamente esclusa, nell'opposta ipotesi di decesso anteriore alla legge suddetta, ogni possibilità di svolgimento di ulteriore attività lavorativa. dell'INPS, che Pertanto, il ricorso nega 5 l'applicabilità della rivalutazione prevista dall'art. 13 della legge n.257/92 e successive modifiche ai soggetti "già pensionati” alla data della introduzione del beneficio, è meritevole di accoglimento solo per quanto concerne l'ipotesi di titolarità di pensione di vecchiaia O di anzianità, mentre non è condivisibile laddove sembra includere in questa espressione anche la situazione dei titolari di pensione O assegno di invalidità. Peraltro, poichè nella presente controversia non risulta accertato di quale pensione fruisse in concreto l'attuale intimato, la verifica di questo indispensabile elemento di fatto dovrà essere compiuta da altro giudice, al quale la causa, previa cassazione della impugnata sentenza va, a tal fine, rinviata. Il giudice di rinvio, indicato nella Corte d'appello di Torino, si atterrà, dunque, al seguente principio di diritto: "La maggiorazione secondo il coefficiente 1,5 dei periodi lavorativi comportanti esposizione all'amianto, prevista dall'art. 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992 n.257, nel testo di cui all'art.1 d.l. 5 giugno 1993 n. 169, come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1993 n. 271, non compete ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della stessa legge n.257 del 1992, siano titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia, mentre va riconosciuta ai soggetti che, a tale data, siano titolari di pensione o di assegno di invalidità, come pure ai superstiti dei titolari di detta pensione, sempre che, in questo caso, il decesso di tali titolari sia successivo alla introduzione del beneficio”. Il giudice di rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di cassazione. РОМ La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per 6 Venezia le spese, alla Corte d'appello di Torino. Così deciso in Roma il 1° dicembre 2000 Il Presidente Il Cons.estensore - 15 Stille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, - 3 MAR. 2001 IL CANCELLIERE а 3 0 3 1 A I 5 S . D S T . , A R N O T A L , ' L 3 L A O 7 S L - E B E 8 P I D - S D 1 I I S 1 N A N T G E E S O S G O I A P G A D E M I E L O , T A O T A D I R L T R E I L S T I E D N G D E E O S R E