Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2007, n. 33479
CASS
Sentenza 4 luglio 2007

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In virtù dell'art. 2 ter della legge n. 575 del 1965, il sequestro e la successiva confisca non possono indiscriminatamente colpire tutti i beni di coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione personali, bensì solo quelli che si ha motivo di ritenere frutto di attività illecite o che ne costituiscano il reimpiego. Ne consegue che nelle ipotesi in cui il reimpiego del denaro, proveniente da fonte sospetta di illiceità penale, avvenga mediante addizioni, accrescimenti, trasformazioni o miglioramenti di beni già nella disponibilità del soggetto medesimo, in virtù di pregresso acquisto del tutto giustificato da dimostrato titolo lecito, il provvedimento ablativo deve essere rispettoso del generale principio di equità e, per non contrastare il principio costituzionale di cui all'art. 42 Cost., non può coinvolgere il bene nel suo complesso, ma, nell'indispensabile contemperamento delle generali esigenze di prevenzione e difesa sociale con quelle private della garanzia della proprietà tutelabile, deve essere limitato soltanto al valore del bene medesimo, proporzionato all'incremento patrimoniale per il reimpiego in esso effettuato di profitti illeciti. Il che si realizza mediante la confisca della quota ideale del bene, rapportata al maggior valore assunto per effetto del reimpiego e valutata al momento della confisca medesima. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha anche censurato l'operato del giudice di appello, che nel retrodatare la ritenuta collusione mafiosa del proposto sulla base di una piattaforma indiziaria di scarsa consistenza, non aveva preso in esame le specifiche critiche di ordine economico-finanziario mosse dalla difesa).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2007, n. 33479
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33479
Data del deposito : 4 luglio 2007

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