Sentenza 4 luglio 2007
Massime • 1
In virtù dell'art. 2 ter della legge n. 575 del 1965, il sequestro e la successiva confisca non possono indiscriminatamente colpire tutti i beni di coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione personali, bensì solo quelli che si ha motivo di ritenere frutto di attività illecite o che ne costituiscano il reimpiego. Ne consegue che nelle ipotesi in cui il reimpiego del denaro, proveniente da fonte sospetta di illiceità penale, avvenga mediante addizioni, accrescimenti, trasformazioni o miglioramenti di beni già nella disponibilità del soggetto medesimo, in virtù di pregresso acquisto del tutto giustificato da dimostrato titolo lecito, il provvedimento ablativo deve essere rispettoso del generale principio di equità e, per non contrastare il principio costituzionale di cui all'art. 42 Cost., non può coinvolgere il bene nel suo complesso, ma, nell'indispensabile contemperamento delle generali esigenze di prevenzione e difesa sociale con quelle private della garanzia della proprietà tutelabile, deve essere limitato soltanto al valore del bene medesimo, proporzionato all'incremento patrimoniale per il reimpiego in esso effettuato di profitti illeciti. Il che si realizza mediante la confisca della quota ideale del bene, rapportata al maggior valore assunto per effetto del reimpiego e valutata al momento della confisca medesima. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha anche censurato l'operato del giudice di appello, che nel retrodatare la ritenuta collusione mafiosa del proposto sulla base di una piattaforma indiziaria di scarsa consistenza, non aveva preso in esame le specifiche critiche di ordine economico-finanziario mosse dalla difesa).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2007, n. 33479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33479 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 04/07/2007
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 2700
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 010865/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HI MA NT, N. IL 09/08/1931;
2) AD IO, N. IL 23/09/1956;
3) AD AN, N. IL 15/02/1958;
4) AD MA IC, N. IL 19/03/1964;
avverso DECRETO del 13/12/2006 CORTE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni CANZIO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. IZZO G., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con decreto del 19/2/2004 il Tribunale di Palermo applicava nei confronti di LL AD la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., siccome indiziato di appartenete all'associazione mafiosa "Cosa Nostra" per avere, fin dalla metà degli annì80 - ben prima del periodo 1997 - 2000, oggetto delle imputazioni di cui all'ordinanza coercitiva 10/3/2001 del G.I.P. - contribuito al controllo del sodalizio criminoso sugli appalti dell'ANAS nella Regione siciliana, mediante un cartello di imprese facenti capo al AD ed a GI PA, sulla base delle propalazioni accusatorie dei collaboratori CA, DI NA, RA e II, il quale aveva in particolare riferito dell'incontro decisivo da lui avuto nel 1987 con AD e PA per concordare il patto mafioso relativo alla gestione ed aggiudicazione delle suddette gare di appalto, accuse che avevano trovato riscontro negli esiti degli accertamenti del Gico della G.d.F e delle intercettazioni telefoniche e ambientali.
Il Tribunale, qualificato il AD come imprenditore "colluso" con la mafia, ai sensi degli art. 2 bis, comma 3, e L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, ordinava, altresì, la confisca dell'intero capitale.
I sociale e del complesso dei beni aziendali dell'impresa individuale AD LL e della soc. S.A.C. s.r.l, di taluni crediti di dette imprese, di due capannoni aziendali, di ingenti somme di denaro e titoli recati nei plurimi rapporti bancali intestati sia al proposto che alla moglie, M. NT HI, ma di cui il primo aveva la diretta disponibilità, sull'assunto della esclusiva derivazione illecito - mafiosa degli utili ricavati dall'esercizio di dette imprese e quindi dell'intero patrimonio, nonché della indimostrata legittima provenienza aliunde dei medesimi beni, ad eccezione delle quote societarie delle soc. Imeco s.r.l. e Montalto s.n.c, "in quanto acquisite in epoca remota e per l'esercizio di un'attività edilizia non collegata all'ambito degli appalti pubblici".
Il Tribunale disattendeva, peraltro, la tesi prospettata in subordine dalla difesa, anche mediante consulenze tecnico - contabili, di una lecita accumulazione di capitale e conseguente reinvestimento del reddito risparmiato nell'esercizio delle attività dell'impresa individuale, costituita nel 1953, e della soc. S.A.C., costituita nel 1960, almeno per il periodo antecedente l'accordo stipulato con "Cosa Nostra" nel 1987, sì da rendere parzialmente e proporzionalmente lecite le successive acquisizioni di beni patrimoniali e titoli. 2.- La Corte d'appello di Palermo, con decreto del 13/12/2006, dato atto del sopravvenuto decesso del AD e della costituzione nel giudizio di appello non solo della HI, moglie già interveniente, ma anche dei figli IO, AN e AD M. IC, dichiarava estinta la misura personale, disponendo la restituzione agli eredi della somma versata a titolo di cauzione.
Quindi, previa verifica incidentale circa la sussistenza dei presupposti di attuale pericolosità del proposto, qualificata dalla sua appartenenza ad associazione mafiosa, confermava la misura della confisca, ribadendo l'apprezzamento di illecita provenienza dell'intero e inestricabilmente connesso patrimonio, personale e aziendale, dall'esercizio di attività imprenditoriali di natura mafiosa, retrodatando peraltro il legame del AD con il contesto mafioso di "Cosa Nostra" nella manipolazione degli appelli pubblici - alla luce di quanto riferito dal II - alla metà degli annì70, quando la Provincia di Palermo era diretta da IM e dall'On. DI STEFANO.
Per quanto riguardava le acquisizioni accumulate anteriormente, la consulenza tecnica della difesa non offriva, ad avviso della Corte, elementi certi per desumere la legittima provenienza di alcuna parte delle attuali risorse finanziarie e patrimoniali da redditi lecitamente, prodotti e investiti negli anni 1953 - 1975. 3.- Avverso le statuizioni patrimoniali del suddetto decreto hanno proposto ricorso per cassazione, per violazione di legge, HI M. NT, IO, AN e AD M. IC, rispettivamente moglie e figli di LL AD, denunziando, anche con successiva memoria difensiva:
- l'illegittima conferma della confisca dei beni, nonostante la morte del proposto fosse sopravvenuta prima della pronuncia definitiva;
- la lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa degli intervenienti solo nel giudizio di appello, quanto all'accertamento degli estremi e dell'attualità della pericolosità qualificata del proposto, sotto lo specifico profilo del concorso esterno in associazione mafiosa, di cui si contestava in ogni caso la configurabilità;
- la violazione del principio devolutivo e del divieto di reformatio in pejus in appello, a causa dell'officiosa e apodittica retrodatazione da parte di quel giudice, dalla metà degli annì80 alla metà degli annì70, della linea temporale riguardante gli indizi di appartenenza mafiosa del proposto e di collusione mafiosa delle imprese a lui facenti capo (già fissata nell'ordinanza coercitiva al 1997 e spostata indietro dal Tribunale al 1987), con le evidenti conseguenze in punto di affermata illiceità delle acquisizioni patrimoniali e societarie risalenti a quel periodo;
- l'assoluta mancanza di motivazione in ordine al ragionamento economico-matematico, prospettato in subordine dalla difesa, mediante memorie e relazioni di consulenti tecnici, secondo cui almeno una parte del patrimonio societario e mobiliare, costituito da conti correnti e titoli, si era formato lecitamente mediante l'attività di impresa condotta in epoca remota, fino al 1987 o almeno fino al 1976 - 77, producendo utili successivamente reinvestiti nelle medesime imprese.
4.- Il P.G. presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso, sul duplice rilievo che, da un lato, era legittima l'applicazione della confisca in forza del motivato accertamento dei presupposti di pericolosità qualificata del proposto, nonostante la sua sopravvenuta morte nel corso del giudizio di prevenzione, e dall'altro, quanto alla mutata linea del collegamento temporale fra collusione mafiosa ed acquisizioni patrimoniali, era consentito al giudice di appello di addurre ulteriori argomentazioni giustificative a sostegno della deliberazione confermativa dell'impugnato provvedimento di primo grado.
5.- I primi due motivi di ricorso sono infondati.
Osserva il Collegio, nel condividere l'ormai consolidato e uniforme indirizzo della giurisprudenza di legittimità in materia (Cass., Sez. Un., 3/7/1996, P.G. in proc. Simonclli, rv. 205262; Sez. 1, 13/11/1997, P.M. in proc. Di Martino, rv. 209556; Sez. 1, 24/11/1998, Marchese, rv. 212668; Sez. 2, 14/4/1999, bici, rv. 214130; Sez. 1, 22/9/1999, Calamia, rv. 214427; Sez. 5, 14/1/2005 n. 6160, Andronico, rv. 231173; Sez. 2, 31/1/2005 n. 19914, P.G. in proc. Bruno, rv. 231873), che la confisca, disposta ai sensi dell'art. 2 ter - della L. n. 575 del 1965 e succ. modif., dei beni rientranti nella disponibilità, diretta o indiretta, di un soggetto proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione, una volta che risultino accertati i presupposti di pericolosità "qualificata", cioè dell'appartenenza del soggetto ad un'associazione di tipo mafioso, e di indimostrata provenienza legittima dei beni confiscati - nel senso che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, non viene meno a seguito della morte del proposto, seppure intervenuta prima della definitività del provvedimento di prevenzione. Essa, infatti, non ha carattere sanzionatolo di natura penale, bensì amministrativa, ed è equiparabile, quanto al contenuto e agli effetti, alla misura di sicurezza prescritta dall'art. 240 c.p., comma 2, considerato che lo scopo perseguito dal legislatore con la normativa antimafia, concernente le misure patrimoniali, è quello di eliminare dal circuito economico, collegato ad attività criminose, beni dei quali non sia tornita dimostrazione di lecita acquisizione. Quanto al presupposto della pericolosità "qualificata" del proposto, anche in termini di attualità, mette conto di ribadire il principio per cui esso deve ancorarsi ad un sostrato indiziario che disegni un quadro di seria e ragionevole probabilità di "appartenenza" del proposto ad un'associazione di tipo mafioso. Inteso, peraltro, tale concetto in senso lato rispetto a quello, più ristretto, di "partecipazione" all'associazione, come inserimento organico all'interno della struttura criminosa, sì che esso, risolvendosi in una situazione di contiguità comunque funzionale agli interessi dell'associazione e nel contempo denotante la pericolosità sociale del soggetto, ricomprende necessariamente anche coloro i quali siano indiziati di "appartenere" ad un sodalizio mafioso in qualità di "concorrenti esterni" (Cass., Sez. 6, 17/3/1997, Prisco, rv. 208005;
Sez. 1, 16/1/2002 n. 5649, Scarnatelo, rv. 221156; Sez. 2, 12/1/2006 n. 1023, Canino, rv. 233169; Sez. 2, 16/2/2006 n. 7616, Catalano, rv. 234745).
E, per identità di ratto, il requisito della permanente e latente attualità della pericolosità è, a sua volta, da considerare implicito nella ritenuta attualità dell'appartenenza, anche quando quest'ultima assuma la forma del "concorso esterno", caratterizzato dalla non estemporaneità del contributo prestato al sodalizio criminoso e in assenza di elementi dai quali possa fondatamente desumersi l'avvenuta interruzione del rapporto (Cass., Sez. 2, 16/2/2006 n. 7616, Catalano, rv. 234746). D'altra parte, le censure riguardanti la congruità fattuale della verifica (incidentale) delle suddette condizioni attinenti alla pericolosità qualificata del proposto, ai fini della misura personale applicata in prime cure e dichiarata estinta in appello per la sopravvenuta morte dello stesso, non colgono nel segno. Il giudizio di "appartenenza" di LL AD a "Cosa Nostra" è stato espresso dai giudici del merito, nel pieno rispetto del contraddittorio fra le parti, costituite o intervenienti innanzi al Tribunale e alla Corte d'appello, sulla base di una valutazione probatoria complessiva di tutti gli elementi e circostanze portati alla sua attenzione, di cui taluni già posti a fondamento dell'ordinanza coercitiva 10/3/2001 del G.i.p. per i delitti di associazione mafiosa e di turbata libertà degli incanti. Indici dimostrativi della "appartenenza" mafiosa, peraltro, davvero pregnanti e significativi, essendo costituiti dalle propalazioni accusatone dei collaboratori CA, DI NA, RA e II, convergenti nell'indicare che il AD, fin dalla metà degli annì80 - ben prima del periodo 1997 - 2000, oggetto delle imputazioni di cui al provvedimento custodirle - aveva contribuito al controllo del sodalizio criminoso sugli appalti dell'ANAS nella Regione siciliana, mediante un cartello di imprese facenti capo a lui ed a GI PA (il II aveva in particolare riferito dell'incontro decisivo da lui avuto nel 1987 con AD e PA per concordare il patto mafioso relativo alla gestione ed aggiudicazione delle suddette, gare di appalto), accuse riscontrate dagli esiti degli accertamenti del Gico della G.d.F. e dal tenore delle conversazioni telefoniche e ambientali intercettate. Orbene, avendo la Corte distrettuale adeguatamente apprezzato tutti i dati fattuali, dirimenti ai fini della prognosi di pericolosità sociale del proposto, ancorandola a specifiche circostanze, ed essendo il provvedimento de quo ricorribile solo per "violazione di legge" L. n. 1423 del 1956, ex art. 4, comma 11, richiamato dalla L. n. 575 del 1965, art. 3 ter, (v. C. cost., Sent. n. 321 del 2004), le argomentate e logiche conclusioni del giudice di merito risultano affetto insindacabili, per questo profilo, in sede di legittimità. 6.- Risultano, per contro, sostanzialmente fondate, nei termini e per le ragioni di cui appresso in motivazione, le censure dei ricorrenti aventi ad oggetto l'officiosa retrodatazione da parte della Corte di appello, dalla metà degli annì80 alla metà degli annì70, della linea temporale (già fissata nell'ordinanza coercitiva agli anni 1997 - 2000 e spostata indietro dal Tribunale al 1987) riguardante gli indizi di appartenenza del proposto a "Cosa Nostra" e di collusione mafiosa delle imprese a lui facenti capo, con i conseguenti effetti pregiudizievoli in punto di liceità delle acquisizioni patrimoniali e societarie risalenti a quel periodo. 6.1.- Il Collegio non condivide, in proposito, il rilievo del P.G., secondo il quale siffatto decisimi sarebbe mera espressione del potere del giudice di appello di addurre ulteriori argomentazioni giustificative a sostegno ed integrazione della deliberazione confermativa del provvedimento di primo grado.
Non può certo dubitarsi che la misura ablativa non ha per presupposto il definitivo accertamento di una responsabilità penale del proposto, bensì l'esistenza di indizi di appartenenza ad un'associazione mafiosa, e la sua applicazione è del tutto indipendente dai limiti e dagli esiti del processo penale, e che, non potendosi stabilire alcuna relazione vincolante tra l'ambito temporale della condotta associativa contestata ed accertata in sede di giudizio penale e quello, potenzialmente diverso, valutabile sotto un profilo indiziario nel procedimento di prevenzione, deve ritenersi legittimo che gli indizi di appartenenza associativa risalgano ad epoca anteriore rispetto al periodo temporale considerato in sede di cognizione (come, nella specie, logicamente affermato dai giudici della prevenzione alla stregua di un'adeguata, puntuale e insindacabile valutazione di merito del quadro indiziario). Sicché, pur rimanendo valido l'insegnamento di questa Corte (Cass., Sez. 1, 2/5/1995, Genovese, rv. 202142; Sez. 5, 25/11/1997, Damiani, rv. 210230; Sez. 5, 13/6/2006 n. 24778, Cosoleto, rv. 234733), per il quale occorre verificare se i beni da confiscare siano entrati nella disponibilità del proposto, non già anteriormente, ma contestualmente o successivamente al suo inserimento nel sodalizio mafioso, la pure innegabile necessità di un nesso temporale tra manifestazione della pericolosità qualificata ed acquisizione dei beni non va riferita alle risultanze del processo penale, ma al quadro indiziario posto a base dell'autonomo processo di prevenzione, il cui "perimetro cronologico" ben può essere diverso da quello del giudizio penale (Cass., Sez. 1, 5/10/2006 n. 35481, Gashi) ed addirittura estendersi ai beni acquistati prima dell'inizio dell'appartenenza ad associazione mafiosa, sempre che essi costituiscano presumibile frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, nel senso che esista una chiara connessione dei beni con un'attività illecita senza che rilevi distinguere se tale attività sia o meno di tipo mafioso (Cass., Sez. 1, 15/1/1996, Anzelmo, rv. 204036; Sez. 2, 26/1/1998, Corsa, rv. 211435; Sez. 2, 6/5/1999, Satinino, rv. 213853; Sez. 6, 25/9/2003 n. 36762, Lo lacono, rv. 226655; Sez. 1, 5/10/2006 n. 35481, Gashi, rv. 234902).
E però, sì è sottolineato da parte della più attenta giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 6, 24/1/1995, Laudani, rv. 201198; Sez. 6, 13/3/1997, Mannolo, rv. 208637; Sez. 6, 2/3/1999, Morabito, rv 214781) che, poiché a norma della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, il sequestro e la confisca non possono indiscriminatamente colpire tutti i beni di coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione personali, bensì solo quelli che si ha motivo di ritenere frutto di attività illecite o che ne costituiscano il reimpiego, se non si pongono problemi nel caso in cui il bene, per intero e nel suo complesso, risulti ab origine acquisito al patrimonio del soggetto per effetto diretto o mediato di provenienza da attività illecite, esiste, invece, la necessità di stabilire i limiti di operatività dell'effetto ablativo nell'ipotesi in cui il reimpiego del denaro, proveniente da fonte sospetta di illiceità penale, avvenga mediante addizioni, accrescimenti, trasformazioni o miglioramenti di beni già nella disponibilità del soggetto medesimo, in virtù di pregresso acquisto del tutto giustificato da dimostrato titolo lecito.
In quest'ultima ipotesi, il provvedimento ablativo deve essere rispettoso del generale principio di equità e, per non contrastare il principio costituzionale di cui all'art. 42 Cost., non può coinvolgere il bene nel suo complesso, ma, nell'indispensabile contemperamento delle generali esigenze di prevenzione e difesa sociale con quelle di garanzia della proprietà privata, dev'essere limitato al valore del bene, proporzionato all'incremento patrimoniale ingiustificato per il reimpiego in esso effettuato di profitti illeciti: il che si realizza mediante la confisca della quota ideale del bene, rapportata al maggior valore assunto per effetto del reimpiego e valutata al momento della confisca. 6.2.- Non è affatto irrilevante, dunque, il disposto mutamento della linea di collegamento temporale fra la ritenuta collusione mafiosa del proposto e delle sue imprese e le acquisizioni patrimoniali, laddove, in violazione del principio di correlazione tra contestazione e pronuncia, posto a tutela del contraddittorio anche nel procedimento di prevenzione (Cass., Sez. 1, 11/11/1985, Nicoletti, rv. 171479; Sez. 1, 4/11/1992, Rillo, rv. 192432; Sez. 1, 21/1/1993, Caliandro, rv. 193246; Sez. 5, 18/9/1997 n. 3839, Garofalo, rv. 208715; Sez. 5, 16/5/2000, Neri, rv. 217796; Sez. 5, 6/10/2000, Boccia, rv. 217502), e dell'effetto parzialmente devolutivo dell'impugnazione, il giudice di appello, disancorandosi consapevolmente, sia sulle ipotesi che sulle prove, dalle antagoniste prospettazioni delle parti, abbia - come nel caso in esame - autonomamente ritenuto di formulare e sottoporre a verifica una propria ipotesi circa il "perimetro cronologicà dei connotati mafiosi dei flussi economico - finanziari delle imprese del AD, retrodatando di oltre dieci anni il nesso temporale tra manifestazione della pericolosità qualificata ed acquisizione dei beni. E ciò, tra l'altro, sulla base di una piattaforma meramente congetturale, invero fragile e di scarsa consistenza, costituita esclusivamente dall'accenno del collaboratore II - neppure preso in considerazione dal giudice di primo grado, ne' dall'accusa o dalla difesa, e rimasto privo di qualsiasi riscontro esterno - ad un presunto legame del AD con il contesto degli appalti pubblici fin dalla metà degli annì70, quando la Provincia di Palermo era diretta da MI e dall'On. DI STEFANO.
La Corte d'appello avrebbe dovuto, per contro, prendere in esame le specifiche critiche di ordine economico - finanziario mosse dagli appellanti e dagli intervenienti, anche alla luce delle memorie e delle relazioni di consulenti tecnico-contabili di parte, alla decisione di primo grado, che aveva disatteso la richiesta subordinata e le connesse allegazioni documentali, dirette a identificare la parte del capitale e del reddito formata in epoca precedente al 1987 ed a scorporare quindi, proporzionalmente, le acquisizioni economico - patrimoniali lecitamente realizzate nel periodo temporale antecedente l'accertata collusione mafiosa, che non siano state frutto, cioè, di attività illecite o ne abbiano costituito il reimpiego (com'era stato, d'altra parte, correttamente riconosciuto dai giudici di prime cure per le quote societarie delle società Imeco s.r.l. e Montata) s.n.c. "in quanto acquisite in epoca remota e per l'esercizio di un'attività edilizia non collegata all'ambito degli appalti pubblici").
L'impronta, pur tendenzialmente e indubbiamente pervasiva, di mafiosità delle imprese e dei patrimoni personali e aziendali nella disponibilità del proposto e dei suoi prossimi congiunti non esimeva, infetti, il giudice della prevenzione dall'obbligo di differenziare, all'esito di analisi e ragionamenti di tipo matematico finanziario (ove necessario, anche mediante perizia tecnico contabile), le pregresse acquisizioni di redditi e profitti leciti, in parte destinate al consumo per le normali esigenze del nucleo familiare e in parte verosimilmente tesaurizzate anche in funzione di ulteriori investimenti produttivi nelle due imprese facenti capo al proposto (costituite fin dal settembre 1953 la prima e dal maggio 1960 la seconda), dalle successive acquisizioni patrimoniali, sicuramente derivanti da attività illecite.
Operazione logica, questa, che i giudici del merito avrebbero dovuto condurre con precipuo riguardo alla linea di demarcazione storica che, secondo la contestazione e l'accertamento giudiziale, segnava i connotati di pericolosità del soggetto e, così individuando il nesso spaziotemporale di pertinenzialità fra la suddetta pericolosità, da un lato, e l'illecita fonte degli utili prodotti dalle medesime imprese e delle risorse economico - finanziarie impiegate nell'acquisto dei beni in sequestro, dall'altro, ne giustificava la misura della confisca, secondo la previsione normativa della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter. 7. - In forza di tutte le suesposte considerazioni s'impone pertanto l'annullamento con rinvio del decreto impugnato, relativamente ai profili reali della fattispecie di prevenzione, per un nuovo esame delle condizioni legittimanti la confisca del compendio patrimoniale in sequestro, che tenga conto, giusta i principi di diritto sopra enunciati, della necessaria correlazione temporale fra l'accertata pericolosità del proposto e l'acquisto dei beni oggetto del provvedimento ablativo, dei quali sia comunque dimostrata l'illecita origine.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Palermo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 luglio 2007. Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2007