Sentenza 28 settembre 2010
Massime • 1
Il giudice dell'incidente di esecuzione non deve tener conto delle memorie e dei documenti che siano prodotti oltre il termine del quinto giorno antecedente l'udienza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2010, n. 39777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39777 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 28/09/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 1201
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 3485/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI AO, nata il [...];
avverso l'ordinanza del 9.2.2009 del Tribunale di Bari;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Silvio Amoresano;
lette le conclusioni del P.G., Dr. Volpe Giuseppe, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1) Con ordinanza in data 9.2.2009 il G.E. del Tribunale di Bari revocava l'ordinanza, emessa in data 19.4.1999, con la quale era stata disposta la sospensione dell'esecuzione della demolizione delle opere abusive realizzate da IM AO.
Assumeva preliminarmente il &.E. Che non potevano essere valutati i documenti, prodotti dalla difesa all'udienza del 12.11.2008, perché depositati in violazione dei termini previsti dall'art. 127 c.p.p.. Premesso, poi, che TI AO, con sentenza del Pretore di Bari del 9.1.1993, irrevocabile il 21 dicembre 1993, era stata condannata per violazioni edilizie, con ordine di demolizione delle opere abusive e che, in sede di incidente di esecuzione, detto ordine era stato sospeso fino alla definizione del giudizio davanti al TAR, rilevava il G.E. che tale sospensione andasse revocata essendo intervenuta in data 21 maggio 2008 sentenza di rigetto del ricorso proposto al TAR.2) Propone ricorso per Cassazione TI AO, a mezzo del difensore.
Dopo una premessa in fatto riepilogativa della vicenda, denuncia con il primo motivo la violazione di legge in relazione all'art. 127 c.p.p., commi 1 e 2 ed agli artt. 111 e 24 Cost., nonché il difetto assoluto di motivazione con riferimento al mancato esame della documentazione prodotta dalla difesa.
All'udienza in camera di consiglio era stata prodotta documentazione da cui risultava che era stata presentata ulteriore richiesta di condono ex D.L. n. 326 del 2003. Il G.E. non ha preso proprio in considerazione siffatta documentazione, assumendo che essa era stata presentata oltre il termine previsto dall'art. 127 c.p.p., comma 2. Trattasi però di interpretazione errata della norma, in quanto tale termine non è previsto a pena di decadenza (art. 173 c.p.p.). La stessa cosa è a dirsi per la memoria depositata, non essendo previsto, a pena di decadenza, il termine di cui all'art. 666 c.p.p., comma 3. Del resto il G.E., ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 5, può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni necessari, avendo il G.E.. Il potere-dovere di valutare l'istanza di condono al fine di accertare l'incidenza della stessa sull'ordine di demolizione.
3) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
3.1) L'art. 666 c.p.p. prevede, come fa rilevare il P.G. requirente, una procedura snella e rapida, parametrata sul rito camerale ex art.127 c.p.p.. L'avviso per l'udienza camerale deve essere dato almeno dieci giorni prima proprio per consentire di apprestare la difesa. Gli "almeno cinque giorni prima dell'udienza" per depositare documenti e memorie costituiscono, quindi, il termine entro il quale va esercitata la "strategia" difensiva. La ratio della norma è evidentemente quella di consentire al giudice di avere un quadro completo della situazione processuale" già prima dell'udienza, in modo da poter decidere, sentite le parti, se definire il procedimento oppure "chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno per la decisione.
La giurisprudenza di questa Corte esclude quindi "che nel corso dell'udienza prevista dall'art. 666 c.p.p., comma 4, possano per la prima volta avanzarsi richieste subordinate, con conseguente obbligo per il giudice di provvedere sulle stesse" (Cass. pen. sez. 1, 5 giugno 1992) e che, conseguentemente, possa essere ampliato il "petitum" (vedasi, sia pure con riferimento alle impugnazioni "de libertate", Cass. sez. 2 n. 4591 del 18.10.1999 che ha escluso la possibilità di produrre all'udienza memorie difensive, che debbono "essere presentate almeno cinque giorni prima dell'udienza camerale, secondo quanto disposto in via generale dall'art. 127 c.p.p. comma 2"). 3.2) Tanto meno il G.E. aveva motivo di disporre nuovi accertamenti ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 5. È pacifico che l'ordine di demolizione debba intendersi emesso allo stato degli atti, tanto che anche il giudice dell'esecuzione deve verificare il permanere della compatibilità degli ordini in questione con atti amministrativi. È altrettanto indubitabile, però, che neanche il rilascio del permesso in sanatoria determini automaticamente la revoca dell'ordine di demolizione o di riduzione in pristino, dovendo il giudice, comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge ed eventualmente disapplicarlo ove siano insussistenti i presupposti per la sua emanazione (cfr. ex mults Cass. pen. sez. 3 n. 144 del 30.1.2003 P.M. c/o Ciavarella). A maggior ragione, in caso di mera presentazione di un'istanza di condono o di ricorso alla giurisdizione amministrativa, il G.E. deve accertare che, secondo una ragionevole previsione, l'istanza o il ricorso possano essere accolti in tempi bervi. Secondo le stesse prospettazioni difensive il G.E. avrebbe dovuto accertare l'avvenuta presentazione di una domanda di condono (nel lontano 15.3.2004) e l'avvenuto versamento dell'oblazione, al fine di sospendere nuovamente un ordine di demolizione relativo ad una sentenza divenuta irrevocabile il 21 dicembre 1993. Nè la ricorrente ha mai dedotto che sia intervenuto un provvedimento di sanatoria da parte della P.A..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2010