Cass. pen., sez. I, sentenza 25/01/2012, n. 4793
CASS
Sentenza 25 gennaio 2012
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CS
Rigetto
Sentenza 6 novembre 2019

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Massime1

Nel procedimento di appello cautelare, il deposito delle memorie difensive è regolato non già dalla norma generale di cui all'art. 121 cod. proc. pen., bensì da quella speciale di cui al comma secondo dell'art. 127 cod. proc. pen., espressamente richiamata dall'art. 310 cod. proc. pen., con la conseguenza che deve essere rispettato, a pena di inammissibilità, il termine dilatorio di cinque giorni prima dell'udienza.

Commentario1

  • 1Segreto professionale non può essere aggirato (Cass. 29495/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 settembre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 25/01/2012, n. 4793
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4793
Data del deposito : 25 gennaio 2012

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