Sentenza 25 gennaio 2012
Rigetto
Sentenza 6 novembre 2019
Massime • 1
Nel procedimento di appello cautelare, il deposito delle memorie difensive è regolato non già dalla norma generale di cui all'art. 121 cod. proc. pen., bensì da quella speciale di cui al comma secondo dell'art. 127 cod. proc. pen., espressamente richiamata dall'art. 310 cod. proc. pen., con la conseguenza che deve essere rispettato, a pena di inammissibilità, il termine dilatorio di cinque giorni prima dell'udienza.
Commentario • 1
- 1. Segreto professionale non può essere aggirato (Cass. 29495/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 settembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/01/2012, n. 4793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4793 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 25/01/2012
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 204
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 35039/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TA SA N. IL 31/10/1957;
avverso l'ordinanza n. 183/2011 TRIB. LIBERTÀ di CAGLIARI, del 23/06/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Udito, altresì, in camera di consiglio il Pubblico Ministero in persona del Dott. GALASSO Aurelio, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
RILEVA
1. - Con ordinanza, deliberata il 27 giugno 2011 e depositata in pari data, il Tribunale ordinario di Cagliari, in funzione di giudice distrettuale nei procedimenti incidentali di appello delle ordinanze in materia di misure cautelari personali, ha confermato l'ordinanza di quello stesso Tribunale, 23 maggio 2011, di rigetto della richiesta di sostituzione della misura coercitiva della custodia in carcere avanzata da ND TA imputato, giudicabile in prime cure, dei delitti di traffico di stupefacenti, associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti, furto aggravato ed estorsione tentata, motivando per quanto qui rileva: in rito è inammissibile la memoria difensiva intempestivamente depositata con inosservanza del termine dilatorio di cinque giorni stabilito dall'art. 127 c.p.p.; non possono essere prese in considerazione le deduzioni dell'appellante circa gli indizi di colpevolezza, in quanto il punto non costituì oggetto della richiesta de liberate rivolta al giudice a quo;
il provvedimento coercitivo è stato confermato dal giudice del riesame con ordinanza del 30 dicembre 2009; la Corte suprema di cassazione, giusta sentenza del 15 aprile 2010 ha respinto il ricorso proposto avverso il succitato provvedimento;
il giudice per le indagini preliminari e il giudice procedente al dibattimento hanno respinto numerose, precendenti istanze de liberiate dell'imputato per la revoca e, gradatamente, per la sostituzione della misura, sotto il profili della cessazione o della attenuazione delle esigenze cautelari;
i relativi provvedimenti di rigetto, gravati dall'appello proposto ai sensi dell'art. 310 c.p.p., sono stati tutti confermati;
privo di pregio giuridico è l'assunto difensivo circa la impossibilità di ricostituzione della associazione con i sodali RU OR (collaborante con gli inquirenti), GI OR (autore di chiamata in correità) e TT CH (sottoposta all'obbligo di dimora a Brescia e a misura di prevenzione personale) e con gli altri compartecipi (non avendo in precedenza avuto contatti con costoro); tanto non esclude la possibilità associarsi con altre persone ovvero di commettere reati della stessa specie;
peraltro l'appellante non nega la permanenza del periculum libertatis in relazione al concorrente delitto di traffico di stupefacenti;
la considerazione della attività lavorativa esercitata è preclusa dal giudicato cautelare, in quanto ha, in precedenza, formato oggetto di esame in sede di appello de libertate da parte del Tribunale che ha disatteso le deduzione difensive con decisioni non impugnate;
destituito di fondamento è l'assunto dell'appellante circa la limitata durate nel tempo (in ragione di un paio di mesi) della compartecipazione associativa;
ne', infine, è influente il rilievo della pretesa disparità di trattamento rispetto alla coimputata Righetti, in considerazione della diversità della relativa posizione non comune all'appellante.
2. - Ricorre per cassazione il condannato, personalmente, mediante dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 c.p.p. il 22 luglio 2011 al direttore della casa circondariale di Cagliari, colla quale sviluppa due motivi.
2.1 - Con il primo motivo il ricorrente denunzia, à sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza della motivazione, anche sotto il profilo della formale violazione degli artt. 121, 127 e 310 c.p.p. censurando l'omesso esame della memoria tardivamente depositata e opponendo che la inosservanza del termine di deposito non comporta la sanzione della inammissibilità.
2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, ancora à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza della motivazione, ribadendo le deduzioni difensive circa "disarticolazione del sodalizio criminale", la durata della compartecipazione associativo, il diverso "trattamento cautelare" rispetto agli altri indagati, sottoposti a misure più blande e deducendo: il ritenuto periculum liberiatis è "ancorato esclusivamente su ipotesi astratte"; non è dimostrato che "il giudicabile sia in grado di riorganizzarsi con terze persone"; neppure ricorrono gli estremi del delitto associativo, in quanto i rapporti tra esso TA e OR GI "fuoriescono dallo spettro applicativo della contestazione associativa".
3. -Il ricorso è infondato.
3.1 - Affatto privo di pregio giuridico è il richiamo del ricorrente alla previsione, contenuta nell'art. 121 c.p.p., circa la facoltà della presentazione delle memorie "in ogni stato e grado del procedimento".
Si tratta, invero, di disposizione di carattere affatto generale, la quale, in relazione al procedimento cautelare partecipato della impugnazione incidentale de liberate di cui all'art. 310 c.p.p., è derogata dalla lex specialis costituita dalla norma contenuta dall'art. 127 c.p.p., comma 2, (richiamato dall'art. 310 c.p.p.):
"Fino a cinque giorni prima della udienza possono essere presentate memorie in cancelleria".
Orbene, l'inosservanza del ridetto termine dilatorio, pur in carenza di espressa comminatoria, comporta la inammissibilità della memoria prodotta tardivamente.
Infatti, laddove la legge non prevede l'onere della notificazione della produzione alle altre parti (eventualmente) contro interessate, la disposizione in parola è evidentemente finalizzata ad assicurare effettività e adeguatezza del contraddittorio cd. scritto in funzione della udienza camerale partecipata per la quale oltretutto neppure è obbligatorio l'intervento (arg. ex art. 127 c.p.p., comma 3: "Il Pubblico Ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché
i difensori sono sentiti se compaiono.").
Epperò il rilievo della ratio della norma suffraga la conclusione della inammissibilità della memoria tardiva in considerazione (e in dipendenza) del dovere del giudice - immanente a ogni procedimento informato al principio del contraddittorio - di "pronunciarsi solo su atti che abbiano costituito, o che potrebbero aver costituito, oggetto delle osservazioni delle parti in grado di esaminarli" (v., Cass., Sez. 1, 25 giugno 1998, n. 3820, Selis, massima n. 211425, in tema di acquisizione officiosa di atti fuori del contradditorio). La considerazione che precede, in punto di diritto, assorbe la valutazione in ordine alla specificità della censura, atteso che il ricorrente non ha illustrato il contenuto della memoria non ammessa dal giudice a quo, ne' ha spiegato la risoluti vita, ai fini della decisione, delle deduzioni formulate con lo scritto difensivo. 3.2 - Nel costrutto argomentativo che sorregge l'ordinanza impugnata questa Corte non è ravvisabile vizio alcuno della motivazione. Il Tribunale ha dato conto adeguatamente - come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 3.3 - Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvedere agli adempimenti di rito ai sensi dell'art.94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2012