Sentenza 3 luglio 2009
Massime • 1
Per la configurazione del concorso nel reato (art. 110 cod. pen.), il quale richiede che l'azione incriminata sia frutto di volontaria adesione alla condotta tipica altrui, occorre che il soggetto passivo non abbia chiesto ausilio all'ipotizzato concorrente nel reato, o che gli abbia dato un mandato di cui il mandatario abbia abusato, o almeno che ne sia stato dissuaso dal sottrarsi alla minaccia; con la conseguenza che in assenza di prove certe ed univoche che accertino la sussistenza di tali elementi, la condotta di colui che consegni una somma di denaro all'autore di un'estorsione in nome dell'offeso, non integra gli estremi del reato di concorso in estorsione (art. 110 e 629 cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/07/2009, n. 30080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30080 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2009 |
Testo completo
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30 080 /09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 03/07/2009
SENTENZA
N 1437
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. CALABRESE RENATO UI PRESIDENTE
1. Dott. ROTELLA MARIO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
N. 008720/2009 " 2. Dott.SANDRELLI GIAN GIACOMO
11 3. Dott.DE BERARDINIS SILVANA
" 4. Dott. BRUNO PAOLO ANTONIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 01/01/1953 1) TI NN
N. IL 26/08/1948 2) BA ZI
N. IL 31/05/1961 3) IM PASQUALE
N. IL 09/07/1958 4 ) AO RA
5) AT PE N. IL 14/12/1961
N. IL 22/05/1951 6) DI DI NI
N. IL 19/11/1958 7) GO UI
N. IL 02/11/1958 8) NG VA
N. IL 04/01/1950 9) CI ROSARIO
10) RS CO N. IL 01/01/1945
N. IL 03/04/1933 11) ZA RA
Z
N. IL 17/03/1962 12) LI PE
冉
avverso SENTENZA del 01/04/2008
CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
ROTELLA MARIO "
udite le conclusioni di inq uisibilità di tutti i ricors oel S. P.G., dr. C. STABILE;
uditi i difeuson, Av. MATERIA for Marongin;
for Sp T;
AW. STROSCIO per RS, Aw. AUTRU LO per samfagrove expt in mt. AW. STRANG, fu CURATOCA;
A 1
- premesso - I ricorrenti furono rinviati a giudizio con altri 56 imputati, per lo più appartenenti ad associazioni di mafia che, facendo capo a RA AS e PA IG, operavano a sud di Messina tra l'83 ed il 94 estorsioni aggravate da fine e metodo e reati connessi (di cui non è più questione). Il 24.6.05 il Tribunale di Messina li riteneva responsabili su scorta di testimonianze degli offesi o di ufficiali di P.G., acquisizioni documentali e soprattutto di- chiarazioni di vari collaboratori di giustizia, escussi ai sensi dell'art. 210 CPP, tra i quali lo stesso RA, per i fatti ed alle pene di cui oltre specificamente si dice. La Corte di Messina ha confermato la sentenza nei confronti di GA, TO, Di
DI, BA, AR, PA, RS e ZA. L'ha riformata nei confronti di MA, assolto da un reato, e di GO e LI prosciolti per prescrizione da altri. Ed ha rideter- minato le pene nei loro confronti (in alcun caso quali aumenti per continuazione con i fatti di cui a precedente giudicato), motivando capo per capo.
La verifica in questa sede segue l'ordine dei ricorsi.
- ritenuto -
Va esaminato anzitutto il ricorso comune per i seguenti imputati (Avv. Traclò):
1 - TI GE (a. 8 e m.6 rec. ed € 1400 m., - capo 5: offeso EL Do- menico, titolare di Edilelit, costretto alla consegna di £ 27 milioni a titolo di "protezione") denuncia: 1° - nullità assoluta ai sensi dell'art. 178/1° co. lett. c CPP (cfr. Cass., CED rv.
232221 e 211893) perché l'imputato, agli arresti domiciliari per altro, non era tradotto tempestivamente in Tribunale in taluna udienza, e la nullità non è esclusa, come ritenutoin sentenza, sol perché l'attività intanto compiuta non concerneva la sua posizione;
2° - vio- lazione art. 629 CPP e vizio di motivazione (art. 192 CPP), perché la condotta di GA è nel confine tra intermediazione e coinvolgimento a fine di lucro, questo ritenuto per le de- posizioni dei collaboranti RA e soprattutto PA, e dell'offeso EL. Ma non era un associato, e EL verosimilmente lo ha sollecitato di persona o tramite il suo capo- cantiere Pandolfino (conoscente del ricorrente), dopo i danneggiamenti e le richieste e- storsive del clan RA;
3° - violazione di legge - vizio di motivazione in relazione all'ag- gravante di cui all'art. 61 n.7 CP perché, lapidariamente enunciata, non è descritta in fatto.
Il ricorso è inammissibile. Il 1° motivo è manifestamente infondato (art 606/3° CPP) se non generico (591/c).
Come ricostruito nella sentenza impugnata, l'imputato è stato bensi tradotto in ritardo in due udienze. Ma il ricorso nulla obietta circa la costituzione del rapporto processuale, né ha contestato di non essere reso edotto una volta comparso delle attività istruttorie com- piute in sua assenza (e doveva farlo immediatamente ai sensi dell'art. 182/2 CPP). Dal momento della comparizione, difatti, cessava la condizione implicante nullità assoluta e la questione si confinava in termini di compiuto esercizio del diritto di difesa, il cui sacrificio è sanabile in assenza di richieste od eccezioni. Il motivo formula dunque petizione di princi- pio astratta dalla realtà processuale ed inconferente, laddove l'imputato, di seguito libero, non è comparso per sua scelta in altre udienze. Il 2° motivo è manifestamente infondato e non consentito insieme, dato il senso compiuto reso in sentenza alle dichiarazioni dell'offeso EL, che affidava, mese per mese, il denaro destinato all'organizzazione proprio a GA, che si era presentato insie- 2
me a SP presso di lui all'inizio dei lavori sui quali era stata posta la tangente.
Il 3° motivo è affetto dallo stesso vizio. La cifra incontroversa è indicata nell'imputa-
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zione ed in fatto sono state contestate le modalità. Oltre la censura è di merito.
2 - BA AZ (a. 6 ed € 800, - capo E: offesi ON RA e LI ON, titolari di un supermercato, costretti alla consegna di € 1.500.000 e quindi di £ 1 milione e poi ancora 1.200.000 mensili) denuncia: 4° - violazione di legge e mancanza di motivazio- ne, già per l'incertezza e le zone d'ombra riconosciute della deposizione di ON, che parlò di tale NA non meglio identificato, quale esattore per un certo periodo di rate e- storsive. Egli ha confermato l'accusa contro il ricorrente solo dopo contestazione del P.M., ma senza riconoscerlo, mentre era sicuro circa PA EN (EN GI), O- LO e TO AS. Né valgono ad integrare la prova, secondo quanto ritenuto, le dichiarazioni di PA, che dichiara di aver preso conoscenza quando era già detenuto dal subentrato TO, nipote di BA. TO difatti ha negato il concorso del ricor- rente, ed è stato perciò gratuitamente ritenuto inattendibile.
Il ricorso, che si avvale di argomenti non consentiti, è infondato.
La motivazione s'incentra sulla testimonianza dell'offeso ON, che ha illustrato i vari momenti della vicenda, a partire dalle minacce con arma operate da PA, pas- sando per quelle di TO e poi di PILO, ed il mutamento degli esattori. In que- sto quadro ON aveva attribuito tale funzione ad AZ, cioè il ricorrente che, unica persona da lui conosciuta con tal nome, nel periodo consecutivo al decesso di "u carciufu- laru", era stato imposto come esattore da TO, prima dell'intervento di PILO, che aveva aumentato la quota mensile dell'offeso a £ 1.200.000. ON ha superato la sua apparente incertezza sulla persona in giudizio, a fronte delle contestazioni del P.M..
TO, che è il nipote dell'imputato, dopo analoga contestazione, ha ammesso che lo zio aveva bensì accompagnato talora PILO a riscuotere la tangente, ma era ignaro della faccenda. Il ragionamento del Gludici di merito è che l'insieme offre un senso univo- co alla incontroversa comparsa di AZ sulla scena. E non risulta viziato.
3 - IM AS (a.8 ed € 1400, capo 19: offeso PI BE, pasticciere, co- stretto a pagare in merce;
37 - ai danni di Freni G., della SEFI srl, costretto a pagare £ 10 milloni) denuncia: 5° - violazione art. 62 nr. 4 CP - vizio di motivazione relativamente al capo 19, per mancata concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità (oggetto dell'estorsione la dazione di qualche vassoio di dolci).
Il ricorso è inammissibile, perché è il motivo apodittico e ripetitivo, alla luce delle spiegazioni offerte in sentenza (quantità non esigue di prodotti di pasticceria, in occasione di festeggiamenti per compleanni, onomastici ed altre ricorrenze).
4 - AO RA (a.5 ed € 400, 7: offeso RI AT, gestore della sala per rivevimenti "Miriam", costretto a versare somme tra le £ 300.000 e 500.000 ) e- nuncia: 6° - violazione art. 192 CPP e vizio di motivazione, perché la chiamata in correità di RA non è riscontrata da LI, che ha per fonte proprio RA, ed è inverosimile che possa aver saputo della vicenda da PA che, all'epoca (1991/92) claudicante, si era già allontanato dal gruppo (come confermato da SI all'ud. del 9.6.04), men che potersi ritenere metodologicamente corretto il riferimento del collaborante all'imputato. Il ricorso è infondato.
Incontroverse la chiamata in correità di RA e l'appartenenza del chiamato PA 3
al gruppo, l'unica questione ammissibile è se possa trarsi conferma specifica dalle dichiara- zioni dell'altro membro dell'associazione, chiamante in reità, LI, che si dice informato da entrambi. La Corte di merito ha ritenuto non gratuito, ma non decisivo l'argomento che
LI non può essere relatore dell'accusato. Nessuna norma, difatti, esclude che fonte del dichiarante indiretto possa essere lo stesso imputato. Se tanto avviene, si pone que- stione di verifica delle dichiarazioni del dichiarante e del suo relatore in ragione di tempo, luogo e modalità dell'asserita comunicazione, che il Giudice ha verificato. Ciò è tanto vero che lo stesso ricorso si sofferma su questi aspetti, rioffrendo una specie di alibi, in effetti ripetitivo della questione di fatto correttamente ed incensurabilmente risolta.
-TUTTI i quattro ricorrenti denunciano: 7° - violazione art. 62 bis CP e vizio di moti- vazione, circa il diniego delle attenuanti generiche per precedenti ritenuti per sé ostativi, in contrasto con la giurisprudenza;
8° - idem in relazione all'art. 133 CP, perché la pena sa- rebbe stata maggiormente congrua, se contenuta nei minimi edittali.
Entrambi i motivi sono inammissibili. Il 7° è manifestamente infondato, perché contesta l'adozione di un indice, all'evidenza conforme a parametro di legge, sostenendo una preclusione che nessuna sentenza di questa Corte ha mai affermato. Taluna sentenza ha invece spiegato che è possibile concedere le attenuanti atipiche, nonostante i prece- denti penali dell'imputato. Il ricorso avrebbe dunque potuto contestare il mancato apprez- zamento di indici di diverso segno compiutamente offerti all'esame del Giudice di appello, senza ottenere risposta. Ma di tanto non è traccia nel motivo per ciascun imputato.
L'ultimo motivo consiste in un asserto apodittico di merito.
5 - AT PP (a. 8 e m. 6 ed € 1500; 17: offeso CE NT, negoziante di articoli sanitari, costretto ad un versamento di £ 3 milioni e quindi 300.000 mensili;
21: offeso La RE RA, pasticciere costretto a consegne gratuite di merci) denuncia: 1° - vizio di motivazione, perché la sentenza ritiene l'attendibilità dei collaboranti
(v. pg. 52), senza distinguere le ragioni di ciascuno, ed analizzarne in concreto le dichiara- zioni circa le specifiche posizioni, in particolare di TO, come richiesto con l'appello; 2° - inosservanza art. 81 CP, con riferimento a sentenze emesse nei procedimenti cd. "Pe- loritana 1, 2 e 3 già passate in giudicato, che hanno ad oggetto un periodo di tempo che ricomprende i fatti del processo, vieppiù che nel processo 'Peloritana 3' si è già ritenuta la continuazione con i fatti accertati in 'Peloritana 1'.
Il ricorso è infondato, e pressocché generico. La sentenza, su scorta dell'analisi svolta dal Tribunale, opera una valutazione preven- tiva delle ragioni di attendibilità delle chiamate in correità o reità con riferimento ai nume- rosi fatti del processo, che coinvolgono, come nella specie, per lo più appartenenti alla stessa organizzazione. L'atto di appello, ancorandosi alla negazione sostanziale di respon- sabilità, non ha specificato in maniera attendibile e decisiva mozioni specifiche di pregiudi- zio, incongruenze o contraddizioni dei dichiaranti con riferimento alla posizione specifica nei fatti dell'attuale ricorrente. Ed il ricorso si ferma alla petizione di principio. Pertanto, ri- levata la corretta premessa nella sentenza impugnata, sia sul piano dell'attendibilità intrin- seca che estrinseca, la conferma risulta incensurabile.
La questione di continuazione non risulta specificamente proposta al Giudice di meri- to che non si è pronunciato sul punto, sicché non è preclusa in sede esecutiva.
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6 - DI DI EN (a.15 rec. ed € 3500 per concorso in estorsioni ai danni di varie imprese edilizie;
11: B & C srl, di IL ND e LI RA per l'una tantum di
£ 10 milioni e £ 1.500.000 mensili;
25: ZA RA, per £ 10 milioni;
29: Ca- samento PP, £ 10 milioni;
35: De.Mo.Ter, di Borella Carlo, per £ 5.000.000; 36: i- dem, ancora di £ 27 milioni per lavori per le Ferrovie;
64: ID NT, £ 15 milioni;
W:
RS NT, £ 50 milioni) denuncia: 1° - violazione art. 192 CPP - vizio di motivazio- ne, perché non è stato risolto il problema della credibilità di dichiaranti, in relazione a spe- cifiche censure (personalità, condizioni socio-economiche, passato, rapporti con i chiama- ti, genesi prossima o remota della risoluzione a confessare ed a chiamare in reità o correi- tà). Nella specie, da trascrizioni foniche acquisite è emerso che il boss RA AS, all'inizio della sua collaborazione, ha dato precise direttive ai propri affiliati che intendesse- ro collaborare, circoscrivendo con precisione persone e fatti da indicare. E RA nutriva rancore ed astio verso il ricorrente, che riteneva potesse contribuire al suo arresto, e che voleva far uccidere. Non rileva l'argomento che le sue dichiarazioni siano successive. Né il principio di valutazione frazionata vale, alla luce di tall emergenze in altri procedimenti;
2° violazione artt. 81 - 133 CP, per omessa motivazione del motivo di appello relativo. Il ricorso è inammissibile (art. 591 CPP).
Incontroversa l'appartenenza del ricorrente all'associazione e i fatti, il ricorso ripete l'asserto di principio formulato con l'appello in ordine a tutte le imputazioni. Alla doglianza la Corte di merito ha risposto, spiegando i criteri di valutazione adottati in punto di atten- dibilità intrinseca (alla luce del confinamento della riserva preventiva di RA ai casi mi- cidiali, e del superamento del suo contrasto personale, prima del processo, con Di DI e
GO che al tempo dell'attività delittuosa sospettava di aver trattenuto proventi estorsivi riscossi per conto dell'associazione), e sulla conferma esterna plurima delle accuse formu- late caso per caso da dichiaranti diversi a seconda del fatti. Questa evidenza rende mera- mente accademica la censura, vieppiù che non ha senso porre in sede di legittimità la questione di principio, se non se ne dimostrino le implicazioni concrete nella prova dei sin- goll fatti, salvo il pregiudizio apodittico. Il motivo dunque mira attraverso un assunto pur sottilmente argomentato ad una vera e propria rivalutazione di merito. Ed è del pari gene- rico il secondo motivo a fronte della specifica risposta formulata a pg. 116 della sentenza, con riferimento a criteri confermati, secondo un metro discrezionale incontrovertibile.
7 - GO IG (a. 2 e m. 9 ed € 730; 76: offeso NO RD, gestore di bi- sca clandestina, costretto a percentuale del 25 %) -1° - violazione di legge ed eccessività della pena, alla luce del contributo reso dal ricorrente, quale collaboratore di giustizia;
2° - vizio di motivazione in relazione a quanto dedotto nei motivi e nel dibattimento di 2° gra- do, sicché non appare chiaro il convincimento in punto di pena. Il ricorso è, prima che di merito, esclusivamente assertivo, cioè del tutto generico e come tale inammissibile. 5
Policlinico, per le dichiarazioni di RA S. e SI A., non riscontrate, né dimostrate in- trinsecamente attendibili. Difatti, secondo la sentenza di 1° grado, essi addossano stru- mentalmente colpe ad alcuni e scagionano altri, ponendosi in contrasto con le dichiarazioni di LI. Tanto era segnalato nell'appello, per nulla generico sul punto;
2° - in particolare in relazione a verbale d'udienza 28.4.04 e s.i.t. di GR Letterio del 1995, la sentenza tra- visa che i riscontri devono essere indipendenti dalle chiamate (Cass. n. 4404/00; 3192/99, etc.) che nella specie non sono autonome (Cass. 13272/98, ed altre), ma condizionate l'u- na dall'altra, e rese anche da RA che non ha partecipato alla commissione dell'illecito.
Difatti GR ha detto che l'ultima richiesta si era verificata a fine '95, e RA S., che è stato arrestato nel marzo '94, ha dichiarato di non aver partecipato al fatto (durante la la- titanza come invece ritenuto in sentenza), di cui era stato informato da SI e SP.
Inoltre la Corte si contraddice già perché, limitando la valutazione al ruolo attribuito al Ma- rongiu dai collaboranti, non rileva il contrasto tra loro, che emerge dagli atti ed è stato ri- conosciuto dal Tribunale (solo quattro persone di erano accordate: SP, SI, TA RI e TI PI, di seguito sostituito da AR); 3° - idem, con riferimento a ver- bali del 28.4 e 9.6.04, perché manca riscontro individualizzante per l'attribuzione del fatto e le specifiche modalità di partecipazione del (Cass., n. 29679/01). La sentenza (pg. 101) ha respinto l'argomento che RA ha attribuito a SantaRI, e non a AR, il ruolo di "segnalatore", ma poi ritiene contraddittoriamente SantaRI la persona che per i suoi rapporti con l'imprenditore era in grado di fornire utili informazioni. RA è contrastato da SI, che attribuisce a AR di indicare la ditta da estorcere la possibilità di i- dentificare il dirigente da avvicinare: 4° - idem con riferimento all'art. 429 lett. c, per l'ec- cessiva indeterminatezza del fatto contestato in punto di modalità della condotta di estor- sione. La Corte di appello ha travisato che non si poneva in campo questione ai sensi del- l'art. 521 CPP, ma che le condotte erano giunte sino al 95, sicché è generico il riferimento in imputazione al '94. Esso impedisce di riscontrare l'attendibilità dei due dichiaranti RA ra e SI, e di dimostrare le modalità con cui si sarebbe espletato il tentativo, laddove
GR afferma di aver ricevuto telefonate anonime e SI invece di essersi recato presso il Policlinico senza mai incontrarlo e RA si afferma estraneo all'esecuzione; 5° - idem, con particolare riferimento all'art. 7 DL 152/91. Sono contestate entrambe le ipotesi, ma
AR non è dimostrato "organico" ed è ritenuto tale a differenza di TI, SP e
UG. Inoltre il metodo di mafia è smentito da GR, che riferisce di metodiche criminali proprie di comune associazione delinquenziale non necessariamente collegata alla mafia, tant'è che aveva sempre denunciato le richieste e che nell'ultima telefonata (v. verbale sommarie informazioni) l'ignoto interlocutore lo aveva minacciato di rapire suo figlio. Tele- fonate e tenore della minaccia risultano estranee al metodo di mafia, mentre la sentenza non spiega per qual via l'offeso avrebbe collegato il fatto al sodalizio di RA. Né si di- mostra la particolare strumentalità della volontà delittuosa, da intendersi ulteriore elemen- to psicologico (Cass. Sez. VI, 4509/97) e cioè il fine specifico dell'azione, intesa diretta ad agevolare l'attività criminosa (Cass., idem, 7110/97 e 11231/01); 7° - erroneità nella commisurazione della pena anche con riferimento all'art. 27 Costituzione (l'imputato è in- censurato e dipendente pubblico, estraneo e, soprattutto, l'aggravante ha conseguenze gravissime per la sua vita). Il ricorso è infondato. E frammenta in più motivi la censura di motivazione di prova,# 6
senza dimostrare ciascun argomento distinto per sé decisivo.
Il 1° motivo pone in via di principio la stessa questione proposta per PA (v. sopra motivo 6° del ricorso comune con GA ed altri). Ma in questo caso, di più, entrambi i dichiaranti sono chiamanti in correità per scienza diretta, ciascuno per sua parte confesso. Il 2° motivo è ai limiti di ammissibilità. Ripropone la tesi difensiva di merito, mesco- lando una premessa, astratta dalla realtà ricostruita dai Giudici di merito (la sostenuta e- straneità di RA, laddove si è ritenuto ed è in sé incontestato, che a costui ha fatto ca- po l'attività dei singoli esecutori), con una serie di proposte di valutazione alternativa, sen- za intaccare il senso del ragionamento su cui poggia l'intera valutazione: i dichiaranti coin- volgono il ricorrente nell'attività criminosa, quale che sia l'entità del contributo prestato ed il ruolo di ciascuno nell'associazione. E su questo nucleo essenziale e decisivo risultano, secondo i giudici di entrambi i gradi di merito, attendibili e concordi.
Il 3° motivo è in effetti un corollario. La sentenza ha proprio spiegato il diverso senso del "segnalare" (cioè indicare "prima", come conferma SI) la ditta da taglieggiare e quello di fornire "utili informazioni" ("poi", compito questo attribuito a SantaRI). Ma so- prattutto spiega che AR non ha solo segnalato, ma ha partecipato all'attività esecu- tiva, informandone RA. Non risulta dunque dal suo tenore, men che assente il riscon- tro di SI, un contrasto non rilevato tra lui e RA, ma all'opposto convergenza. Il 4° è inammissibile. L'imputazione formale di concorso si integrava con l'accusa so- stanziale, emergente dagli atti depositati con la richiesta di giudizio. Perciò delle due l'una:
o l'appello denunciava violazione del diritto di difesa già eccepita al Tribunale, indicando le ragioni per cui l'imputato non era stato posto in condizioni di rispondere all'accusa formale,
o sosteneva un errore del Tribunale nel ritenere fatto diverso da quello contestato. Poiché la prima possibilità era esclusa (non risultava eccepita in primo grado nullità ai sensi del-
l'art. 429 CPP, né il ricorso sostiene che tanto sia avvenuto), se dunque la Corte di merito ha equivocato, l'equivoco è proprio dovuto al tenore dell'appello. Ciò posto, alla luce del-
l'art. 606/3° co. CPP la nullità del decreto di giudizio per incompiutezza ai sensi dell'art. 429 CPP è improponibile per la prima volta in questa sede, ed è inconferente al riguardo l'argomento che si sia contestato al Gludice di appello che l'imputazione formale s'incen- trasse sul '94, mentre le minacce giungevano al '95, men che intanto RA sia stato in- carcerato. All'evidenza non vi è alcunché di rilevante sul piano procedurale. Il 5° è infondato. Anzitutto l'aggravante di cui all'art. 7 DL 152/91 si applica anche a chi non sia organico all'associazione di tipo mafioso, ma abbla contribuito alla commissione di un reato fine. Il profilo metodologico dell'aggravante e quello finalistico operano su plani diversi;
ancorché in fatto possano coesistere. Nel primo caso all'evidenza è necessario che il reato sia commesso con metodo di mafia, alla luce della previsione dell'art. 416 bis CP, che spiega la ragione di specialità dell'associazione. Nel secondo che esso serva ad agevo- lare l'attività dell'associazione secondo la previsione dello stesso articolo (le distinzioni giu- risprudenziali, in particolare quelle cui fa riferimento il motivo, concernono il favore reso all'associazione rispetto al favoreggiamento personale di un mafioso e sono inconferenti).
In sintesi, nel caso di specie è incontroversa nel processo la qualificazione dell'asso- clazione capeggiata da RA. Ed è stato in fatto ritenuto che il ricorrente, sostenuto or- ganico dai dichiaranti, abbia con il suo comportamento agevolato l'associazione nella com- missione del reato fine di estorsione ai danni di un'impresa. Secondo la sentenza, dunque, !
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tale reato s'inquadra nel programma associativo ed il fatto ha preso le mosse da una se- gnalazione del ricorrente, che ha di seguito tenuto informato il capo dell'associazione sugli sviluppi della vicenda. A questo punto la verifica della questione metodologica su cui pure si dilunga la motivazione è in effetti superflua. Il ricorso la argomenta non alla luce di ele- menti oggettivi, ma su scorta di valutazioni soggettive dell'offeso, che non fanno per sé grazia delle modalità del fatto, intese in rapporto all'operatività territoriale del gruppo che, sottolinea la sentenza non è venuta meno per la latitanza di RA.
L'analisi è sufficiente e corretta, ed oltre la questione è inverificabile in questa sede.
L'ultimo motivo è di merito e risulta neanche specificamente devoluto con l'appello.
9 - CI RI (a. 2 ed € 800; F: costrizione di GN Leopoldo, pellicciario a versare £ 1.500.000 mensili) denuncia: violazione art. 629 co. 2 CP, per omessa motiva- zione di sussistenza del reato.
Il ricorso è inammissibile per genericità dell'asserto, peraltro manifestamente in- fondato, perché l'imputato ha concordato la pena in appello, quale aumento per continua- zione con i reati di cui alla sentenza della Corte di Messina del 16.3.05.
10 - RS LA (a.6 e m. 6, ed € 800: 9 - costrizione di RL NI della
C.E.M., a versare 20.000.000, di cui RS e SI avrebbero conseguito vantaggio per 9 milioni) denuncia: - violazione art. 192 CPP, perché si è dato credito al dichiarante SI in contrasto con le dichiarazioni dell'offeso, RL. RS aveva aderito alla richiesta di co- stui, contattando SI per saggiarne le intenzioni, e questi lo ha accusato di aver accet- tato la non mantenuta promessa di un regalo, se l'estorsione fosse andata a buon fine. Vi- ceversa è riscontrato il ricorrente, che sostiene di essere stato costretto a sborsare £
4.000.000 per mantenere l'impegno assunto con l'estorsore, sostituendosi ad RL, co- me conferma indirettamente lo stesso SI. Costui non è credibile, perché è un collabo- rante che mira a portare quante più accuse possa, per il maggior vantaggio perciò assicu- ratogli dal servizio centrale di protezione (e, a riscontro della tesi difensiva, il ricorso ripor- ta brano della dichiarazione di RL). La Corte pertanto ritiene erroneamente che la me- diazione di RS fu "diretta ad avvantaggiare non tanto e non solo la persona offesa, bensì gli autori dell'estorsione". Invece il ricorrente avrebbe dovuto rispondere di concorso nel-
l'estorsione, solo se si fosse adoprato a convincere l'offeso a pagare le somme non dovute.
Inoltre RL dichiara che ai 5 milioni da lui corrisposti, RS ha aggiunto 4 milioni per contentarlo e non subire ritorsioni, ed RL non lo ha rimborsato. E SI ha dichiarato di averne ricevuto 9 milioni di lire. Oltre (spartizioni con gruppo SP) SI non trova conferma. Le cifre non coincidono per un solo milione, ma SI non ricorda se ha ricevu- to 8 o 10 milioni. E nessuno ha chiesto ad RL quanto ha versato al gruppo SP.
Il ricorso è fondato perché, al di là di questioni di fatto inverificabili in questa sede e talora per sé all'evidenza irrilevanti, pone in luce un vizio di fondo della sentenza.
Può condividersi la premessa maggiore di responsabilità, ma non ne risultano tratte le dovute implicazioni probatorie.
Il pagamento di una somma all'autore di un'estorsione in nome dell'offeso, con carico consecutivo per lo stesso offeso, implica obiettivo contributo alla causazione dell'evento.
Ma perché si ravvisi in tal caso il concorso ai sensi dell'art. 110 CP, e cioè si ritenga
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che l'azione descritta sia frutto di volontaria adesione alla condotta tipica altrui (giusto il diritto vivente, cfr. S.U. Sormani, 22.11.00), bisogna che il soggetto passivo non abbia chiesto ausilio all'ipotizzato concorrente nel reato, o che gli abbia dato un mandato di cui il mandatario abbia abusato, o almeno ne sia stato dissuaso dal sottrarsi alla minaccia.
Di prova certa ed univoca in un senso o nell'altro, la sentenza non dà conto evidente.
Difatti la trae per un verso dalle dichiarazioni di SI (che, a suo dire, avrebbe promesso compenso ad RS, e già non s'intende se si tratti d'impegno o di un espediente dialettico)
e per altro da una discussione animata del ricorrente con RL, senza che ancora ne renda il senso e l'incidenza, e consecutivamente in quale misura e perché tali emergenze convergano, posto che la motivazione non svolge alcuna analisi di contenuto. Su tanto perciò il ricorso a ragione si sofferma, al di là di improprie richieste al giudice di legittimità.
Sul punto è necessaria compiuta verifica e conseguente adeguata risposta, per l'evi- dente complessità casistica della questione: un imprenditore che, secondo l'accusa, passa dalla connivenza alla complicità, al danni di un appartenente alla sua stessa categoria.
11 - ZA RA (a.6 e m. 2 ed € 1200; 27: l'offeso Le Cause France- sco ha versato £ 5 milioni, tramite ZA, imprenditore glà sottoposto ad estorsione che si è prestato all'azione ai danni altrui per contenere la somma che lui stesso doveva elargire) denuncia: 1° - vizio di motivazione. L'appello deduceva incompatibilità delle di- chiarazioni di RA e LI, tra loro e con quelle di RO altro collaborante, come tali inidonee a dimostrare il concorso di ZA (esterno al gruppo) nell'estorsione. Secondo quanto ritenuto, il ricorrente in casa sua aveva consegnato per conto di Le Cause la somma di £ 5.000.000. $i era sottolineato quale punto centrale della deposizione di Fer- rara la modalità d'individuazione del cantiere dell'offeso che, secondo la sentenza di 1° grado, sarebbe stato indicato a LI da ZA, dopo il pagamento di 10 milioni, non potendo egli dare di più. Ed avendo RA accettato, ZA aveva consegnato la somma a LI. Ma costui ha offerto una versione affatto diversa, affermando di aver scoperto casualmente l'esistenza del cantiere di Le Cause, e che il nome di ZA uscì in modo del tutto imprevisto. In particolare la Corte, ritenendo il pagamento attraver- so un assegno di ZA, non ha tenuto conto di quanto era ritenuto nella sentenza di 1° grado, che RA non aveva mai riferito del pagamento da parte di ZA, né della deduzione dell'appello che RO, altro collaborante, ha significato l'estorsione di ZA successiva a quella ai danni di Le Cause: 2° - travisamento delle dichiara- zioni di RO, che non sono neanche citate nella sentenza (il ricorso riporta il tenore del verbale relativo); 3° - violazione artt. 110 - 629 CP, per il peso dato ad una frase inciden- tale di LI ("mediare ed accontentare RA perché lui era meglid'), fraintendendo che al più ZA ha fatto da mediatore nell'interesse esclusivo della vittima;
4° - mancanza di motivazione del diniego di generiche (precedenti lontani). Il ricorso, seppure propone frequenti valutazioni di fatto, è fondato. La questione assorbente di responsabilità è analoga, se coincidente per la diversità dei fatti, a quella del ricorso per RS, ed il Giudice di rinvio si atterrà allo stesso principio sopra formulato. La motivazione afferma che le sostenute discrasie del dichiaranti non risultano decisi- ve. Ed in sostanza la valutazione di responsabilità dell'imputato nel reato ai danni di Le
Cause s'incentra sul luogo (casa di ZA), sul modo di pagamento (assegno di trat- 9
to su suo conto corrente) e sulla funzione mediatoria di ZA.
Ma effettivamente risulta vizio motivazionale. Difatti anzitutto non s'intende il rappor- to tra l'offeso e ZA, posto che Le Cause era presente con lui al momento del fat- to, e quindi non si dimostra l'attendibilità intrinseca dei dichiaranti indicati e la loro reale concordanza, anche perché non si riferisce delle dichiarazioni di RO, spalla di LI esecutore che, secondo la tesi difensiva, accentuerebbero la discordanza tra loro. Ci si ri- porta pertanto all'invito finale rivolto circa RS al Giudice di rinvio.
-12 LI PP (a.1 e m.4 ed € 300, in continuazione con i reati di cui a sentenza 14.3.94 C. di Messina: 76, 77, 78: NO, PI e GA, gestori di bische sono stati costretti a pagare percentuale di incassi, per una protezione imposta;
29 e 64: estorsioni ai danni di RI IM e Termeappalti): 1° - violazione di legge e vizio di mo- tivazione relativamente ai capi 76, 77, 78, di cui gli ultimi due comunque prescritti, e di cui va eliminata perciò la pena, sulla scorta dell'argomento che la protezione da rapinatori e malintenzionati venne "concordata"; 2° estinzione per prescrizione dei reati sub 29 e 64, sopravvenuta alla sentenza.
Il ricorso è inammissibile. Preliminarmente si rileva che la prescrizione è inapplica- bile caso per caso, per la ritenuta continuazione rilevante a stregua della legge previgente, applicabile nel caso di specie. Inoltre, in ipotesi di prescrizione sopravvenuta va rispettato il principio di non rilevabilità se il ricorso è inammissibile, di cui a S.U. 32/00. Ed è inammissibile. All'evidenza le sentenze di merito hanno dimostrato e ritenuto imposta la protezione, che il ricorso dice "concordata". L'asserto del ricorso fa grazia della natura dell'offerta di RA e soci, dato lo scopo ed il metodo dell'associazione di mafia.
p.q.m.
annulla l'impugnata sentenza con rinvio alla Corte di Reggio Calabria per nuovo esa- me nei confronti di RS LA e ZA RA. Dichiara inammissibili i ricorsi di
GA GE, MA AS, Di DI EN, PA RI, e LI Giu- seppe, e rigetta i ricorsi degli altri ricorrenti, che condanna tutti al pagamento in solido delle spese del procedimento, nonché GA, MA, Di DI, PA, e LI cia- scuno alla somma di euro 1000 alla cassa delle ammende.
Roma, 3.7.09
Depositata in Cancelleria il presidente il consigliere est. Roma, 2.0.LUG.2009. RI Rotell MA IL CANCELLIERE UPRE
CA LA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
8 - NG NI (a. 3 ed € 300; 63: tentata estorsione al danni di GR Let- terio, direttore della S.I.R. srl) denuncia: 1° - vizio di motivazione secondo quanto risulta dalla sentenza di 1° grado, da verbali del dibattimento e dall'atto di gravame. AR, incensurato, è stato ritenuto concorrente nell'estorsione ai danni di ditta operante presso il