Sentenza 9 maggio 2007
Massime • 3
Il delitto di riciclaggio è in relazione di specialità con il delitto di ricettazione perché si compone della stessa condotta di acquisto o ricezione di denaro o altra utilità, arricchita dall'elemento aggiuntivo del compimento di attività dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa. (La Corte precisa che l'ulteriore elemento di diversità è dato dal dolo, che è specifico nella ricettazione ed è generico nel riciclaggio).
L'omesso espletamento dell'interrogatorio richiesto dall'indagato dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari è causa di una nullità di ordine generale ex art. 178, comma primo, lett. c), cod.proc.pen., che non può essere eccepita dall'imputato o dal suo difensore dopo la conclusione dell'udienza preliminare. (La Corte chiarisce che la preclusione opera nei confronti del difensore pur se agli atti non sia inserita la richiesta di interrogatorio, e dunque si possa ipotizzare che di essa non abbia conoscenza, perché imputato e difensore costituiscono, per il profilo processuale, un unico centro di imputazione di situazioni giuridiche).
Il partecipe di un'associazione per delinquere risponde dei reati strumentali, e cioè di quelli che sono strumento di attuazione del programma criminoso, pur se non abbia concorso alla loro commissione, in ragione dell'adesione alla realizzazione dello scopo criminoso che richiede una comune predisposizione di mezzi ed implica la consapevolezza in ciascuno degli associati di concorrere a detta predisposizione.
Commentari • 3
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La massima In tema di riciclaggio, è legittima la confisca ai sensi dell' art. 648-quater c.p. dell'intero complesso aziendale di una società, qualora sia riscontrabile una inestricabile commistione e contaminazione tra attività lecite ed illecite svolte dalla società che non può non ripercuotersi a danno dell'imputato titolare della stessa (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 24/04/2019, pronunziando sulle impugnazioni avverso la …
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La massima In caso di concorso di persone nel medesimo reato, è legittima la confisca per equivalente, di cui all' art. 648-quater c.p. , disposta per l'intera entità del prezzo o profitto accertato nei confronti anche di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota personalmente percepita, in quanto il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente e, quindi, solidarietà nella pena e nelle misure a carattere sanzionatorio, quale la confisca per equivalente (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/05/2007, n. 32901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32901 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 09/05/2007
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - N. 544
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 018902/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO DIVENEZIA;
nei confronti di:
1) AT RE, N. IL 09/07/1963;
2) AR IL, N. IL 26/02/1957;
avverso SENTENZA del 02/12/2005 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA Pietro;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 648 c.p., e per il rigetto dei ricorsi dei ricorrenti;
udito il difensore di AT RE Avv. CAPUZZO Franco il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 22.3.2005 il Tribunale di Padova dichiarava CH RE e DO TO colpevoli del reato di associazione per delinquere, riconosciuto al primo il ruolo di promotore, organizzatore o capo (capo A della rubrica), nonché dei reati di riciclaggio (capo G), detenzione e porto di armi e munizioni (capi 1, 2, 3), e, riuniti gli stessi con il vincolo della continuazione, ritenuto più grave per il CH il reato di cui al capo A) e per il DO F. il reato di cui al capo G), concesse solo a ques'ultimo le circostanze attenuanti generiche e, limitatamente ai capi 1), 2), e 3) anche l'attenuante di cui all'art.114 c.p., valutate le predette attenuanti equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva contestata, condannava il CH alla pena di anni nove mesi sei di reclusione ed il DO F. alla pena di anni sei mesi sei di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa, oltre al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno di essi alle spese di custodia cautelare;
condannava inoltre i predetti in solido al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita OR AN che liquidava in via equitativa e definitiva in Euro 23.000,00.
In sintesi, il Tribunale riteneva l'esistenza di una vera e propria organizzazione criminale, comprendente altri soggetti giudicati separatamente, il cui scopo era la commissione di un numero indeterminato di rapine a furgoni portavalori ed altri delitti strumentali alle dette rapine, organizzazione della quale facevano parte quanto meno CH RE e TT AN in qualità di fondatori e capi, VA ZA, RT NI e LL RU quali loro diretti e stabili collaboratori, DO TO con ruolo gregario ma essenziale alla realizzazione del programma delittuoso. Rilevava il Tribunale che tale organizzazione, con una struttura articolata e di una certa complessità, aveva operato investendo capitali appositamente costituiti, utilizzando un arsenale di armi ed esplosivi da guerra ampiamente rifornito, servendosi di autovetture appositamente rubate e manipolate negli elementi identificativi, coinvolgendo a vario titolo soggetti di comprovato spessore criminale. E rilevava che tale associazione aveva operato in un largo arco di tempo, ricompreso quanto meno fra il maggio 2002 (allorché si era verificato il primo assalto ad un furgone portavalori) ed il settembre 2003 (allorché era stato operato il fermo degli odierni ricorrenti e di altri associati). Con sentenza in data 2.12.2005 la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della predetta sentenza, qualificava il fatto di cui al capo G) della rubrica come ricettazione continuata e di conseguenza riduceva la pena inflitta al CH ad anni nove e mesi tre di reclusione e quella inflitta al DO F. ad anni cinque e mesi tre di reclusione.
Avverso la detta sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia lamentando inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)). In particolare rileva il Procuratore ricorrente che erroneamente la Corte d'appello aveva ritenuto l'insussistenza del reato di riciclaggio sotto il profilo che nella condotta degli imputati, che avevano proceduto alla sostituzione delle targhe di automezzi provenienti da furto, non poteva ravvisarsi la finalità di ostacolare la identificazione della provenienza delittuosa del bene;
sul punto osserva il ricorrente che il compimento di operazioni tali da ostacolare la identificazione della provenienza da delitto del bene in questione non costituisce una sorta di dolo specifico proprio del reato di riciclaggio, ma un requisito oggettivo della condotta di talché, in presenza di una siffatta condotta di alterazione o manipolazione del bene, essendo la stessa comunque idonea ad ostacolare l'identificazione del bene medesimo, deve ritenersi senz'altro sussistente il reato previsto dall'art. 648 bis c.p.. Avverso la medesima sentenza propongono altresì ricorso per cassazione entrambi gli imputati lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
In particolare il CH, nel ricorso avanzato per mezzo del proprio difensore, lamenta, col primo motivo di gravame, violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per inosservanza della norma di cui all'art. 415 bis c.p.p. e violazione della norma di cui all'art. 416 c.p.p., e chiede di conseguenza che venga disposto l'annullamento delle ordinanze dibattimentali del Tribunale di Padova rese in data 21.9.2004 e 20.10.2004 e venga pronunciata la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti successivi che ne dipendono ex art. 185 c.p.p.. Sul punto la difesa, premesso che l'imputato, a seguito di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari previsto dall'art. 415 bis c.p.p., aveva chiesto ai sensi del comma 3 di detto articolo di essere sottoposto ad interrogatorio, e premesso che a tale incombenza non aveva provveduto il Pubblico Ministero, rileva la erroneità della determinazione della Corte territoriale che aveva rigettato l'appello proposto sul punto assumendo che l'imputato era ben consapevole di aver presentato tale richiesta di interrogatorio per cui, non avendo alla predetta udienza del 21.9.2004 ne' lo stesso imputato ne' il suo difensore sollevato alcuna questione in proposito, doveva ravvisarsi una implicita rinuncia all'eccezione con conseguente sanatoria della omissione eventualmente verificatasi. In proposito osserva la difesa che nessuna responsabilità poteva ascriversi all'imputato per non aver sollevato la questione predetta, trattandosi di soggetto privo delle necessarie conoscenze di carattere tecnico giuridico, ed incombendo allo stesso esclusivamente l'onere di avanzare nei termini la richiesta in parola;
del pari nessun effetto sanante poteva annettersi all'inerzia del difensore posto che, non risultando tale richiesta agli atti del procedimento per essere stata la stessa rinvenuta dal P.M. solo successivamente, il detto difensore non era in grado di conoscere il vizio verificatosi e quindi nel comportamento dello stesso non era possibile ravvisare alcuna implicita rinuncia all'eccezione mancando in capo al predetto la soggettiva percezione del diritto o della facoltà cui avrebbe potuto rinunciare.
Osserva altresì la difesa che parimenti non condivisibile si appalesa l'assunto della Corte territoriale circa la tardività dell'eccezione ritualmente proposta nella fase di formalità di apertura del dibattimento sotto il profilo che la normativa in parola doveva essere coordinata con il precetto di rango costituzionale del giusto processo per cui lo stesso doveva avere una "ragionevole durata", non potendo tale norma comprimere il diritto di difesa, dichiarato inviolabile dalla nostra Carta Costituzionale, e non potendo essere utilizzata la disposizione di cui all'art. 111 Cost. posta a garanzia dell'imputato al fine opposto di coartarne il diritto di difesa.
Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per carenza di motivazione e, nella sua mera apparenza, illogicità e manifesta contraddittorietà della stessa risultante dal contesto della sentenza medesima con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 416 c.p., nonché erronea applicazione della disposizione predetta e della norma di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3. In particolare rileva la difesa che la Corte territoriale aveva ritenuto l'esistenza di un vincolo associativo non occasionale ed accidentale, senza peraltro dare alcuna spiegazione sul punto, senza motivare in ordine alla sussistenza del senso di appartenenza all'associazione ed in ordine alla pluralità ed indeterminatezza del programma delittuoso. Per di più, aveva fondato le proprie determinazioni sulla sentenza relativa al "pentito" TT S. pronunciata ex art. 444 c.p.p. che non poteva essere considerata una sentenza di condanna in senso stretto, e su alcuni episodi delittuosi cui avrebbero partecipato soggetti assolti dal reato associativo o addirittura nemmeno giudicati al riguardo.
Col terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per carenza di motivazione e, nella sua mera apparenza, illogicità della stessa risultante con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente per i reati di cui ai capi 1), 2), 3) in materia di armi, ovvero per il reato di cui al capo G). In particolare rileva il ricorrente la erroneità della tesi sostenuta dalla Corte territoriale secondo cui per i reati "strumentali" ai fini dell'associazione, quali i reati in materia di armi ed il reato di ricettazione, dovevano rispondere tutti gli associati, a prescindere dalle condotte dagli stessi poste in essere, in tal modo introducendo una responsabilità oggettiva o collettiva, in contrasto con i principi fondamentali del nostro diritto per i quali la responsabilità penale è personale.
Col quarto motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), b) e c), per carenza di motivazione e, nella sua mera apparenza, erronea interpretazione ed applicazione della norma dell'art. 648 c.p., nonché violazione della norma degli artt. 521 e 522 c.p.p.. In particolare rileva la difesa la erroneità della decisione della Corte territoriale la quale, dopo aver ritenuto l'insussistenza del reato di cui all'art. 648 bis c.p., originariamente contestato al capo G) della rubrica, aveva ritenuto di poter riqualificare il fatto come "ricettazione" assumendo che tra le due fattispecie legali vi fosse un rapporto di genere a specie e che l'imputato avesse avuto la possibilità di svolgere adeguata difesa anche in relazione al fatto così diversamente qualificato. Tale assunto era in realtà inesatto, posto che le condotte descritte nel capo di imputazione erano la "sostituzione" e la "locazione" di un'autorimessa, dove altri avrebbe successivamente occultato un'autovettura. Inoltre non vi era alcuna motivazione sul punto illustrativa di una prova della condotta del CH parametrabile con lo schema astrattamente descritto nella norma di cui all'art. 648 c.p., se non in base ad una responsabilità oggettiva dello stesso in quanto ritenuto compartecipe del reato di cui al capo A). Col quinto motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per erronea interpretazione ed applicazione delle norme di cui agli artt. 62 bis, 69, 81 e 133 c.p.. In particolare rileva la difesa che la Corte territoriale erroneamente aveva ritenuto il ruolo di "capo" rivestito dal ricorrente, ed aveva rigettato l'appello proposto sul punto facendo riferimento alla "gravità dei fatti", commettendo gravi errori di valutazione atteso che dalle condotte contestate non emergeva quella gravità tale da rendere l'imputato meritevole di una sanzione così pesante e lontana dai minimi edittali, senza fornire adeguata motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ovvero in ordine ai criteri di applicazione dell'art. 133 c.p.. Con ulteriore motivo di ricorso ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 4, la difesa lamenta nullità del procedimento nonché del dibattimento di primo grado per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e segnatamente per violazione della norma dell'art. 416 c.p.p., comma 2, in relazione alla norma dell'art. 178 c.p.p., lett. c), ed alla norma dell'art. 111 Cost. per mancata allegazione dei verbali di interrogatorio reso in precedenza al P.M. dal collaboratore TT AN. In particolare rileva la difesa che, a seguito dell'atto di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari del procedimento penale iscritto al n. 11730/03 R.G.N.R., era emerso che nel detto procedimento il TT S. aveva reso, quale collaboratore di giustizia, una serie di interrogatori nel novembre e dicembre 2003, nonché nel corso dell'anno 2004, sino alla data del 5 novembre;
nel presente procedimento lo stesso era stato sentito in dibattimento il 23 novembre e, per controesame, il 14 dicembre 2004. Rileva pertanto la difesa che tale controesame era stato possibile svolgere esclusivamente sulla base delle rilevate intime discrasie e contraddizioni emerse in sede di esame dibattimentale, senza possibilità alcuna di raffronto di tali dichiarazioni con quelle, per come detto, in precedenza rese al P.M., e quindi nella impossibilità di rilevare le ulteriori discrasie e contraddizioni estremamente importanti emerse dalla lettura degli interrogatori resi al P.M.: da ciò derivava la menomazione del diritto di difesa con riferimento al suddetto controesame per assoluta disparità di elementi di conoscenza tra la pubblica accusa e la difesa, con violazione dell'art. 111 Cost., con conseguente nullità assoluta ex art. 178 c.p.p., lett. c). Avverso la medesima sentenza propone altresì ricorso per cassazione, per mezzo del difensore, il coimputato DO TO il quale a sua volta lamenta la violazione di legge sotto diversi profili. In particolare col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 416 c.p. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Rileva la difesa che erroneamente la Corte territoriale, con sentenza generica ed immotivata, aveva ritenuto la sussistenza di quegli elementi fondamentali del delitto di associazione per delinquere, consistenti nella affectio societatis scelerum e nella formazione e permanenza di un vincolo associativo continuativo;
in ordine al primo elemento rileva la difesa che il DO F. non aveva mai partecipato alla spartizione dei bottini nè aveva avuto mai disponibilità di armi, non aveva mai svolto compiti decisionali o programmatici, di talché non poteva considerarsi compartecipe dell'associazione; in ordine al secondo elemento rileva la difesa che nel caso di specie difettava la stabilità del vincolo associativo e l'esistenza di un accordo specifico per la realizzazione di un programma criminoso generale e continuativo, potendosi tutt'al più ravvisare un accordo occasionale circoscritto alla realizzazione di uno o più reati nettamente individuati. E pertanto la responsabilità penale non poteva andare oltre il singolo reato.
Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in merito alle contestazioni di cui al capo H, nonché insussistenza dell'elemento oggettivo. In particolare rileva la difesa che la Corte territoriale, pur avendo ritenuto insussistente il reato di cui all'art. 648 bis c.p., nel merito non aveva fornito alcuna adeguata motivazione,
contraddicendosi nel momento in cui ne aveva affermato la penale responsabilità.
Col terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione del principio di correlazione tra le imputazioni contestate, con conseguente nullità della sentenza, essendo state le contestazioni modificate ingiustamente ed in violazione della legge, di talché l'imputato si era trovato nella impossibilità di svolgere una adeguata difesa e, con riferimento alla contestazione alternativa del reato di cui al capo H1) con quello di cui al capo H), si era trovato nell'impossibilità di individuare con esattezza il capo di imputazione del quale dover rispondere.
Col quarto motivo di gravame il ricorrente lamenta eccessività della pena e violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 114 c.p.. In particolare rileva la difesa che la Corte avrebbe dovuto dichiarare la prevalenza delle attenuanti e ridurre la pena al minimo edittale, evidenziando tra l'altro che il ricorrente aveva sempre tenuto un comportamento corretto e collaborativo.
Col quinto motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione alla normativa sulle armi, rilevando che nessuna prova era emersa in ordine al possesso delle armi, per cui nessun addebito poteva essergli mosso.
Col sesto motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), omesso esame di tutti i motivi dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale ed in particolare dei motivi n. 4, 5 e 6; e rileva altresì che nulla aveva detto la Corte territoriale in ordine alla eccessività della pena ed all'applicazione dell'art. 81 cpv. c.p., rimandando il tutto alla sentenza di primo grado.
DIRITTO
Ritiene il Collegio di dover prendere le mosse, nella trattazione della presente vicenda giudiziaria, per ragioni di natura logico - sistematica, dal ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia, con il quale il predetto ha lamentato la erroneità della decisione che aveva ritenuto l'insussistenza del reato di riciclaggio qualificando i fatti contestati al capo G) della rubrica come violazione dell'art. 648 c.p.. Il ricorso è fondato.
Sul punto questa Corte (Cass. sez. 2, 23.2.2005, n. 13448) ha avuto modo di evidenziare che "dalla lettura della norma su riprodotta è agevole desumere che oggi il delitto di riciclaggio non è più distinguibile da quello di ricettazione sulla base dei delitti presupposti;
e che le differenze strutturali tra i due reati debbono essere ricercate oltre che nell'elemento soggettivo (scopo di lucro come dolo specifico nella ricettazione, e dolo generico per il riciclaggio) nell'elemento materiale e in particolare nella idoneità a ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, che è elemento caratterizzante le condotte del delitto previsto dall'art.648 bis c.p.". Deve ritenersi pertanto che l'elemento differenziale tra le due ipotesi delittuose di cui agli artt. 648 e 648 bis c.p., a seguito dell'intervento modificativo posto in essere dalla L. 9 agosto 1993, n. 328, art. 4, consiste, oltre che nell'elemento soggettivo (che assume la configurazione del dolo specifico nella ricettazione consistendo nella specifica finalità di profitto, e del dolo generico nel riciclaggio), nella condotta incriminata, consistente, nel reato di riciclaggio, oltre che nella sostituzione o trasferimento di denaro, beni o utilità provenienti da delitto, anche nella interposizione di ostacoli alla identificazione della provenienza delittuosa di tali beni o utilità, attività, quest'ultima, che rappresenta un "quid pluris" rispetto all'acquisto, alla ricezione o all'occultamento, che caratterizzano invece l'elemento materiale del reato di ricettazione.
In altri termini, quando l'acquisto o la ricezione sono accompagnati dal compimento di operazioni o attività atte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni e delle utilità, non è configurabile il reato di ricettazione, ma si è in presenza del più grave reato di cui all'art. 648 bis c.p.. E pertanto tale elemento rappresenta indubbiamente l'elemento distintivo delle due fattispecie, nel senso che colui il quale si limita a ricevere, acquistare od occultare denaro o cose provenienti da delitto senza compiere alcuna attività specificamente volta ad ostacolare la identificazione della loro provenienza, risponderà di ricettazione, mentre colui il quale, a prescindere dal modo in cui ne sia venuto in possesso, compie sui beni provenienti da delitto attività, diverse dal mero nascondimento, idonee ad ostacolare la individuazione della illecita provenienza di essi, risponderà del reato di riciclaggio, indipendentemente dai motivi che hanno determinato tale ulteriore attività.
Vero è infatti che, per molti aspetti, le due condotte, a prescindere dal diverso atteggiarsi del dolo (specifico - per come detto - nella ricettazione, generico nel riciclaggio) sono perfettamente sovrapponibili. Ma, appunto perciò, verificandosi un tipico caso di concorso apparente di norme, si deve applicare il cosiddetto principio di specialità, in virtù del quale, quando tutti gli elementi contenuti nella fattispecie generale sono compresi nella fattispecie speciale, che presenta inoltre uno o più elementi particolari, è quest'ultima che si deve applicare con esclusione dell'altra.
Ed il più grave trattamento sanzionatorio previsto per il reato di riciclaggio si giustifica pienamente con la considerazione che l'attività volta a frapporre ostacoli alla identificazione dell'origine illecita dei beni - come quella consistente nella contraffazione del numero di telaio di una autovettura o nella apposizione di targhe appartenenti ad altra autovettura - comporta ovviamente un più difficoltoso accertamento della attività criminosa e rivela una più marcata propensione al delitto. Pertanto nel caso di specie l'assunto della Corte territoriale secondo cui non sussisterebbe il reato previsto dall'art. 648 bis c.p. "in quanto la finalità di tale reato è quella di ostacolare la identificazione della provenienza delittuosa del bene", e tale finalità non era certamente quella voluta dagli imputati, si appalesa sotto il profilo strettamente dommatico erronea, atteso che il compimento di operazioni (sostituzione delle targhe) atte ad ostacolare l'identificazione dell'autovettura appartiene all'elemento materiale del delitto di riciclaggio e non configura, contrariamente a quanto pare argomentare la Corte di appello, una sorta di dolo specifico implicito.
Ritenuto che il fatto contestato al capo G) della rubrica integra gli estremi del reato di riciclaggio previsto dall'art. 648 bis c.p., va di conseguenza, sotto tale profilo, annullata l'impugnata sentenza, limitatamente al reato di cui al capo G) della rubrica, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia perché proceda alla determinazione della pena.
Passando all'esame del gravame proposto dall'imputato CH RE, rileva il Collegio che il primo motivo di ricorso con il quale il predetto lamenta inosservanza della norma di cui all'art.415 bis c.p.p. e violazione della norma di cui all'art. 416 c.p.p., e chiede di conseguenza che venga disposto l'annullamento delle ordinanze dibattimentali del Tribunale di Padova rese in data 21.9.2004 e 20.10.2004 e venga pronunciata la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti successivi che ne dipendono ex art. 185 c.p.p., è infondato. Sotto il profilo storico - fattuale risulta per tabulas che l'imputato, a seguito di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari previsto dall'art. 415 bis c.p.p. ebbe a chiedere ai sensi del comma 3 di detto articolo di essere sottoposto ad interrogatorio, e risulta altresì per tabulas che a tale incombente non ebbe a provvedere il Pubblico Ministero, essendo stata la detta richiesta rinvenuta dal P.M. solo successivamente all'espletamento dell'udienza preliminare.
Sotto il profilo prettamente giuridico non può dubitarsi che tale omesso interrogatorio dell'imputato, dallo stesso richiesto ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p., comma 3, rientra tra le nullità di ordine generale previste dall'art. 178 c.p.p., lett. c), concernendo l'intervento dell'imputato, laddove l'espressione suddetta non può essere restrittivamente intesa nel senso di mera presenza fisica dello stesso nel procedimento, ma come partecipazione attiva alla vicenda processuale, e va in particolare qualificata come nullità a regime intermedio secondo la disciplina dei predetti art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 180 c.p.p. in quanto posta a garanzia dei diritti di difesa.
Troverà di conseguenza applicazione la disposizione di cui all'art.182 c.p.p. la quale, con riferimento alle nullità previste dagli artt. 180 e 181 c.p.p., prevede che "quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo". Orbene, nel caso di specie risulta che nessuna eccezione in tal senso è stata sollevata ne' dall'imputato ne' dal proprio difensore all'udienza preliminare, allorché il P.M. omise di dare corso alla richiesta di interrogatorio avanzata dal CH, se pur gli stessi in tale circostanza ben avrebbero potuto ribadire la richiesta di esame dell'imputato. E pertanto deve ritenersi verificata la preclusione di cui al comma 2 del predetto art. 182 c.p.p.. Nè può ritenersi l'insussistenza di siffatta preclusione argomentando dal fatto che, stante il mancato inserimento della richiesta avanzata dall'imputato nel fascicolo del P.M., non poteva ritenersi, con quella certezza giuridica che deve trovare il suo fondamento nelle carte del processo e non nel convincimento soggettivo della persona del decidente, che la difesa, cui è per legge demandata l'assistenza tecnica dell'imputato, fosse a conoscenza dell'esistenza di tale richiesta ed avesse, con il proprio silenzio, posto in essere un comportamento inequivocabilmente incompatibile con la volontà di insistere nella richiesta formulata o fosse comunque incorsa nella decadenza prevista dall'art. 182 c.p.p.. Giova in proposito evidenziare che il binomio imputato - difensore costituisce, sotto il profilo processuale, un unico centro di imputazione di situazioni giuridiche attive o passive, di talché, stante la proposizione della richiesta di interrogatorio da parte dell'imputato, il difensore avrebbe dovuto all'udienza preliminare eccepire il mancato svolgimento del predetto incombente da parte del Pubblico Ministero, e ciò anche se la relativa richiesta non era inserita nel fascicolo del P.M., avuto riguardo al carattere unitario della posizione imputato - difensore. Stante la mancata tempestiva proposizione di tale eccezione, deve ritenersi verificata la decadenza prevista dall'art. 182 c.p.p.. È manifestamente infondato il secondo motivo di gravame con il quale il ricorrente ha lamentato mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 416 c.p.. In proposito rileva il Collegio che il detto motivo, sotto il profilo della violazione della legge penale e del vizio di motivazione, tenta di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito neppure alla luce della L. n. 46 del 2006. Va premesso che la modifica normativa dell'art. 606 c.p.p., lett. e), di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46, lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati. È perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Attraverso l'indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione.
Ciò peraltro vale nell'ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell'ipotesi di doppia pronunzia conforme il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice d'appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice.
Alla stregua di quanto sopra il proposto gravame sul punto va ritenuto manifestamente infondato, atteso che il controllo di legittimità operato da questa Corte è finalizzato a verificare, laddove il ricorrente proponga una diversa ricostruzione dei fatti, se le argomentazioni poste dal giudice di merito a fondamento della propria decisione siano compatibili con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. E tale giudizio di compatibilità deve ritenersi nel caso di specie sussistente, essendo la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale (che ha posto in evidenza le ragioni della credibilità del TT S., ed i numerosi riscontri alle dichiarazioni dello stesso, risultanti dalle intercettazioni telefoniche, dal numero degli automezzi sequestrati con targhe sostituite, dai rilievi fotografici, dai filmati riprodotti in udienza, dai tabulati del traffico telefonico, dai verbali di perquisizione domiciliare;
ed ha altresì rilevato l'ingente quantitativo di armi rinvenuto, i numerosi reati commessi per procurarsi i mezzi destinati a compiere le rapine, la specializzazione nel compiere tale tipo di rapine, evidenziando come tali elementi fossero sintomo evidente dell'esistenza dell'associazione), del tutto coerente con le acquisizioni probatorie esistenti in atti, di talché nessuna censura, e tanto meno nessuna diversa ricostruzione, può essere in questa sede di legittimità prospettata.
Col terzo motivo di gravame il ricorrente ha lamentato la erroneità della tesi secondo cui per i reati "strumentali" ai fini dell'associazione devono rispondere tutti gli associati, a prescindere dalle condotte dagli stessi concretamente poste in essere.
Il motivo non è fondato.
Ed invero, posto che l'associazione per delinquere sussiste per il solo fatto dell'esistenza di un permanente vincolo associativo a fini criminosi, indipendentemente dalla effettiva commissione dei reati cui la stessa è finalizzata, ne consegue che mentre la responsabilità per i reati - fine richiede la prova che l'associato abbia materialmente o moralmente dato un obiettivo contributo alla realizzazione degli stessi, al contrario per i reati strumentali, connaturati alla esistenza stessa dell'associazione in quanto "mezzi" per la attuazione del programma criminoso cui è finalizzato il vincolo associativo, la responsabilità degli associati prescinde dalla effettiva partecipazione materiale agli stessi ma si basa sulla affectio societatis, e cioè sulla adesione alla realizzazione del comune scopo criminoso che richiede una predisposizione comune di mezzi necessari per l'attuazione del programma, e postula quindi la consapevolezza da parte di ciascuno degli associati di concorrere alla predisposizione di tali mezzi. E pertanto non si tratta di responsabilità oggettiva ma di responsabilità del singolo associato per fatto proprio, sorretto dalla coscienza e volontà di partecipare alla commissione del predetto reato "strumentale". È manifestamente infondato l'ulteriore motivo di gravame concernente la erronea interpretazione ed applicazione della norma di cui all'art. 648 c.p. sotto il profilo che la riqualificazione giuridica operata dalla Corte territoriale dei fatti in contestazione quale ricettazione e non riciclaggio comportava una autentica mutatio libelli, per la diversità delle condotte che le due fattispecie descrivono, con conseguente nullità ex art. 521 c.p.p. per difetto di correlazione tra decisione ed accusa originariamente contestata ed ex art. 522 c.p.p. dell'impugnata sentenza;
ed invero, avendo questa Corte ritenuto fondato il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia concernente la erroneità della qualificazione dei fatti in questione quale ricettazione anziché riciclaggio, il suddetto motivo di gravame deve ritenersi superato e quindi inammissibile, avuto riguardo alla circostanza che questa Corte ha statuito che nel caso di specie ricorre una ipotesi di riciclaggio e non di ricettazione.
Col quinto motivo di gravame il ricorrente ha lamentato la erroneità della decisione impugnata in ordine al riconoscimento del ruolo di "capo" nei confronti dello stesso, nonché in ordine alla entità della sanzione, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla non corretta applicazione dei criteri previsti dall'art. 133 c.p.. Il motivo è manifestamente infondato per la estrema genericità sia in ordine alla contestazione della qualifica di "capo" riferita ad esso ricorrente, sia in ordine alla contestazione della "gravità dei fatti", sia infine in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
In relazione a quest'ultimo profilo è comunque da rimarcare che la concessione delle suddette attenuanti non costituisce una sorta di diritto per l'imputato con la conseguenza che il giudice, qualora ritenga di doverla escludere, sarebbe tenuto a giustificarne sotto ogni possibile profilo l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
ed il giudice, in tal caso, deve indicare le plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda.
E nel caso di specie la Corte territoriale, nel negare le suddette attenuanti, ha fatto riferimento ai precedenti penali dell'imputato ed al ruolo dallo stesso avuto nella associazione in parola, dando quindi pienamente contezza di quel giudizio di disvalore sulla personalità dell'imputato che non consentiva la applicazione di un trattamento di particolare favore.
E parimenti corretta si appalesa la determinazione della Corte territoriale in tema di quantificazione della pena, avuto riguardo al richiamo operato alla motivazione della sentenza di primo grado (che aveva fatto riferimento all'elevatissimo allarme sociale derivante dalla condotta posta in essere dagli imputati, nonché alla gravità dei motivi a delinquere), ove si osservi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "nella determinazione dell'entità della pena, il giudice d'appello non è tenuto a reiterare l'indicazione degli elementi di cui all'art. 133 c.p., dovendosi presumere che detta determinazione sia stata effettuata o riesaminata anche con riguardo ad ogni elemento che risulti già acquisito agli atti o altrimenti indicato in sentenza" (Cass. sez. 6, 5 maggio 1988). Per quel che riguarda l'ulteriore motivo di ricorso, presentato ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 4, relativo alla mancata allegazione dei verbali di interrogatorio reso in altro giudizio dal collaboratore TT AN, il Collegio rileva innanzi tutto la mancata presentazione nei termini previsti dalla suddetta disposizione di legge, nonché la novità del detto motivo rispetto a quelli proposti in sede di appello.
Osserva inoltre il Collegio che il suddetto motivo è in ogni caso inammissibile atteso che l'art. 416 c.p.p. e art. 130 disp. att. c.p.p., delegando al Pubblico Ministero l'onere di formare il fascicolo da trasmettere al giudice per le indagini preliminari con la richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato, attribuiscono in via esclusiva al potere delibativo dell'organo di accusa il potere di selezionare gli atti, attinenti alla fattispecie concreta, da sottoporre all'organo decidente, derivando da tale mancata allegazione solo la inutilizzabilità degli atti interessati. E pertanto anche sotto tale profilo il ricorso proposto dal CH non può trovare accoglimento.
Per quel che riguarda il gravame proposto da DO TO, osserva il Collegio che il primo motivo del ricorso, con il quale l'imputato ha lamentato la erroneità della decisione della Corte di appello che, con motivazione carente ed illogica, aveva ritenuto l'esistenza dell'affectio societatis scelerum nonché l'esistenza e la permanenza di un vincolo associativo continuativo, è manifestamente infondato.
Sul punto questo Collegio non può che ribadire quanto già evidenziato, con riferimento all'analogo motivo di ricorso proposto dal coimputato CH RE, che il detto motivo, sotto il profilo della violazione della legge penale e del vizio di motivazione, tenta di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito neppure alla luce della L. n. 46 del 2006; ciò in quanto la modifica introdotta con la legge suddetta lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. E pertanto il ricorso sul punto va ritenuto manifestamente infondato, dovendosi ritenere senz'altro sussistente il giudizio di compatibilità della ricostruzione dei fatti effettuata dalla Corte territoriale con le acquisizioni probatorie in atti (che - per come detto - ha posto in evidenza le ragioni della credibilità del TT S., ed i numerosi riscontri alle dichiarazioni dello stesso, risultanti dalle intercettazioni telefoniche, dal numero degli automezzi sequestrati con targhe sostituite, dai rilievi fotografici, dai filmati riprodotti in udienza, dai tabulati del traffico telefonico, dai verbali di perquisizione domiciliare;
ed ha altresì messo in rilievo il ruolo, se pur gregario, svolto dal DO F. nell'associazione consistente nel reperimento e nella gestione delle basi logistiche del gruppo, nonché nel procacciamento di autovetture "pulite" messe a disposizione degli altri associati); di talché nessuna censura, e tanto meno nessuna diversa ricostruzione, può essere in questa sede di legittimità prospettata.
Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo di gravame con il quale il ricorrente lamenta la erroneità della decisione impugnata che, sebbene avesse ritenuto l'insussistenza del reato di cui all'art. 648 bis c.p., aveva condannato esso ricorrente per il reato di cui all'art. 648 c.p. senza fornire alcuna adeguata motivazione;
ed invero sul punto questo Collegio ha ritenuto fondato il ricorso proposto avverso il medesimo capo della sentenza dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia che ha lamentando la erroneità della qualificazione dei fatti in questione quale ricettazione anziché riciclaggio ed ha statuito che nel caso di specie ricorreva una ipotesi di riciclaggio e non di ricettazione, di talché deve ritenersi superata, e quindi inammissibile, la questione prospettata dall'imputato circa la carenza di motivazione dell'impugnata sentenza con riferimento alla responsabilità dello stesso per lo specifico reato di ricettazione.
Col terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione del principio di correlazione tra le imputazioni contestate, con conseguente nullità della sentenza, essendo state le contestazioni modificate ingiustamente ed in violazione della legge, con la conseguenza che si era trovato nella impossibilità di svolgere una adeguata difesa e, con riferimento alla contestazione alternativa del reato di cui al capo H1) con quello di cui al capo H), si era trovato nell'impossibilità di individuare con esattezza il capo di imputazione del quale dover rispondere.
Il motivo è infondato sia per la genericità dello stesso, sia perché in relazione ai reati di cui ai capi H) ed H1) il Tribunale di Padova non era pervenuto ad alcuna pronuncia di merito avendo semplicemente disposto la trasmissione degli atti al P.M. per l'eventuale esercizio dell'azione penale, e di conseguenza la Corte di Appello non aveva emesso alcuna statuizione in proposito. Col quarto motivo di gravame il ricorrente lamenta la eccessività della pena ed il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle contestate aggravanti, rilevando tra l'altro di aver sempre tenuto un comportamento corretto e collaborativo con l'accusa. Il ricorso si appalesa sul punto assolutamente generico. Osserva comunque il Collegio, per completezza di esposizione, che "in tema di determinazione della misura della pena, il giudice di merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione;
infatti, tale valutazione rientra nella sua discrezionalità e non postula un'analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto" (Cass. sez. 4, 16.11.1988/5.1.1989 n. 56, rv 180075). Ed a tali principi si è attenuta la Corte territoriale, avuto riguardo al richiamo operato alla motivazione della sentenza di primo grado (che aveva fatto riferimento all'elevatissimo allarme sociale derivante dalla condotta posta in essere dagli imputati, nonché alla gravità dei motivi a delinquere), di talché senz'altro corretta e motivata si appalesa la quantificazione della pena operata nei confronti dell'odierno ricorrente.
E parimenti corretto e motivato si appalesa il giudizio di equivalenza delle concesse attenuanti rispetto alle contestate aggravanti, avendo i giudici di merito (atteso che le sentenze di primo e di secondo grado si integrano fra di loro sotto il profilo della motivazione) posto in evidenza il grave precedente specifico in materia di armi da cui era gravato il ricorrente, e la pregressa violazione alle prescrizioni relative agli arresti domiciliari che gli erano stati accordati in considerazione del suo stato di salute, ed avendo in tal modo dato piena contezza di quelle circostanze inerenti alla persona dell'imputato negativamente apprezzabili in sede di bilanciamento delle circostanze.
Col quinto motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione alla normativa sulle armi, rilevando che nessuna prova era emersa in ordine al possesso delle armi, per cui nessun addebito poteva essergli mosso.
Anche in tal caso non può non evidenziarsi la genericità del motivo di gravame, il quale appare comunque manifestamente infondato risultando puntualmente evidenziati, dai giudici di merito di primo e secondo grado (che concordemente hanno ritenuto nelle rispettive pronunce la responsabilità dell'imputato), il contributo fornito dal DO F. ai correi, con la sua attività di sostegno e supporto logistico, anche in relazione alla detenzione ed al porto delle armi e dell'esplosivo, dovendosi quindi escludere che il suo contributo sia stato inconsapevole ed involontario, stante la frequenza ed intensità dei rapporti con gli altri associati;
e pertanto deve ritenersi corretta l'affermazione di responsabilità dello stesso in ordine ai suddetti reati in materia di armi, non rilevando, per la argomentazioni in precedenza espresse, la circostanza che lo stesso non avesse maneggiato le armi in questione.
Col sesto motivo di gravame il ricorrente lamenta l'omesso esame di tutti i motivi dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale ed in particolare dei motivi nn. 4, 5 e 6; e rileva altresì che nulla aveva detto la Corte territoriale in ordine alla eccessività della pena ed all'applicazione dell'art. 81 cpv. c.p., rimandando il tutto alla sentenza di primo grado.
Anche sul punto il ricorso è inammissibile per genericità, stante il generico riferimento ai motivi di cui ai nn. 4, 5 e 6 del ricorso in appello, ed avuto riguardo alla assenza di concrete censure in ordine alla quantificazione della pena ed al ritenuto vincolo della continuazione, considerato che del tutto legittimo si appalesa il richiamo da parte dei giudici di appello alla sentenza di primo grado trattandosi di pronunce che, per consolidata giurisprudenza, sotto il profilo motivazionale, si integrano reciprocamente. Alla stregua di quanto sopra, neanche il ricorso proposto dal DO F. può trovare accoglimento. A tale rigetto segue la condanna di entrambi gli imputati al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo G) qualificato come violazione dell'art. 648 bis c.p. con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia per la determinazione della pena. Rigetta i ricorsi degli imputati che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 9 maggio 2007. Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2007