Sentenza 6 novembre 2008
Massime • 1
Il provvedimento con cui viene disposto l'inserimento del detenuto nel circuito EIV (elevato indice di sorveglianza) non è assimilabile a quello adottato ai sensi dell'art. 41-bis L. n. 354 del 1975, ma rientra nell'esclusivo ambito amministrativo e pertanto non è suscettibile di sindacato da parte della magistratura di sorveglianza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2008, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 06/11/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 2991
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 016242/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UM AR, N. IL 27/07/1955;
avverso ORDINANZA del 24/09/2007 GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. DELEHAYE E., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 24/9/2007 il Tribunale di Sorveglianza di Spoleto ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da UM CA avverso il provvedimento con il quale era stata disposta dal D.A.P. la sua assegnazione al "Circuito di Elevato Indice di Vigilanza". Il Tribunale ha rilevato che il detenuto aveva genericamente lamentato una limitazione all'accesso alle opportunità trattamentali, in realtà non escluse dalla particolare allocazione, peraltro di esclusiva competenza dell'Amministrazione penitenziaria e rientrante nel suo ambito di discrezionalità: sicché il provvedimento si sottraeva al controllo della Magistratura di Sorveglianza e rimaneva di esclusiva competenza dell'Amministrazione penitenziaria. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il detenuto sottolineando come in materia fosse riconosciuta tutela giurisdizionale e rilevando come l'assenza di ogni documentazione relativa alla indicata assegnazione fosse in contrasto con il diritto di difesa e con quanto stabilito dalla Corte di Strasburgo.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. Come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. sent. n. 14487/2004) l'inserimento del detenuto nel "circuito di elevato indice di vigilanza "non può essere assimilato ai provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 14 bis O.P. e art. 41 bis O.P., comma 2 in quanto il suddetto provvedimento, lungi dal limitare la partecipazione del detenuto ad attività trattamentali, stabilisce soltanto, per ragioni di opportunità specificamente indicale, l'allocazione intramuraria del detenuto in determinati istituti, con la prescrizione di determinate cautele dettate non solo in relazione alla sua particolare pericolosità ma anche per evitare atti di autolesionismo o aggressioni da parte di altri detenuti. Di conseguenza il provvedimento, essendo di esclusiva competenza dell'Amministrazione penitenziaria, si sottrae al controllo del Magistrato di Sorveglianza, potendo costituire oggetto di reclamo solo i singoli atti esecutivi di esso che siano lesivi dei diritti primari del detenuto.
Il Collegio condivide pienamente siffatto principio in quanto, se è vero che contro gli atti dell'Amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti dei detenuti è sempre prevista una tutela giurisdizionale (realizzantesi attraverso reclamo e ricorso per cassazione secondo i modelli procedimentali stabiliti dall'art. 14 ter Ord. Pen. e art. 678 c.p.p.), deve certamente escludersi il ricorso alla Magistratura di Sorveglianza allorquando trattasi di atti di pertinenza dell'Amministrazione penitenziaria comportanti solo l'adozione di maggiori cautele non incidenti sui diritti primari dei detenuti, così come avviene nel caso di assegnazione al "circuito di elevato indice di vigilanza" ove, naturalmente, tale assegnazione non ecceda la funzione tipica che le è propria di rispondere a ragioni specificatamente indicate e di evitare situazioni di pericolo per gli altri detenuti o per lo stesso soggetto che viene inserito nel detto circuito.
E poiché, da un lato, come si è sopra sottolineato, l'assegnazione del detenuto al "circuito di elevato indice di vigilanza" non comporta alcuna limitazione sotto il profilo dell'accesso alle opportunità trattamentali ne' limitazioni rilevanti in conseguenza delle maggiori cautele adottate, e poiché, dall'altro lato, il ricorrente non ha censurato ne' prospettato l'adozione nei suoi confronti di disposizioni - per contenuto o modalità di attuazione - lesive dei propri diritti, ma si è limitato a sostenere la illegittimità della sua assegnazione al "C.B.I.V.", deve concludersi per la inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente UM CA al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2009