Sentenza 13 maggio 2010
Massime • 1
È viziata da difetto di motivazione la sentenza di appello che, in presenza di specifiche censure su uno o più punti della decisione impugnata, motivi "per relationem", limitandosi a richiamare quest'ultima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/05/2010, n. 24252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24252 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 13/05/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere - N. 997
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 43320/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) O.G. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 5506/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 30/01/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI Claudia;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Ligetto Luigi;
Avv. Vignale Giovanni Battista.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Confermando la decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza 30 gennaio 2009, ha ritenuto O.G. responsabile del reato continuato di violenza sessuale ai danni della figlia L. di anni quattro e l'ha condannato alla pena di anni nove di reclusione ed al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile.
I Giudici hanno puntualizzato che il reato era stato commesso nell'anno (OMISSIS) e che il luogo indicato nel capo di imputazione ((OMISSIS)) dovesse intendersi in senso lato di territorio metropolitano e provincia.
Indi, hanno rilevato come la principale fonte di prova a carico dello imputato fosse rappresentata dalle dichiarazioni rese dalla bambina in sede in incidente probatorio, nel quale è stata in grado di riferire degli abusi patiti ad opera del padre con modalità che non lasciano dubbi su quanto fosse successo e dimostrano un trauma ancora non superato;
l'incidente probatorio, pur disturbato da intralci telefonici e dalla stanchezza della bambina, è stato condotto con metodi corretti. Oltre alle dichiarazioni, logiche e coerenti di L., esistono quelle della madre (e le audiocassette da lei registrate) che la Corte ha ritenuto pienamente attendibile anche per la mancanza di conflittualità con l'imputato da cui vive separata;
anche le prove raccolte da parte dei consulenti di ufficio confermano la tesi accusatoria che non è scalfita dalle dichiarazioni dei testimoni della difesa.
I Giudici hanno disatteso la richiesta di rinnovazione del dibattimento per escutere i consulenti dell'appellante sul tema di una induzione della bambina da parte di chi l'aveva interrogata. Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge per le seguenti ragioni. Rileva che la sentenza è argomentata per relationem, non risponde alle confutazioni dell'atto di appello, in particolare,quella relativa al contesto in cui la bambina è cresciuta.
Il motivo tende a dimostrare la situazione di disagio in cui era vissuta la minore per la conflittualità dei genitori e l'avvicendarsi di uomini accanto alla madre C.D.;
L. ha visto dei rapporti sessuali perché era in grado di mimare un piccolo Kamasutra. Osserva che la Corte non ha risposto alle censure dell'appellante relativamente alle cause dei disturbi della bambina ed ai metodi con i quali è stata interrogata dalla madre e dai consulenti;
sul tema, le critiche degli esperti della difesa non sono state esaminate. Censura la mancata assunzione di una prova decisiva e la mancata rinnovazione del dibattimento per escutere i consulenti di parte al fine di dimostrare la induzione su L. che ha inficiato il quadro probatorio.
Deduce una errata valutazione delle prove particolarmente in relazione alla attendibilità della C..
Segnala la mancanza di correlazione tra accusa e sentenza per quanto concerne il luogo del commesso reato;
lamenta omessa motivazione in ordine alla eccezione ritualmente sollevata di inutilizzabilità della testimonianza della dott. D. e non congrua motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche.
In ordine alle eccezioni di natura processuali, si evidenzia che il ricorrente lamenta una mutatio libelli per avere i Giudici assolto l'imputato dal reato sub a (inerente ad un atto sessuale avvenuto ad (OMISSIS)) e per averlo condannato per quello sub b contestato nel capo di imputazione come commesso a (OMISSIS) e ritenuto in sentenza perpetrato ad (OMISSIS). La deduzione non è fondata. Con riferimento al principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza, la giurisprudenza è conforme nel ritenere che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale degli elementi essenziali della fattispecie;
la modifica della struttura del fatto tipico mina le strategie apprestate dall'imputato per discolparsi. Poiché il principio è volto a garantire la piena esplicazione del diritto di difesa, l'indagine per verificare la violazione dell'art. 521 c.p.p. va condotta non in senso rigorosamente formale con il mero confronto tra contestazione e sentenza, ma con riferimento alla concreta possibilità concessa allo imputato di interloquire in ordine allo oggetto della imputazione. Ora, nel caso concreto, l' O. era chiamato a rispondere per una pluralità di atti sessuali contestati come avvenuti sia ad (OMISSIS); in esito alle risultanze degli interrogatori e alle emergenze acquisite con la partecipazione del Difensore dell'imputato, i Giudici hanno concluso che i reati fossero stati perpetrati solo a (OMISSIS). La puntualizzazione sul luogo del commesso reato non si pone in rapporto di incompatibilità con la originaria contestazione dei fatti per cui non è plausibile sostenere che l'imputato sia stato messo di fronte ad una trasformazione sostanziale dell'addebito che gli ha impedito di concretamente difendersi.
Per quanto concerne la Dott. D., il ricorrente rileva la sua incompatibilità con l'ufficio di testimone avendo partecipato, quale ausiliaria del Pubblico Ministero, allo interrogatorio della minore. La deduzione non tiene conto che la preclusione contenuta nell'art.197 c.p.p., lett. d va riferita agli ausiliari in senso tecnico, che appartengono al personale di cancelleria o di segreteria, e non si estende ai consulenti che hanno coadiuvato nel corso delle indagini il Pubblico Ministero (ex plurimis: Cass. Sez. 3 sentenza 14794/2004). Le censure allo apparato motivazionale della sentenza, sono meritevoli di accoglimento nel limite in prosieguo precisato. Buona parte delle articolate deduzioni del ricorrente vertono nel focalizzare le conoscenze che L. dimostrava in materia sessuale, incompatibili con le normali competenze di una bambina della sua età, e sono finalizzate a provare che l'ambiente in cui viveva e lo stile di vita della madre, cui era affidata,non erano idonei ed avevano procurato i malesseri che non correttamente sono stati individuati come sintomi di abuso sessuale.
Sul punto, va rilevato che (come è opportuno in casi di reati sessuali con vittime in tenera età) è stata effettuata una completa istruzione dibattimentale con interrogatori di tutte le persone che accudivano o avevano contatti con la bambina. Da tali emergenze, non è risultato dove e quando la minore potesse avere avuto contatti con visoni sessuali dal vivo o filmiche;
la tesi difensiva che ciò sia accaduto nella casa della madre rimane a livello di sospetto non corroborato da alcun serio argomento che lo renda attuale. Per quanto concerne la affidabilità delle dichiarazioni della C., si deve osservare come le relative critiche del ricorrente siano già state sottoposte al vaglio della Corte territoriale, prese nella dovuta considerazione e superate con congruo itinerario motivazionale insindacabile in questa sede. Non regge ad un esame critico la prospettazione che la bambina sia il veicolo di calunniose accuse della madre per gli argomenti già messi in luce nella impugnata sentenza;
basti ricordare che la donna non ha dato peso e non ha creduto alla baby sitter che per prima le aveva segnalato possibili atti sessuali posti in essere dal marito, ha portato la figlia da un esperto senza alcun sospetto che i sintomi della piccola fossero collegabili a violenza sessuale ed infine - e la circostanza è decisiva- non ha preso l'iniziativa di denunciare il marito. Più plausibile è la tesi che la donna, una volta appresi dei fatti per cui è processo abbia (sia pure con la intenzione di tutelare la figlia) inconsapevolmente con inopportune domande inducenti e suggestive influito sulle risposte.
Sul tema, l'appellante aveva formulato critiche non solo alle modalità con le quali la madre ha interrogato L., ma anche sul metodo con il cui era stata condotta la consulenza da parte della dott. D.; l'atto di appello era corredato dai pareri degli esperti di parte che tendevano a criticare la corretta applicazione delle regole tecniche ed a minare la affidabilità scientifica delle conclusioni della dottoressa.
La Corte di Appello non ha preso in esame le ricordate confutazioni ritenendosi esonerata dal rispondere a motivi di impugnazione che erano già stati risolti dal primo Giudice con argomentazioni corrette ed immuni da vizi logici.
Le deduzioni del ricorrente su questa conclusione sono meritevoli di accoglimento.
La motivazione per relationem è ammissibile nello ambito della mera ricostruzione del fatto, per le parti della sentenza non impugnate o in presenza di manifesta infondatezza o non specificità del motivo di appello.
Nella ipotesi (che è quella in esame), in cui l'imputato con precise considerazioni svolga specifiche censure su uno o più punti della prima pronuncia, il Giudice di Appello non può limitarsi a richiamarla, ma deve rispondere alle singole doglianze prospettate. In caso contrario, viene meno la funzione del doppio grado di giurisdizione ed è privo di ogni concreto contenuto il secondo controllo giurisdizionale.
Nè la Corte di Appello poteva ritenere di avere esaurito il suo compito di verifica della attendibilità di L. in base all'esito dello incidente probatorio nel quale la bambina aveva formulato precise accuse verso il padre;
i precedenti interrogatori della piccola, se condotti con metodi inappropriati, potrebbero avere determinato nella sua memoria malleabile falsi ricordi. Per la rilevata lacuna motivazionale il Collegio (assorbito ogni altro motivo di ricorso), annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2010