Sentenza 16 gennaio 2008
Massime • 1
La motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è legittima anche quando il richiamo ad altro atto o provvedimento sia solo implicito, allorché il giudicante si sia ad esso riferito "per facta concludentia". (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto correttamente motivato "per relationem" il decreto di sequestro preventivo redatto, pur senza alcun rinvio esplicito, in calce alla richiesta del P.M.).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/01/2008, n. 9153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9153 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 16/01/2008
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 61
Dott. ZAPPIA IE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 034222/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DE UR LU, N. IL 26/01/1968;
avverso DECRETO del 10/09/2007 GIP TRIBUNALE di TARANTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ZAPPIA PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Galati Giovanni, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la revoca del sequestro;
udito il difensore avv. PESARE Franz, che si è associato alle richieste del P.G..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto del 10.9.2007 il GIP del Tribunale di Taranto disponeva il sequestro preventivo dell'appartamento sito in Bari alla via Pellegrini n. 1 di cui all'atto di compravendita del 26.12.2005 stipulato tra RA IE e De RO LU, ritenendo sussistente il fumus del reato ipotizzato di circonvenzione di persona incapace ed il periculum in mora.
Avverso tale decreto propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, il predetto De RO LU lamentando la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), in relazione alla mancata applicazione dell'art. 321 c.p.p. nel richiamo dell'art. 125 c.p.p. nonché in relazione alla mancanza di motivazione emergente dal testo del provvedimento impugnato. In particolare il ricorrente, dopo aver evidenziato la correttezza della proposizione del ricorso per saltum direttamente alla Corte di Cassazione per violazione di legge, rileva che il provvedimento impugnato era del tutto carente di qualsivoglia motivazione, facendo solo riferimento al fumus delicti ed al periculum in mora, senza indicare gli elementi da cui il giudice aveva ritenuto l'esistenza dei suddetti presupposti previsti dalla normativa in materia. Chiede pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato con la restituzione di quanto sequestrato all'avente diritto. Il ricorso è fondato, anche se nella specifica materia la Corte ritiene di dove operare alcune precisazioni in punto di diritto. Ed invero nel caso di specie il provvedimento di sequestro risulta redatto in calce alla richiesta formulata dal P.M. che faceva riferimento alla violazione dell'art. 643 c.p. ed alla necessità di procedere al sequestro dell'appartamento sito in Bari alla via Pellegrini n. 13 atteso che la vendita dello stesso da parte dell'indagato avrebbe portato al consolidamento del profitto del reato;
ci troviamo invero in presenza di una motivazione per relationem al contenuto della richiesta formulata dal P.M., se pur non espressamente richiamata.
A questo punto la problematica che la presente vicenda giudiziaria pone consiste innanzi tutto nel valutare se l'omesso richiamo espresso al contenuto della suddetta richiesta del P.M. vizi in radice ed ex se l'impugnato provvedimento di sequestro;
e quindi nell'accertare, ove questa prima valutazione si sia conclusa con esito positivo, se il provvedimento implicitamente richiamato contenga sufficienti elementi per far ritenere la sussistenza delle condizioni richieste per l'adozione dell'impugnato provvedimento di sequestro.
Orbene, sotto il primo profilo ritiene innanzi tutto il Collegio di dover evidenziare che la questione relativa all'omesso richiamo espresso al provvedimento di riferimento assume in realtà una valenza solo marginale e, tutt'al più, indiziaria in ordine alla valutazione della legittimità di siffatta motivazione. Ed invero il riferimento ad altro atto o provvedimento può essere anche implicito, allorché il decidente si sia ad esso richiamato per facta concludentia, di talché ritiene il Collegio che non assuma rilevanza qualificante e decisiva, a meno di non volersi arroccare in una visione assolutamente formalistica delle norme in questione facendo riferimento alla esistenza o meno di formule decisamente di stile quali il riferimento all'atto "da intendersi integralmente trascritto". Ciò in quanto, in una visione contenutistica della non facile materia, la giurisprudenza, con orientamento costante, ha evidenziato che ciò che rileva ai fini dell'accertamento di siffatta validità è che il giudice del provvedimento impugnato risulti pienamente a conoscenza delle ragioni dell'atto di riferimento (anche qualora tale riferimento sia solo implicito), e le ritenga coerenti alla propria decisione condividendole, nonché che il suddetto atto di riferimento sia conosciuto dal soggetto interessato o almeno a lui ostensibile, in modo che lo stesso possa controllare e riscontrare la congruenza e quindi la legittimità della motivazione. Il problema che si pone infatti in subiecta materia non è quello della necessità di un espresso richiamo formale alla motivazione di un precedente atto, bensì quello di valutare se dal provvedimento del giudice risulti che lo stesso abbia dimostrato di condividere le argomentazioni contenute nell'atto di riferimento (se pur non esplicitamente richiamato) ritenendole coerenti alla propria decisione, e consentendo alla parte di conoscere gli elementi su cui la disposta convalida trovava fondamento;
nonché valutare se l'atto di riferimento sia stato conosciuto dalla parte.
A tali quesiti ritiene il Collegio debba darsi nel caso di specie risposta senz'altro positiva, non potendosi dubitare, per le ragioni in precedenza espresse, che il GIP sia stato pienamente a conoscenza delle ragioni dell'atto di riferimento (richiesta del P.M.) e le abbia condivise, e non può parimenti dubitarsi della conoscenza da parte del soggetto interessato dell'atto di riferimento (implicito), risultando ciò evidente dalla stesura del provvedimento di sequestro in calce alla relativa richiesta da parte del P.M. con la conseguenza che la parte, a seguito della notifica dell'intero documento, era stata posta in condizione di conoscere il contenuto del suddetto atto di riferimento, così come si verifica (e sul punto la giurisprudenza è abbondantemente conforme) allorché l'atto di riferimento sia allegato o trascritto nel provvedimento.
Posto ciò si pone l'ulteriore problema, per come detto, di verificare se l'atto di riferimento, in tal modo richiamato, contenga sufficienti elementi per far ritenere la sussistenza delle condizioni, consistenti nella esistenza del fumus delicti e del periculum in mora, legittimanti l'adozione dell'impugnato provvedimento di sequestro.
Ed a tale quesito ritiene il Collegio debba darsi, nel caso di specie, risposta negativa. Ed invero, in ordine al c.d. fumus del reato, la giurisprudenza ha rilevato che in tema di sequestro preventivo la verifica di tale elemento non può estendersi sino a far coincidere l'esame con un vero e proprio giudizio di colpevolezza, essendo sufficiente la semplice enunciazione di una ipotesi di reato e la astratta sussumibilità del fatto nella fattispecie di reato contestata;
giungendo altresì, nei suoi più avanzati orientamenti, a rilevare che siffatto requisito può essere desunto dal contenuto della imputazione, sia pure senza alcuna possibilità di apprezzamento in ordine alla fondatezza dell'accusa. Orbene nel caso di specie il provvedimento risulta carente di siffatto minimo requisito, contenendo l'atto di implicito riferimento solo l'indicazione degli articoli del codice penale (art. 81 cpv. c.p. ed art. 643 c.p.) che si assumono violati, con un ulteriore richiamo, per quel che riguarda il contenuto dell'imputazione, al dettaglio "in copertina". Appare pertanto di tutta evidenza che siffatta indicazione del solo articolo del codice non soddisfa in alcun modo l'esigenza di verifica, sia pur sommaria, della astratta sussumibilità del fatto nella fattispecie contestata, di talché sotto tale profilo va ritenuta la mancanza di alcun elemento da cui possa trarsi l'esistenza del richiesto fumus delicti. Alla stregua di quanto sopra, se pur l'ulteriore presupposto del periculum in mora può ritenersi esplicitato nel rilievo che "l'appartamento stesso potrebbe essere venduto a terzi conseguendo così il profitto del reato", la mancata evidenziazione del presupposto basilare della commissione di un reato, sia pur accertato in via incidentale e - per come detto - nella sua astratta configurabilità, rende consequenziale l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento di sequestro del 10.9.2007.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto di sequestro emesso dal GIP di Taranto in data 10 settembre 2007.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 febbraio 2008