Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/11/2006, n. 2618
CASS
Sentenza 7 novembre 2006

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In tema di sindacato sulla motivazione, qualora con il ricorso per cassazione si prospetti in modo specifico che il giudice di merito abbia travisato una prova decisiva acquisita al processo ovvero abbia omesso di considerare circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, il giudice di legittimità può, nei limiti della censura dedotta, verificare l'eventuale esistenza o della palese e incontrovertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero della decisiva circostanza trascurata, fermo restando che gli è interdetta una diversa ricostruzione del fatto quando si tratti di elementi privi di significato univoco.

Non è nulla la sentenza pronunciata in procedimento nel quale l'azione penale sia stata ritualmente esercitata, prima della data di entrata in vigore delle modifiche all'art. 550 cod. proc. pen. ad opera della legge 16 dicembre 1999 n. 479, mediante citazione diretta a giudizio in ordine a reato per il quale, successivamente a quella data, è stata prevista la celebrazione dell'udienza preliminare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/11/2006, n. 2618
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2618
    Data del deposito : 7 novembre 2006

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