Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/09/2006, n. 5777
CASS
Sentenza 28 settembre 2006

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La raccomandazione ad un docente universitario per il superamento degli esami da parte di uno studente, in genere irrilevante sul piano penale, assume la consistenza di una condotta illecita, che può dar luogo alla commissione del reato di cui all'art. 336 cod. pen., quando è accompagnata da comportamenti che esulano la semplice segnalazione e sfociano nella pressione illecita. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la configurazione del reato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, nella specie aggravato ai sensi dell'art. 7 L. n. 203 del 1991, nelle raccomandazioni effettuate a docenti universitari da studenti, associati alla malavita locale, in favore di propri colleghi, realizzate con atteggiamenti di controllo dell'adesione alla segnalazione mediante la presenza allo svolgimento degli esami e con modalità tali da far prospettare la minaccia di conseguenze ritorsive ad opera di associazioni criminali operanti nell'ambiente universitario).

In tema di impugnazioni, non costituisce vizio che comporta l'annullamento in sede di legittimità l'omessa esposizione ed esame da parte del giudice di appello di motivi di impugnazione solamente enunciati nell'atto di appello, senza indicazioni né generiche né specifiche degli elementi di fatto e di diritto su cui si fondano le doglianze. (Nella fattispecie, l'appellante, formulando alcuni motivi di appello, con la sola affermazione "pena base minima per i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., attenuanti generiche, minima partecipazione", si era riservato di svilupparli, senza poi provvedervi entro il termine per impugnare).

Commentari2

  • 1La raccomandazione è legale?
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 19 febbraio 2021

  • 2Raccomandazione non è reato, purchè .. (Cass. 40061/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 giugno 2020

    Va escluso ogni rilievo penale, quale forma di concorso morale nel reato, alla mera "raccomandazione" in quanto tale, cui non seguano altri comportamenti fattivi, poichè essa, di per sè sola, non ha alcuna efficacia causale sul comportamento del soggetto attivo che "riceve" la "raccomandazione", il quale rimane libero di aderire o meno. In tema di abuso di ufficio, non è configurabile nella mera "raccomandazione" o nella "segnalazione" una forma di concorso morale nel reato, in assenza di ulteriori comportamenti positivi o coattivi che abbiano efficacia determinante sulla condotta del soggetto qualificato (ovvero in assenza di "pressioni illecite"), atteso che la "raccomandazione", come …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/09/2006, n. 5777
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5777
Data del deposito : 28 settembre 2006

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