Sentenza 28 settembre 2006
Massime • 2
La raccomandazione ad un docente universitario per il superamento degli esami da parte di uno studente, in genere irrilevante sul piano penale, assume la consistenza di una condotta illecita, che può dar luogo alla commissione del reato di cui all'art. 336 cod. pen., quando è accompagnata da comportamenti che esulano la semplice segnalazione e sfociano nella pressione illecita. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la configurazione del reato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, nella specie aggravato ai sensi dell'art. 7 L. n. 203 del 1991, nelle raccomandazioni effettuate a docenti universitari da studenti, associati alla malavita locale, in favore di propri colleghi, realizzate con atteggiamenti di controllo dell'adesione alla segnalazione mediante la presenza allo svolgimento degli esami e con modalità tali da far prospettare la minaccia di conseguenze ritorsive ad opera di associazioni criminali operanti nell'ambiente universitario).
In tema di impugnazioni, non costituisce vizio che comporta l'annullamento in sede di legittimità l'omessa esposizione ed esame da parte del giudice di appello di motivi di impugnazione solamente enunciati nell'atto di appello, senza indicazioni né generiche né specifiche degli elementi di fatto e di diritto su cui si fondano le doglianze. (Nella fattispecie, l'appellante, formulando alcuni motivi di appello, con la sola affermazione "pena base minima per i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., attenuanti generiche, minima partecipazione", si era riservato di svilupparli, senza poi provvedervi entro il termine per impugnare).
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- 1. La raccomandazione è legale?Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 19 febbraio 2021
- 2. Raccomandazione non è reato, purchè .. (Cass. 40061/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 giugno 2020
Va escluso ogni rilievo penale, quale forma di concorso morale nel reato, alla mera "raccomandazione" in quanto tale, cui non seguano altri comportamenti fattivi, poichè essa, di per sè sola, non ha alcuna efficacia causale sul comportamento del soggetto attivo che "riceve" la "raccomandazione", il quale rimane libero di aderire o meno. In tema di abuso di ufficio, non è configurabile nella mera "raccomandazione" o nella "segnalazione" una forma di concorso morale nel reato, in assenza di ulteriori comportamenti positivi o coattivi che abbiano efficacia determinante sulla condotta del soggetto qualificato (ovvero in assenza di "pressioni illecite"), atteso che la "raccomandazione", come …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/09/2006, n. 5777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5777 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMANO AN - Presidente - del 28/09/2006
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO AN - Consigliere - N. 1155
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO CE - Consigliere - N. 5594/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. RA AZ, nato il [...] a [...];
2. RN AN, nato il [...] a [...];
3. RA LE, nato il [...] ad [...];
4. SO MA IC, nato il [...] a [...];
5. BA GI, nato il [...] a [...];
6. ZZ CA, nato il [...] a [...] (U.S.A.);
Sentita la relazione svolta dal Cons. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. Oscar CEDRANGOLO, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Sentita l'arringa ELavv. dello Stato GRECO Maurizio, il quale ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili e infondati con la condanna dei ricorrenti in solido al rimborso delle spese del presente grado di giudizio;
Sentita l'arringa ELavv. CERAVOLO IC, difensore di ER AZ;
ELavv. Valerio VIANELLO ACCORRETTI, difensori di RA LE;
degli avv.ti Giovanni ARICÒ e IC ALVARO, difensori di SO MA IC;
ELavv. Armando VENETO, difensore di BA GI e TO CA, i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina 30 giugno 2004 n. 857 - con la quale, a conferma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Messina 11 gennaio 2002 n. 8, sono stati dichiarati colpevoli:
1. il RA I.:
A1) del reato previsto dall'art. 416 bis c.p., commesso in Messina dal 1984 al 17 maggio 2001;
B6) del reato previsto dagli artt. 81, 110 e 336 c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7, commesso in Messina nel mese di dicembre 1997;
B8) del reato previsto dagli artt. 110 e 336 c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7, commesso in Messina tra il 19 febbraio e il 3 marzo
1999;
B13) del reato previsto dagli artt. 81, 110 e 336 c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7, commesso in Messina il 14 giugno 1999;
2. il CARNEVALE F.:
B6) del reato previsto dagli artt. 81, 110 e 336 c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7, commesso in Messina nel mese di dicembre 1997;
3. il RA L.:
Al) del reato previsto dall'art. 416 bis c.p., commesso in Messina dal 1984 al 17 maggio 2001;
B14) del reato previsto dagli artt. 81, 110 e 336 c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7, commesso in Messina nel mese di marzo 1999;
4. l'SO M. D.:
A1) del reato previsto dall'art. 416 bis c.p., commesso in Messina dal 1984 al 17 maggio 2001;
B5) del reato previsto dagli artt. 81, 110 e 336 c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7, commesso in Messina il 18 e il 24 giugno 1999;
5. il BA L.:
B20) del reato previsto dagli artt. 81 e 336 c.p., commesso in Messina tra il mese di novembre 1997 e il mese di agosto 1998;
B21) del reato previsto dagli artt. 110, 56 c.p. e 629 c.p., commesso in Messina e Cariati fino al 10 agosto 1998;
6. il ZZ C.:
B20) del reato previsto dagli artt. 81 e 336 c.p., commesso in Messina tra il mese di novembre 1997 e il mese di agosto 1998;
B21) del reato previsto dagli artt. 110, 56 c.p. e 629 c.p., commesso in Messina e Cariati fino al 10 agosto 1998;
- AZ ER, AN CA, LE AB, SO MA IC, GI BA e CA TO hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. il ER I.:
violazione ELart. 190 c.p.p. e segg. e vizio di motivazione (art.606 c.p.p., lett. b) ed e));
1) perché manca l'individuazione specifica dei partecipi della presunta consorteria mafiosa nonché dei loro ruoli e ELattività svolta per favorire l'associazione stessa e, anche a voler ritenere che i singoli episodi di minacce o intimidazioni fossero frutto di un accordo preventivo fra i corEI, non è stato provato ne' è emerso dall'indagine dibattimentale che i colpevoli di tali fatti fossero legati fra loro da vincolo di appartenenza a una determinata associazione;
2) perché manca nel caso di specie qualsiasi elemento per sostenere che gli accadimenti si sia no verificati come dai vari testi indicato, non potendosi del tutto escludere che il racconto di questi possa essere stato determinato da finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle confessorie di un abuso subito ed essere quindi millantatorie o anche solo vendicative, considerando che sono peraltro mancanti di adeguati riscontri riguardanti le persone degli accusati;
3) perché dagli atti di causa si ricava soltanto il dato inconfutabile che vi furono EIterati episodi di minacce perpetrate ai danni di alcuni docenti ELAteneo messinese, completamente isolati e scollegati fra di loro, non sorretti nemmeno dalle dichiarazioni dei soggetti passivi del fatto-reato, quali i prof.ri SE DI, SE AV, RI Teresa Calapso, TO DO e GI AZ TO, i quali hanno dichiarato in dibattimento cose alquanto diverse da quelle riferite nella fase delle indagini;
4) perché un'attenta analisi delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia porta necessariamente a escludere la sussistenza degli indizi di colpevolezza, quanto meno nella forma e gravità voluta dal codice;
5) (motivo aggiunto) perché la tesi del reato associativo in alternativa al concorso di persone non è confortata da alcuna motivazione e, anzi, proprio dalla prospettazione accusatoria a carico del ER I. si evince l'episodicità delle minacce, che in numero di tre sarebbe state proferite nell'arco di due anni (dal 1997 al 1999); d'altronde, occorrerebbe dimostrare che i raccomandati (il AR F., la AS e la De AR) fossero soggetti di interesse ELassociazione e che il ER I. e il De IO si fossero mossi per conto della stessa, ne' risulta che i Professori, protagonisti delle tre vicenda che interessano il ricorrente, abbiano percepito, al di là dei singoli soggetti, l'esistenza di una consorteria mafiosa;
6) (motivo aggiunto) sull'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, perché non si può ipotizzare una condotta autonoma, nel semplice concorso di persone, distaccata da strutture associative, e poi sostenere che gli imputati abbiano operato per favorirne alcuna;
2. il RN F.:
1. manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)) in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 2, in punto di prova della pretesa condotta determinatrice posta in essere dal AR F. perché la sentenza impugnata ha attribuito agli elementi indiziari acquisiti una valenza ingiustificata e le affermazioni utilizzate come argomenti del ragionamento indiziario sono prive di logica nel contesto della motivazione, considerando che l'art. 336 c.p. presuppone la sussistenza del dolo specifico, sicché le conclusioni della decisione impugnata non superano il vaglio critico in rapporto alla norma ELart. 192 c.p.p., comma 2, e non consentivano di ritenere raggiunta la prova del fatto che il ricorrente avesse la rappresentazione, cosciente e volontaria, che la raccomandazione richiesta sarebbe stata prospettata nelle modalità denunciate dal soggetto passivo;
2. (in via gradata) manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)) in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 2
in punto di sussistenza della contestata aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7, perché non era possibile, sulla base del ragionamento indiziario compiuto dai Giudici, ritenere raggiunta la prova ELelemento soggettivo sotteso alla contestata aggravante in quanto gli indizi sono tutt'altro che gravi, precisi e concordanti;
3. il RA L. (avv. Vianello).
1. violazione ELart. 192 c.p.p., art. 336 c.p., L. n. 203 del 1991, art. 7 e art. 416 bis c.p. e carenza e contraddittorietà della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) 1^) perché il reato previsto dall'art. 416 bis c.p., contestato ai coimputati in ragione della ritenuta sussistenza di molteplici condotte criminose tipiche del consesso mafioso, è stata estesa automaticamente al AB L., al quale tali condotte non sono state mai ascritte;
2^) perché l'unica condotta, contestata nel capo B14) ELimputazione - consistente in un garbato approccio alla prof.ssa Calapso M. T., alla quale il AB L. e tal SA avevano segnalato gli studenti AT e FA (di cui il primo aveva avuto il minimo dei voti, mentre il secondo era stato bocciato), approccio che la docente aveva percepito come seguito da un atteggiamento di sorveglianza che incuteva un certo timore, perché proveniente da uno studente già laureato, mentre il AB L. nel marzo del 1999 era iscritto al terzo anno di corso della facoltà di economia - non poteva configurare alcuna ipotesi di reato;
3^) perché la Corte d'appello ha ignorato, con riguardo alla deposizione del prof. TO DO, che la presenza ELattuale ricorrente nell'aula universitaria era giustificata dalla necessità di sostenere gli esami di statistica economica il 19 dicembre 1998 e il 18 giugno 1999 quelli di matematica finanziaria, docente il prof. TO A., il quale ha parlato unicamente di uno scambio verbale con altro studente coimputato nella data degli esami, mentre il servizio di osservazione della p.g. non ha mai rilevato la sua presenza;
4) perché la Corte d'appello ha attribuito valore di prova a dati e circostanze penalmente irrilevanti, come l'elezione al Consiglio d'amministrazione universitario nella lista A.U.S. negli anni 1998/90; come i rapporti di sporadica frequentazione con altri studenti universitari, ritenuti partecipi della societas scelerum;
come la parentela, lontana e carente di frequentazione, con il latitante denominato RA, ritenuto sodale del noto consesso;
come la soggezione nel 1997 a un'indagine per traffico di stupefacenti, cui a distanza di sette anni non ha fatto seguito neppure un avviso di conclusione ne' una concreta imputazione;
come l'individuazione fotografica del collaboratore di giustizia NS AU, connotata da elementi e circostanze di fatto rivelatisi, secondo l'ammissione fatta nella stessa sentenza, inesatti e frutto di errore di persona;
5) perché gli scarni elementi di condotta contestati al ricorrente in ordine all'eventuale sussistenza del reato-fine non potevano legittimamente sfociare nell'individuazione di modalità ELagire mafioso ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, ne' tanto meno nell'ipotesi partecipativa piena ELart. 416 bis c.p.;
2. carenza assoluta di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e)) in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, richieste dalla difesa nell'atto di appello, perché la Corte d'appello ha incomprensibilmente omesso di rispondere alla richiesta difensiva;
(avv. Faranda);
3. difetto assoluto di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e)) nel capo riguardante l'accertamento di colpevolezza: 1^) perché la Corte di merito ha argomentato l'appartenenza del AB L. all'associazione dalla colpevolezza per il reato-fine (quello di cui è stata vittima la prof. RI Teresa Calapso), dai rapporti e dalle frequentazioni con i personaggi di spicco del gruppo, fra i quali AU EN, e dalla sua assidua presenza durante le sessioni di esami della facoltà di economia e commercio;
inoltre ha posto la parentela col latitante RA accanto alla frequentazione ELEN F., deducendo l'adesione del ricorrente all'associazione in base alla tipologia dei comportamenti non diversi tenuti dagli altri associati, rivelatori di interessi coincidenti con quelli della consorteria, senza indicare gli associati, ne' i comportamenti espressi, ne' i collegamenti;
2^) per la mancata individualizzazione, nel contesto dei fatti gravi denunciati dagli organi di p.g. nel corso di vent'anni a dimostrazione ELesistenza di un'associazione di tipo mafioso a Messina, finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti nell'Università, della posizione del AB L., al quale è contestato il solo episodio di minaccia aggravata L. n. 203 del 1991, ex art. 7 in danno della prof.ssa Calapso M. T. per ottenere la promozione di due studenti all'esame che avrebbero dovuto sostenere, episodio rispetto al quale la docente non ha mai affermato che l'imputato le fosse noto come malavitoso e ne ha segnalato i garbati modi e la presenza in aula, mentre le minacce da lei denunciate risalivano a fatti remoti, alla commissione dei quali il AB L. non avrebbe potuto partecipare;
3^) perché non si è tenuto conto del fatto che degli studenti raccomandati uno era stato promosso col voto minimo e l'altro bocciato per rilevare la mancanza di una ritorsione nei confronti della docente e la mancata denuncia del AB L. da parte di quest'ultima; 4^) perché non si è tenuto conto nell'episodio relativo alle minacce rivolte al prof. TO A. che nessun atteggiamento e nessuna volontà di condizionamento è stata attribuita al AB L., che era stato presente nell'aula universitaria in quanto lui stesso doveva sostenere due esami con il predetto docente ed al quale il reato non è stato contestato;
5) perché i contatti telefonici dedotti dai tabulati con tal OS e LI AN, definiti in sentenza come persone preminenti nell'associazione, dimostrano semmai come il AB L. ne fosse estraneo;
inoltre non ha valore indiziario l'annotazione del suo numero telefonico nell'agendina di tale Stilo, genero del RA, in assenza anche di un solo contatto telefonico con l'attuale ricorrente nel pur intenso traffico telefonico rilevato con elementi di rilievo della mafia calabrese;
e infine, non ha valore indiziario l'indagine per fatti di droga del 1997, della quale la stessa Corte d'appello dichiara di non conoscere l'esito e che comunque riguarda altri coimputati non di questo processo, come conferma il pentito FI ZE, il quale pur riconoscendo in fotografia tal AB LE, afferma che la suddetta vicenda di droga riguardava un omonimo ELattuale ricorrente;
4. vizio motivazionale ex art. 603 c.p.p., lett. e) riguardo all'aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7, rispetto al reato- fine, all'omessa concessione delle attenuanti generiche e ELattenuante della minima partecipazione nonché alla mancata declaratoria di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, il quantum della pena e la misura della continuazione;
l'SO M. D. (avv. Alvaro):
1. derubricazione del reato di cui al capo A1 come associazione per delinquere comune, prevista e punita dall'art. 416 c.p. e esclusione delle aggravanti contestate;
violazione della legge penale e mancanza di motivazione 1) perché la Corte territoriale ha elencato gli atti vandalici avvenuti nel corso di quasi un ventennio all'interno ELUniversità di Messina, attribuendo valenza decisiva al clima di paura e di omertà che quegli eventi avevano cagionato nel personale docente, senza però indicare le prove che coinvolgerebbero in quegli atti la condotta ELodierno ricorrente;
2) perché, quanto al delitto di minacce al personale docente, i prof.ri AV G., Calapso M. T. e TO non hanno mai attribuito al ricorrente atti intimidatori, avendo solo confermato di averne frequentemente notato la presenza nei locali ELUniversità durante lo svolgimento degli esami, presenza giustificata dalla carica elettiva ricoperta: 3) perché alla mancanza del vincolo associativo previsto dall'art. 416 bis c.p. sarebbe dovuta conseguire, in subordine, la riqualificazione del fatto contestato al capo A1 ELimputazione come associazione comune, con esclusione delle aggravanti contestate sia per il reato associativo che per quello di minacce, difettando i presupposti di fatto e di diritto per ritenere le ipotizzate minacce poste in essere per fini agevolativi della ritenuta consorteria delinquenziale;
(avv. Aricò).
2. mancanza della motivazione e manifesta illogicità della stessa 1) perché il Giudice di seconde cure, ignorando persino il dato temporale, dall'affermazione di un clima di controllo e ingerenza delle cosche sull'istituzione universitaria inferisce non solo la continuità ELassociazione, contestata a partire dal 1984, ma anche l'adesione ad essa di chiunque rivesta un ruolo nelle associazioni studentesche, indipendentemente dalle azioni compiute, cosicché chiunque rivesta una carica universitaria a distanza di oltre dieci anni è chiamato a rispondere di partecipazione all'associazione, anche se a quelle azioni non può aver preso parte in ragione ELepoca della commissione di esse;
in particolare, la motivazione non giustifica l'esistenza di un nesso personale fra i rappresentanti studenteschi del 1984 e quelli del 1999, dimenticando che i secondi agivano in un contesto creato antecedentemente al loro ingresso, dal quale potevano trarre al massimo il beneficio di un atteggiamento meno severo da parte della classe docente, e così finisce col ricondurre la presenza del ricorrente alle sessioni di esame a un unico contesto, dimenticando che lo stesso era stato assente agli episodi pregressi e la diversa e pacifica ragione istituzionale delle sue frequentazioni universitarie;
2) perché la motivazione non concilia la presenza del ricorrente a tutte le sessioni di esame e per più giorni, indipendentemente dalla presenza agli esami stessi di studenti oggetto di raccomandazione;
3) perché, a fronte delle numerose ipotesi di raccomandazione coatta, all'SO M. D. gli si è rimproverato di essere stato presente in una sola occasione, per ricordare al docente la precedente segnalazione ad opera di un avvocato, ricordata al professore anche dallo studente interessato;
perché la motivazione non concilia la funzione attribuita all'SO M. D., quale rappresentante delle cosche in seno alle istituzioni studentesche col compito di segnalare gli studenti, con la sua conclamata assenza nei numerosissimi fatti oggetto di contestazione nonché con l'assenza ELSO M. D. dalle dichiarazioni dei pentiti utilizzati quali fonti di prova;
3. manifesta apparenza della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, perché il Giudice d'appello non ha indicato le ragioni ELirrogazione di una pena vicina al massimo edittale e motivata identicamente per più soggetti attinti da elementi diversi rispetto a un imputato di sola partecipazione ex art. 416 bis c.p. e di un solo episodio di minaccia;
il BA L. e il TO:
1. violazione ELart. 192 c.p.p. e artt. 629 e 346 c.p. e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)): 1) perché la necessità della lettura del verbale con discernimento, ipotizzata nella sentenza impugnata, è contraddittoria con l'attribuzione di un possibile errore commesso dal verbalizzante;
2) perché la Corte di merito attribuisce la mancata segnalazione ELincontro fissato col BA L., il quale avrebbe così potuto essere colto in flagranza di reato, alla poca accortezza della parte offesa, per di più denunciante, che aveva inoltre impedito agli inquirenti di rilevare le continue visite che questo imputato aveva fatto a casa sua;
perché il Giudice d'appello ha ritenuto di poter dedurre dalle dichiarazioni della parte offesa anche il concorso tra i due imputati BA L. e TO;
3) perché lo stesso Giudice ha attribuito al disorientamento della parte offesa il fatto che questa, dopo aver denunciato i fatti, assume di aver pagato il prezzo ELestorsione ai propri estortori;
4) perché la Corte d'appello ha ritenuto non configurabile nei raggiri di cui la parte offesa sarebbe stata vittima il reato di truffa e li ha erroneamente ricondotti al reato previsto dall'art. 346 c.p.;
2. violazione ELart. 62 bis c.p. (art. 606 c.p.p., lett. b)) perché la sentenza impugnata, nel confermare quella di primo grado, ha ritenuto di non concedere nel massimo agli imputati le attenuanti generiche, senza tener conto che entrambi erano incensurati ed estranei a qualsiasi contesto mafioso, escluso dal primo giudice. Le impugnazioni come sopra proposte sono inammissibili. Rispondendo alle censure dedotte nei motivi d'appello il secondo Giudice prende in esame tutti gli elementi di prova di una presenza malavitosa nell'Università di Messina a partire dal 1976, ossia dal decreto del Tribunale di Messina di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. con divieto di soggiorno a Messina a ME LA, imputato nel procedimento cd. AN EI, e ad altri studenti calabresi, rilevando sin da allora allarmanti episodi di intimidazione e di violenza verificatisi nella Casa dello Studente in seguito a un contrasto insorto fra gruppi rivali che se ne contendevano il controllo e la gestione ELOpera Universitaria. Un successivo evento criminoso, maturato negli ambienti universitari, l'omicidio di UC NS, il Grifo della goliardia ELUniversità, assassinato a colpi di fucile il 6 dicembre 1984, ne aveva rivelato tramite le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia GI CI con riguardo all'ambiente malavitoso di Messina e GI UB AU con riferimento alla 'Ndrangheta calabrese gli interessi della vittima e negli appalti ELUniversità, in collegamento con altri studenti tra i quali AL OS, SE IC (successivamente coinvolti nel procedimento AN EI, FR SE e AN De RI, nonché il suo inserimento nel traffico di stupefacenti in conflitto con la famiglia mafiosa dei AB di Africo, che smerciava droga nell'ambiente universitario di Messina tramite SE IC, affiliato alla cosca suddetta capeggiata da SE AB, detto RA, dominante nell'ateneo messinese. Lo CI L. ha indicato quale autore ELomicidio SE CA su mandato del cugino CA IC, il quale avrebbe agito per incarico dei clan calabresi dei LI, TI, OC e SC. Indipendentemente dalla compatibilità delle causali indicate, la vicenda è stata ritenuta utile per gli elementi di fatto messi in luce, correttamente inseriti nel quadro degli elementi rivelatori degli interessi della criminalità organizzata calabrese nell'Università di Messina, che vi agiva di concerto con la malavita messinese, avvalendosi ELopera di affiliati la cui presenza era giustificata dal ruolo dichiarato di studenti (collaboratori di giustizia, oltre allo CI L. ed al AU G. B., AN LM, CA NT, AR CH, FI BA, ASle NT ed altri, dalle cui dichiarazioni emerge l'infiltrazione delle cosche della 'Ndrangheta nella citta' di Messina e, in particolare nell'Università, nel Policlinico e nella Casa dello Studente sin dagli anni '70: per AU G. U. l'Universita' era un feudo della 'Ndrangheta).
La motivazione della sentenza appellata procede per gradi, esaminando gli episodi di violenze e minacce rivolte a professori ELUniversità dal 1988 al 1999.
hi particolare, si sono tenuti presenti gli episodi di cui erano state vittime il prof. Giovanni Nicosia, docente di lingua e letteratura inglese, agli inizi del 1988 (protagonista TT UN insieme con UN CO e AB RO); il prof. SE DI, docente di statistica nella facoltà di economia e commercio, nell'anno 1990 (segnalazioni da parte di studenti calabresi, che avevano rappresentato le loro cattive intenzioni se non fossero stati accontentati;
la prof. RI Teresa Calapso, docente di matematica finanziaria, il 27 febbraio 1992 (testi dr. SE Careri e prof. DO TO, indiziati OR AN e ER AZ); il prof. SE DI, docente di statistica nella facoltà di economia e commercio, nell'anno 1993 (promozione col minimo dei voti di uno studente della nota famiglia calabrese dei LI;
l'esame si era svolto alla costante presenza di cinque o sei individui, che ne avevano controllato lo svolgimento); il prof. Giovanni RO, docente di chimica organica nella facoltà di farmacia, l'8 luglio 1996 (indiziati AU EN e Pellegrino PA, intervenuti per lo studente SE IT e sottoposti a procedimento penale con condanna del primo a quattro mesi di reclusione per il reato previsto dall'art. 336 c.p. intervento alla TV Linea Tre di un'ascoltatrice che indica tale Ciccio OR); il prof. De Vero Giancarlo, docente di diritto penale nella facoltà di giurisprudenza, il 20 novembre 1995 (ferimento con un colpo d'arma da fuoco ad opera di persona travisata); il ricercatore dr. AV SE nella sessione di esami di statistica del 1996 (indiziato AU EN); il prof. AN Purello D'Ambrosio, componente della commissione degli esami di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia, (indiziato AU EN, intervenuto in favore di due studenti greci); il prof. DI SE, docente di statistica nella facoltà di economia e commercio, nel mese di novembre 1997 (indiziato IC TI, detto Michetta, riconosciuto fotograficamente); il ricercatore Dr. SE AV nella sessione di esami di statistica del mese di dicembre 1997 (indiziati SE UN Di IO e AR AN); il prof. Andrea Magazzù, ordinario di istituzioni di diritto privato nella facoltà di economia e commercio, e i prof.ri Bocchini e La Torre il 13 ottobre 1998 (persona non identificata, intervenuta in favore di CH AN, appartenente a famiglia contigua alla cosca AB, della quale facevano parte due suoi cugini, NT e LE AN); prof. Rolando Marini, ordinario di fisiologia umana, il 4 dicembre 1998 (viene sollecitato alla disponibilità nei confronti di alcuni amici che quel giorno avrebbero dovuto sostenere l'esame (indiziati TR VE TT e altro per due odontotecnici del Nord, sostenuti da TO RA); il ricercatore dr. AV SE nella sessione di esami di statistica del mese di dicembre 1998, indiziati AU EN, UN TT e OS IC RE, questi ultimi riconosciuti fotograficamente); la prof.ssa RI Teresa Calapso, docente di matematica finanziaria, verso la metà del mese di marzo 1999 (indiziati AB LE e AE SA, AU EN, AZ ER, SO MA IC e SE UN Di IO); il prof. TO DO, titolare della cattedra di matematica finanziaria nella facoltà di economia e commercio, il 14 giugno 1999 (indiziati AZ ER per NA De AR e Di IO SE UN;
il 18 giugno 1999 (indiziati AU EN, SO MA IC e altro per tale Arcella;
il 21, 22 e 24 giugno 1999 (indiziati AU EN e MA IC SO, intervenuti in favore di CH CR e UN SA e notati dagli operanti); il prof. Raffaele Galluzzo, docente di legislazione e tecnica del turismo nella facoltà di economia e commercio, nel mese di giugno 1999, (riferisce di minacce telefoniche, indiziati EN F., Di IO G. B., ER I. e IC TI).
Da questi elementi il Giudice d'appello ha dedotto logicamente l'esistenza di un gruppo determinato di persone, operante prevalentemente presso la Facoltà di economia e commercio ELUniversità di Messina, dedito a esercitare pressioni sul corpo docente mediante insistenti richieste accompagnate da minacce esplicite o da comportamenti implicitamente intimidatori. Di tale gruppo facevano parte, fra gli altri, gli attuali ricorrenti ER AZ, MA IC SO e LE AB.
La motivazione della sentenza impugnata registra come in quegli anni, tra il 1995 e il 1996, nell'Università di Messina si fossero verificati altri attentati di tipo intimidatorio con autori ignoti:
nel 1996, la notte tra il 24 e il 25 febbraio un ordigno esplosivo era stato fatto brillare sulla tettoia antistante all'ingresso ELex aula di Mineralogia ELUniversità; nella notte tra il 5 e il 6 marzo 1996 due colpi di pistola erano stati esplosi contro l'abitazione del prof. CE IS;
nella notte tra il 5 e il 6 giugno 1996 ignoti avevano appiccano il fuoco al pianterreno ELIstituto di diritto privato;
il 1 ottobre 1996 una bomba-carta era stata fatta esplodere nei locali della Segreteria della Facoltà di giurisprudenza.
Tali avvenimenti culminano con l'omicidio del prof. BO AT, le cui indagini avevano rivelato nel prof. SE GO il referente nell'ambito universitario della cosca mafiosa facente capo ai AB di Africo.
La sentenza d'appello documenta in modo analitico il ruolo di raccordo ad alto livello con gli interessi ELassociazione col compito di incidere direttamente sui meccanismi decisionali ELUniversità, svolto dal prof. GO G., il quale per circa tre anni era stato quotidianamente presente nel Rettorato, spacciandosi come portavoce del Rettore con l'intento di gestire politicamente l'attività amministrativa ELEnte, e, quando ne era stato allontanato per i suoi comportamenti arroganti, aveva fatto riferimento alla situazione di difficoltà in cui si trovava a causa delle pressioni di personaggi non meglio indicati. Il Giudice d'appello cita specificamente l'ordinanza di custodia cautelare emessa il 2 ottobre 1998 dal G.i.p. del Tribunale di Milano a carico dello stesso GO G. e di IA TT (cl. 1970) per il reato di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, nella quale i due sono individuati come appartenenti alla cosca di SE AB, detto RA;
analizza i contatti telefonici documentati con esponenti della predetta cosca AB G. e con i protagonisti della vicenda processuale in oggetto, fra i quali il ricorrente LE AB;
rileva i rapporti accertati del GO G. con elementi della criminalità barcellonese;
riepiloga i rapporti degli associati con la mafia calabrese, confermati in provvedimenti giudiziari e accertamenti di polizia giudiziaria acquisiti al processo ed elencati dal G.i.p. nell'ordinanza di custodia cautelare.
La sentenza impugnata ha, altresì, riscontrato l'attività illecita svolta dagli affiliati al gruppo organizzato, oltre che nella Facoltà di economia e commercio, anche in quella di medicina e chirurgia e in tutti i settori della vita universitaria, utilizzando i risultati delle indagini relative ai flussi migratori di studenti da altre università (n. 12 negli anni 1990-92, quasi tutti odontotecnici, dalla Facoltà di medicina e chirurgia ELUniversità di Napoli, avendo come referente il dr. AN AN, titolare di studio dentistico;
n. 51 dall'Università di Milano negli anni 1984-96, n. 18, anch'essi odontotecnici, avevano come riferimento il dr. TO RA, medico in servizio presso il Policlinico di Messina, le cui conversazioni telefoniche intercettate avevano rivelato i contatti con lo AN F. e con componenti del gruppo organizzato predetto nonché con la C.P.Z. s.r.l. facente capo al prof. SE GO, dei rimanenti, n. 4 dopo aver superato l'esame di fisiologia umana, particolarmente difficile nell'università di provenienza, erano rientrati a Milano). Le indagini avevano altresì registrato i contatti del gruppo organizzato predetto con studenti di nazionalità greca, che versavano somme cospicue per superare gli esami in varie facoltà ELAteneo messinese anche a mezzo di sostituzioni di persona e delle falsificazioni documentali connesse, grazie all'intervento di AU EN ed i suoi complici, com'è emerso dalle conversazioni telefoniche intercettate e dalle deposizioni degli interessati nonché dalla confessione dello stesso EN F..
Attraverso queste analisi dettagliate il Giudice d'appello è pervenuto ad una visione complessiva del livello di infiltrazione della malavita organizzata nell'Università e nella stessa città di Messina. Significativa è stata la conferma della contestuale presenza degli associati nella Casa dello Studente, della quale era emersa la situazione di totale anarchia e di dilagante illegalità nonché delle forti resistenze che incontrava l'azione di ripristino del rispetto delle regole attraverso l'attestazione della direttrice, RI NA DI, che riconosceva in fotografia le persone che sostavano nell'edificio pur non essendo assegnabili di alloggio AL e IC RE OS, TI IC, OS RU, AE SA e l'attuale ricorrente MA IC SO, che occupava abusivamente la stanza 10-D nel settore riservato alle ragazze. Questi si era dichiarato detentore del fucile cal. 16 a canne mozze con matricola abrasa e n. 18 cartucce dello stesso calibro, sequestrati a AE RO nel corso ELoperazione di perquisizione e di sgombero della Casa dello Studente ordinata dalla Procura della Repubblica - che quello dichiarava di dover consegnare a AN IC il quale attendeva fuori dall'edificio - asserendo di averlo trovato nei pressi in uno scatolo di cartone sigillato. La perquisizione aveva portato al rinvenimento, nel controsoffitto antistante a una delle due camere abusivamente occupate da AL FR, di kg. 1 di marijuana e un bilancino di precisione nonché, in alloggiamenti occultati nei controsoffitti di parti comuni ELedificio, una pistola ASTRA, cal. 22 con matricola abrasa, una pistola giocattolo, sostanze stupefacenti con altro bilancino di precisione e n. 9 timbri di uffici e funzionali ELUniversità, anche relativi a certificazioni. Inoltre, nella camera occupata da IC AN e dall'SO M. D. si erano rinvenuti due assegni ELimporto di L. 5 milioni ciascuno a firma di ON OS RI di provenienza furtiva, mentre un terzo assegno era stato trovato in possesso ELSO M. D., perquisito perché trovato con LD NT e IC TI a bordo di un'autovettura vista ripetutamente girare intorno all'edificio durante le operazioni di perquisizione. La considerazione in un quadro unitario degli avvenimenti verificatisi nell'Università e la valutazione complessiva delle prove raccolte hanno portato con coerenza logica e motivazione articolata alla conferma della sussistenza del reato associativo, in presenza di un accordo e di un vincolo permanenti tra gli associati, nella consapevolezza di ciascuno di farne parte, recante un contributo causale alla realizzazione di un programma di attività criminale generico e durevole. Vincolo associativo desunto nella specie dal collegamento fra più soggetti - fra i quali gli attuali ricorrenti - uniti per comunanza di interessi e di scopi, e dalla commissione ad opera degli associati, nello stesso contesto territoriale, di una serie di reati aventi la medesima matrice e posti in essere nell'attuazione di un programma comune. Il Giudice d'appello ha motivatamente dedotto dai fatti suesposti e, in particolare, dalle dichiarazioni dei professori, vittime delle illecite pressioni degli imputati, la situazione di imperante illegalità determinatasi nell'Università di Messina e lo stato di omertosa soggezione dei docenti. A confronto con una motivazione articolata e logicamente coerente con i fatti esaminati e le prove acquisite appaiono generiche - in contrasto con la regola, stabilita a pena d'inammissibilità dall'art. 581 c.p.p., lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), per cui nei motivi d'impugnazione devono essere indicate specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta - le censure dedotte dal ER I. col primo motivo del suo ricorso, il quale si limita a indicare un preteso difetto di prova e di motivazione in ordine ai ruoli da lui svolti e al contributo da lui dato all'associazione criminosa e al vincolo di appartenenza alla stessa.
In realtà, il provvedimento impugnato, dopo aver dato la motivazione in ordine alla sussistenza del reato di associazione di tipo mafioso, fratta separatamente le posizioni dei singoli imputati e, quindi, anche quella del ER I., ricordandone il coinvolgimento in tre episodi di minaccia specificamente analizzati e pienamente provati, con la precisazione che il ruolo assegnato all'imputato nell'organigramma della consorteria era quello di intervenire sui docenti per condizionarne l'operato, concludendo che in questo settore egli si è attivato nelle situazioni esaminate, e osservando, peraltro, che tali situazioni certamente non esauriscono il novero degli illeciti, trattandosi di un limitato numero di episodi in un fenomeno di assai più vasta portata, su cui l'attività investigativa, squarciando il velo di omertà, ha potuto far luce. Tale motivazione appare giuridicamente corretta, considerando che nella valutazione delle prove di un reato, sia esso associativo o semplicemente concorsuale, i contributi causali degli associati e dei concorrenti devono essere valutati anche a carico di tutti gli altri, sempre che ognuno ne abbia consapevolezza. Vale, inoltre, il principio generale che il reato, per la sua natura di mero fatto illecito, costituisce esso stesso elemento di prova della commissione di altri fatti illeciti (Cass., Sez. U, 28 marzo 2001 n. 10, ric. Cinalli e altri) secondo la quale in tema di associazione per delinquere (nella specie, di stampo mafioso) è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova ELesistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività ELassociazione medesima). Pertanto, il motivo di ricorso in esame, generico riguardo alla violazione di legge, appare manifestamente infondato per quanto riguarda il vizio di motivazione eccepito. E lo stesso vale per il quinto motivo, aggiunto, che nella prima parte ripropone le medesime questioni, mentre nella seconda prospetta, peraltro genericamente, censure in fatto e ipotesi di ricostruzione alternativa dei fatti e di valutazione alternativa delle prove, che esulano dai limiti propri del giudizio di legittimità. Del pari inammissibili sono gli altri motivi.
Così il secondo, recante censure generiche e in fatto. Così il terzo, che adduce quale vizio di motivazione un elemento - il contrasto fra le deposizioni rese da alcun docenti nelle indagini preliminari e in dibattimento - clamorosamente smentito nella motivazione della sentenza impugnata, che indica la ritrattazione dei suddetti docenti come effetto e prova eloquente dello stato di soggezione e di omertà indotto dalla forza intimidatoria della consorteria, essendo sintomatico che le vittime, coscienti di non poter confidare nella tutela ELautorità statale, avevano preferito affidare la soluzione delle proprie ansie, dovute al clima di incontrollabile paura che regnava nell'Università, alla capacità di persuasione del contropotere criminale. E così il quarto, del tutto generico e manifestamente destituito di fondamento. Il sesto motivo, aggiunto - già di per sè inammissibile perché non preventivamente dedotto nei motivi d'appello secondo la prescrizione, a pena d'inammissibilità, ELart. 606 c.p.p., u.c. - è altresì manifestamente infondato.
La medesima censura, dedotta dai coimputati SO M. D. e AR F., è stata infatti disattesa dalla Corte territoriale in applicazione ELorientamento giurisprudenziale secondo cui la circostanza aggravante, prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, nelle due differenti forme ELimpiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati e della finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività ELassociazione per delinquere di stampo mafioso, è configurabile anche con riferimento ai reati-fine commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso e può concorrere con quella prevista dall'art. 628 c.p., comma 3, n. 3 e art. 629 c.p., comma 2 per i reati di rapina e di estorsione (violenza o minaccia poste in essere dall'appartenente a un'associazione di stampo mafioso) (Cass., Sez. U, 28 marzo 2001 n. 10, ric. Cinalli e altri, citata nella sentenza d'appello). Del pari inammissibile è l'impugnazione del AR F..
I motivi del ricorso di questo imputato sono generici perché formulati in termini tali da non consentire l'identificazione di specifiche censure, in contrasto con la regola, stabilita a pena d'inammissibilità dall'art. 581 c.p.p., lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), per cui nei motivi d'impugnazione devono essere indicate specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, considerando che quelle mosse in appello sono state motivatamente rigettate.
Il ricorrente si limita ad avanzare delle critiche generiche, relative alla valutazione degli indizi fatta nella sentenza impugnata, senza alcuna menzione degli indizi stessi e senza, quindi, che la critica acquisti concretezza in relazione ad un oggetto preciso.
La semplice citazione, a titolo espressamente soltanto esemplificativo, di uno degli argomenti in cui ha trovato svolgimento la motivazione della decisione impugnata, espunto da un ragionamento complessivo, non vale evidentemente a sanare il vizio di genericità del primo motivo di ricorso perché, lungi dall'individuare una censura specifica, sottolinea la mancanza di uno specifico oggetto della censura dedotta, la quale si sostanzia nella mera affermazione che gli elementi portanti della premessa minore del ragionamento sillogistico... erano meramente ipotetici e, seppure potessero, in astratto, rappresentare una situazione di fatto logicamente prossima a quella dedotta, in concreto si prestavano... a molteplici e differenti letture, tutte logicamente ammissibili, in relazione alle quali, tuttavia, non vi era accenno alcuno da parte dei Giudici di entrambi i gradi già celebrati del giudizio.
Il vizio di genericità si riscontra anche nel secondo motivo di ricorso, peraltro dedotto in via subordinata, laddove il ricorrente, dopo aver rilevato che l'aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7 era stata estesa alla condotta da lui posta in essere benché le minacce fossero state formulate dai corEI, in quanto di natura oggetti va, non ha formulato alcuna censura al riguardo, limitandosi ad affermare che l'insussistenza ELaggravante era conseguenza ELinsufficienza degli indizi dai quali si sarebbe dovuta dedurre. Ugualmente inammissibile è il ricorso del AB L.. Con riguardo al primo motivo e, in particolare, all'argomentazione esposta al n. 1, dev'essere richiamato quanto si è detto a proposito del primo motivo del ricorso del coimputato ER I.. Il AB L. è imputato di un reato associativo, per cui il fatto che sia chiamato a rispondere anche di condotte non da lui, ma da altri direttamente commesse e delle quali era tuttavia consapevole, è conseguenza della struttura di questo reato e della prova della sua appartenenza all'associazione di tipo mafioso. La sua eccezione appare pertanto incongrua ed i vizi eccepiti manifestamente insussistenti. Alla medesima conclusione si perviene in merito alle argomentazioni di cui ai nn. 2 e 3. Con esse il ricorrente ripropone censure già proposte nei motivi d'appello e rigettate dal secondo Giudice, il quale ha chiarito a proposito ELapproccio garbato del AB L. e del SA G. che la condotta formalmente corretta rispondeva ai canoni comportamentali degli associati, che non contemplavano l'immediato ricorso a metodi di convincimento energici e sbrigativi, vale a dire minacciosi e violenti, essendo di norma sufficiente ad assicurare i risultati voluti la forza d'intimidazione promanante dalla consorteria e lo stato di soggezione in cui di correlativamente versavano i docenti. Si è precisato, inoltre, che i due non avevano alcun titolo che li legittimasse, da semplici studenti, a raccomandare al professore propri colleghi e che la loro ostentata permanenza in aula durante gli esami non aveva altro significato che quello, intimidatorio, di far sapere alla prof.ssa Calapso M. T. che il suo operato era sotto osservazione;
e come tale era stata avvertita dalla docente, che aveva esplicitato in verbale la propria preoccupazione. La preoccupazione della Docente per la presenza in aula del ricorrente e del suo compagno non poteva ricollegarsi alla circostanza, del tutto ininfluente, che la stessa ritenesse il AB L. già laureato, ma appariva invece direttamente connessa col fatto che i due l'avevano investita di quella raccomandazione e assistevano agli esami per controllarne il risultato.
La valutazione posta dalla Corte d'appello a base della propria decisione è che la raccomandazione di studenti al professore per il superamento degli esami, pur non costituendo in generale una condotta rilevante per la legge penale ma solo un atto di scarsa sensibilità sotto il profilo del costume sociale, quando è fatta al di fuori di meri rapporti di cortesia ed è accompagnata e seguita da comportamenti che esulano dalla semplice segnalazione e sfociano nella pressione illecita, realizzata con atteggiamenti di controllo ELadesione del professore all'invito rivoltogli mediante la presenza allo svolgimento ELesame da parte di soggetti e con modalità tali da prospettare la minaccia di conseguenze ritorsive ad opera di associazioni criminali presenti e operanti nell'ambiente universitario, cessa di essere un comportamento inurbano ed assume la consistenza di una richiesta illecita, che da luogo alla commissione del reato di violenza a pubblico ufficiale, aggravata dal metodo mafioso ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7. È questa la valutazione motivatamente espressa nella sentenza impugnata, rispetto alla quale appaiono inadeguati e fuorvianti i rilievi mossi dal ricorrente, nel tentativo di valutare alternativamente la vicenda con giustificazioni che tuttavia appaiono parziali ed incongrue. In questo senso si rivelano inammissibili le argomentazioni svolte dal AB L. con le argomentazioni di cui ai nn. 4 e 5 del terzo motivo.
Infatti, il procedimento logico, consistente nel considerare singolarmente, al fine di contestarne il valore probatorio, gli elementi di fatto che nel giudizio d'appello sono stati assunti in un'ottica complessiva, appare affatto arbitrario perché smembra indebitamente la struttura della motivazione, privandola di un momento valutativo essenziale, cioè di quello che si rivolge ai dati concretamente acquisiti in seguito all'istruzione probatoria e desume il contributo conoscitivo che ne deriva in base alla considerazione unitaria di essi secondo la connessione di fatto e logica loro propria.
Le medesime argomentazioni sono state poste a base del terzo motivo e devono ritenersi per le medesime ragioni confutate, anche per la considerazione che risultano smentite in fatto nella motivazione della sentenza impugnata relativa al reato associativo, come sopra riportata, per cui risultano manifestamente infondate. Il primo e il terzo motivo del ricorso del AB L. sono, pertanto, inammissibili con riguardo a tutte le argomentazioni con essi prospettate.
Il secondo e il quarto motivo del ricorso stesso appaiono anch'essi inammissibili. Nei motivi d'appello l'attuale ricorrente ha chiesto di essere assolto, aggiungendo solo per scrupolo difensivo a tale richiesta la riserva di sviluppare in termini i motivi sul difetto assoluto di motivazione e sulle subordinate: pena base minima per i criteri di cui all'art. 133 c.p., attenuanti generiche, minima partecipazione, art. 56 c.p. per la minaccia. In realtà, secondo l'ordinamento processuale vigente i motivi ELimpugnazione non possono proporsi mediante semplice enunciazione, mancando radicalmente in tal caso l'indicazione degli elementi di fatto e dei motivi di diritto a sostegno delle richieste, prescritta a pena d'inammissibilità dall'art. 581 c.p.p., lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c). Ne deriva che qualora l'appellante enunci semplicemente i motivi d'appello, riservandosi di svilupparli entro il termine per impugnare senza poi sciogliere positivamente la riserva, i motivi meramente enunciati sono inammissibili secondo il disposto delle norme citate. Di conseguenza, il fatto che il Giudice d'appello non li riporti nella parte introduttiva della sentenza, dedicata allo svolgimento del processo, e non vi provveda, dichiarandoli inammissibili, risulta ininfluente e il ricorso per Cassazione avverso l'omessa pronuncia è inammissibile per difetto d'interesse a impugnare (art. 568 c.p.p., comma 4). Il ricorso di MA IC SO è inammissibile. In ordine al primo motivo si osserva che la sentenza impugnata ha affrontato compiutamente le questioni dedotte dall'attuale ricorrente con i motivi d'appello sia nella parte riguardante la ricostruzione del rapporto associativo di tipo mafioso, sia nel capitolo specificamente dedicato allo stesso SO M. D..
Nella prima parte della motivazione - secondo il riepilogo che se n'è qui fatto preliminarmente - la Corte territoriale ha preso in esame gli atti vandalici cui si riferisce l'SO M. D., considerandoli non isolatamente, bensì come inseriti nel quadro indiziario relativo all'infiltrazione mafiosa. Pertanto la posizione del ricorrente non è stata valutata in relazione solo a quegli atti, ma in relazione a tutti gli elementi di fatto scaturiti dall'indagine, in base ai quali si è definito il rapporto associativo.
La censura dedotta al riguardo è, pertanto, manifestamente infondata.
Anche la seconda censura, relativa alle dichiarazioni dei prof.ri AV G., Calapso M. T. e TO A., è legata a una visione parziale che individua solo alcuni degli indizi, per vero assai cospicui, a carico di questo imputato. Il vizio di motivazione individuato su questa base è, perciò, palesemente mancante di fondamento.
La manifesta infondatezza riguarda anche la violazione di legge connessa - sempre in questo primo motivo - con la riqualificazione giuridica del fatto come associazione per delinquere semplice. La decisione in ricorso ha - come sopra si è detto - ampiamente motivato la sussistenza degli elementi strutturali del reato associativo di tipo mafioso, per cui la questione dedotta al punto n. 3 del primo motivo appare al riguardo palesemente priva di fondamento anche con riguardo alla pretesa insussistenza delle aggravanti, di cui i fatti della Casa dello Studente, nei quali il ricorrente è ampiamente coinvolto, costituiscono ampia dimostrazione. Il primo motivo del ricorso ELSO M. D. è quindi inammissibile e lo stesso deve dirsi del secondo. In realtà, la deduzione della continuità ELassociazione a partire dalle prime manifestazioni del clima di ingerenza e di controllo del gruppo associato nell'istituzione universitaria è frutto di una valutazione logicamente e giuridicamente coerente. L'inserimento di nuovi soggetti nella struttura associativa preesistente è fenomeno del tutto naturale e non sminuisce la partecipazione consapevole dei nuovi affiliati.
D'altra parte, l'attribuzione a tutti gli associati delle condotte anche da loro non direttamente compiute, ma comprese nel programma comune e poste in essere con il loro contributo decisionale rientra nella dinamica del reato associativo, di cui l'inserimento nella rappresentanza studentesca costituisce uno strumento di realizzazione strutturalmente e funzionalmente adeguato. Quanto a punto n. 2 di questo secondo motivo, l'argomentazione contempla il dato come se fosse meramente quantitativo, trascurando il fatto che non è la presenza del ricorrente nell'aula degli esami l'elemento significativo, ma la ragione per cui di volta in volta ci si reca, con riferimento allo svolgimento ELesame degli studenti raccomandati.
Gli argomenti di cui ai successivi punti nn. 3 e 4 contengono delle valutazioni alternative delle prove, che per la parzialità ELottica non incidono sulla logica della motivazione della decisione impugnata: quanto si è ricordato a proposito del reato associativo rende del tutto inconsistente l'argomento tratto dal numero delle occasioni in cui l'SO M. D. è stato presente alle sessioni d'esame, soprattutto quando anche l'unica presenza sia stata dimostrativa del tipo di influenza esercitata sulla vittima;
e, d'altronde, le presunte incongruenze nella valutazione della condotta del ricorrente, affermate genericamente, prescindono totalmente dall'approfondimento fattone nella sentenza predetta. Tali argomenti sono di conseguenza per più versi inammissibili. Lo stesso deve dirsi del terzo motivo di ricorso.
La mancanza della motivazione riguardo alla determinazione della pena non può essere prospettata solo per l'aspetto della pretesa sperequazione di essa in relazione alle condotte di più soggetti, astrattamente valutate, ma deve risultare dalla valutazione espressa nel rapporto fra la personalità del soggetto e la rilevanza ELazione illecita da lui compiuta. Di conseguenza anche il ricorso ELSO M. D. dev'essere dichiarato inammissibile. I ricorsi del BA L. e del TO A. sono pure inammissibili. L'argomento di cui al n. 1 del primo motivo, che prospetta un'illogicità su basi puramente lessicali, non tiene conto che la sentenza impugnata, nel seguito della motivazione, ha ritenuto giustificata la versione della parte offesa BA ZA ritenendola riferita al rapporto con il TO A., che per i primi due esami aveva effettivamente ricevuto il pagamento posticipato, restando così il presunto contrasto di fatto eliminato. I vizi denunciati sul punto sono perciò palesemente insussistenti. Alla medesima conclusione si perviene in ordine agli argomenti sub 2 e 3.
Il Giudice d'appello ha rilevato l'incongruenza del comportamento della parte offesa, che, dopo aver denunciato il TO A. e il BA L., non ha consentito agli inquirenti di cogliere quest'ultimo in flagranza di reato, omettendo di segnalare loro l'incontro fissato con lui per la consegna ELultimo milione. E la valutazione che ne ha dato è che, quale che sì a stato il movente di questo comportamento, giustamente definito malaccorto e leggero, non se ne poteva comunque far discendere un giudizio di non veridicità ELaccusa formulata.
In realtà, la molteplicità delle ragioni che possono aver indotto il ZA B. a non far cogliere il BA L. sul fatto (indecisione, intempestività, paura di ritorsioni) non legittima la conseguenza logica che la sua scelta, benché in contrasto con la denuncia della vicenda, sia dovuta alla falsità ELaccusa. Al contrario, il contegno seguito in questa occasione potrebbe condurre alla conclusione - in aggiunta alla constatazione della mancanza di un movente di calunnia - che il ZA B. non avrebbe denunciato il fatto se non fosse stato vero. Infine, l'eccezione formulata sub 4) è anch'essa manifestamente infondata.
Infatti, nella fattispecie criminosa ELart. 346 c.p. il millantato credito è elemento specializzante rispetto ai raggiri e all'induzione in errore che costituiscono il reato di truffa, così come il prezzo della mediazione è elemento specializzante rispetto all'ingiusto profitto e del conseguente danno altrui indicato nell'art. 640 c.p. e dalla coincidenza delle due norme deriva l'effetto derogatorio previsto dall'art. 15 c.p. che determina la prevalenza della norma speciale ed esclude la possibilità del concorso con la fattispecie derogata (Cass., Sez. 6, 30 settembre 2005 n. 39932, ric. Giunta ed altro;
Sez. 6, 24 febbraio 2004 n. 19647, ric. Milia, in contrasto con la prima solo sull'ipotesi particolare della ricorrenza di ulteriori comportamenti di induzione in errore del soggetto passivo).
Pertanto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1000,00 ciascuno alla cassa delle ammende. I ricorrenti devono essere inoltre condannati in solido alla rifusione delle spese di parte civile per questo grado del giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.400,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende nonché, in solido, alla rifusione delle spese di parte civile per questo grado, che liquida in Euro 1.400,00 (millequattrocento) per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2007