Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 16543
CASS
Sentenza 7 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancanza di motivazione specifica sui criteri di commisurazione

    La Corte ha ritenuto le censure generiche, ma ha comunque evidenziato che i criteri commisurativi adottati sono stati prudenti e contenuti, con adeguata motivazione per gli aumenti non legalmente predeterminati.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione specifica sui criteri di commisurazione

    La Corte ha ritenuto che i criteri commisurativi adottati fossero prudenti e contenuti, e che la motivazione fosse adeguata, anche in relazione agli aumenti non legalmente predeterminati.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione specifica sui criteri di commisurazione

    La Corte ha ritenuto le censure generiche, ma ha comunque evidenziato che i criteri commisurativi adottati sono stati prudenti e contenuti, con adeguata motivazione per gli aumenti non legalmente predeterminati.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione specifica sui criteri di commisurazione

    La Corte ha ritenuto le censure generiche, ma ha comunque evidenziato che i criteri commisurativi adottati sono stati prudenti e contenuti, con adeguata motivazione per gli aumenti non legalmente predeterminati.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione specifica sui criteri di commisurazione e applicazione della recidiva

    La Corte ha ritenuto le censure generiche, ma ha evidenziato che i criteri commisurativi sono stati prudenti e contenuti. L'applicazione della recidiva è stata ritenuta giustificata dalla vicinanza temporale del precedente penale e dall'inefficacia dei benefici concessi. La motivazione sull'aumento per recidiva è stata ritenuta adeguata.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione specifica sui criteri di commisurazione, recidiva e attenuanti generiche

    La Corte ha ritenuto che i criteri commisurativi fossero prudenti e contenuti. La recidiva è stata applicata in base all'inefficacia dei benefici penitenziari precedenti. Il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato dalla gravità del fatto e dalla pericolosità sociale. L'aumento per l'aggravante mafiosa è stato giustificato.

  • Inammissibile
    Mancata consegna di materiale probatorio

    La Corte ha dichiarato inammissibile la censura, ritenendola generica e priva di fondamento sistematico, in quanto attinente a pretesa inerzia difensiva e a richiesta di attività istruttoria in fase di giudizio ormai definito.

  • Rigettato
    Gravità del fatto e precedenti penali

    La Corte ha ritenuto inappuntabile il diniego, basato sulla gravità delle condotte e sui profili criminali individuali, non potendosi considerare i ricorrenti delinquenti primari.

  • Rigettato
    Gravità del fatto e incensuratezza

    La Corte ha ritenuto che la motivazione, pur concisa, valorizzasse elementi quali la gravità del fatto e la pericolosità sociale desunta dal contesto, risultando adeguata.

  • Rigettato
    Gravità del fatto e precedenti penali

    La Corte ha ritenuto inappuntabile il diniego, basato sulla gravità delle condotte e sui profili criminali individuali, non potendosi considerare i ricorrenti delinquenti primari.

  • Rigettato
    Gravità del fatto e precedenti penali

    La Corte ha ritenuto inappuntabile il diniego, basato sulla gravità delle condotte e sui profili criminali individuali, non potendosi considerare i ricorrenti delinquenti primari.

  • Rigettato
    Gravità del fatto e precedenti penali

    La Corte ha ritenuto inappuntabile il diniego, basato sulla gravità delle condotte e sui profili criminali individuali, non potendosi considerare i ricorrenti delinquenti primari.

  • Rigettato
    Gravità del fatto, recidiva e contesto sociale

    La Corte ha ritenuto che il diniego fosse motivato sulla base di indici quali la gravità della condotta e la pericolosità sociale (riflessa dalla recidiva), elementi valutabili ex art. 133 c.p. e non illogicamente apprezzati.

  • Rigettato
    Mancanza dell'elemento psicologico del dolo

    La Corte ha ritenuto che le prove acquisite fossero sufficienti a dimostrare la responsabilità dell'imputato per il reato contestato.

  • Rigettato
    Mancanza di prova sufficiente

    La Corte ha confermato la sentenza di merito, ritenendo le prove sufficienti a dimostrare la colpevolezza dell'imputato.

  • Rigettato
    Mancanza di prova sufficiente

    La Corte ha confermato la sentenza di merito, ritenendo le prove sufficienti a dimostrare la colpevolezza dell'imputato.

  • Rigettato
    Mancanza di prova sufficiente

    La Corte ha confermato la sentenza di merito, ritenendo le prove sufficienti a dimostrare la colpevolezza dell'imputato.

  • Rigettato
    Ruolo di palo e ausilio alla fuga

    La Corte ha ritenuto che la condotta dell'imputato, consistente nell'attesa con l'autovettura e nell'accoglienza di un correo in fuga, integrasse il concorso nel reato, con particolare riferimento al ruolo di 'palo' e facilitazione della fuga.

  • Rigettato
    Natura oggettiva dell'aggravante e conoscenza del metodo

    La Corte ha ritenuto che le modalità esecutive del reato (uso di armi, danneggiamenti, intimidazione) fossero idonee a evocare la forza tipica dell'agire mafioso, e che l'aggravante, avendo natura oggettiva, si comunicasse ai concorrenti.

  • Rigettato
    Natura oggettiva dell'aggravante e conoscenza del metodo

    La Corte ha ritenuto che l'aggravante, avendo natura oggettiva, si comunicasse ai concorrenti che ne fossero stati a conoscenza o che l'avessero ignorata per colpa, e che il coinvolgimento del ricorrente nella pianificazione generale lo rendesse destinatario dell'aggravante.

  • Rigettato
    Natura oggettiva dell'aggravante e conoscenza del metodo

    La Corte ha ritenuto che le modalità esecutive del reato (uso di armi, danneggiamenti, intimidazione) fossero idonee a evocare la forza tipica dell'agire mafioso, e che l'aggravante, avendo natura oggettiva, si comunicasse ai concorrenti.

  • Rigettato
    Natura oggettiva dell'aggravante e conoscenza del metodo

    La Corte ha ritenuto che le modalità esecutive del reato (uso di armi, danneggiamenti, intimidazione) fossero idonee a evocare la forza tipica dell'agire mafioso, e che l'aggravante, avendo natura oggettiva, si comunicasse ai concorrenti.

  • Rigettato
    Natura oggettiva dell'aggravante e conoscenza del metodo

    La Corte ha ritenuto che le modalità esecutive del reato (uso di armi, danneggiamenti, intimidazione) fossero idonee a evocare la forza tipica dell'agire mafioso, e che l'aggravante, avendo natura oggettiva, si comunicasse ai concorrenti.

  • Rigettato
    Natura oggettiva dell'aggravante e conoscenza del metodo

    La Corte ha ritenuto che le modalità esecutive del reato (uso di armi, danneggiamenti, intimidazione) fossero idonee a evocare la forza tipica dell'agire mafioso, e che l'aggravante, avendo natura oggettiva, si comunicasse ai concorrenti.

  • Rigettato
    Motivazione per relationem non adeguata

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, affermando che il giudice di appello, in caso di doppia conforme, può motivare per relationem, purché si confronti dialetticamente con le censure dell'appellante e le ragioni addotte siano state già esaminate e disattese in primo grado.

  • Rigettato
    Valutazione errata delle prove e contraddizioni nella ricostruzione dei fatti

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, ribadendo i limiti del sindacato di legittimità sulla ricostruzione del fatto e sull'apprezzamento delle prove, e confermando la logica e l'adeguatezza dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata.

  • Rigettato
    Errata applicazione dell'aggravante del metodo mafioso e violazione del principio 'oltre ogni ragionevole dubbio'

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, confermando la corretta applicazione dell'aggravante e ribadendo che il principio 'oltre ogni ragionevole dubbio' non muta la natura del controllo di legittimità.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione adeguata sui criteri di commisurazione della pena

    La Corte ha ritenuto le censure generiche, ma ha evidenziato la prudenza e la congruità dei criteri commisurativi adottati, con adeguata motivazione per gli aumenti non legalmente predeterminati.

  • Rigettato
    Errata applicazione dell'aggravante del metodo mafioso

    La Corte ha ritenuto l'aggravante correttamente applicata, evidenziando la idoneità delle modalità esecutive a evocare la forza tipica dell'agire mafioso e la sua natura oggettiva.

  • Rigettato
    Motivazione insufficiente per il diniego delle attenuanti generiche

    La Corte ha ritenuto il diniego inappuntabile, basato sulla gravità delle condotte e sui profili criminali individuali.

  • Rigettato
    Basi probatorie inadeguate e ricostruzione temporale errata

    La Corte ha ritenuto la sentenza aderente ai canoni legali, basata su prove rappresentative eloquenti e coerenti, e ha confermato il ruolo di 'palo' attribuito all'imputato.

  • Rigettato
    Contestazione della congruità delle argomentazioni e della posizione personale

    La Corte ha ritenuto l'aggravante applicabile in quanto di natura oggettiva e comunicabile ai concorrenti, anche se non direttamente coinvolti nelle condotte intimidatorie, purché ne fossero a conoscenza o l'avessero ignorata per colpa.

  • Rigettato
    Motivazione ingiustificata per il diniego delle attenuanti generiche

    La Corte ha ritenuto la motivazione adeguata, valorizzando la gravità del fatto e il contesto di riferimento, anche a carico di imputati incensurati.

  • Rigettato
    Motivazione per relationem non adeguata

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, affermando che il giudice di appello, in caso di doppia conforme, può motivare per relationem, purché si confronti dialetticamente con le censure dell'appellante e le ragioni addotte siano state già esaminate e disattese in primo grado.

  • Rigettato
    Valutazione errata delle prove e contraddizioni nella ricostruzione dei fatti

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, ribadendo i limiti del sindacato di legittimità sulla ricostruzione del fatto e sull'apprezzamento delle prove, e confermando la logica e l'adeguatezza dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata.

  • Rigettato
    Errata applicazione dell'aggravante del metodo mafioso e violazione del principio 'oltre ogni ragionevole dubbio'

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, confermando la corretta applicazione dell'aggravante e ribadendo che il principio 'oltre ogni ragionevole dubbio' non muta la natura del controllo di legittimità.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione adeguata sui criteri di commisurazione della pena

    La Corte ha ritenuto le censure generiche, ma ha evidenziato la prudenza e la congruità dei criteri commisurativi adottati, con adeguata motivazione per gli aumenti non legalmente predeterminati.

  • Rigettato
    Errata applicazione dell'aggravante del metodo mafioso

    La Corte ha ritenuto l'aggravante correttamente applicata, evidenziando la idoneità delle modalità esecutive a evocare la forza tipica dell'agire mafioso e la sua natura oggettiva.

  • Rigettato
    Motivazione insufficiente per il diniego delle attenuanti generiche

    La Corte ha ritenuto il diniego inappuntabile, basato sulla gravità delle condotte e sui profili criminali individuali.

  • Rigettato
    Motivazione per relationem non adeguata

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, affermando che il giudice di appello, in caso di doppia conforme, può motivare per relationem, purché si confronti dialetticamente con le censure dell'appellante e le ragioni addotte siano state già esaminate e disattese in primo grado.

  • Rigettato
    Valutazione errata delle prove, contraddizioni nella ricostruzione dei fatti e travisamento della prova sulla presenza del veicolo

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, ribadendo i limiti del sindacato di legittimità e confermando la logica della sentenza. Ha inoltre escluso la rilevanza della discrasia sulla presenza del veicolo, dato il riconoscimento diretto dell'imputato e l'inammissibilità della produzione documentale tardiva.

  • Rigettato
    Errata applicazione dell'aggravante del metodo mafioso e violazione del principio 'oltre ogni ragionevole dubbio'

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, confermando la corretta applicazione dell'aggravante e ribadendo che il principio 'oltre ogni ragionevole dubbio' non muta la natura del controllo di legittimità.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione adeguata sui criteri di commisurazione della pena

    La Corte ha ritenuto le censure generiche, ma ha evidenziato la prudenza e la congruità dei criteri commisurativi adottati, con adeguata motivazione per gli aumenti non legalmente predeterminati.

  • Rigettato
    Errata applicazione dell'aggravante del metodo mafioso

    La Corte ha ritenuto l'aggravante correttamente applicata, evidenziando la idoneità delle modalità esecutive a evocare la forza tipica dell'agire mafioso e la sua natura oggettiva.

  • Rigettato
    Motivazione insufficiente per il diniego delle attenuanti generiche

    La Corte ha ritenuto il diniego inappuntabile, basato sulla gravità delle condotte e sui profili criminali individuali.

  • Rigettato
    Motivazione per relationem non adeguata

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, affermando che il giudice di appello, in caso di doppia conforme, può motivare per relationem, purché si confronti dialetticamente con le censure dell'appellante e le ragioni addotte siano state già esaminate e disattese in primo grado.

  • Rigettato
    Valutazione errata delle prove, contraddizioni nella ricostruzione dei fatti e travisamento della prova sulla presenza del veicolo

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, ribadendo i limiti del sindacato di legittimità e confermando la logica della sentenza. Ha ritenuto coerente la presenza dell'imputato sulla scena del crimine e la sua successiva fuga, nonostante le discrasie nelle testimonianze.

  • Rigettato
    Errata applicazione dell'aggravante del metodo mafioso e violazione del principio 'oltre ogni ragionevole dubbio'

    La Corte ha ritenuto il motivo infondato, confermando la corretta applicazione dell'aggravante e ribadendo che il principio 'oltre ogni ragionevole dubbio' non muta la natura del controllo di legittimità.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione adeguata sui criteri di commisurazione della pena e applicazione della recidiva

    La Corte ha ritenuto le censure generiche, ma ha evidenziato che i criteri commisurativi sono stati prudenti e contenuti. L'applicazione della recidiva è stata ritenuta giustificata dalla vicinanza temporale del precedente penale e dall'inefficacia dei benefici concessi. La motivazione sull'aumento per recidiva è stata ritenuta adeguata.

  • Rigettato
    Errata applicazione dell'aggravante del metodo mafioso

    La Corte ha ritenuto l'aggravante correttamente applicata, evidenziando la idoneità delle modalità esecutive a evocare la forza tipica dell'agire mafioso e la sua natura oggettiva.

  • Rigettato
    Motivazione insufficiente per il diniego delle attenuanti generiche

    La Corte ha ritenuto il diniego inappuntabile, basato sulla gravità delle condotte e sui profili criminali individuali.

  • Rigettato
    Superficialità della valutazione e pretermissione di argomentazioni difensive

    La Corte ha ritenuto la motivazione di secondo grado non superficiale, ma conforme al principio di concisa esposizione dei motivi, e ha ritenuto le doglianze del ricorrente frammentarie e destrutturate.

  • Rigettato
    Contestazione della configurabilità dell'aggravante e della finalità di agevolazione mafiosa

    La Corte ha ritenuto l'aggravante del metodo mafioso correttamente applicata, evidenziando la idoneità delle modalità esecutive a evocare la forza tipica dell'agire mafioso. Ha dichiarato inammissibile la parte del motivo relativa alla finalità di agevolazione mafiosa, mai contestata né ritenuta dalla sentenza impugnata.

  • Rigettato
    Mancata adeguata valutazione degli indici ex art. 133 c.p. e applicazione della recidiva

    La Corte ha ritenuto la recidiva correttamente applicata in base all'inefficacia dei benefici penitenziari precedenti. Il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato dalla gravità del fatto e dalla pericolosità sociale. La dosimetria sanzionatoria è stata ritenuta non elevata e adeguatamente motivata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 16543
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16543
    Data del deposito : 7 maggio 2026

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