Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 16543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16543 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
Testo completo
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
CO CC
- Presidente -
RA Centofanti
- Relatore -
IA CA CU
AN IA NI
ER EC
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 16543/2026 Roma, li, 07/05/2026
Sent. n. sez. 246/2026 CC-27/03/2026 R.G.N. 24892/2025
sui ricorsi proposti da
1. CO AT, nato a [...] il [...] 2. CO DE, nato a [...] 1'08/10/2002 3. SA AN, nato a [...] il [...] 4. ELLA RA, nato a [...] il [...] 5. ELLA AN, nato a [...] il [...] 6. ELLA LV, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 27/11/2024 della Corte di appello di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere RA Centofanti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi;
uditi gli avvocati Graziella Maietta, difensore delle parti civili GI AC e IG AC, e Romano Liotti, difensore della parte civile UC RO, che si sono associati alle conclusioni del Procuratore generale e hanno chiesto la rifusione delle spese di lite del grado;
Firmato Da: GIACOMO ROCCHI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 3738af50f3b26321 Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 5579e74be9f7ac3 Firmato Da: FRANCESCO CENTOFANTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 65799c5b1c20844c
uditi i seguenti avvocati, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi proposti dai loro assistiti:
-
RA TO, difensore degli imputati AT CO, DE CO, AN SA e AN ELLA;
- RI EL AC, difensore dell'imputato DE CO;
- IA AZ SP, difensore dell'imputato RA ELLA;
- IAno ER, difensore dell'imputato LV ELLA;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la decisione dibattimentale del Tribunale di Crotone, pronunciata in data 19 dicembre 2023 a carico di AT CO, DE CO, AN SA, RA ELLA, AN ELLA e LV ELLA. Sin dal primo grado gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli di concorso nei reati, uniti in continuazione, di seguito indicati:
саро а)
capo b)
detenzione e porto illegali di arma comune da sparo danneggiamento di beni (parti di edificio, veicoli e
suppellettili) esplosioni pericolose
porto ingiustificato di arma impropria
Previo riconoscimento, rispetto ai delitti, dell'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen.), e previa applicazione della recidiva nei confronti di AT CO, RA ELLA, AN ELLA e LV ELLA, sono state inflitte le seguenti pene principali:
AT CO DE CO AN SA RA ELLA AN ELLA LV ELLA
nove anni e quattro mesi recl. quattro anni e sei mesi recl. otto anni e quattro mesi recl. sette anni e due mesi recl. sette anni e due mesi recl. sette anni e quattro mesi recl.
M.
52.000 euro M. 26.000 euro 44.000 euro M. 29.000 euro M. 29.000 euro M. 29.000 euro M.
2. Dalle sentenze di merito emerge la seguente ricostruzione degli accadimenti di causa, effettuata sulla base di accertamenti e rilievi di polizia giudiziaria, deposizioni testimoniali e videoriprese.
2.1. Gli accertamenti sono quelli svolti dai Carabinieri di Cirò Marina che, alle ore 3.20 del 14 agosto 2022, si erano diretti presso l'abitazione di GI AC, sita in Via Orsi, segnalata come luogo di una sparatoria.
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Firmato Da: GIACOMO ROCCHI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 3738af50f3b26321 Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 5579e74be917ac3 Firmato Da: FRANCESCO CENTOFANTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 65799c5b1c20844c
A poche decine di metri di distanza da tale abitazione, all'intersezione tra via Orsi e il lungomare, l'autopattuglia dei militari dell'Arma aveva incrociato due vetture ferme e con il motore acceso. Una di esse era una IA Panda, di colore bianco, a bordo della quale gli operanti riconoscevano DE CO, seduto al posto di guida, e AN ELLA, che entrava precipitosamente nella parte posteriore dell'abitacolo (assieme al minore DI ELLA). L'altra vettura era una Renault Clio, di colore grigio, a bordo della quale gli operanti riconoscevano RA ELLA, seduto al posto guida, LV ELLA, seduto davanti lato passeggero, e AT CO, che entrava precipitosamente nella parte posteriore dell'abitacolo. I militari avevano intimato l'alt, ma le automobili si erano date alla fuga. La Renault Clio, nell'allontanarsi, aveva tentato di speronare l'autovettura di servizio. Desistendo dall'inseguimento, i Carabinieri avevano raggiunto l'abitazione teatro della sparatoria, ove erano presenti GI AC, il figlio IG, il padre AS, la moglie UC RO. Nel mentre, un fuoco divampava nel vicino canile di DE CO, nuovamente scorto sul posto in atteggiamento minatorio (assieme a DI ELLA, che intimava minacciosamente agli astanti di tacere).
2.2. Sul piazzale antistante l'abitazione venivano repertati sei bossoli di arma da fuoco, quattro tondini in cemento armato e due spranghe. I veicoli ivi in sosta, appartenenti alla famiglia AC (un ciclomotore, una IA VO e una Suzuki Samurai), si presentavano tutti danneggiati nella carrozzeria. Quella della IA VO mostrava segni di arma da fuoco. I lunotti anteriori e i vetri delle autovetture risultavano infranti. Sul portone d'ingresso dell'abitazione, sulla facciata e su alcune tende di protezione venivano rilevate, parimenti, tracce di colpi di arma da fuoco.
2.3. I membri della famiglia AC, che si trovavano in casa, o nelle immediate vicinanze, al momento della sparatoria, hanno deposto in dibatti- mento in ordine alla sua dinamica, nonché ai relativi antefatti.
2.3.1. Secondo i loro racconti, passate le ore 3.00 del 14 agosto 2022 erano giunte in Via Orsi numerose automobili di grossa cilindrata, da cui erano scese svariate persone armate di spranghe, fucili e pistole, che si erano avventate contro l'immobile e i veicoli parcheggiati sotto di esso e avevano sparato nelle stessa direzione. Gli antefatti risalivano al giorno precedente, 13 agosto, allorché GI AC e AS SA (quest'ultimo coimputato dei medesimi crimini odierni, già definitivamente condannato all'esito del rito abbreviato) avevano
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Firmato Da: GIACOMO ROCCHI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial:
3738af50f3b26321 Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 5579e74be9f7ac3
Firmato Da: FRANCESCO CENTOFANTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 65799c5b1c20844c
avuto una lite, degenerata in scontro fisico, all'esito della quale SA aveva minacciato AC, dopo aver parlato al telefono con AT CO. Tale episodio aveva avuto un ulteriore seguito, verificatosi immediatamente prima degli accadimenti di causa. Poco dopo le ore 2.00 dello stesso 14 agosto, infatti, GI AC, avvertito dal figlio IG che aveva udito una raffica di colpi d'arma da fuoco all'esterno dell'abitazione familiare, aveva collegato l'occorso alla lite del giorno precedente e, con il figlio stesso, si recato in casa di AT CO. Qui era nata una colluttazione, durante la quale AT CO, spalleggiato da terze persone, maneggiando un'asta di ferro aveva colpito GI AC.
2.3.2. A proposito della sparatoria, matrice delle condotte ascritte nei capi d'imputazione, il teste IG AC, che si trovava all'interno dell'abitazione in compagnia della madre e della nonna, NA Benevento, confermava di avere notato la presenza di alcune automobili di grossa cilindrata, dalle quali erano discese diverse persone che urlavano, minacciavano e sparavano. Il teste dichiarava di avere riconosciuto visivamente, tra gli aggressori, AT CO, AS SA e AN SA. La teste UC RO dichiarava di avere visto arrivare tre automobili di grossa cilindrata, due bianche e una nera, e un ciclomotore con a bordo AN ELLA;
di avere visto LV ELLA scendere dal veicolo di grossa cilindrata bianco con i vetri scuri, armato di spranga, e RA ELLA scendere da uno degli altri due veicoli, nonché di avere visto AT CO e SA sparare e profferire minacce contro il marito, mentre gli altri colpivano le autovetture in sosta con le spranghe. La teste riferiva di avere riconosciuto anche SA e spiegava il motivo per cui, in sede di indagini preliminari, aveva indicato come presenti i soli CO, SA e SA;
motivo riconducibile ad un incompleto ricordo, dipendente dall'iniziale stato di shock. Il teste GI AC, che si trovava in quel momento a casa del padre AS, a circa cinquecento metri di distanza, dichiarava che, udite le esplosioni d'arma da fuoco, aveva fatto ritorno in Via Orsi ed era riuscito a riconoscere il veicolo Jeep Renegade, nella disponibilità di SA, e quello Nissan Pick-up, nella disponibilità di RA ELLA, notando complessivamente una decina di persone intente a urlare e sparare, tra le quali aveva individuato AT CO, SA e SA.
2.4. A tale rievocazione si aggiungeva quanto riferito dal collaboratore di giustizia, TA OE, che dichiarava di conoscere AT CO quale esponente della consorteria Farao-Marincola, nella quale era asceso ad un ruolo di responsabilità.
Firmato Da: GIACOMO ROCCHI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial:
3738af50f3b26321 Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 5579e74be917ac3
Firmato Da: FRANCESCO CENTOFANTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 65799c5b1c20844c
Il collaboratore riferiva, altresì, che la moglie di AT CO aveva richiesto il suo intervento, affinché GI AC rimettesse la querela sporta dopo i fatti. OE ne aveva parlato con tale Franco Cosentino, il quale gli aveva rappresentato le ragioni per le quali CO aveva organizzato la spedizione punitiva, ossia i pregressi screzi tra lo stesso AC e SA e l'episodio avvenuto, un'ora prima, a casa propria.
2.5. Di quest'ultimo episodio esisteva anche una registrazione filmata, operata dalle telecamere di sorveglianza installate all'esterno dell'abitazione di AT CO, le quali avevano anche ripreso, tra le ore 2.44 e le ore 3.08 del 14 agosto, l'arrivo e la ripartenza da detta abitazione, a piedi o a bordo di veicoli, di molti dei partecipanti alla spedizione punitiva quale descritta dai testimoni oculari sopra citati, tra cui gli imputati AT CO, SA, RA ELLA, AN ELLA e LV ELLA.
3. La Corte di appello ha ritenuto, al pari del primo giudice, raggiunta la prova di penale responsabilità per i reati in imputazione. Tale esito è basato sui riconoscimenti effettuati dalle persone offese - di cui la decisione giudiziale scrutina, positivamente, l'attendibilità intrinseca ed estrinseca, non incrinata, in valutazione giudiziale, da talune difformità esistenti tra i narrati, o al loro interno, giudicate non dirimenti oltre che su quanto direttamente constatato dalla polizia giudiziaria e riscontrato dai filmati delle videocamere.
3.1. La sentenza in epigrafe ha richiamato, in particolare, la circostanza che AT CO e SA erano stati direttamente riconosciuti, come partecipi dell'aggressione armata, da GI e IG AC, e dalla madre di quest'ultimo, e ciò sin dalle prime dichiarazioni rese agli investigatori. RA ELLA, AN ELLA e LV ELLA erano stati, essi stessi, identificati in dibattimento da UC RO, che li aveva indicati come presenti e attivi nel teatro della sparatoria, senza essere stata condizionata dalla preventiva visione di alcun filmato, da parte sua non avvenuta. Irrilevante, dunque, era giudicato il fatto che, secondo le videoriprese, AN non fosse partito, assieme agli altri componenti del commando, dall'abitazione di AT CO.
3.2. AT CO e i tre appartenenti alla famiglia ELLA erano stati, inoltre, visti -dai Carabinieri che sopraggiungevano- a bordo, o nell'atto di entrare, all'interno degli autoveicoli lasciati all'imbocco di via Orsi, in funzione di vedetta e aiuto alla fuga;
veicoli, non a caso, precipitosamente allontanatisi dai luoghi, nonostante l'intimazione di arresto della marcia proveniente dai militari operanti.
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Firmato Da: GIACOMO ROCCHI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial:
3738af50f3b26321 Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 5579e74be9f7ac3
Firmato Da: FRANCESCO CENTOFANTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 65799c5b1c20844c
Mentre gli alibi forniti dai testi a discarico l'essere AN ELLA rientrato a casa, poco dopo le ore 2.30, rimanendovi per il resto della notte, e l'essersi RA ELLA intrattenuto sul lungomare in concomitanza dell'orario della sparatoria - erano considerati inattendibili, siccome frontalmente contrastanti con le citate, inconfutabili, evidenze probatorie.
3.3. Quanto a DE CO, non coinvolto direttamente nella sparatoria, il ruolo giudizialmente intestatogli era quello di «palo», in quanto presente a bordo della IA Panda intercettata dai Carabinieri all'imbocco di Via Orsi. DE, del resto, era partito da casa di AT CO, assieme al resto del commando, pochi minuti prima dell'aggressione armata e si era dileguato, al termine di essa, in compagnia di molti dei componenti del commando medesimo. L'incendio nel canile, secondo la ricostruzione giudiziale, si era sviluppato dopo la sparatoria, nel mentre GI AC si trovava assieme ai Carabinieri;
sicché, da un lato, e nonostante le suggestioni indotte dai narrati di taluni testi a discarico dell'imputato, non poteva essere stato AC ad avere appiccato il fuoco;
e, d'altra parte, nessuna correlazione era individuabile tra la condotta di DE, come riflessa dalle risultanze probatorie, e l'incendio stesso.
4. Avverso la sentenza di secondo grado ricorrono per cassazione tutti gli imputati, mediante atti distinti, sottoscritti dai rispettivi difensori fiduciari. Il contenuto dei ricorsi viene di seguito illustrato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
5. Il ricorso di AT CO, assistito dall'avvocato RA TO, è articolato nei sei motivi sotto indicati, preceduti da un'esposizione riassuntiva dell'iter processuale, nel corpo della quale si eccepisce la violazione del diritto di difesa. I filmati, acquisiti nel processo e valutati come fonte di prova, sarebbero incompleti, in quanto mancherebbe circa mezz'ora di registrazione. La difesa aveva ottenuto dalla Corte di appello, in data 11 giugno 2025, il dissequestro delle telecamere e dell'annesso videoregistratore digitale, ma tali dispositivi non sarebbe mai stati messi a sua concreta disposizione, sicché sarebbe mancata la possibilità di apprezzare compiutamente la prova in esame. Ciò avrebbe pregiudicato la posizione del ricorrente.
5.1. Primo motivo. Violazione di legge e apparenza di motivazione. Secondo il ricorrente, la Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare le risultanze della sentenza di primo grado, senza farsi effettivo carico delle censure che ad essa erano state mosse, solo genericamente riprodotte e non adeguatamente confutate.
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Firmato Da: GIACOMO ROCCHI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial:
3738af50f3b26321 Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 5579e74be9f7ac3
Firmato Da: FRANCESCO CENTOFANTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 65799c5b1c20844c
5.2. Secondo motivo. Violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento in ordine all'apprezzamento del dato probatorio inerente la dinamica dell'occorso, con specifico riferimento alla posizione del ricorrente. Mancherebbe una valutazione critica d'insieme delle prove acquisite, in special modo quanto all'attendibilità delle persone offese, all'astio da loro nutrito e alla valenza della collaborazione di OE. Le dichiarazioni delle persone offese sarebbero state artificiosamente concordate, e influenzate dalla visione dei filmati o da quanto appreso dai Carabinieri. Le testimonianze a discarico sarebbero state pretermesse solo perché contrastanti con l'impostazione accusatoria, acriticamente recepita. La ricostruzione dei movimenti del ricorrente, operata dalla sentenza impugnata, sarebbe internamente contraddittoria e illogica. La sentenza stessa afferma che AT CO si allontanò dal luogo della sparatoria a bordo della Jeep Renegade di SA, salvo poi dare credito alla circostanza ulteriore del suo precipitoso ingresso a bordo della Renault Clio intercettata dai Carabinieri, posta solo sessanta metri oltre. Una tale consecuzione di eventi appare al ricorrente irrazionale. La sentenza impugnata sarebbe carente anche dal lato dell'inquadramento giuridico delle condotte nelle fattispecie di reato.
5.3. Terzo motivo. Violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova. Secondo il ricorrente, la conferma del giudizio di penale responsabilità in ordine al capo a), per avere egli dapprima detenuto, e successivamente portato in luogo pubblico, armi comuni da sparo è frutto di un ragionamento viziato, che non affronta adeguatamente l'elemento psicologico del dolo in capo al ricorrente. Inoltre, non vi sarebbe motivazione adeguata a riscontro della circostanza aggravante del metodo mafioso. L'agire del ricorrente sarebbe, semmai, tipico della criminalità comune. Non sarebbe, del resto, dimostrata l'appartenenza del ricorrente ad alcun clan operante nel territorio cirotano. È ulteriormente denunciata la violazione del principio del necessario superamento dell'oltre ogni ragionevole dubbio, per avere la sentenza impugnata attribuito al narrato delle parti civili, e degli stessi Carabinieri, piena credibilità, così replicando gli errori valutativi commessi dal primo giudice.
5.4. Quarto motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena e all'incidenza di eventuali fattori di sua attenuazione. I criteri soggettivi e oggettivi, a tal fine rilevanti, non sarebbero stati valutati, e comunque l'iter argomentativo non sarebbe stato esplicitato. Non si
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Firmato Da: GIACOMO ROCCHI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 3738af50f3b26321 Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 5579e74be917ac3 Firmato Da: FRANCESCO CENTOFANTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 65799c5b1c20844c
sarebbe tenuto conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della
pena.
Non sarebbe stato correttamente valorizzato, anche a cospetto degli artt. 62-bis e 114 cod. pen., il comportamento del ricorrente, che aveva inteso sempre collaborare e aveva fornito la corretta versione dei fatti. Il ricorrente lamenta come la Corte di appello abbia ritenuto congrua la pena in rapporto al ruolo svolto dall'imputato negli accadimenti di causa, senza specificare quale esso esattamente fosse.
5.5. Quinto motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione sul rilievo dell'aggravante del metodo mafioso. L'aumento di pena, correlato a tale circostanza, per di più operato nella misura massima, sarebbe ingiustificato. Non sarebbe stata correttamente apprezzata, nel caso concreto, la «<carica offensiva» dell'azione, che avrebbe integrato l'aggravante in parola solo se dotata di reale capacità intimidatoria e di assoggettamento, nella specie indimostrata. Se una tale capacità fosse esistita, GI AC non avrebbe potuto permettersi di sfidare preventivamente AT CO, recandosi presso la sua abitazione, minacciandolo e danneggiando suppellettili. Questi ultimi aspetti avrebbero dovuto essere valutati, al fine di escludere l'idoneità dell'azione a creare, nella vittime, e in particolare in GI AC (descritto come soggetto spregiudicato e non estraneo a contesti criminali), il metus costitutivo dell'aggravante in discorso. Il ricorrente nota, altresì, che la circostanza in parola avrebbe carattere soggettivo e non sarebbe implicitamente estensibile ad ogni concorrente. Ulteriori considerazioni sono svolte, in chiusura di motivo, a confutazione dell'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa.
5.6. Sesto motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al diniego delle attenuanti generiche. Il diniego si sarebbe indebitamente basato su indici, quali la gravità del fatto e la biografia penale, inidonei a giustificarlo. A proposito del primo indice, non sarebbe stato neppure chiarito l'esatto ruolo ricoperto dal ricorrente. Il riconoscimento delle attenuanti generiche avrebbe inciso sul giudizio di bilanciamento tra le circostanze aggravanti e l'attenuante di cui all'art. 7 della legge n. 895 del 1967, facendo, in prognosi, venire meno la prevalenza delle prime.
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Firmato Da: GIACOMO ROCCHI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 3738af50f3b26321 Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 5579e74be9f7ac3 Firmato Da: FRANCESCO CENTOFANTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 65799c5b1c20844c
6. Il ricorso di DE CO, assistito dagli avvocati RA TO e RI EL AC, è articolato in tre motivi.
6.1. Primo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità. Quest'ultima poggerebbe su basi probatorie inadeguate. Nessuna delle persone offese, anzitutto, aveva riconosciuto DE CO tra i soggetti presenti alla sparatoria. Né egli aveva partecipato alla fase preparatoria. Al riguardo, la Corte di appello non avrebbe adeguatamente vagliato la progressione temporale degli accadimenti, risultante dalla telecamera posta sotto l'abitazione di AT CO, le cui riprese mostrerebbero come DE fosse giunto li dopo che GI e IG AC erano andati via, e come se ne fosse ripartito prima dell'arrivo dei pretesi correi e prima della presunta organizzazione, da parte di AT CO, della spedizione punitivo/ritorsiva. Il riconosciuto concorso del ricorrente nei reati deriva soltanto, dunque, dal ruolo di «palo>>, e di ausilio alla fuga di AN ELLA, giudizialmente intestatogli dalla sentenza impugnata, in assenza, tuttavia, di un reale confronto con le deduzioni difensive e con le censure svolte nei motivi di appello. Tale ruolo sarebbe, infatti, meramente congetturale e non poggerebbe su precise evidenze. La IA Panda dell'imputato non svolgeva alcun compito di preventiva vedetta, posto che l'arrivo di lui sul luogo era giustificato dall'incendio sviluppatosi sin dalle ore 3.00 presso il canile, sito sul lungomare, in attuazione della minaccia poco prima profferita da GI AC. Tali circostanze erano state tutte confermate dai testi a discarico, pienamente affidabili. Sicché, ove anche il medesimo imputato avesse di seguito aiutato i responsabili della sparatoria a fuggire, ciò non dimostrerebbe la sua compartecipazione ai crimini;
al più, trattandosi di condotta maturata ex post, potrebbe essere contestato il favoreggiamento. Configurabile, quest'ultimo, solo una volta ammesso che AN ELLA si trovasse realmente sulla scena dei crimini. Il ricorrente revoca in dubbio anche tale circostanza. Il riconoscimento dibattimentale del preteso correo, ad opera di UC RO, risultava, in effetti, tardivo e appariva influenzato, magari inavvertitamente, dai Carabinieri. Il ciclomotore, mediante il quale, secondo RO, AN era giunto sotto casa AC, non era stato più ritrovato;
la difesa reputa però anomalo che AN potesse averlo abbandonato, lasciandosi alle spalle un indizio così eloquente del suo coinvolgimento. La difesa reputa, altresì, anomalo che la donna possa avere identificato un soggetto appunto), che neppure il figlio IG era riuscito ad individuare.
(AN,
Firmato Da: GIACOMO
ROCCHI Emesso Da:
TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial:
3738af50f3b26321 Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 5579e74be917ac3
Firmato Da: FRANCESCO CENTOFANTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 65799c5b1c20844c
6.2. Secondo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, quanto al rilievo dell'aggravante del metodo mafioso. Il ricorrente, in primo luogo, contesta la congruità delle argomentazioni a sostegno del riconoscimento obiettivo della circostanza, evidenziando come i fatti avvenuti abbiano avuto, in realtà, un'origine e una natura legate ai rapporti personali tra SA e GI AC. Quest'ultimo non sarebbe estraneo al contesto criminale di riferimento e risulterebbe perciò difficile ipotizzare l'instaurarsi di quel condizionamento della volontà, frutto dell'intimidazione connotata dal metodo, che dell'aggravante rappresenta il presupposto. In secondo luogo, il ricorrente lamenta come la Corte di appello non si sia confrontata con la particolare posizione sua propria, non avendo egli partecipato alla sparatoria ed essendosi la sua condotta eventualmente limitata ad accogliere all'interno della propria autovettura, e a reato ormai consumato, un coimputato.
6.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. Il diniego, basato sugli indici costituiti dalla gravità del fatto e dalla biografia penale, sarebbe totalmente ingiustificato. La condotta rilevata a suo carico sarebbe, in ogni caso, marginale. L'imputato risulta poi, oltreché molto giovane, totalmente incensurato.
7. Il ricorso di AN SA, assistito dall'avvocato RA TO, è articolato in sei motivi.
7.1. Primo motivo. Violazione di legge e apparenza di motivazione. Interamente sovrapponibile al primo motivo del ricorso di AT CO.
7.2. Secondo motivo. Violazione di legge, vizio di motivazione travisamento in ordine all'apprezzamento del dato probatorio inerente dinamica dell'occorso.
e
la
Sovrapponibile al secondo motivo del ricorso di AT CO, al netto dei riferimenti riguardanti la specifica posizione di quest'ultimo.
7.3. Terzo motivo. Violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova. Interamente sovrapponibile al terzo motivo del ricorso di AT CO.
7.4. Quarto motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena e all'incidenza di eventuali fattori di sua attenuazione. Interamente sovrapponibile al quarto motivo del ricorso di AT
CO.
7.5. Quinto motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione sul rilievo dell'aggravante del metodo mafioso.
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Firmato Da: GIACOMO ROCCHI Emesso Da:
QUALIFIED CA 1 Serial:
3738af50f3b26321 Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 5579e74be917ac3
TRUSTPRO Firmato Da: FRANCESCO CENTOFANTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 65799c5b1c20844c
Interamente sovrapponibile al quinto motivo del ricorso di AT
CO.
7.6. Sesto motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al diniego delle attenuanti generiche. Interamente sovrapponibile al sesto motivo del ricorso di AT CO.
8. Il ricorso di RA ELLA, assistito dall'avvocato IA AZ SP, è articolato in sei motivi.
8.1. Primo motivo. Violazione di legge e apparenza di motivazione. Interamente sovrapponibile al primo motivo del ricorso di AT CO.
8.2. Secondo motivo. Violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento in ordine all'apprezzamento del dato probatorio inerente la dinamica dell'occorso, con specifico riferimento alla posizione del ricorrente. Sovrapponibile al secondo motivo del ricorso di AT CO, con la precisazione che la ricostruzione dei movimenti del ricorrente, operata dalla sentenza impugnata, sarebbe contraddittoria e illogica in quanto, in disparte la discordanza di versioni testimoniali circa la presenza della Nissan Pick sul luogo della sparatoria, tale circostanza sarebbe stata di impossibile verificazione, essendo la vettura stata sequestrata il 23 aprile 2022, e da allora lasciata in custodia presso un'officina di Crotone, come da produzione documentale effettuata in sede di legittimità. La sentenza impugnata avrebbe, inoltre, ingiustificatamente omesso di prendere in considerazione la ricostruzione alternativa offerta dalla difesa, secondo cui sarebbe stato AR TE a infilarsi, secondo il suo stesso racconto, nella Renault Clio guidata dall'imputato, in luogo di altro correo tratto qui a giudizio.
8.3. Terzo motivo. Violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova. Interamente sovrapponibile al terzo motivo del ricorso di AT CO.
8.4. Quarto motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena e all'incidenza di eventuali fattori di sua attenuazione. Interamente sovrapponibile al quarto motivo del ricorso di AT
CO.
8.5. Quinto motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione sul rilievo dell'aggravante del metodo mafioso. Interamente sovrapponibile al quinto motivo del ricorso di AT
CO.
8.6. Sesto motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
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Firmato Da: GIACOMO ROCCHI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 3738af50f3b26321 Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 5579e74be917ac3 Firmato Da: FRANCESCO CENTOFANTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 65799c5b1c20844c
Interamente sovrapponibile al sesto motivo del ricorso di AT CO.
9. Il ricorso di AN ELLA, assistito dall'avvocato RA TO, è articolato in sei motivi.
9.1. Primo motivo. Violazione di legge e apparenza di motivazione. Interamente sovrapponibile al primo motivo del ricorso di AT CO.
9.2. Secondo motivo. Violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento in ordine all'apprezzamento del dato probatorio inerente la dinamica dell'occorso, con specifico riferimento alla posizione del ricorrente. Sovrapponibile al secondo motivo del ricorso di AT CO, con la precisazione che la ricostruzione dei movimenti del ricorrente, operata dalla sentenza impugnata, sarebbe contraddittoria e illogica in quanto, da un lato, i Carabinieri avrebbero visto l'imputato fuggire a bordo della IA Panda guidata da DE CO, mentre la RO, unica tra le persone offese ad averlo identificato, lo avrebbe visto arrivare sulla scena dei crimini a bordo del ciclomotore, peraltro giammai rinvenuto. Nell'esposizione riassuntiva dell'iter processuale, premessa ai motivi, il ricorrente aveva già revocato in dubbio l'attendibilità del riconoscimento operato dalla teste Funari, giacché in tesi indotto, sia pure inavvertitamente, dai Carabinieri, e aveva indicato come meramente congetturale la ricostruzione secondo cui il ciclomotore potesse essere stato rimosso da correi dell'imputato.
9.3. Terzo motivo. Violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova. Interamente sovrapponibile al terzo motivo del ricorso di AT CO.
9.4. Quarto motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena e all'incidenza di eventuali fattori di suo irrigidimento o sua attenuazione. Sovrapponibile al quarto motivo del ricorso di AT CO. Il ricorrente, in aggiunta, si duole dell'applicazione della recidiva, che reputa frutto di un indebito automatismo.
9.5. Quinto motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione sul rilievo dell'aggravante del metodo mafioso. Sovrapponibile al quinto motivo del ricorso di AT CO (senza specifico riferimento alla misura dell'aumento di pena operato).
9.6. Sesto motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al diniego delle attenuanti generiche. Interamente sovrapponibile al sesto motivo del ricorso di AT CO.
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10. Il ricorso di LV ELLA, assistito dall'avvocato IAno ER, è articolato in tre motivi. 10.1. Primo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione. L'apparato giustificativo della sentenza impugnata sarebbe gravemente carente, e come tale inidoneo a rendere reale ragione della conferma della condanna. Sarebbe mancata ogni reale valutazione di elementi difensivi decisivi. Tra questi erano da annoverare, anzitutto, le testimonianze a discarico. RI CC, moglie dell'imputato, aveva dichiarato che il marito, svegliato dalle urla che provenivano da casa CO, si era solo recato a controllare la propria automobile parcheggiata nei pressi, senza alcun coinvolgimento nelle condotte antecedenti alle ore 2.45. Il maresciallo Petrera aveva confermato che la BMW di proprietà dell'imputato era normalmente in sosta vicino casa CO e che LV ELLA era ivi sopraggiunto a piedi, a rissa conclusa (sicché la tesi giudiziale, secondo cui l'imputato avrebbe raggiunto in BMW il luogo dei crimini, sarebbe priva di base oggettiva). Il teste AR TE, nipote dell'imputato, aveva confermato che questi era stato chiamato in soccorso dal fratello, dopo i fatti di causa (e, a torto, sarebbe stato giudicato inattendibile). Gli stessi testi avevano ribadito l'estraneità dell'imputato rispetto ai fatti stessi, sottolineando la causalità della sua presenza. La sentenza impugnata sarebbe viziata, dunque, da travisamento probatorio, essendosi basata su una ricostruzione non aderente alle risultanze processuali e su testimonianze inattendibili e contraddittorie, quali quella di UC RO, che aveva citato l'imputato come presente alla sparatoria solo tardivamente e dopo avere visionato i filmati. Secondo il ricorrente, le immagini di videosorveglianza neppure mostravano alcuna interazione tra l'imputato e i protagonisti della spedizione punitiva, né lo collocavano sulla scena dei crimini, ancor meno quale parte attiva e con coinvolgimento cosciente. La prova del mancato coinvolgimento era fornita dagli stessi Carabinieri operanti, che notavano l'imputato a bordo della Renault Clio ferma all'incrocio del lungomare (e seduto sul sedile anteriore, con lo sportello chiuso), allorquando la sparatoria sotto casa AC era ancora in corso. Non si comprenderebbe, allora, quale comportamento esteriore, idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla consumazione, LV ELLA possa avere realizzato, dal lato soggettivo e oggettivo, nel contesto sopra descritto. Infine, il ricorrente nota che la spedizione punitiva, che è all'origine delle imputazioni odierne, era stata preceduta da una preliminare sparatoria, avvenuta circa un'ora prima, sempre sotto casa dei AC (il testa IG AC vi aveva fatto preciso riferimento). Non sarebbe in alcun modo possibile,
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Firmato Da: GIACOMO ROCCHI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 3738af50f3b26321 Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 5579e74be9f7ac3 Firmato Da: FRANCESCO CENTOFANTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 65799c5b1c20844c
dunque, ricondurre in modo certo alle condotte delittuose di causa, nella loro interezza, i danni verificatisi. 10.2. Secondo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rilievo dell'aggravante del metodo mafioso. Non sarebbe affatto provato l'emergere, in sé, di un comportamento così gravemente minatorio da evocare, oggettivamente, quelli propri dei sodalizi mafiosi, né un comportamento del genere sarebbe individualmente riferibile al ricorrente. Il motivo nega, poi, la configurabilità dell'aggravante sub specie della finalità di agevolazione mafiosa. 10.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, al rilievo della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche. In ordine al trattamento sanzionatorio gli indici selettivi ex art. 133 cod. pen. non sarebbero stati adeguatamente valutati. Il generico riferimento alla gravità dei fatti e ai precedenti penali risulterebbe insufficiente. La recidiva non avrebbe potuto trovare applicazione, a fronte di una sola e remota condanna e dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, che aveva concluso l'espiazione della pena corrispondente. Ai fini della concessione delle attenuanti generiche avrebbero dovuto essere valorizzati, infine, elementi di sicura pregnanza, quali la marginalità del ruolo ricoperto nei fatti di reato, il favorevole contesto socio-familiare di riferimento, l'intervenuto risarcimento del danno, nel quadro di una necessaria, e purtroppo mancata, valutazione personalizzata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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1. I ricorsi di AT CO, AN SA, RA ELLA e AN ELLA, tra loro ampiamente sovrapponibili, sono passibili di disamina congiunta. Al suo esito, essi risultano parzialmente inammissibili, e nel residuo infondati, per le considerazioni che seguono.
2. Inammissibile è, anzitutto, la censura preliminare di violazione del diritto di difesa, formulata, dal solo CO, nell'esposizione riassuntiva che precede l'articolazione dei motivi. II vulnus denunciato nascerebbe dalla mancata consegna, al difensore che ne aveva fatto richiesta, dei dispositivi elettronici tramite cui erano avvenute le videoregistrazioni di causa, pur dissequestrati dopo la conclusione del giudizio di secondo grado, e del relativo materiale filmato, di cui è posta in dubbio l'integrità e la completezza rappresentativa.
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Al di là della genericità della deduzione, espressa inoltre in termini meramente ipotetici («potendo» la mancata disponibilità del materiale «aver pregiudicato la posizione del ricorrente nel processo, ovvero il risultato sarebbe potuto essere diverso se il diritto di difesa fosse stato pienamente rispettato con la consegna delle telecamere»: v. pag. 3 del ricorso), appare manifestamente priva di ogni sistematico fondamento la pretesa difensiva di svolgere attività istruttoria a processo di appello ormai definito, supplendo sul punto a pregressa inerzia. Solo se la difesa avesse tempestivamente articolato, e coltivato, le relative istanze nel corso del giudizio di merito, secondo i tempi, le modalità e le forme propri della fase e del grado del suo avanzamento, l'eventuale ingiustificata compressione del diritto alla prova avrebbe potuto essere dedotta, con successo, in questa sede.
3. Il primo motivo, comune ai ricorsi in scrutinio, è inammissibile perché
manifestamente infondato.
3.1. In linea di principio, è consentito al giudice di secondo grado, in presenza di una doppia conforme affermazione di penale responsabilità, di motivare per relationem al contenuto della decisione impugnata, nei limiti in cui le censure avverso la stessa formulate contengano elementi ed argomenti sostanzialmente riproduttivi di quelli già esaminati e disattesi in primo esame (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278611-01; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, [...], Rv. 257056-01; Sez. 4, n. 38824 del 17/09/2008, [...], Rv. 241062-01). Il giudice di appello, infatti, nell'effettuazione del controllo di sua competenza, funzionale al riscontro della solidità degli elementi su cui poggia il verdetto di colpevolezza, non è tenuto a riesaminare le questioni, riproposte con il gravame, sulle quali il primo giudice si sia soffermato con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici e che non risultino efficacemente censurate. In tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile, al quale occorre in ogni caso fare globale riferimento per giudicare della congruità della motivazione (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, [...], Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...], Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, [...], Rv. 252615-01). Questo metodo di verifica di adeguatezza della motivazione non significa, certamente, che la sentenza di secondo grado sia autorizzata ad omettere il giusto e puntuale confronto con le ragioni dell'appellante, né il loro dovuto approfondimento, nella misura in cui tali ragioni rivelino effettive criticità
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dell'originario ragionamento giudiziale, ma presuppone che detta sentenza possa legittimamente avvalersi di quanto già esposto dal giudice la cui decisione si conferma, onde evitare, anche ai fini della maggiore speditezza del ragionamento, inutili sovrapposizioni e superflue reiterazioni argomentative. Sicché, in definitiva, il dovere di motivazione della sentenza è adempiuto, ad opera del giudice di appello, attraverso la valutazione globale delle deduzioni dell'appellante e delle risultanze processuali, non essendo indispensabile l'esame minuto di ogni singolo elemento ed essendo sufficiente che si spieghino le ragioni che hanno determinato il convincimento e si dimostri di aver tenuto presente ogni fatto saliente (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, [...], Rv. 284096-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, [...], Currò, Rv. 275500-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, [...], Rv. 256340-01; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, [...], Rv. 250105-01; Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006, [...], Rv. 233187-01).
3.2. La sentenza impugnata è palesemente conforme al paradigma legale sopra delineato. Essa, pur effettuando ampi richiami ai contenuti della decisione di primo grado, non opera alcun recepimento acritico delle relative valutazioni e conclusioni, ma si rapporta, in modo dialettico e non elusivo, alle censure degli appellanti, illustrando in sufficiente dettaglio le ragioni che impediscono di riconoscere loro pregio. La motivazione di secondo grado torna, in effetti, su tutti i punti salienti (riguardanti l'affidabilità delle persone offese che hanno deposto a carico, la speculare inefficienza dei narrati a discarico, la valenza degli elementi di riscontro e la complessiva coerenza del costituto probatorio) e li rivisita alla luce delle contestazioni articolate negli atti di gravame, misurandosi criticamente con queste ultime in maniera adeguata;
la decisione è dotata, in definitiva, di un autonomo ed esaustivo apparato argomentativo, che, se può essere ulteriormente saggiato in questa sede nella sua tenuta, dimostra in sé, inequivocamente, che il giudice di secondo grado non ha in alcun modo abdicato alla sua funzione istituzionale di verifica.
4. I motivi secondo e terzo, comuni ai ricorsi in scrutinio, e tra loro connessi, sono infondati nelle parti in cui, in ordine al ribadito giudizio di penale responsabilità, censurano al riguardo la trama argomentativa giudiziale e adducono il mancato rispetto dei canoni processuali in tema di valutazione della prova. Di tale convincimento il Collegio dà conto nei successivi paragrafi da 5 a 10.
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5. È noto che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [...], Rv. 283370-01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, [...], Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, [...], Rv. 2530399- 01), il sindacato demandato alla Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza impugnata non può concernere né la ricostruzione del fatto, né il relativo apprezzamento, ma deve limitarsi al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di una diretta rivisitazione delle acquisizioni processuali. Il controllo di legittimità, invero, non è diretto a sindacare l'intrinseca attendibilità dei risultati dell'interpretazione delle prove, né a ripercorrere l'analisi ricostruttiva della vicenda processuale operata nei gradi anteriori, ma soltanto a verificare che gli elementi posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee giustificative adeguate, che rendano persuasive, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, [...], Rv. 226074-01). Sono, viceversa, precluse tutte le censure che si basino su alternative letture del quadro istruttorio e sollecitino una diversa valutazione, ad opera di questa Corte, del materiale istruttorio, perché censure di tal fatta seguono lo schema tipico di un gravame di merito e non colgono il proprium dello scrutinio di legittimità, diretto ad enucleare la sola eventuale esistenza dei vizi rilevanti ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che sono quelli di mancanza, illogicità manifesta o contraddittorietà (intrinseca o estrinseca, rispetto ad atti processuali specificamente individuati), inerenti aspetti essenziali e tali da imporre potenzialmente una diversa conclusione del processo (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, [...], Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13442 dell'8/03/2016, De Angelis, Rv. 266924-01; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, [...], Rv. 258153-01). Sono, quindi, anche precluse le doglianze che, prive dell'anzidetto tono di legittimità, sollecitano la mera riponderazione degli esiti probatori o evidenziano ragioni a sostegno di eventuali conclusioni differenti sullo spessore e sulla valenza dimostrativa dei singoli elementi del quadro istruttorio, essendo in particolare inibito al giudice di legittimità di orientare la sua analisi sul fatto e sulla sua ricostruzione, in quanto ciò si risolverebbe in una impropria riedizione del giudizio di merito e non assolverebbe alla funzione essenziale del sindacato sulla motivazione (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, [...], Rv. 253099-01; Sez. 6, n. 14624 del 20/03/2006, [...], Rv. 233621-01).
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Firmato Da: FRANCESCO CENTOFANTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 65799c5b1c20844c
Tali conclusioni restano ferme, pur dopo la novellazione dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che impone l'accertamento giudiziale di colpevolezza «oltre ogni ragionevole dubbio». Tale principio non ha, invero, mutato la natura del controllo istituzionalmente intestato alla Corte di cassazione e non può, quindi, essere utilizzato per giustificare improprie incursioni nel merito della causa (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, [...], Rv. 285801-01). In altre parole, perché sia ravvisabile in Cassazione la manifesta illogicità della motivazione, è necessario che la ricostruzione dei fatti, prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, più o meno equiprobabile rispetto ad essa, ma scartata dal giudice territoriale all'esito di attenta e puntuale disamina (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278237-01),
6. Il sindacato demandato alla Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza impugnata abbraccia, per contro, la denuncia di travisamento probatorio. Quest'ultimo è il mezzo in forza del quale la Corte stessa è sollecitata, senza dover procedere all'inammissibile rivalutazione del fatto, e degli elementi dimostrativi dello stesso, a prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti, allo scopo di verificare se essi siano stati trasfusi all'interno della decisione impugnata senza alterazione del loro contenuto estrinseco. Sussiste dunque l'anzidetto travisamento giusto quando il giudice di merito abbia fatto riferimento a un elemento di prova in realtà inesistente, o abbia inopinatamente e ingiustamente trascurato un elemento esistente e decisivo, o abbia fondato il proprio convincimento su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (Sez. 1, n. 7907 del 15/12/2021, dep. 2022, [...]). Il travisamento della prova si risolve, dunque, nell'utilizzazione di un'informazione inesistente agli atti, nella omessa valutazione della prova esistente, o nella falsificazione del suo esito (Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, [...], Rv. 276567-01). A tale accertamento rimane totalmente estranea la rivisitazione delle modalità con cui lo specifico mezzo istruttorio è stato apprezzato nel giudizio di merito, e dei risultati di conseguenza attinti. Il vizio di travisamento, così rettamente inteso, deve inoltre risultare da atti processuali chiaramente individuati, nonché compiutamente allegati o riprodotti (Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, [...], Rv. 276567-01; Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011, [...], Rv. 250133-01). La giurisprudenza di questa Corte è
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costante nell'affermare che, pur a seguito della novellazione disposta con la citata legge n. 46 del 2006, la denuncia di travisamento probatorio, per invenzione, omissione o falsificazione, richieda la distinta identificazione della risultanza processuale, veicolata dal corrispondente atto probatorio, reso integralmente ostensibile, con cui il provvedimento impugnato si porrebbe in insanabile contraddizione, giacché il sindacato della Corte di cassazione si profila, pur sempre, come di sola legittimità, sicché continua ad esulare dai poteri della Corte stessa quello della diretta rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, anche laddove venga dal ricorrente prospettata una abnorme valutazione delle emergenze processuali (Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, [...], Rv. 236893-01). Il travisamento deve, infine, vertere su circostanze, accomunate dalla necessità che il dato probatorio che ne risulta investito abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, [...], Rv. 233460-01). Il motivo di ricorso, che lo denuncia, deve pertanto indicare le ragioni per cui il travisamento infici e comprometta, in modo determinante, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, [...], Rv. 281085-01); e tali ragioni devono essere positivamente riscontrate.
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7. Scrutinata alle luce di tali coordinate parametriche, la sentenza impugnata resiste, sotto i profili attualmente in esame, ad ogni prospettata
censura.
Il tessuto motivazionale della pronuncia impugnata non solo non riflette alcun travisamento del dato istruttorio, nell'accezione rigorosa che (come sopra precisato) l'espressione assume nel nostro contesto, ma è pienamente idoneo - sotto il profilo dell'attitudine dimostrativa e della completezza argomentativa - a sorreggere l'apprezzamento probatorio, per parte sua univocamente deponente nel senso della conferma del giudizio di penale responsabilità. Quest'ultimo è pressoché interamente affidato ad una prova di carattere rappresentativo, la cui consistenza risalta ampiamente dalla sentenza impugnata e la cui tenuta è stata, del pari, adeguatamente saggiata dalla sentenza medesima. Tale prova rappresentativa poggia, in buona (ma non esclusiva) misura, sulle dichiarazioni delle persone offese, la cui attendibilità, intrinseca ed estrinseca, è stata verificata con ogni cura dal giudice territoriale, il quale ha ragionatamente escluso che le ragioni di pregressa contrapposizione tra le parti
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possano avere indotto i membri della famiglia AC a rendere dichiarazioni calunniatorie, e che l'operato dei Carabinieri, o la visione dei filmati, possa avere realmente influenzato le narrazioni. Le difformità tra queste ultime (principalmente riferibili al numero e al colore delle autovetture presenti sul luogo della sparatoria, nonché alla completa identificazione di tutti gli attori in essa coinvolti) sono state razionalmente ricondotte ai diversi punti e momenti di osservazione ad opera dei testimoni, nonché al diverso spirito di presenza e alla diversa lucidità che inevitabilmente possano avere influenzato le capacità percettive di ciascuno. Tale valutazione è perfettamente in linea con la lezione interpretativa di questa Corte, secondo la quale, in caso di una pluralità di fonti testimoniali destinate a ricomporre il medesimo fatto storico, la valenza probatoria di ciascuna dichiarazione non è compromessa dall'evenienza che una o più circostanze siano riferite da alcuni dichiaranti e non da altri, quando vi sia la prova che i soggetti, presenti sul luogo del delitto, non abbiano avuto la completa e medesima percezione di tutti i segmenti della concorsuale azione delittuosa, per i tempi e i modi di sviluppo della vicenda (Sez. 5, n. 15669 del 24/02/2020, [...], Rv. 279162-01; Sez. 1, n. 34473 del 27/05/2015, [...], Rv. 264276-01). Si tratta, pertanto, di difformità ineccepibilmente ritenute inidonee ad incrinare il valore probatorio del costituto testimoniale in scrutinio, anche perché, sotto altro aspetto, semmai rivelatrici di una mancata reciproca voluta contaminazione tra i narrati e di mancata concertazione di versioni (Sez. 2, n. 25795 del 19/06/2012, [...], Rv. 253418-01). Occorre, conclusivamente sul punto, ribadire che, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste lacune, aporie e contraddizioni (da ultimo, Sez. 5, n. 1322 del 26/09/2025, dep. 2026, [...], Rv. 289333- 01), nella specie certamente non ravvisabili anche alla luce degli elementi di corroborazione offerti dalle evidenze probatorie ulteriori, di seguito riepilogate nel dovuto quadro d'insieme.
8. Quanto a AT CO, le immagini video registrate riprendono lo scontro avvenuto, presso la sua abitazione, tra il medesimo e i AC, padre e figlio, e riprendono il suo successivo allontanamento da casa, in prossimità del raid, a bordo della Jeep Renegade di SA. Le tre persone offese lo vedono quindi arrivare, e comunque lo riconoscono come presente, sui luoghi dei crimini e lo vedono sparare.
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In ulteriore stretta consecuzione temporale e spaziale, AT CO viene notato dai Carabinieri nell'atto di entrare precipitosamente a bordo della Renault Clio condotta da RA ELLA, che sfugge al controllo dei militari dell'Arma e tenta di speronare l'autovettura di servizio. Nessuna particolare incongruenza, capace di incrinare l'evidenza di una tale rappresentazione e correlazione di accadimenti, è ravvisabile nel cambio di automobile, come dalla sentenza impugnata validamente rimarcato. E neppure la testimonianza a discarico introduce reali elementi di contraddizione.
9. AN SA è attinto da evidenze probatorie dotate di analoga capacità dimostrativa e persuasiva, ineccepibilmente sottolineate dalla sentenza impugnata. Anche SA muove dall'abitazione di CO, poco dopo le ore 3.00, a bordo della Renault Clio, che sarà successivamente intercettata dai Carabinieri. E le tre persone offese lo individuano, con assoluta chiarezza e convergenza, tra i membri del commando che entra in azione pochi minuti dopo, e, specificamente, tra coloro che, al suo interno, aprono il fuoco sotto casa
AC.
Le tessere del mosaico probatorio si incastrano, dunque, alla perfezione anche a suo carico, come ritenuto dal giudice di merito.
10. La valutazione di concludenza probatoria è ineccepibile anche per le due posizioni ulteriori. 10.1. RA ELLA muove, egli stesso, dall'abitazione di CO, poco dopo le ore 3.00, a bordo della Renault Clio di cui sopra. UC RO lo riconosce tra i membri del commando. La sentenza impugnata dà atto che il riconoscimento è stato operato solo in sede dibattimentale, ma spiega diffusamente (pag. 11) perché vi dà credito, ascrivendo l'iniziale amnesia della dichiarante al forte stato di shock da lei sul momento vissuto ed escludendo che il successivo maturato ricordo sia frutto di suggestioni indotte dagli investigatori o dalla visione dei filmati. Il ricorrente contrasta il ragionamento giudiziale in via meramente assertiva e controdeduttiva, cercando di accreditare ricostruzioni parzialmente alternative dell'occorso (facenti leva anche su testimonianze precostitutive di alibi, puntualmente e ragionatamente screditate dalla sentenza impugnata), dimenticando che sfugge al sindacato di questa Corte, come già precisato, il diretto apprezzamento del dato probatorio, e quindi anche la valutazione inerente all'attendibilità, intrinseca ed estrinseca, delle deposizioni testimoniali, nonché la risoluzione dei relativi contrasti, ove gli esiti valutativi siano, come
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Firmato Da: GIACOMO ROCCHI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 3738af50f3b26321 Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 5579e74be917ac3 Firmato Da: FRANCESCO CENTOFANTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 65799c5b1c20844c
nella specie, validamente illustrati (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, [...], Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, [...], Rv. 150282-01). RA ELLA infine, a sparatoria terminata, è colto alla guida della stessa Renault Clio;
anzi, in tale veste, è l'autore materiale della condotta di speronamento, che una persona estranea all'occorso, palesemente, non avrebbe avuto ragione alcuna di porre in atto. In questo scenario, dal lato probatorio massimamente eloquente, la discrasia segnalata dalla difesa dell'imputato, circa la presenza effettiva sul luogo della sparatoria della Nissan Pick Up a lui appartenente (notata da GI AC, e non confermata, o non ricordata, dagli altri due testi), non assume il valore dirimente che la difesa vorrebbe attribuirgli. Anche a prescindere dall'inammissibilità, in questa sede, della produzione documentale tesa a dimostrare che la vettura fosse quel giorno altrove sotto sequestro (trattandosi di documentazione preesistente alla sentenza impugnata e attinente al merito, che avrebbe dovuto e potuto essere prodotta nel relativo grado di giudizio: Sez. 3, n. 20068 del 15/04/2025, [...], Rv. 288064-01), il dato controverso attiene ad un elemento secondario, la cui non convergente rievocazione ad opera degli astanti non è, di per sé, indice di inaffidabilità del narrato testimoniale principale e non vale a revocare in dubbio la presenza di RA ELLA sul luogo dei crimini, conclamata per riconoscimento visivo diretto e non per il tramite dell'automezzo di proprietà. 10.2. AN ELLA, pur non essendo tra i soggetti ripresi dalla telecamera che (tra le ore 2.44 e le 3.08) muovono da casa CO, è riconosciuto da UC RO tra i membri del commando, essendo giunto sulla scena dei crimini a bordo di un ciclomotore. Sull'attendibilità del riconoscimento, e sulla stimata speculare falsità della prova di alibi, la sentenza impugnata ineccepibilmente motiva, secondo quanto testé rilevato. A sparatoria terminata, infine, i Carabinieri, mentre accorrevano, videro l'imputato fuggire a bordo della IA Panda guidata da DE CO, nel cui abitacolo, parte posteriore, il primo aveva precipitosamente fatto ingresso. Il Collegio, al pari del giudice di secondo grado, non ravvisa alcuna incongruenza nel fatto che l'imputato, attore sulla scena dei crimini, e come tale direttamente identificato, si sia rocambolescamente allontanato a bordo della IA Panda, dopo essere preventivamente giunto sotto casa AC alla guida del ciclomotore. Le due ultime circostanze fattuali non si escludono, logicamente, a vicenda, risultando piuttosto compatibili, assieme al dato ulteriore della concomitante rimozione del ciclomotore da parte di altro correo, con uno
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3738af50f3b26321 Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 5579e74be9f7ac3
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scenario di compartecipazione, al solo ricorrente riferibile, di natura estemporanea e non oggetto di articolata previa pianificazione.
11. I connessi motivi secondo e terzo, comuni ai ricorsi di AT CO, AN SA, RA ELLA e AN ELLA, sono inammissibili nella parte residua. Essi sviluppano, in tale parte, censure relative al rilievo del dolo dei delitti di detenzione e porto di arma comune da sparo, e più in generale all'inquadramento giuridico delle condotte di causa nelle fattispecie criminose contestate, nonché censure che attingono l'accertata aggravante del metodo mafioso (tema, quest'ultimo, comunque ripreso nel motivo quinto dei ricorsi in scrutinio), le quali appaiono, in modo palese, meramente enunciative e prive di adeguata illustrazione. Tali caratteristiche impediscono il loro valido ingresso nel giudizio di legittimità.
12. Il quinto motivo comune ai ricorsi di AT CO, AN SA, RA ELLA e AN ELLA, e da esaminare in via logicamente pregiudiziale rispetto ai motivi quarto e sesto - è inammissibile, nella parte dedicata al tema dell'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa, agli imputati mai contestata, né ritenuta dalla sentenza impugnata. Lo stesso quinto motivo è infondato nel resto. L'aggravante del metodo mafioso sussiste, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, [...], Rv. 283637-01). Non occorre, però, che sia dimostrata o contestata l'esistenza effettiva della corrispondente associazione per delinquere (Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023, [...], Rv. 285018-02; Sez. 2, n. 2204 del 31/03/1998, [...], Rv. 211178- 01), e tanto meno l'affiliazione dell'agente. L'impiego della suddetta forza d'intimidazione, capace di produrre le condizioni di assoggettamento ed omertà evocate dall'art. 416-bis cod. pen., deve essere, inoltre, logicamente funzionale alla più pronta e agevole commissione del reato, o al raggiungimento delle sue finalità (Sez. 1, n. 37621 del 14/07/2023, [...], Rv. 285761-01; Sez. 1, n. 26399 del 28/02/2018, [...], Rv. 273365-01). La motivazione giudiziale al riguardo, pur se sintetica, è conforme al paradigma legale.
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L'ampia esibita dotazione di armi, anche da fuoco, il loro uso protervo e l'indiscriminato danneggiamento di beni appartenenti alla famiglia delle vittime richiamavano, come ben evidenziato dalla sentenza impugnata, le modalità di azione di un commando mafioso, sicuro di avere il pieno controllo del territorio di riferimento e di poterlo liberamente esercitare, spadroneggiandovi senza limite. L'azione stessa perseguiva un chiaro scopo intimidatorio, che le citate caratteristiche modali hanno certamente rafforzato (tant'è vero che le vittime, una delle quali pur descritta dai ricorrenti come non aliena dal contesto malavitoso, sono dovute temporaneamente riparare all'estero), onde il pieno riscontro del collegamento funzionale necessario per la configurazione della circostanza. Quest'ultima, sotto altro aspetto, ha carattere oggettivo e si comunica a tutti i compartecipi, quand'anche le condotte di rafforzata intimidazione e sopraffazione, che la concretano, siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi a colpevole insaputa degli altri (tra le molte, Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, [...], Rv. 282602-02), come nella specie peraltro da escludere a fronte del riscontrato agire corale degli attuali ricorrenti. Quanto, infine, alla misura dell'aumento di pena ex art. 416-bis.1 cod. pen., esso ha raggiunto il limite superiore della forbice edittale, pari alla metà della pena base, per SA, ma la sentenza impugnata adeguatamente motiva in proposito, richiamando l'estrema carica offensiva sprigionata dalla condotta modale minatoria e prevaricatrice. Per gli ulteriori ricorrenti, l'aumento è pari, ai sensi dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., solo a quattro mesi di reclusione. Come tale, esso non era bisognoso di speciale motivazione (tra le molte, Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, [...], Rv. 267949-01).
13. I connessi motivi quarto e sesto, comuni ai ricorsi di AT CO, AN SA, RA ELLA e AN ELLA, sono complessivamente infondati. L'applicazione della recidiva, contestata dal solo AN ELLA, si sottrae a censura. Secondo consolidati principi (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838-01; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, [...], Rv. 284425-01; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [...], Rv. 270419-01), ai fini della rilevazione della recidiva il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo ad ogni parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza. Ebbene, nel riconoscere l'aggravante, la sentenza impugnata ha solo preso le
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Firmato Da: GIACOMO ROCCHI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 3738af50f3b26321 Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 5579e74be9f7ac3 Firmato Da: FRANCESCO CENTOFANTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 65799c5b1c20844c
mosse dal precedente penale dell'imputato, evidenziando il suo carattere ravvicinato e l'inefficacia preventiva e deterrente dei benefici di legge già disposti in rapporto alla corrispondente condanna. Tali elementi sono adeguatamente espressivi di persistente inclinazione al delitto, capace di giustificare l'accresciuto rigore sanzionatorio. L'esclusione, per tutti i ricorrenti, delle attenuanti generiche è stata inappuntabilmente motivata dal giudice territoriale, tramite il richiamo a quegli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini dell'esclusione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, [...], Rv. 279549-02; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, [...], Rv. 275509-03; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, [...], Rv. 271269-01), nella specie ravvisati nell'assoluta gravità delle condotte, che non vi è bisogno di ulteriormente rimarcare, e nei profili criminali individuali, non potendosi alcuno dei ricorrenti fregiare del titolo di delinquente primario. Il giudizio è conforme ai canoni e non è ulteriormente sindacabile in questa sede. L'attenuante ex art. 114, primo comma, cod. pen. non poteva essere legalmente riconosciuta, trattandosi di azione commessa da cinque o più persone ed ostandovi quindi il disposto del secondo comma del medesimo art. 114, in collegamento con l'art. 112, n. 1), cod. pen. (a prescindere dal fatto che tale ultima disposizione non sia stata menzionata nei capi di imputazione, e che l'aumento di pena per la relativa aggravante non sia stato apportato: Sez. 1, n. 1506 del 18/11/1968, dep. 1969, [...], Rv. 110824-01). Quanto all'esercizio, in genere, del potere dosimetrico, le censure oggetto dei motivi in scrutinio sono affette da pregiudiziale genericità, non chiarendo quali siano i segmenti del calcolo (se la pena base, ovvero gli aumenti per le circostanze o per la continuazione, e quali in caso fra questi ultimi) che si reputano viziati. Ad ogni modo, fermo quanto già osservato in rapporto all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., la sentenza impugnata si è attenuta, in linea generale, a canoni commisurativi prudenti e contenuti, congruamente argomentando però, come doveroso, in caso di aumenti non legalmente predeterminati e significativamente discosti dal minimo edittale (come nel caso dell'aumento a titolo a recidiva infraquinquennale in rapporto alla posizione di AN ELLA, ove torna correttamente in campo la particolare caratura offensiva dell'occorso).
14. In conclusione, i ricorsi di AT CO, AN SA, RA ELLA e AN ELLA debbono essere rigettati. I menzionati ricorrenti debbono essere pertanto condannati, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
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15. Il ricorso di DE CO non è fondato, a partire dal suo primo motivo. Richiamate le considerazioni in diritto svolte nei superiori paragrafi 5 e 6, che servono a perimetrare correttamente il sindacato di questa Corte anche in rapporto alla posizione di tale imputato e alle censure difensive corrispondenti, il Collegio osserva che la sentenza impugnata giunge, nei suoi riguardi, alla conferma del giudizio di penale responsabilità in piena aderenza ai canoni legali di imputazione della medesima e sulla base di un ordito motivazionale esente da mende di ogni sorta. 15.1. DE CO, pacificamente, non prende parte attiva nella sparatoria, ma dopo essersi mosso da casa del padre (teatro della preliminare colluttazione tra il medesimo e GI AC), a bordo della IA Panda, in sostanziale coincidenza temporale con i preparativi della spedizione punitiva (lo immortalano i filmati della telecamera) si ritrova neppure mezz'ora dopo, al suo esito, alla guida della stessa vettura, a breve distanza dal teatro degli eventi criminosi, pronto a ripartire e a dileguarsi dopo avere accolto a bordo uno dei diretti compartecipi (AN ELLA), salitovi precipitosamente. Le testimonianze dei Carabinieri fanno testo a quest'ultimo riguardo, saldate a quella, positivamente vagliata dal giudice territoriale con ragionamento già qui ritenuto impeccabile, di UC RO. La sentenza impugnata, valutando dunque tale composita ed eloquente prova rappresentativa secondo piana e non preconcetta logica deduttivo- consequenziale, intesta all'imputato il ruolo di «palo», traendo il ragionevole convincimento che DE CO stesse disbrigando il noto compito di vigile attesa, e di facilitazione della via di fuga, che, nelle azioni illecite concorsuali, non inusualmente è assegnato ad uno dei complici, e ne accompagna lo svolgimento in vista di una più sicura riuscita. Il ricorrente contesta tale ricostruzione, tentando (nuovamente in questa sede), da un lato, di accreditare l'ipotesi alternativa che la sua presenza sui luoghi trovasse ben altra giustificazione, in quanto legata al concomitante incendio del canile, e, d'altro lato, prospettando l'eventualità di un'azione favoreggiatrice solo successiva ai fatti di reato. Circa il primo aspetto, non può non ribadirsi che neppure il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio» consente, in Cassazione, di valorizzare, e rendere altrimenti decisiva, la contrapposta e alternativa ricostruzione del medesimo fatto, segnalata dalla difesa nei gradi antecedenti di giudizio, una volta che essa sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice territoriale, e sia stata conclusivamente disattesa sulla base di plausibili
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argomenti, giacché la Corte di legittimità è chiamata al controllo sull'esistenza o meno di una motivazione effettiva e convincente, e non a rinnovare apprezzamenti di merito (si rimanda alla giurisprudenza citata in chiusura del paragrafo 6; adde Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, [...], Rv. 285801-01; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, [...], Rv. 270519-01; Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, [...], Rv. 254579-01). E, effettivamente, non si vede come la presenza di DE CO in automobile, all'incrocio tra Via Orsi e il lungomare, concomitante con la sparatoria, e la successiva precipitosa fuga alla vista dei Carabinieri, possano trovare alternativa causa giustificativa lecita nel verificarsi del menzionato incendio, quale che ne sia la paternità (non accertata, e sulla quale i testimoni della difesa alimentano meri sospetti). Sotto il secondo profilo, è noto che il discrimine tra la condotta di concorso in un determinato reato, e la condotta che invece dia luogo al reato autonomo di favoreggiamento personale, va rintracciato nell'elemento psicologico dell'agente, da valutarsi in concreto, per verificare se la volontà di aiuto da questi consapevolmente prestato ad altro soggetto, che ponga in essere la condotta criminosa di riferimento, si inserisca in seno a una concertazione antecedente o concomitante, o si riduca ad una facilitazione prestata dopo la cessazione della consumazione (tra le tante, Sez. 4, n. 6128 del 16/11/2017, dep. 2018, [...], Rv. 271968-01). La sentenza sposa, con argomenti appaganti, la prima soluzione, che risulta realmente la più aderente alle risultanze di causa, ragionevolmente lette e interpretate, mentre l'eventualità contraria, pur astrattamente formulabile, si pone al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. Invero, neppure il ricorrente individua una ragione precisa, per la quale egli si sarebbe dovuto appostare in automobile all'inizio della strada di accesso alla proprietà AC, essendo ignaro dell'azione delittuosa programmata li in svolgimento. Né il ricorrente spiega come tale situazione di pretesa iniziale inconsapevolezza possa essere così repentinamente mutata, alla vista dei Carabinieri e per la sola circostanza dell'irruente ingresso in vettura del conoscente AN ELLA. 15.2. Quanto alla qualificazione giuridica della condotta, è appena il caso di ribadire che, ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato, la condotta compartecipativa assume rilevanza non solo quando sia per se stessa conforme al tipo legale, o abbia comunque efficacia causale ponendosi come condizione dell'evento offensivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta ausiliatrice, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà (Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, [...], Rv. 276990-01; Sez. 6, n. 1986 del
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06/12/2016, dep. 2017, Salamone, Rv. 268972-01; Sez. 6, n. 7621 del 30/10/2014, [...], Rv. 262492-01). Ne deriva che, ai fini del concorso, è sufficiente che la condotta compartecipativa si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti, e che il compartecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza di tale apporto diventano sue, in base alla norma di estensione di cui all'art. 110 cod. pen., anche le condotte degli altri concorrenti;
come, per definizione, avviene rispetto al compartecipe che sia messo di vedetta (Sez. 4, n. 52791 dell 08/11/2018, Barbato, Rv. 274521-01), o svolga il ruolo di «palo» (Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, [...], Rv. 229200-01), o ancora dia un concreto, e previamente concertato, aiuto alla fuga (Sez. 1, n. 33450 del 26/06/2001, [...], Rv. 219892-01).
16. Non è fondato neppure il secondo motivo del ricorso di DE
CO.
Occorre ribadire che il rilievo dell'aggravante del metodo mafioso non presuppone, necessariamente, la costituzione di un'associazione di tal fatta, essendo sufficiente che le modalità di estrinsecazione della condotta, funzionali al compimento del reato o al raggiungimento delle sue finalità, assumano veste tipicamente mafiosa (si rimanda alla giurisprudenza citata al paragrafo 12; adde Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, [...], Rv. 277033-01; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, [...], Rv. 271103-01; Sez. 1, n. 5881 del 04/11/2011, [...], Giampà, Rv. 251830-01), e al riguardo la sentenza impugnata, con riferimento all'operato degli esecutori materiali, ineccepibilmente motiva, come rilevato in sede di scrutinio dei relativi atti di impugnazione. Se è vero, dunque, che DE CO alla schiera degli esecutori materiali non appartiene, la sua responsabilità concorsuale, nei termini in cui risulta accertata, lo presuppone coinvolto nell'anteriore generale pianificazione (avente ad oggetto un'incursione collettiva a mano armata, realizzata in forma sfrontata e teatrale), sicché alla sua posizione si attaglia perfettamente il principio di diritto (Sez. 4, n. 5136 del 2022, Arlotta, cit.; in generale, v. Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, [...], Rv. 259589-01) per il quale l'aggravante in parola, in quanto riferita alle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico dei concorrenti, i quali siano stati a conoscenza dell'impiego del metodo mafioso, ovvero - come è a dirsi, quanto
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meno, nei suoi confronti, sulla base delle premesse date - l'abbiano ignorato per colpa, o per errore determinato da colpa.
17. Non è fondato, infine, il terzo motivo del ricorso di DE CO. L'imputato lamenta, in sostanza, l'indebita assimilazione della sua posizione a quella dei correi, nonostante il suo stato pregresso di incensuratezza. Questa Corte ha, tuttavia, ripetutamente affermato che la motivazione giudiziale cumulativa di diniego delle attenuanti generiche, operata rispetto a più coimputati concorrenti nel reato, non è viziata ove riferita alla gravità del fatto e alla pericolosità dei soggetti, desunta, quest'ultima, dal quadro di ambiente (Sez. 4, n. 33393 del 18/09/2025, [...], Rv. 288742-02; Sez. 3, n. 21690 del 20/02/2013, [...], Rv. 255773-01). La sentenza impugnata, pur concisa nello svolgimento dello specifico tema, valorizza (anche a carico di DE CO) elementi siffatti, insistendo, oltre che sul rilievo negativo accentuato dell'occorso, sullo scenario di contesto, altamente inquietante, che trova significativa descrizione nella parte antecedente della motivazione. Quest'ultima riesce così complessivamente adeguata, costituendo ogni pronuncia giudiziale un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sufficienza del suo apparato argomentativo, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza, ai quali sia stato fatto richiamo, ancorché implicito (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, [...], Rv. 277091-01; Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012, dep. 2013, [...], Rv. 255096-01).
18. Il ricorso di DE CO deve essere conclusivamente rigettato. Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
19. Il ricorso di LV ELLA non è fondato, a partire dal suo primo motivo. 19.1. Esso, in primo luogo, muove alla sentenza impugnata addebiti di superficialità di valutazione e di pretermissione sostanziale di argomentazioni difensive, che la sentenza stessa palesemente non merita. Anche a proposito della posizione in esame, può serenarsi affermarsi che la motivazione di secondo grado non opera alcun ripiegamento supino sulle ragioni esposte nella prima decisione, viceversa sottoposte ad ogni opportuno vaglio critico. La motivazione si confronta lealmente con le censure dell'appellante, che
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sconfessa attraverso un'analisi individualizzata del caso, rispondente alla funzione propria del giudizio di gravame. Anche alla sentenza che lo definisce si applica, del resto, la regola (enunciata dall'art. 546, comma 1, lettera e, cod. proc. pen.) della «concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata», che la lascia immune da vizi allorquando, in motivazione, il relativo giudice abbia dato conto, in rapporto alle fondamentali critiche difensive, delle ragioni che sorreggono il suo convincimento, in quanto quelle contrarie devono considerarsi implicitamente disattese siccome incompatibili con la ricostruzione recepita del fatto e con le valutazioni giuridiche sviluppate (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, [...], Currò, Rv. 275500-01; Sez. 4, n. 36757 del 04/06/2004, [...], Rv. 229688-01). 19.2. Il motivo, sotto altro aspetto, più che cogliere travisamenti o reali aporie motivazionali della sentenza impugnata, per le finalità e i limiti che segnano l'ambito del sindacato di questa Corte (per i pertinenti richiami giurisprudenziali v. supra, paragrafi 5, 6 e 12, prima parte), si pone in rapporto diretto con le risultanze probatorie, di cui offre una unilaterale lettura, inidonea a scalfire la assoluta e lineare concludenza del ragionamento giudiziale, di seguito richiamato.
muove
LV ELLA è ripreso dalla telecamera mentre dall'abitazione di AT CO, poco dopo le ore 3.00, a bordo della Renault Clio che sarà poi intercettata dai Carabinieri. L'imputato è, al tempo stesso, riconosciuto da UC RO come facente parte del commando degli assalitori. E, a sparatoria terminata, LV ELLA è colto dai Carabinieri a bordo della Renault Clio sopra menzionata che, guidata da RA, tenta di speronare l'autovettura di servizio degli operanti. 19.3. Le critiche che il ricorrente dirige, ancora in questa sede, ad un quadro probatorio dotato di tale eloquenza e forza dimostrativa replicano, nel nucleo essenziale, quelle dei coimputati, facendo leva su un'asserita scarsa pregnanza del materiale filmato, sulla dedotta inattendibilità della teste UR e sulla sottovalutazione dei narrati a discarico. La sentenza impugnata offre, su ciascuno di tali profili, risposte appaganti, opponendo la nuda evidenza delle videoriprese, che riflettono il sicuro coinvolgimento dell'imputato nella fase preparatoria dei crimini, e la piena attendibilità, intrinseca ed estrinseca, della testimonianza citata, scandagliata in misura perfettamente confacente. A tale ultimo proposito il Collegio richiama quanto già osservato nel precedente paragrafo 10.1. La patente di assoluta affidabilità ineccepibilmente assegnata alla teste RO scredita, specularmente
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Firmato Da: GIACOMO ROCCHI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial:
3738af50f3b26321 Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 5579e74be917ac3
Firmato Da: FRANCESCO CENTOFANTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 65799c5b1c20844c
e inevitabilmente, la prova testimoniale a discarico, in cui sarebbe comunque difficile intravvedere, rispetto all'attuale ricorrente, una compiuta prova d'alibi. 19.4. La sentenza impugnata resiste, in definitiva, alle doglianze, frammentarie e destrutturate, intese a minare la solidità e la persuasività dell'argomentare giudiziale sui profili involgenti la conferma della penale responsabilità in ordine ai reati di cui in imputazione, danneggiamento incluso. A proposito di quest'ultimo, il ricorrente eccepisce, da ultimo, che non sarebbe possibile perimetrarne con esattezza la portata, essendo i beni coinvolti i medesimi che, un'ora prima circa, erano stati attinti da una prima iniziativa aggressiva, che GI AC non aveva denunciato preferendo raggiungere AT CO in casa sua e portare innanzi la sfida. L'obiezione non si misura, tuttavia, con la ricostruzione globale offerta dalla sentenza impugnata. Da essa risulta ampiamente che l'azione lesiva dell'altrui patrimonio, condotta dopo le ore 3.00 a colpi di spranga e di arma di fuoco, ebbe tale diffusività ed ampiezza da coinvolgere inevitabilmente, come del resto riferito dai testimoni oculari, la proprietà immobiliare e l'intero compendio di veicoli stazionanti sotto casa AC, a prescindere dall'entità dei danni che detti beni potessero avere già riportato in esito al primitivo attentato.
20. Il secondo motivo del ricorso di LV ELLA è inammissibile, nella parte dedicata al tema dell'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa, all'imputato mai contestata, né ritenuta dalla sentenza impugnata. Il motivo è infondato, nella parte inerente al rilievo dell'aggravante del metodo mafioso, per le ragioni esposte nel superiore paragrafo 12, da intendersi qui integralmente richiamate. Deve dunque ribadirsi che la sentenza impugnata del tutto correttamente, alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte - identifica nelle connotazioni modali dei crimini posti in essere i caratteri salienti dell'agire mafioso, proiettato, come richiesto, sulla più pronta ed efficiente realizzazione della finalità di sopraffazione ed intimidazione, ai crimini medesimi sotteso. Si tratta di connotazioni modali che caratterizzano direttamente la condotta del ricorrente, sicché l'imputazione della circostanza appare conforme ai canoni risultando anche perfettamente giustificata.
21. Il terzo motivo del ricorso di LV ELLA, la cui trattazione esaurisce il presente giudizio, è complessivamente infondato.
Basti rilevare:
- a proposito della recidiva, che la sentenza impugnata ha fatto congrua applicazione del principio di diritto enunciato al paragrafo 13 della motivazione
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odierna, avendo fatto riferimento al precedente penale dell'imputato per evidenziare l'inefficacia preventiva e deterrente del beneficio penitenziario già accordato in rapporto alla corrispondente condanna;
elemento adeguatamente espressivo, anche per questa posizione, di persistente inclinazione al delitto, capace di giustificare l'accresciuto rigore sanzionatorio;
- a proposito delle attenuanti generiche, che il beneficio è stato negato sulla base di indici, tanto di natura oggettiva (la gravità della condotta), che soggettiva (la pericolosità sociale, in cui la recidiva riconosciuta si riflette), ricompresi tra quelli valutabili ex art. 133 cod. pen., e non illogicamente apprezzati;
la decisione di considerare tali indici preponderanti su ogni diverso, e pur prospettabile, elemento riposa sul piano del merito e non è sindacabile ad opera della Corte di cassazione;
- a proposito della dosimetria sanzionatoria, che la sentenza impugnata si è attestata su standard sanzionatori non elevati, e non bisognosi di speciale argomentazione, salvo che nel caso dell'aumento disposto in rapporto all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., per il quale la scelta di maggior rigore è stata inappuntabilmente giustificata mediante richiamo alla particolare caratura offensiva dell'occorso.
22. Il ricorso di LV ELLA deve essere conclusivamente rigettato. Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
23. Alla reiezione dei ricorsi consegue altresì la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, secondo le modalità indicate da Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, [...], Rv. 277760-01.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili AC GI, AC IG e RO UC, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catanzaro con separato
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decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il
pagamento in favore dello Stato.
Così deciso il 27 marzo 2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente
RA Centofanti
CO CC
Firmato Da: GIACOMO ROCCHI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial #: 3738af50f3b26321- Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5579e74be9f7ac3 Firmato Da: FRANCESCO CENTOFANTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 65799c5b1c20844c