Sentenza 31 marzo 1998
Massime • 4
Sono inutilizzabili le dichiarazioni "provocate" da un operatore della polizia giudiziaria il quale, dissimulando tale sua qualifica e funzione, rivolga domande inerenti ai fatti criminosi oggetto di indagine a chi appaia fin dall'inizio in tali fatti coinvolto quale indiziato di reità; ed invero non è consentito alla polizia giudiziaria, in un sistema rigorosamente ispirato al principio di legalità, scostarsi dalle previsioni legislative per compiere atti atipici i quali, permettendo di conseguire risultati identici o analoghi a quelli conseguibili con gli atti tipici, eludano tuttavia le garanzie difensive dettate dalla legge per questi ultimi. Siffatta elusione indubbiamente si verifica allorché l'operatore di p.g., non palesandosi come tale, miri ad ottenere dalla persona già colpita da indizi di un reato dichiarazioni che possano servire alla prova di questo e della relativa responsabilità: ne consegue che di tali dichiarazioni non può tenersi conto non solo nei confronti di chi le ha rilasciate, ma anche nei confronti degli indagati per il medesimo fatto ovvero per fatti connessi o collegati, secondo quanto dispone l'art. 63.2 c.p.p. (Nell'affermare tale principio la Corte ha altresì precisato come non possa viceversa invocarsi la sanzione di inutilizzabilità con riferimento agli elementi che l'operatore di polizia giudiziaria "infiltrato" abbia potuto osservare e conoscere senza "provocare" le dichiarazioni di alcuno, senza cioè svolgere, sotto mentite spoglie e senza garanzie difensive, un'attività analoga a quella che, se palese, tali garanzie avrebbe richiesto).
L'omesso avviso ad uno dei difensori di fiducia per l'interrogatorio di garanzia integra una nullità generale a regime intermedio, che rimane sanata, ex art. 182.2 cod. proc. pen., se la parte che assiste all'atto non la eccepisce prima del suo compimento. (Fattispecie relativa ad interrogatorio in cui l'indagato, pur essendo assente uno dei due difensori di fiducia, niente ebbe a rilevare in proposito).
All'indagato non è consentito dolersi, con il ricorso per cassazione, della mancata acquisizione da parte del tribunale del riesame delle prove indicate dalla difesa; è onere dell'interessato, infatti, quello di produrre direttamente gli elementi a proprio favore nell'udienza camerale, che è caratterizzata da termini ravvicinati - sanzionati dall'inefficacia della misura - incompatibili con qualsiasi obbligo del giudice di dar corso alle acquisizioni istruttorie sollecitate dalle parti.
Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. in l. 12 luglio 1991 n. 203), non occorre che sia dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere; la circostanza aggravante "de qua", infatti, non consiste, a differenza di quella prevista dall'art. 628, comma terzo, n. 3 cod. pen., nell'appartenenza ad organizzazioni criminose di tipo mafioso, bensì nel solo fatto che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, quella cioè ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti: ed una volta accertato che il metodo "mafioso" è stato utilizzato, l'aggravante si applica necessariamente a tutti i concorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi.
Commentari • 2
- 1. Metodo mafioso e tentata estorsione: configurazione dell’aggravante e valore probatorio delle dichiarazioni della vittima (Giudice Paola Scandone)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Le aggravanti del metodo mafioso e della agevolazione mafiosa (art. 416 bis.1 del codice penale)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 aprile 2023
Indice: A) L'AGGRAVANTE DEL METODO MAFIOSO 1. Sufficienza della veste tipicamente mafiosa della violenza o minaccia 2. Intimidazioni silenti, evocazione di contiguità mafiose, estorsioni ambientali B) L'AGGRAVANTE DELL'AGEVOLAZIONE MAFIOSA 3. Divergenze interpretative sulla necessità o meno, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, dell'esistenza di un'associazione di tipo mafioso 4. Ulteriori profili problematici. Finalizzazione della condotta ausiliatrice 5. (Segue) Natura, soggettiva od oggettiva, dell'aggravante A) L'AGGRAVANTE DEL METODO MAFIOSO 1. Sufficienza della veste tipicamente mafiosa della violenza o minaccia Relativamente al diverso modo …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/1998, n. 2204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2204 |
| Data del deposito : | 31 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Nicola ZINGALE Presidente del 31/03/98
1. Dott. Vincenzo TRIONE Consigliere SENTENZA
2. " Alessandro CONZATTI " N.2204
3. " Nicola BOTTALICO " REGISTRO GENERALE
4. " Giacomo FUMU " N.45583/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da PA MO e NI MO avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Napoli in data 8.10.1997
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, Udita la relazione svolta dal Consigliere Fumu
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. proc. generale dott. G. Veneziano
che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi
Udito il difensore di PA MO Avv. G. Aricò,
che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
PE MO e NI MO ricorrono avverso l'ordinanza in data 10 ottobre 1997 con la quale il tribunale della libertà di Napoli ha confermato la misura cautelare emessa nei loro confronti il 22 settembre 1997 dal g.i.p. presso tribunale della stessa città per il delitto di concorso in estorsione aggravata, tra l'altro, ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 (conv. in l. n.203 del 1991). Il difensore avv. R. Jappelli denuncia, nell'interesse di entrambi i ricorrenti, con identiche argomentazioni:
- violazione degli artt. 360 e 63 c.p.p.;
lamenta che sia stato utilizzato nei confronti degli indagati, al fine di configurare la circostanza aggravante speciale di cui all'art. 7 d.l. n. 152/91, il contenuto di un dialogo intercorso fra il coindagato OR ON, arrestato in flagranza, ed un ufficiale di polizia giudiziaria che, fintosi dipendente dell'azienda, aveva incontrato l'estorsore e registrato il colloquio con lui avuto;
rileva che l'inutilizzabilità degli elementi così raccolti deriva sia dal disposto dell'art. 350, commi 5 e 6, c.p.p., il quale espressamente vieta qualsiasi uso processuale delle informazioni che la polizia giudiziaria ha acquisito dall'indagato senza garanzie difensive nell'immediatezza del fatto, nonché dall'art. 63 c.p.p., il quale esclude l'utilizzazione delle dichiarazioni rese in assenza del difensore da chi - come nel caso di specie - sin dall'inizio doveva essere sentito come indiziato di reato;
- violazione dell'art. 7 d.l. n. 152/91, conv. in l. n.203/91;
rileva l'impossibilità di configurare la sussistenza dell'aggravante speciale sulla base degli elementi di fatto indicati all'ufficiale di polizia giudiziaria dal coindagato OR nel predetto colloquio, non consentendo questi di individuare ne' l'esistenza di un'organizzazione di tipo camorristico alla quale i ricorrenti apparterrebbero, ne' il loro coinvolgimento in essa, ed in quale funzione e ruolo. Non risulta, infatti, che essi abbiano partecipato ad alcun episodio di intimidazione o minaccia;
ne' - in assenza della contestazione o della dimostrazione dell'esistenza di un sodalizio criminoso - che essi avessero la consapevolezza di favorirne l'attività;
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati nei sensi che saranno di seguito chiariti. Osserva il Collegio, innanzitutto, che esatto si mostra il rilievo del ricorrente - sicché la motivazione del provvedimento impugnato deve intendersi rettificata circa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni "provocate" da un operatore della polizia giudiziaria il quale, dissimulando tale sua qualifica e funzione, rivolga domande inerenti ai fatti criminosi oggetto di indagine a chi appaia fin dall'inizio in tali fatti coinvolto quale indiziato di reità; ed invero non è consentito alla polizia giudiziaria, in un sistema rigorosamente ispirato al principio di legalità, scostarsi dalle previsioni legislative per compiere atti atipici i quali, permettendo di conseguire risultati identici o analoghi a quelli conseguibili con gli atti tipici, eludano tuttavia le garanzie difensive dettate dalla legge per questi ultimi.
Siffatta elusione indubbiamente si verifica allorché l'operatore di p.g., non palesandosi come tale, miri ad ottenere dalla persona già colpita da indizi di un reato dichiarazioni che possano servire alla prova di questo e della relativa responsabilità; ne consegue che di tali dichiarazioni non può tenersi conto non solo nei confronti di chi le ha rilasciate, ma anche nei confronti degli indagati per il medesimo fatto ovvero per fatti connessi o collegati, secondo quanto dispone l'art. 63.2 c.p.p., come interpretato da sez. un., 9.10.1996, Carpinelli, m.
206846, dalle cui conclusioni non vi è motivo di discostarsi. Da quanto testè precisato si deduce che non può viceversa invocarsi la sanzione di inutilizzabilità con riferimento agli elementi che l'operatore di polizia giudiziaria "infiltrato" abbia potuto osservare e conoscere senza "provocare" le dichiarazioni di alcuno, senza cioè svolgere, sotto mentite e senza garanzie difensive, un'attività analoga a quella che, se palese, tali garanzie avrebbe richiesto.
Nel caso di specie nessun dubbio può dunque esistere sulla utilizzabilità di quanto riferito dall'operatore di polizia giudiziaria in ordine alla presenza dell'"esattore" negli uffici dell'azienda vittima dell'estorsione e della finalità di tale presenza, collegata alla riscossione dell'ennesima rata del prezzo del ricatto, a conferma della sussistenza del delitto ipotizzato e delle modalità con cui è stato attuato;
ed a nulla rileva, pertanto, che non possa tenersi conto del colloquio intercorso tra il predetto esattore e l'ufficiale di p.g., il cui contenuto, assai confuso, è stato in via del tutto residuale preso in considerazione dai giudici di merito per configurare i gravi indizi di colpevolezza e l'aggravante speciale di cui all'art. 7 d.l. 152/91. Ed invero è stato correttamente e logicamente indicato nel provvedimento impugnato e nell'ordinanza cautelare confermata, le cui motivazioni si integrano reciprocamente, che l'utilizzazione del metodo "mafioso" è desunta dalle dichiarazioni del teste geom. NE, il quale ha riferito che gli estorsori si presentarono nel cantiere appena aperto intimando la sospensione dei lavori dietro minaccia di far saltare le gru ed attentare alla vita degli operai, con un chiaro ed indiscutibile messaggio camorristico;
e che l'intento agevolatorio del sodalizio criminoso deriva da quanto riferito dal teste ing. Penzi, al quale i soggetti che chiedevano il pagamento del "pizzo" spiegarono che le somme erano necessarie dovendo essi provvedere al sostentamento dei carcerati (e delle relative famiglie) appartenenti alla loro organizzazione. Nè, in tale contesto, ha un senso sostenere, come si legge nel ricorso, che non è stata dimostrata, ne' contestata, l'esistenza di un'associazione per delinquere: la circostanza aggravante "de qua", infatti, non consiste, a differenza di quella prevista dall'art. 628, comma terzo, n. 3 c.p., nell'appartenenza ad organizzazioni criminose di tipo mafioso, bensì nel solo fatto che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, quella cioè ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti: ed una volta accertato che il metodo "mafioso" è stato utilizzato, l'aggravante si applica necessariamente a tutti i concorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi.
Nell'interesse del solo PA l'avv. Jappelli denuncia ancora violazione dell'art. 178, lett. c), c.p.p. ed inefficacia sopravvenuta della misura cautelare per nullità dell'interrogatorio di garanzia derivante dall'omesso avviso ad uno dei difensori di fiducia.
Il motivo è infondato, secondo quanto si dirà.
Osserva il collegio (ed anche su questo punto la motivazione dell'ordinanza impugnata deve essere rettificata ai sensi dell'art.619 c.p.p.) che esattamente il ricorrente ha censurato il provvedimento di riesame ove questo ha affermato che la questione della perdita di efficacia della misura cautelare derivante dalla nullità dell'interrogatorio di garanzia - equivalente, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, al suo mancato esperimento - doveva essere proposta, sotto forma di richiesta di revoca, al giudice del procedimento principale;
hanno infatti precisato in proposito le sezioni unite (sez. un., c.c. 17.4.1996, Moni, m. 205255) che se la questione di inefficacia sia stata posta, come è avvenuto nel caso di specie, insieme ad altre concernenti l'originaria legittimità della misura, ragioni di speditezza impongono che il giudice investito dell'impugnazione "de libertate" provveda anche su di essa.
La doglianza proposta è tuttavia infondata nel merito. L'omesso avviso ad uno dei difensori di fiducia per l'interrogatorio di garanzia integra infatti una nullità generale a regime intermedio, che rimane sanata, ex art. 182.2 c.p.p., se la parte che assiste all'atto non la eccepisce prima del suo compimento;
tale situazione si è verificata nel caso in esame, in cui la parte, presentatasi a rendere l'interrogatorio e ben consapevole di aver nominato, oltre a quello presente, anche il difensore assente, niente ebbe a rilevare in proposito.
Nell'interesse del PA l'avv. Senese denuncia vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ed in particolare omessa motivazione in ordine alle censure mosse all'ordinanza cautelare, sotto detto profilo, con i motivi scritti depositati in sede di riesame, erroneamente ritenuti dal tribunale come rinunciati da parte della difesa che ad essi si era invece espressamente riportata, come risulta dal verbale dell'udienza camerale;
rileva inoltre l'inconsistenza degli elementi indiziari traibili dal contenuto del colloquio - di cui si è detto - tra il coindagato OR e l'ufficiale di p.g. che si era presentato come dipendente dell'azienda; la mancata verifica della credibilità intrinseca ed estrinseca dei teste NE, interessato in quanto persona offesa, il quale ha riferito di incontri con il PA, finalizzati all'estorsione, che si sarebbero svolti in un periodo in cui egli si trovava in carcere;
l'omessa acquisizione da parte del tribunale, pur sollecitato in tal senso, dello stato matricolare del PA allo scopo di accertare l'effettività e la durata del suddetto stato di detenzione. I motivi sono infondati.
Se è vero infatti che inesatta appare l'affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo la quale la difesa avrebbe rinunciato a far valere ogni questione inerente ai gravi indizi di colpevolezza, è altrettanto vero che il tribunale del riesame non ha omesso di prendere in considerazione ed indicare gli elementi fondanti il grave quadro indiziario esistente a carico dell'indagato, che è stato delineato, sulla base di deduzioni logiche conformi alle massime di esperienza, non già, come sostenuto nel ricorso, sul confuso e generico contenuto del dialogo tra estorsore ed operatore di p.g., di cui si è detto, quanto sulle dichiarazioni del teste geom. NE, il quale ha narrato con dovizia di particolari le vicende inerenti alle minacce subite, alle richieste ricevute ed alle somme pagate, riconoscendo in fotografia numerosi estorsori, tra cui l'attuale ricorrente, nonché il luogo dell'incontro in cui venne concordata la cifra da pagare;
ne' rileva che non siano state dal tribunale specificamente prese in esame le svariate censure mosse all'ordinanza cautelare nella memoria depositata nell'udienza camerale, poiche, deve ritenersi la reiezione implicita delle deduzioni difensive tutte le volte in cui dalla valutazione globale della motivazione risulti la loro incompatibilità con le argomentazioni del giudice.
Osserva inoltre il collegio che del tutto infondata, poi, è la doglianza del ricorrente relativa alla mancata verifica della credibilità intrinseca ed estrinseca del teste predetto: è infatti appena il caso di notare che tale verifica è necessaria per attribuire valenza indiziaria alle dichiarazioni del coindagato o indagato di reato connesso chiamante in correità e non a quelle del testimone, il quale, nel caso di specie, essendo un semplice dipendente (sia pur in posizione apicale) dell'azienda sottoposta ad estorsione neppure riveste, contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, la qualità di persona offesa, sicché la genuinità delle sue dichiarazioni non può essere adombrata dal sospetto di un qualche particolare interesse. Quanto, poi, alla denunciata contraddittorietà di tali dichiarazioni, nelle quali si sarebbe accennato ad incontri che non potevano essersi svolti stante la detenzione del ricorrente, deve rilevarsi come non vi sia alcuna illogicità nella motivazione del tribunale, il quale ha comunque ritenuto che il riferimento operato dal teste ai colloqui con i fratelli PA dovesse limitarsi, per il PA MO qui interessato, al periodo precedente il suo arresto, che corrisponde invero perfettamente con quello in cui il cantiere ha iniziato ad operare, ricevendo le prime minacce;
del tutto irrilevante appare pertanto l'ulteriore doglianza relativa all'omessa acquisizione presso il competente carcere, da parte del giudice del riesame, dello stato matricolare dell'indagato, al fine dell'accertamento della data del suo arresto: e ciò a prescindere dalla considerazione che sarebbe stato onere della parte produrre tale documento nel corso dell'udienza camerale, caratterizzata come noto da termini ravvicinati sanzionati dall'inefficacia della misura, incompatibili con qualsiasi obbligo del giudice di dar corso alle acquisizioni istruttorie sollecitate dalle parti.
I ricorsi devono pertanto essere rigettati.
PQ
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Si provveda ai sensi dell'art. 94.1 ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 1998