Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/1998, n. 2204
CASS
Sentenza 31 marzo 1998

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Sono inutilizzabili le dichiarazioni "provocate" da un operatore della polizia giudiziaria il quale, dissimulando tale sua qualifica e funzione, rivolga domande inerenti ai fatti criminosi oggetto di indagine a chi appaia fin dall'inizio in tali fatti coinvolto quale indiziato di reità; ed invero non è consentito alla polizia giudiziaria, in un sistema rigorosamente ispirato al principio di legalità, scostarsi dalle previsioni legislative per compiere atti atipici i quali, permettendo di conseguire risultati identici o analoghi a quelli conseguibili con gli atti tipici, eludano tuttavia le garanzie difensive dettate dalla legge per questi ultimi. Siffatta elusione indubbiamente si verifica allorché l'operatore di p.g., non palesandosi come tale, miri ad ottenere dalla persona già colpita da indizi di un reato dichiarazioni che possano servire alla prova di questo e della relativa responsabilità: ne consegue che di tali dichiarazioni non può tenersi conto non solo nei confronti di chi le ha rilasciate, ma anche nei confronti degli indagati per il medesimo fatto ovvero per fatti connessi o collegati, secondo quanto dispone l'art. 63.2 c.p.p. (Nell'affermare tale principio la Corte ha altresì precisato come non possa viceversa invocarsi la sanzione di inutilizzabilità con riferimento agli elementi che l'operatore di polizia giudiziaria "infiltrato" abbia potuto osservare e conoscere senza "provocare" le dichiarazioni di alcuno, senza cioè svolgere, sotto mentite spoglie e senza garanzie difensive, un'attività analoga a quella che, se palese, tali garanzie avrebbe richiesto).

L'omesso avviso ad uno dei difensori di fiducia per l'interrogatorio di garanzia integra una nullità generale a regime intermedio, che rimane sanata, ex art. 182.2 cod. proc. pen., se la parte che assiste all'atto non la eccepisce prima del suo compimento. (Fattispecie relativa ad interrogatorio in cui l'indagato, pur essendo assente uno dei due difensori di fiducia, niente ebbe a rilevare in proposito).

All'indagato non è consentito dolersi, con il ricorso per cassazione, della mancata acquisizione da parte del tribunale del riesame delle prove indicate dalla difesa; è onere dell'interessato, infatti, quello di produrre direttamente gli elementi a proprio favore nell'udienza camerale, che è caratterizzata da termini ravvicinati - sanzionati dall'inefficacia della misura - incompatibili con qualsiasi obbligo del giudice di dar corso alle acquisizioni istruttorie sollecitate dalle parti.

Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. in l. 12 luglio 1991 n. 203), non occorre che sia dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere; la circostanza aggravante "de qua", infatti, non consiste, a differenza di quella prevista dall'art. 628, comma terzo, n. 3 cod. pen., nell'appartenenza ad organizzazioni criminose di tipo mafioso, bensì nel solo fatto che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, quella cioè ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti: ed una volta accertato che il metodo "mafioso" è stato utilizzato, l'aggravante si applica necessariamente a tutti i concorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/1998, n. 2204
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2204
Data del deposito : 31 marzo 1998

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