Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/2023, n. 37621
CASS
Sentenza 14 luglio 2023

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L'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., è configurabile nel caso di condotte eziologicamente collegate all'azione criminosa, in quanto logicamente funzionali alla più pronta e agevole commissione del reato e non in quello di mera connotazione mafiosa dell'azione o mera ostentazione, evidente e provocatoria, dei comportamenti dell'organizzazione mafiosa.

L'aggravante della premeditazione si applica anche al concorrente che non abbia direttamente premeditato il reato nel caso in cui lo stesso abbia acquisito, prima che si sia esaurito il proprio apporto volontario all'evento criminoso, l'effettiva conoscenza della altrui premeditazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/2023, n. 37621
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37621
    Data del deposito : 14 luglio 2023

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