Sentenza 26 giugno 2001
Massime • 1
L'ipotesi delittuosa del favoreggiamento personale, in forza dell'espressa clausola "fuori dei casi di concorso" contenuta nell'art. 378 cod. pen., in tanto ricorre, in quanto il soggetto non sia stato coinvolto nel reato presupposto ne' oggettivamente, mediante un apporto materiale alla sua consumazione, ne' soggettivamente, attraverso la manifestazione, antecedente all'esecuzione del reato, di disponibilità a fornire all'autore, in caso di necessità, un rilevante aiuto, così da rafforzarne la determinazione a delinquere. (Nella specie, successivamente alla consumazione di un omicidio da parte di persone affiliate ad associazione criminale, c'era stato un intervento, con esse preventivamente concordato per il caso di necessità, di altro appartenente all'associazione - impegnato frattanto nella possibile perpetrazione di omicidio "alternativo" a quello dei sodali, qualora quest'ultimo non fosse andato a buon fine - allo scopo di consentire a questi ultimi la fuga con la propria vettura. La Corte ha ritenuto corretto il ragionamento del giudice di merito che nel fatto della persona intervenuta successivamente alla commissione dell'omicidio aveva ravvisato un'ipotesi di concorso morale e non di favoreggiamento).
Commentari • 2
- 1. Calunnia: non sussiste il reato se la falsa accusa è rivolta ad una persona decedutaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 settembre 2023
La massima Non integra il delitto di calunnia la simulazione di tracce di reato a carico di persona già deceduta al momento della condotta, non essendovi la possibilità di inizio di un procedimento penale nei confronti di un innocente (Cassazione penale , sez. I , 29/03/2022 , n. 34894). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. I , 29/03/2022 , n. 34894 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Vanno dichiarate inammissibili, in quanto tardive, le memorie difensive depositate dalle parti civili dopo l'udienza del 28 febbraio 2022, nella quale è stata avviata la trattazione del processo, e prima di quella …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/06/2001, n. 33450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33450 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARIO SOSSI - Presidente - del 26/06/2001
1. Dott. VITO LA GIOIA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIOVANNI SILVESTRI - Consigliere - N. 808
3. Dott. UMBERTO GIORDANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANGELO VANCHERI - Consigliere - N. 5882/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da PA ON, n. 4/12/67 e da TO AS, n. 31/10/65
avverso la sentenza emessa il 20/10/00 dalla Corte di assise di appello di NA Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giordano
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Di Zenzo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Uditi i difensori avv. Maccarona e Marazzita.
Osserva:
Il procedimento, nella parte pervenuta all'esame di questa Corte, riguarda l'omicidio di AN PE, appartenente a un sodalizio camorristico detto "gruppo di Volla", avvenuto in quella località intorno alle 12,30 del 20/4/94 ad opera di persone giunte su una Fiat Croma rubata.
La Fiat Croma che con questa si era scontrata in grado di ripartire si erano allontanati su una Renault che avevano rapinato a tale Di OR e avevano poi abbandonato quest'ultima autovettura per trasbordare su una Golf, vista da tale Di Pretore, che risultava intestata all'attuale ricorrente TO AS il quale era stato pertanto arrestato.
Secondo la non controversa ricostruzione del contesto operata dai giudici del merito, il "gruppo di Volla" era venuto in contrasto con il clan capeggiato da NU NI, attivo in territorio di Acerra e Casalnuovo e rivale di quello capeggiato da RI CA, del quale faceva parte, in posizione di vertice e con una certa autonomia, tale OP PI che il 21/3/94 aveva subito un attentato in cui era rimasto ucciso un suo accolito.
Subito dopo l'omicidio del AN il NU, che già da qualche mese collaborava segretamente con la giustizia, ha riferito di avere appreso dal OP che questo episodio costituiva una ritorsione di appartenenti al gruppo per l'attentato da lui subito ed era stato posto in essere dall'altro attuale ricorrente PA ON insieme a LI PE e NN AM, mentre compiti di appoggio erano stati svolti da RO AS.
Il LI, il NN e il RO, tutti divenuti a loro volta collaboratori di giustizia, hanno ammesso le rispettive responsabilità in tale fatto delittuoso e hanno chiamato in correità il PA e il TO.
Ha dichiarato in particolare il LI, confesso di essersi aggregato al clan del NU sin dal 1988, che ad agire erano stati lui stesso, alla guida della Fiat Croma rubata, il NN, che era un uomo del OP, il PA armato di Kalashnikov e tale "Peppe di Casoria" e che, dopo avere rapinato la Renault, avevano chiesto con un telefono cellulare l'intervento del RO, altro uomo del OP, e del TO che erano arrivati in compagnia di tale D'VA NI.
Racconto analogo ha fatto il NN, il quale ha anche riferito che il TO, il D'VA e il RO, dei quali era stato chiesto l'intervento, secondo quanto era stato programmato si erano a loro volta altrove appostati in vista di un attentato a un altro componente del "gruppo di Volla", tale Rea, previsto in alternativa a quello ai danni del AN che era stato effettivamente eseguito. Il RO infine ha confermato di avere svolto l'azione di recupero degli autori dell'omicidio del AN insieme al TO, che con lui aveva prelevato il NN e il LI, e al D'VA che aveva prelevato il PA e il quarto componente del comando. In esito al giudizio di primo grado, con sentenza in data 10/12/97 la Corte di assise di NA ha dichiarato il PA e il TO colpevoli entrambi di concorso nell'omicidio volontario aggravato del AN (capo C) e in collegati reati di violazione delle leggi sulle armi (capo C1), spari pericolosi (capo C2) e furto di autovettura (capo C3) e il PA anche di rapina di autovettura (capo C4) e, unificati nel vincolo della continuazione, con le attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti e alla recidiva contestata al PA ha condannato quest'ultimo a 28 anni di reclusione e lire 2 milioni di multa e il TO a 25 anni di reclusione e lire 1.800.000 di multa.
Proposto gravame dal P.M. e dagli imputati, con sentenza emessa il 20/10/00 la locale Corte di assise di appello li ha prosciolti per prescrizione dall'addebito contravvenzionale di cui al capo C2 e, escluse per il PA le attenuanti generiche e riconosciuta ad entrambi la diminuente di cui all'art. 442 C.P.P., ha rideterminato la pena in 30 anni di reclusione per il PA e il 16 anni e 8 mesi per il TO.
Il giudice di secondo grado ha ritenuto le chiamate in correità di carattere diretto del LI, del NN e del RO pienamente attendibili, così come le dichiarazioni de relato del NU, respingendo le critiche e riserve avanzate dalle difese nei motivi di appello.
Contro la sentenza della Corte di assise di appello hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dei due imputati, per il TO anche con motivi nuovi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: per entrambi in ordine all'affermazione di responsabilità, con particolare riguardo alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori e per il PA anche con riguardo alla valutazione di inattendibilità del proposto alibi;
per il TO comunque in ordine alla configurazione dell'addebito di cui al capo C come concorso in omicidio anziché come favoreggiamento personale, sull'assunto che sarebbero stati dimostrati ne' un suo contributo causale alla fase esecutiva del crimine ne' un suo preventivo accordo con gli autori di esso;
e per il PA anche in punto esclusione delle attenuanti generiche e misura della pena.
Nessuna di queste doglianze ha fondamento, e i ricorsi devono quindi essere rigettati con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 C.P.P.. Il racconto dei collaboratori di giustizia nella parte in cui vengono riferite le diverse modalità di coinvolgimento del PA e del TO nell'azione omicida compiuta ai danni del AN sono invero state sottoposte dal giudice di secondo grado ed esauriente verifica, del tutto immune da vizi giuridici e logici, sia sotto il profilo intrinseco che sotto il profilo estrinseco.
Si è in particolare evidenziato nella sentenza impugnata l'ampia ammissione delle proprie personali responsabilità da parte dei dichiaranti, tutti interni all'organizzazione camorristica, che conferisce al loro apporto un elevato grado di credibilità soggettiva e la coerenza, autonomia e concordanza, nella parte essenziale delle loro versioni, ritenute, facendo corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte in materia di chiamate di correo plurime (cfr. Sez. 2^ 17/12/99, Calascibetta - rv. 215.558; Sez. 1^ 2/12/98, Archinà - rv. 212.275;
Sez. 1^ 20/2/96, Emmanuello - rv. 204.294), senz'altro idonee reciprocamente a riscontrarsi;
e ciò senza trascurare qualche discrepanza, considerata marginale, e alcuni aspetti inizialmente poco chiari, in gran parte peraltro in seguito precisati dagli stessi collaboratori di spontaneità e autenticità.
Le critiche a questa completa analisi contenute nei motivi di gravame della difesa del PA non ne intaccano i fondamenti, esaurendosi in notazioni che traggono spunto da elementi di limitata valenza, come le dichiarazioni del teste Di OR che non ha avuto percezione della fase cruenta dell'episodio, o tendono a enfatizzare in senso negativo i punti di non perfetta sovrapponibilità tra le versioni dei collaboratori o vorrebbero che si ritenesse pregiudizievole per la credibilità delle dichiarazioni del CA il fatto che altre accuse da costui rivolte allo stesso PA no siamo in diverso procedimento state ritenute sufficienti per una pronuncia di condanna, il che non significa affatto che siano state giudicate calunniose (cosa che non risulta da nessuna parte).
Nulla d'altronde è detto nel ricorso della difesa del PA, che non siano obiezioni di puro merito, in ordine alla valutazione di inattendibilità dell'alibi avanzato dal prevenuto che già la Corte di primo grado aveva effettuato sottoponendo a serrata critica, con puntuale apparato argomentativo cui la Corte di assise di appello ha fatto richiamo, le dichiarazioni dell'amico che l'aveva avallato, tale Siciliano, ritenute sospette perché tardive, confuse e poco coerenti.
Venendo a trattare la posizione del TO vi è solo da aggiungere, in punto attendibilità delle versioni dei chiamanti in correità su quanto avvenuto in Volla la mattina del 20/4/94, che le dichiarazioni del LI, del NN e del RO circa il suo intervento per trasbordare sulla propria Golf gli esecutori materiali dell'omicidio del AN trova un insuperabile elemento di conferma in ciò che ha riferito la teste oculare Di Pretore.
Il discorso difensivo si appunta peraltro soprattutto sulla possibilità di qualificare questo intervento post factum, che si vuole del tutto estemporaneo, come concorso nell'omicidio anziché come mero favoreggiamento personale degli autori di esso. La contestazione di concorso nel delitto di cui all'art. 575 C.P.P., convalidata dai giudici del merito, deve in realtà ritenersi corretta.
Va premesso al riguardo che, per espressa previsione dell'art. 378 C.P. con la clausola "fuori dei casi di concorso", in tanto può
trovare applicazione questa ipotesi delittuosa in quanto il favoreggiatore non sia stato in alcun modo coinvolto nella realizzazione del reato antecedente;
il che può avvenire con un contributo materiale alla consumazione di tale reato ovvero anche a livello psichico, manifestando prima dell'esecuzione di esso la disponibilità a fornire agli autori, in caso di necessità, un rilevante aiuto, così da rafforzarne la determinazione a delinquere. E proprio ciò è stato ritenuto dalla Corte di assise di appello, con adeguata e puntuale motivazione che si fonda non solo sulle dichiarazioni del LI e del NN circa la precedente conoscenza che il TO, il D'VA e il RO avevano dell'azione omicida programmata ai danni del AN e su quelle dello stesso RO, il quale ha specificamente riconosciuto che la possibilità di un intervento suo e degli altri due ai fini del recupero dei componenti del commando era stata preventivata, ma anche su un ineccepibile argomento di carattere logico scaturente da quanto il NN ha riferito e la difesa inutilmente vorrebbe volgere a sostegno della tesi del favoreggiamento - e cioè che i predetti TO, D'VA e RO avevano a loro volta il compito di appostarsi altrove per eventualmente porre in un attentato alla vita di un altro componente del "gruppo di Volla", se quello ai danni del AN non si fosse potuto realizzare - trattandosi all'evidenza di azioni alternative che naturalmente esigevano sinergia e collegamenti tra gli appartenenti allo stesso sodalizio criminoso che erano stati incaricati di eseguirle.
La sentenza impugnata non merita censura neppure per ciò che riguarda l'esclusione delle attenuanti generiche nei confronti del PA e l'entità della sanzione che gli è stata irrogata, congruamente giustificate con le connotazioni di estrema pericolosità dell'imputato desunte dalle modalità dell'azione in cui ha svolto ruolo di punta e dalla matrice camorristica di essa.
P.Q.M.
Rigetta i ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2001