Sentenza 15 aprile 2002
Massime • 1
Deve qualificarsi lavoro straordinario ad ogni effetto legale e contrattuale, in forza dei principi desumibili dagli artt. 2107 e 2108 cod. civ., ogni prestazione eccedente l'orario ordinario fissato dalla legge, dal contratto collettivo o da un contratto individuale più favorevole al prestatore di lavoro; la retribuzione per tale prestazione non può essere inferiore a quella ordinaria onnicomprensiva maggiorata del 10 per cento, ai sensi dell'art.5 R.D.L. n. 692/1923, che si applica non al lavoro eccedente la giornata normale di cui all'art. 1 R.D.L. cit., ma a quello eccedente la giornata di lavoro concordata dall'autonomia privata; pertanto, in tema di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, costituendo lavoro straordinario, in forza del contratto integrativo aziendale, quello prestato oltre le 37 ore, è nulla la clausola del ccnl che, calcolando la retribuzione oraria ordinaria sulla base del divisore 39 anziché 37, porta a determinare la maggiorazione della retribuzione oraria in misura inferiore al 10 per cento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/04/2002, n. 5380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5380 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - rel. Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO.TRA.L., Consorzio Trasporti Pubblici Lazio, in persona del Direttore Generale Dott. ing. Roberto Cavalieri, elettivamente domiciliato in Roma, via dè Rogazionisti, n. 16, presso l'avv. prof. Maria Adelaide Venchi, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RE IN, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie n. 38, presso l'avv. Giovanni Angelozzi, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Velletri del 2 febbraio-28 marzo 1998, n. 404, RGAC 1853, cron. 3527;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 ottobre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Camillo Filadoro;
Udito gli avv. prof. Maria Adelaide Venchi e Giovanni Angelozzi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 8 aprile 1994 al Pretore di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, IN EA chiedeva la condanna del proprio datore di lavoro, Consorzio Trasporti Pubblici Lazio (CO.TRA.L.) al pagamento di lire 471.170 per differenze di compensi per lavoro straordinario prestato tra il 1988 ed il 1990.
A seguito di accordo sindacale aziendale stipulato in data 28 luglio 1988, con decorrenza dal 1^ settembre successivo, l'orario di servizio settimanale - in precedenza pari a 39 ore settimanali e ore 6 e 30 minuti giornalieri, come da contratto collettivo nazionale - era stato ridotto a 37 ore settimanali, corrispondenti e 6 ore e 10 minuti giornalieri. Il Consorzio, tuttavia, osservava il ricorrente, pur considerando come lavoro straordinario quello prestato oltre le 37 ore, continuava a compensarlo con una maggiorazione del 10% sulla paga normale, senza adeguare la quota oraria della retribuzione (in pratica, continuava a dividere la retribuzione giornaliera per il divisore 6 e 50 anziché per 6 e 17 - corrispondenti alle 6 ore e 30 minuti e 6 ore e 10 minuti giornalieri - ricavando l'importo della retribuzione da quella contrattuale mensile mediante il divisore convenzionale 30).
In tal modo, osservava il ricorrente, la prestazione di lavoro straordinario veniva di fatto compensata in misura inferiore al 10% in più del compenso previsto per lavoro ordinario, in contrasto con precise disposizioni di legge.
Il Pretore di Velletri accoglieva la domanda del EA. Con sentenza 2 febbraio - 28 marzo 1998, il Tribunale di Velletri rigettava l'appello proposto dal CO.TRA.L.
Avverso tale decisione il CO.TRA.L. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da tre distinti motivi.
Resiste il EA con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1322, 1326, 1419 e 1339 e seguenti codice civile, omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile). Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe dimenticato di considerare che gli accordi aziendali del 1983 e del 1988 non riguardavano affatto la materia dell'orario di lavoro (riservata in via esclusiva, secondo il CCNL del 1976, al livello nazionale della contrattazione collettiva) ma esclusivamente quella dell'orario di servizio, come del resto risulta chiaramente dalla clausola contenuta nella premessa del primo accordo: "fermo restando l'orario contrattuale di lavoro ai fini retributivi".
In base alle clausole contenute in questi accordi, ai fini della determinazione della quota oraria della retribuzione, dovrebbe continuare a tenersi conto dell'orario di lavoro normale, stabilito dal CCNL, di 39 ore - anche se ineffettivo - in luogo del divisore 37 corrispondente alla durata della prestazione "normale" effettiva di 37 ore -.
I contratti collettivi nazionali, ricorda ancora il ricorrente, concorrono a formare un "corpus" normativo compiuto ed organico, nel quadro delineato dall'art. 1, secondo comma, del R.D. n. 148 del 1931, il quale demanda esclusivamente alle intese contrattuali delle competenti associazioni sindacali la disciplina degli aspetti retributivi del rapporto. Le disposizioni del codice civile e le leggi generali in materia di orario di lavoro e di straordinario non sarebbero comunque applicabili al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri.
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, sotto altro profilo, i medesimi vizi di violazione di norme di legge e di motivazione già esposti nel motivo precedente. Il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, ribadisce nuovamente il ricorrente, è integralmente disciplinato da norme di legge particolari, che regolano in modo diverso l'orario di lavoro ed i riposi settimanali (R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, R.D.L. 19 ottobre 1923 n. 2328 e legge 14 febbraio 1958 n. 138). Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la regolamentazione collettiva del trattamento economico del personale degli autoferrotranvieri potrebbe anche derogare "in peius" alle norme di diritto comune: la conseguenza di tale premessa è che non possono applicarsi, nel caso di specie, le disposizioni generali di cui all'art. 2108 codice civile e quelle di cui al RDL n. 692 del 1923. I due motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi tra di loro, non sono fondati.
Attraverso essi il Consorzio richiede una diversa interpretazione delle disposizioni del contratto collettivo, contrapponendo una propria valutazione a quella già compiuta dai giudici di appello, senza passare ad una critica specifica delle argomentazioni svolte dai giudici di appello.
Con ampia motivazione, i giudici di appello hanno interpretato gli accordi aziendali del 1983 e del 1988, giungendo alla conclusione che le parti collettive intesero ridurre l'orario effettivo di lavoro da 39 a 37 ore, senza tuttavia garantire la maggiorazione minima del 10% prescritta dalle norme di legge per il compenso delle ore svolte oltre le 37 settimanali (in questo senso, il Tribunale ha interpretato la clausola: "fermo restando l'orario di lavoro ai fini retributivi" contenuta nell'accordo del 1983, non ripresa specificamente dall'accordo successivo del 1988). Così interpretata la clausola contrattuale, i giudici di appello ne hanno affermato la nullità, ai sensi dell'art. 1339 codice civile, perché in contrasto con l'art. 5 del R.D.L. n. 692 del 1923 che prevede che il lavoro straordinario venga remunerato con un aumento di paga, su quella del lavoro ordinario, non inferiore al 10%. "In un sistema contrattuale, quale quello applicato, in cui la maggiorazione per lo straordinario coincida con la misura minima di legge, - ha osservato il Tribunale - il datore di lavoro non può.. quantificare l'ora retributiva in misura inferiore al rapporto tra la retribuzione periodica ed il numero delle ore effettivamente prestate normalmente nel periodo, perché così facendo, la prima e le successive ore straordinario, vengono ad essere pagate meno del 10% in più delle ore ordinarie: ciò che è illecito".
L'interpretazione del contratto collettivo aziendale contenuta nella sentenza impugnata sfugge a qualsiasi censura in quanto esente da vizi logici ed errori giuridici.
Costituisce del resto orientamento consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, che l'interpretazione dei contratti collettivi spetta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizio di motivazione e per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (Cass. 5 maggio 2000, n. 5632). Quanto alla eccezione di inapplicabilità del R.D.L. n. 692 del 1923 al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, è appena il caso di osservare che il rilievo appare esatto, ma in pratica del tutto ininfluente, poiché l'art. 3 del R.D.L. n. 2328 del 19 ottobre 1923 (con disposizione analoga a quella prevista dall'art. 5 del R.D.L. n. 692 del 1923) individua il compenso per il lavoro straordinario del personale, addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, nella paga ordinaria maggiorata in misura non inferiore al 10 per cento.
Appare invece opportuno esaminare la denuncia di violazione e falsa applicazione del R.D.L. 19 ottobre 1923 n. 2328 (pagg. 49-71 del ricorso per cassazione) unitamente alle censure formulate con il terzo mezzo di impugnazione.
Con il terzo motivo, il Consorzio denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 5 del R.D.L. 19 ottobre 1923 n. 2328 e successive modificazioni, anche in rapporto agli articoli 4, 15 e 17 del ccnl 23 luglio 1976, nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 1419 e 1339 e seguenti codice civile, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile).
Il limite legale della maggiorazione minima del 10% della retribuzione ordinaria, prevista dal R.D.L. n. 692 del 1923, ad avviso del ricorrente, riguarderebbe esclusivamente le prestazioni rese oltre le 48 ore settimanali o le 8 ore giornaliere, non anche l'ipotesi in cui il lavoro straordinario sia reso entro tali limiti per effetto di un accordo collettivo aziendale.
Una interpretazione favorevole alla tesi sostenuta dal EA, osserva ancora il CO.TRA.L., costituirebbe una "ingiustificata ed illegittima ingerenza dell'art. 3 R.D.L. n. 2328 del 1923 in materia riservata alla esclusiva competenza della contrattazione collettiva nazionale:
orario di lavoro e retribuzione, (ingerenza) non prevista dall'attuale ordinamento".
Nel caso di specie, la regolamentazione dell'orario di lavoro del personale addetto a pubblici servizi di trasporto in concessione risulterebbe compiutamente dai contratti collettivi nazionali del 23 luglio 1976 o 12 luglio 1985 (che ha ridotto a 39 ore settimanali l'orario giornaliero di lavoro).
L'art. 15 del CCNL del 1976, precisa ancora il ricorrente, prevede che gli importi giornalieri della retribuzione si determinino dividendo la retribuzione giornaliera per l'orario medio giornaliero stabilito dalle norme di legge o di contratto nazionale o aziendale. La paga di lavoro ordinario cui fare riferimento ai fini del calcolo del compenso per lavoro straordinario - conclude il ricorrente - è solo quella stabilita per l'orario di lavoro di 39 ore settimanali per il personale di movimento (CCNL 1985), come del resto espressamente confermato dall'art. 13 dell'Accordo Aziendale CO.TRA.L. del 16 giugno 1983, che ha previsto con una apposita clausola l'irrilevanza della riduzione dell'orario di lavoro a fini retributivi ("fermo restando l'orario contrattuale ai fini retributivi..").
Secondo l'intenzione delle parti, da valutare ai fini dell'art. 1362 codice civile, l'orario di lavoro di 39 ore - il solo definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro - sarebbe ancor oggi l'unico parametro rilevante ai fini retributivi, "nel senso che, ai fini della determinazione della quota oraria della retribuzione (che appartiene alla sfera dei "fini retributivi") deve tenersi conto dell'orario di lavoro normale (contrattuale nazionale) di 39 ore, anche se ineffettivo, perché la prestazione normale effettiva è di 37". (pag. 58 del ricorso).
In altre parole, alla diminuzione dell'orario di lavoro, conseguente ad accordo integrativo aziendale, non è conseguito l'adeguamento del criterio di computo dell'aliquota oraria per effetto di una specifica previsione dello stesso accordo, che supera in ogni modo ogni diversa previsione del contratto collettivo nazionale.
Del resto, sottolinea il ricorrente, uno schema talmente rigido da inibire alla contrattazione collettiva di valutare congiuntamente gli aspetti normativo-economici dell'orario di lavoro ordinario e straordinario, non potrebbe trovare giustificazione neppure nello spirito della legge.
Tra l'altro, secondo l'indirizzo giurisprudenziale segnato da questa Corte - al fine di individuare il trattamento più favorevole per il lavoratore - il confronto deve farsi sui singoli istituti globalmente considerati, raffrontando la clausola contrattuale con la normativa legale. Nessuna traccia di un raffronto del genere era possibile rinvenire nella sentenza impugnata.
Secondo i canoni generali di ermeneutica contrattuale, l'accordo sindacale aziendale del 22 giugno 1983 e quello successivo del 1988 dovrebbero essere interpretati complessivamente, allo scopo di individuare la ragione delle singole disposizioni. "La clausola della conservazione della retribuzione oraria precedentemente prevista in relazione ad un orario più lungo, non è a disfavore del lavoratore, che, di fronte ad una maggiorazione inferiore (a quella che avrebbe avuto dividendo la retribuzione per il numero di ore di 37 anziché di 39), ha la possibilità di svolgere un maggior numero di ore di straordinario su cui poi rivendicare la maggiorazione stessa".
In effetti, "la diminuzione del compenso per la singola ora oltre le 37 ore non è ingiustificata anche in considerazione della minor penosità imposta dal lavoro" (pag. 68 del ricorso per cassazione). Anche questo ultimo motivo è infondato.
Sotto un profilo più generale, va ricordato che, in base all'art. 2107 codice civile, la durata giornaliera e quella settimanale della prestazione di lavoro non possono superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali (ed ora anche dai contratti collettivi di diritto comune: Cass. 4 aprile 1984 n. 2183). L'art. 2108 codice civile, dopo aver definito come "lavoro straordinario" quello eccedente la giornata lavorativa "normale", rinvia per quanto riguarda i limiti del lavoro straordinario e la misura della maggiorazione del compenso relativo alla legge (ed alla contrattazione collettiva).
Per quanto riguarda gli impiegati ed operai delle aziende industriali o commerciali, l'art. 5 del R.D.L. n. 692 del 13 marzo 1923, convertito in legge 17 aprile 1925 n. 473, prevede una maggiorazione del compenso ordinario non inferiore al 10%, per la determinazione del compenso per il lavoro straordinario, prestato in aggiunta alla giornata normale di lavoro di cui al precedente art.
1. Stabilisce il primo comma dell'art. 1 del R.D.L. n. 692 del 1923: "la durata massima normale della giornata di lavoro degli operai ed impiegati nelle aziende industriali o commerciali... non potrà eccedere le otto ore giornaliere e le quarantotto settimanali.." Secondo il ricorrente, la maggiorazione del 10% della paga normale giornaliera spetterebbe, tuttavia, solo in caso di prestazione di straordinario eccedente le 8 ore giornaliere o 48 settimanali, in assenza di una diversa e più favorevole disposizione contrattuale. La tesi del ricorrente non merita accoglimento.
Una parte della dottrina ha da tempo avvertito circa i possibili rischi di una interpretazione letterale dell'art. 5 del R.D.L. n. 692 del 1923 (sul punto richiamato integralmente dalla analoga disposizione, dell'art. 3 del R.D.L. n. 2328 del 1923 per gli autoferrotranvieri: "È autorizzata... l'aggiunta... di un periodo straordinario... a condizione che il lavoro straordinario venga computato a parte e remunerato con un aumento di paga su quella del lavoro ordinario, non inferiore al 10%..").
È infatti del tutto evidente che, quando quella norma venne emanata, più di settanta anni addietro, il problema di una riduzione contrattuale dell'orario di lavoro al di sotto del limite massimo indicato dalla legge era solo lontanamente ipotizzabile da parte del legislatore.
Il solo argomento testuale, desumibile dall'art. 3 del R.D.L. n. 2328 del 1923 (e del 5 del R.D.L. n. 692 del 1923), merita quindi di essere abbandonato a favore di una interpretazione sistematica delle norme di legge in materia di orario di lavoro.
Una lettura congiunta degli articoli 2107 e 2108 del codice civile fornisce un argomento decisivo a favore della necessità di far sempre riferimento alla disciplina collettiva, ai fini della determinazione della nozione di lavoro (ed orario) ordinario e straordinario.
L'art. 2107 attribuisce alla legislazione speciale ed alla contrattazione collettiva (Cass. 3 luglio 1981 n. 4331, 4 aprile 1984 n. 2183) il compito di stabilire i limiti della "durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro" e quindi dell'orario normale di lavoro.
Il successivo art. 2108 qualifica poi come straordinario quello derivante dal "prolungamento dell'orario normale", ricomprendendo quindi in questa categoria il lavoro che eccede anche il solo limite posto dal contratto collettivo (Cass. S.U. n. 1075 del 13 febbraio 1984). È quindi al contratto collettivo che occorre sempre fare riferimento per l'individuazione del lavoro straordinario.
Come noto, del resto, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, lavoro straordinario non è quello che inizia a decorrere dall'orario legale (otto ore giornaliere o quarantotto settimanali, almeno fino alle recenti modifiche introdotte dalla legge del 1997), essendo rilevante l'orario convenzionale, necessariamente inferiore, oltre il quale il contratto prevede la maggiorazione per le ore prestate in eccedenza (Cass. n. 12913 del 1991). In questo senso, può dirsi che esiste una nozione "ontologica" di lavoro straordinario, in forza della, quale è immancabilmente suscettibile di tale qualificazione, ad ogni effetto legale e contrattuale, ogni prestazione eccedente l'orario ordinario fissato dalla legge, dal contratto collettivo, od anche da un contratto individuale più favorevole al prestatore di lavoro. La qualificazione di una prestazione di lavoro come "straordinaria" comporta innanzi tutti la garanzia legale che la retribuzione non possa essere inferiore a quella ordinaria omnicomprensiva, maggiorata del 10%, ferma restando per le parti la possibilità di assicurare trattamenti complessivamente più favorevoli con metodi diversi. Pertanto, allorché l'art. 5 del R.D.L. n. 692 del 1923 (o l'analoga disposizione contenuta nell'art. 3 del R.D.L. n. 2328 del 1923 per gli autoferrotranvieri) prevede l'obbligo della maggiorazione per il lavoro eccedente la giornata normale di lavoro di cui all'art. 1, non si riferisce alla durata massima stabilita da quest'ultimo articolo, ma alla giornata normale, così come concordata dalla autonomia privata.
Del resto, è stato più volte affermato in giurisprudenza, che l'individuazione del lavoro straordinario - nel caso in cui la contrattazione collettiva fissi, come nella specie, per la giornata e la settimana lavorativa dei limiti più favorevoli per il lavoratore di quelli di otto ore giornaliere e quarantotto settimanali - va effettuata alla stregua della interpretazione delle disposizioni collettive in tema di definizione di lavoro straordinario, atteso che le norme del codice civile ora richiamate attribuiscono una funzione meramente sussidiaria alla disciplina legale (Cass. 21 aprile 1986 n. 2782, 28 gennaio 1985 n. 481, 5 dicembre 1984 n. 6388). Dopo alcune iniziali incertezze (Cass. 2 luglio 1965 n. 1380 e 9 ottobre 1967 n. 2340) la giurisprudenza più recente di questa Corte ha definitivamente abbandonato il riferimento al requisito del lavoro in "usura", ritenuto in un primo tempo necessario ai fini del riconoscimento di una maggiorazione di compenso per lavoro straordinario - nel caso di orari normali inferiori a quelli massimi di legge.
Tale indagine, infatti, ora non è più richiesta tutte le volte in cui sia prevista la maggiorazione del compenso per il lavoro prestato oltre l'orario normale.
L'autonomia negoziale o contrattuale è da sola sufficiente a far sorgere questo diritto indipendentemente dalla presenza di una particolare gravosità o del carattere usurante del lavoro (Cass. S.U. 9 ottobre 1967 n. 2340, Cass. 20 dicembre 1976 n. 4697, 13 febbraio 1984 n. 1075, 1^ marzo 1985 n. 1766, 21 aprile 1986 n. 2782, n. 9199 del 1987). In altre parole, la legge non fissa affatto un orario-tipo inderogabile, ma si limita ad ipotizzare un orario liberamente fissato dalle parti entro un limite massimo: orario normale e lavoro straordinario non sono stabiliti dalla legge ma dalla contrattazione collettiva.
Nel caso di specie, in effetti, il problema sottoposto all'esame di questa Corte non riguarda solo la qualificazione delle ore di lavoro prestate oltre le 37 settimanali come "straordinarie", ma piuttosto la base di calcolo della maggiorazione del 10% prevista dalla legge come limite invalicabile per il compenso del lavoro straordinario. Il ricorrente censura quella parte della sentenza impugnata che qualifica come "straordinario" le ore di lavoro prestate tra la 37^ e la 39^, ma tali censure si infrangono contro le argomentazioni svolte dai giudici di appello. Il contratto collettivo nazionale del 1976, invocato dallo stesso ricorrente, prevede del resto, all'art. 17, che: "Si considera lavoro straordinario quello che eccede l'orario normale di lavoro stabilito dalle vigenti leggi applicabili al settore ed ai contratti o accordi di categoria" mentre il precedente art. 5 afferma che: "Gli importi giornalieri della retribuzione nelle distinte nozioni previste dall'art.
6... si determinano dividendo per 30 i rispettivi importi mensili. Gli importi orari della retribuzione di cui all'art.
6... si determinano dividendo la retribuzione giornaliera per l'orario giornaliero stabilito dalle norme di legge o di contratto nazionale o aziendale".
Anche a prescindere dalla specifica previsione del contratto collettivo nazionale, in ogni caso, per la determinazione della misura della retribuzione base da considerare ai fini del calcolo del compenso per lavoro straordinario, occorre far riferimento alla contrattazione collettiva, che è libera di determinarne la misura, entro i limiti minimi previsti dal R.D.L. 1923.
Qualora sia pattuita una clausola contrattuale che preveda una maggiorazione complessivamente meno favorevole al lavoratore di quella assicurata dal predetto R.D.L., secondo la giurisprudenza di questa Corte, occorre una indagine di merito circa l'esistenza di una volontà contrattuale che, pur nell'assenza del carattere usurante del lavoro, abbia tuttavia legittimamente inteso considerarlo a tutti gli effetti come lavoro straordinario (pur in mancanza del superamento dei limiti legali di 8 ore giornaliere o 48 settimanali):
in tal caso, infatti, si avrebbe automatica sostituzione della disciplina legale a quella contrattuale meno favorevole. Una indagine di questo genere, ad avviso del Collegio, non appare neppure necessaria nel caso di specie, nel quale acquista particolare rilevanza il comportamento del Consorzio ricorrente, che ha sempre qualificato il lavoro prestato oltre la trentasettesima ora come lavoro straordinario, retribuendo a parte le ore tra la 37^ e la 39^, assai significativamente, con una maggiorazione sulla paga oraria ordinaria del 10% (inizialmente adeguata al parametro cogente di legge, e successivamente inferiore a questo, per effetto del divisore 39, che il CO.TRA.L. ha arbitrariamente continuato ad utilizzare in luogo di quello corrispondente al numero effettivo di ore lavorate:
nuovo divisore 37).
Nei fatti, pertanto, vi è comunque stata, per effetto dei comportamenti aziendali, una completa equiparazione del lavoro prestato oltre le 37 ore con il lavoro straordinario (per qualche riferimento cfr. Cass. 22 dicembre 1976 n. 4715). Poiché l'azienda consortile ha sempre considerato le ore di lavoro prestate in eccedenza alle 37 settimanali come lavoro straordinario, retribuendole con una maggiorazione per "lavoro straordinario", non vi è dubbio che la maggiorazione non possa essere inferiore alla misura prescritta dalla legge.
Risulterebbe, infatti, del tutto arbitrario introdurre per la prima volta, in questa sede di legittimità, una distinzione tra lavoro "straordinario" e "supplementare" (svolto questo entro i limiti massimi stabiliti dalla legge nell'ambito del giorno o della settimana), sulla falsariga di quanto in passato ha formato oggetto di discussione per le ore di lavoro svolto oltre le previsioni originarie, nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo parziale (prima delle modifiche alla legge n. 863 del 1984, introdotte per effetto del decreto legislativo n. 61 del 2000 e n. 100 del 2001). Le stesse previsioni del contratto collettivo nazionale e aziendale, per quanto riportato dalle parti nei rispettivi atti, non consentirebbero in ogni caso di porre alcuna differenziazione tra lavoro straordinario a pieno titolo (tale da meritare la maggiorazione del 10%) e semplice lavoro prestato in eccedenza a quello ordinario, retribuibile a parte ed in aggiunta rispetto al lavoro ordinario, ma senza alcuna maggiorazione ovvero con una maggiorazione inferiore a quella minima di legge.
Si richiama, ancora una volta, l'art. 17 del CCNL del 1976 che considera lavoro straordinario "quello che eccede l'orario normale di lavoro stabilito dalle vigenti leggi applicabili al settore e dai contratti o accordi di categoria".
È appena il caso di sottolineare che la netta distinzione tra orario di servizio e orario di lavoro, di cui fa cenno la difesa del Consorzio ricorrente nei primi atti difensivi - successivamente sviluppata nella memoria ex art. 378 codice di procedura civile - non appare ancorata ad alcuna disciplina di legge o di contratto. Sotto altro profilo, l'eccezione di nullità di ogni pattuizione aziendale riguardante la riduzione dell'orario di lavoro appare destituita di ogni fondamento alla luce delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del 12 luglio 1985 che, richiamando la precedente disciplina di pari livello del 21 luglio 1976, all'art. 4, faceva salve le disposizioni aziendali di miglior favore in materia di riduzione di orario di lavoro (programmata ed introdotta per il CO.TRA.L. già con l'accordo del 23 giugno 1983 e successivamente solo rinviata con l'accordo successivo del 1988). La riduzione di orario doveva pertanto ritenersi già concordata - se non completamente attuata - a livello aziendale al momento dell'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale del 1985, con la conseguente affermazione della sua piena legittimità alla luce di tale regolamentazione.
La denuncia di nullità dell'accordo integrativo aziendale, per contrasto con l'art.
5-ter del decreto legge 10 novembre 1978 n. 702, convertito in legge n. 3 dell'8 gennaio 1979 - sollevata con la memoria difensiva ex art. 378 dal ricorrente - appare parimenti infondata, posto che l'accordo del 1983 e quello del 1988 non portarono, in effetti, alcun incremento "in positivo" nelle retribuzioni degli agenti, prevedendo essi invece solo una riduzione di orario di lavoro a parità di retribuzione (a fronte di un recupero e ad un incremento di produttività del 15% rispetto al livello del biennio precedente, in corrispondenza dell'introduzione dell'agente unico: circostanza questa non esaminata dai giudici appello e che avrebbe certamente potuto rilevare ai fini del requisito della gravosità del lavoro in eccedenza rispetto al nuovo limite di 37 ore).
Il richiamo alle disposizioni della legge del 1979 appare del tutto fuor di luogo, poiché le stesse prevedevano esclusivamente la nullità degli accordi integrativi aziendali stipulati dalle aziende Municipalizzate e consortili che prevedessero erogazioni economiche aggiuntive ai contratti nazionali di categoria per il personale dipendente, non anche il mantenimento delle stesse condizioni economiche pur con riduzione di orario di lavoro.
Come già rilevato, non è stata sottoposta a specifica censura da parte del controricorrente, l'affermazione, pure contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale i due accordi sindacali aziendali del 1983 e del 1988 consideravano la prestazione eccedente la trentasettesima ora come straordinaria, e che tuttavia la volontà delle parti era quella di retribuirla utilizzando il divisore 39 come se l'orario normale fosse ancora di 39 ore settimanali. Rileva, per contro, il Consorzio, che se tali accordi dovessero essere interpretati come una vera e propria modifica dell'orario di lavoro - anziché dell'orario di servizio - le clausole di essi sarebbero in ogni caso invalide, per avere disposto in un ambito precluso alla contrattazione integrativa aziendale (trattandosi di materia indisponibile se non a livello interconfederale o collettivo nazionale: secondo le originarie previsioni del CCNL ferrotranvieri del 1976, che introdussero la distinzione tra istituti riservati all'area nazionale ed a quella aziendale, poi ribadite nel 1985). Tali argomentazioni appaiono del tutto infondate, perché introducono una arbitraria distinzione tra orario di lavoro e orario di servizio, che è stata negata dai giudici di appello con un accertamento di merito incensurabile in questa sede.
Lo stesso Tribunale ha ritenuto, sotto altro profilo, l'illegittimità della clausola dell'accordo aziendale del 1983, poiché la stessa prevedeva una maggiorazione del 10%, in concreto inferiore a quella minima di legge, per il metodo con il quale veniva calcolata la quota oraria di retribuzione ordinaria (art. 4 del R.D.L. n. 2328 del 1923, erroneamente indicato come art. 5 del R.D.L. n. 692 del 1923 dai giudici di appello).
Le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di appello non meritano censura alcuna.
Con ampia ed argomentata motivazione, ha osservato il Tribunale che:
- "in un sistema contrattuale, quale quello applicato, in cui la maggiorazione per lo straordinario coincida con la minima di legge, il datore di lavoro non può.. quantificare l'ora retributiva in misura inferiore al rapporto tra la retribuzione periodica ed il numero delle ore effettivamente prestate normalmente nel periodo, perché così facendo, la prima e le successive ore di straordinarie, vengono ad essere pagate meno del 10% in più delle ore ordinarie:
ciò che è illecito";
- "il risultato che la legge persegue, e garantisce imperativamente al lavoratore, è che l'ora straordinaria non sia pagata meno di un "tot" in più di quella ordinaria;
e quanto si percepisca normalmente nel periodo retributivo, per essere oggetto di una immediata evidenza matematica, non è cosa di cui si possa disporre convenzionalmente, quando il risultato sia effettivamente elusivo del risultato perseguito dalla legge";
- "risultato che, si ribadisce, non è solo che il lavoratore sia trattato meglio di altro che abbia come orario ordinario 48 ore, ma che, comunque, e qualsiasi sia il suo orario normale, l'eccedenza gli sia compensata con la maggiorazione minima (inconferente, stante l'illiceità legale, è il proposto raffronto con la disciplina contrattuale nazionale)".
È indubitabile che una applicazione della disciplina nel senso preteso dal CO.TRA.L. condurrebbe ad un risultato complessivo per cui il lavoro straordinario sarebbe compensato con una maggiorazione inferiore di quella stabilita dalla legge, pari al 10% della retribuzione ordinaria percepita per il lavoro prestato entro le 37 ore, considerato che la maggiorazione prevista dall'accordo coincideva proprio con la misura minima prevista dalla legge. Conclusivamente può affermarsi il principio, secondo il quale nel rapporto di lavoro subordinato, l'orario contrattuale di lavoro - come stabilito dall'autonomia collettiva entro i limiti massimi di durata, con riferimento al giorno ed alla settimana, da norme imperative di legge (artt. 2107, 2108 codice civile, R.D.L. n. 692 del 1923, art. 13 della legge n. 196 del 24 giugno 1997, art. 1 del decreto legge n. 335 del 29 settembre 1998, convertito in legge n. 409 del 27 novembre 1998; e, con riferimento al settore degli autoferrotranvieri, art. 4 del R.D.L. n. 2328 del 19 ottobre 1923, artt. 1 e 3 terzo comma legge 14 febbraio 1958 n. 138) - funge da criterio di determinazione quantitativa dell'ordinaria prestazione lavorativa e, correlativamente, della retribuzione "normale" dovuta al lavoratore.
Spetta naturalmente all'autonomia collettiva la disciplina retributiva del rapporto (art. 2909, primo comma, codice civile) e quindi anche la fissazione del compenso per il lavoro straordinario, entro i limiti stabiliti dalle disposizioni imperative di legge. Le pattuizioni individuali o collettive intese a contraddire la natura straordinaria del lavoro prestato oltre l'orario normale sono nulle e sostituite ai sensi dell'art. 1339 codice civile dalle condizioni imposte dalla legge.
Nel caso in cui la contrattazione ragguagli ad ore la misura della retribuzione, per l'aumento relativo al compenso del lavoro straordinario, dovrà inevitabilmente tenersi conto della retribuzione effettiva per il lavoro ordinario, utilizzando il divisore previsto dalla contrattazione collettiva, quando un sistema o un divisore diverso portino ad un risultato comunque inferiore ad una maggiorazione del 10% della retribuzione ordinaria. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna dell'azienda ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in lire 80.200 pari ad euro 41,42 oltre a lire 4.000.000 (quattromilioni) per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2002