Sentenza 16 novembre 2017
Massime • 1
In tema di illecita detenzione di stupefacenti, il discrimine tra la condotta che costituisca concorso nel reato e la condotta che invece dia luogo all'autonomo reato di favoreggiamento personale va rintracciato nell'elemento psicologico dell'agente, da valutarsi in concreto, per verificare se l'aiuto da questi consapevolmente prestato ad altro soggetto, che ponga in essere la condotta criminosa costitutiva del reato permanente, sia l'espressione di una partecipazione al reato oppure nasca dall'intenzione - manifestatesi attraverso individuabili modalità pratiche - di realizzare una facilitazione alla cessazione del reato. (Nella fattispecie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per la detenzione di stupefacente a titolo di concorso, in ragione della mancata verifica dell'elemento soggettivo relativo alla condotta dell'imputata, integrata dall'aver gettato gli involucri contenenti lo stupefacente fuori dal veicolo in cui si trovava il coimputato, reo confesso, precisando la necessità di desumerlo da individuabili modalità pratiche, riferibili ad epoca antecedente all'attività elusiva).
Commentari • 2
- 1. La detenzione di sostanze stupefacenti: tra favoreggiamento e responsabilità concorsualeIlenia Vitobello · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. Favoreggiamento: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 378 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 luglio 2022
Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo [110], aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti [418], è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa [307], ovvero di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/11/2017, n. 6128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6128 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2017 |
Testo completo
N. RG. AER 06128-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta dai magistrati Sent. n.2012/17 NC Maria Ciampi - Presidente - sez. Emanuele De Salvo PU 16/11/2017- Pasquale Gianniti N.R.G. 1024/2017 Ugo Bellini Relator. Alessandro Ranaldi ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: IA EL nata a [...] il [...] Avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro emessa in data 16.3.2016 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ugo Bellini;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procu- chiesto ratore Generale dott. Franca ZACCO il quale ha pronunciarsi la inammis- sibilità del ricorso. 1 N. RG. RITENUTO IN FATTO 1. IA EL ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in par- ziale riforma della decisione del Tribunale di Vibo Valenzia, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato nei suoi confronti la pe- na nella misura di mesi otto di reclusione e di € 4.000 di multa in relazione al re- ato di detenzione in concorso con RO NC di due involucri contenenti circa 20 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
2. La ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione all'affermata respon- sabilità a proprio carico, contestando che le modalità dei fatti, in relazione alla condotta serbata dalla ricorrente e ai rapporti intrattenuti con il correo, palesas- sero che ella avesse concorso nella detenzione, nella consapevolezza di contribu- ire alla condotta illecita del RO. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. In data 15.11.2017 la difesa della ricorrente depositava memoria difensiva con la quale ribadiva le ragioni di doglianza evidenziate nei motivi di ricorso insi- stendo nel loro accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano suscettibili di accoglimento laddove il giudice di appello ha giustificato il concorso della R- GI nella detenzione dello stupefacente sul fatto che la stessa si fosse pre- stata a gettare gli involucri che lo contenevano al di fuori del veicolo ove si tro- vava il coimputato RO, laddove tale condotta di per se non manifesta ade- guata consapevolezza e adesione al reato ascritto, stante la impossibilità di anti- cipare la ricorrenza dell'elemento psicologico del reato ad un momento antece- dente la condotta indiziante (lancio dello stupefacente), piuttosto che riconosce- re l'autonomo reato di favoreggiamento personale. Invero ai fini di valutare la collaborazione e l'aiuto fornito dall'imputata alla condotta realizzata dal terzo (dal Romano appunto) e da questi confessata nell'ambito di separato processo, deve farsi riferimento all'elemento psicologico dell'agente al fine di stabilire se l'aiuto fornito ad altro soggetto, che realizzi la condotta costitutiva del reato di detenzione dello stupefacente, avente natura permanente, costituisca partecipa- zione al suddetto reato o nasca dalla intenzione di agevolare la cessazione della permanenza del reato stesso (cfr. sez.IV, 6.2.2007, Camera e altro Rv. 236195; sez. VI, 4.2.2008, Tallarita, Rv.241119). quee 2 N. RG.
3.1 Nel caso in esame è mancata da parte del giudice la verifica se la condotta della IA avesse integrato un contributo alla realizzazione del reato di detenzione della sostanza stupefacente, alla stregua di individuabili modalità pra- tiche che non possono che riferirsi ad epoca antecedente all'attività elusiva, ov- vero se la stessa si sia arrestata alla mera dismissione dello stupefacente, inte- grando se del caso l'autonoma fattispecie di cui all'art. 378 cod.pen., per avere facilitato la cessazione della condotta criminosa del correo. In tali termini la sentenza merita annullamento con rinvio alla Corte di Ap- pello di Catanzaro per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro per nuovo esame. Così deciso in Roma il 16 Novembre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Ugo Bellini NC Maria Ciampi Depositata in Cancelleria Oggi. -8 FEB. 2018 Funzionario Giudiziario Palla Ciorra 3