Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/2004, n. 48402
CASS
Sentenza 11 novembre 2004

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La gestione post-operativa di una discarica non autorizzata - che deve rispettare le prescrizioni imposte ai fini del ripristino ambientale secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 36 del 2003 -, pur ricompresa nella nozione di gestione dei rifiuti introdotta dall'art. 6, comma primo, lett. d) del D.Lgs. n. 22 del 1997, non rappresenta una protrazione del reato permanente di abusivo esercizio della discarica, che è punito solo in relazione al funzionamento effettivo di essa, mentre con l'inizio della gestione post-operativa il sito non è più destinato a luogo di scarico e deposito di rifiuti, seppure perdurano nel tempo gli effetti del precedente illecito accumulo.

I materiali provenienti da attività metallurgiche, quali polveri di macinazione e schiumatura di alluminio e polveri da abbattimento di fumi, non costituiscono una particolare categoria di rifiuti e ad essi si applica il d. lgs n. 22 del 1997. Costituisce pertanto gestione di discarica non autorizzata l'accumulo di tali sostanze, quando non vi sia una loro selezione per omogeneità e risulti macroscopica l'eccedenza dei quantitativi delle scorie accumulate rispetto a quelli episodicamente rimossi, sicchè può escludersi anche la mera eventualità di un reimpiego totale dei materiali in un ciclo produttivo o di consumo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/2004, n. 48402
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48402
    Data del deposito : 11 novembre 2004

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