Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2006, n. 10629
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Sentenza 2 marzo 2006

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In tema di gestione dei rifiuti, i fanghi essiccati derivanti dall'attività di produzione di calcestruzzo costituiscono rifiuti non pericolosi, il cui abbandono in modo incontrollato integra il reato di cui all'art. 51 , comma primo, del D.Lgs. n. 22 del 1997.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2006, n. 10629
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10629
    Data del deposito : 2 marzo 2006

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