Sentenza 30 novembre 2006
Massime • 4
Nel caso in cui la sospensione condizionale della pena sia stata subordinata al risarcimento del danno o alla eliminazione delle conseguenze del reato, il termine per la esecuzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, atteso che non è possibile una esecuzione "ante iudicatum" dei capi penali della pronuncia, tra i quali sono comprese le statuizioni sulla sospensione condizionale della pena.
Il reato di raccolta e trasporto di rifiuti in assenza di autorizzazione, di cui all'art. 51, comma primo, D.Lgs. n. 22 del 1997, oggi sostituito dall'art. 256, comma primo, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha natura di reato istantaneo, atteso che si perfeziona nel luogo e nel momento in cui si realizzano le singole condotte tipiche, salvo il caso in cui, stante la ripetitività della condotta, si configuri quale reato eventualmente abituale.
Il reato di realizzazione e gestione di una discarica in difetto di autorizzazione, di cui all'art. 51, comma terzo, del D.Lgs. n. 22 del 1997, oggi sostituito dall'art. 256, comma terzo, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha natura di reato permanente, in quanto l'attività di realizzazione di una discarica permane sino a che prosegue l'attività di predisposizione e allestimento dell'area adibita allo scopo, mentre la gestione della discarica permane sino a quando avviene l'attività di conferimento e manipolazione dei rifiuti.
In tema di reati per la gestione dei rifiuti, la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla bonifica del sito può essere disposta sia ex art. 51 bis D.Lgs. n. 22 del 1997, nel caso in cui la condanna sia avvenuta per avere cagionato l'inquinamento del sito, ovvero un pericolo concreto ed attuale di inquinamento, ex art. 17 del citato decreto n. 22, oggi sost. dall'art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, sia ai sensi del principio generale di cui all'art. 165 cod. pen., secondo il quale il detto beneficio può essere subordinato alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
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1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è infondato. Il Collegio premette che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 4, n. 5415 del 25/11/1999, dep. 2000, Mantello, Rv. 216464; Sez. 6, n. 437 del 16/09/2004, dep. 2005, Verdiani, Rv. 230858 – 01; Sez. 3, n. 5469 del 05/12/2013, dep. 2014, Russo, Rv. 258920 01; Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, Poltrone, Rv. 276602 – 01; Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090 – 01), qualora il fatto ascritto all'imputato sia contestato con chiarezza, l'erronea indicazione della norma violata si risolve in un mero errore materiale, atteso che, ai fini della contestazione dell'accusa, ciò che rileva non è l'indicazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/11/2006, n. 13456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13456 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 30/11/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1933
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 13657/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI IT, nato a [...] il [...];
2) RI SA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 29.9.2003 dalla corte d'appello di Brescia;
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza, limitatamente al termine apposto per la bonifica del sito, e il rigetto del ricorso nel resto. Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 29.9.2003 la corte d'appello di Brescia ha integralmente confermato quella resa il 18.11.2002 dal tribunale di Bergamo, che:
aveva dichiarato IT TT colpevole dei reati di cui al D.Lgs. n.22 del 1997, art. 51, comma 1, lett. a) e b) per avere - nella sua qualità di titolare della ditta COM.BERG.ZO - effettuato attività di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali non pericolosi (rocchetti di filatura in plastica, materiale in polvere grigia e terriccio rosso, contenitori in plastica) e pericolosi (terriccio rosso con una percentuale di cromo esavalente molto superiore alla soglia di 100 mg/kg): accertati in Calcinate il 25.9.1998;
aveva dichiarato lo stesso IT TT e la di lui moglie RI SA colpevoli del reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 3, per aver realizzato e gestito in concorso tra loro una discarica abusiva di rifiuti dei tipi predetti sul terreno di proprietà della RI in località "Cascina del Luf": accertato in Bolgare e in Calcinate il 25.9.1998;
riconosciuta la continuazione tra i reati, aveva condannato il TT alla pena di sei mesi di arresto ed Euro 6.000,00 di ammenda, e la RI a quella di Euro 5.420,00 di ammenda (così sostituita L. n.689 del 1981, ex art. 53 la pena di tre mesi di arresto ed Euro
2.000,00 di ammenda), concedendo al TT il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato all'integrale bonifica del terreno interessato dalla discarica nel termine di quattro mesi dalla pronuncia della sentenza di primo grado. La corte territoriale ha osservato in linea di fatto che:
il figlio degli imputati, GI TT, il giorno 24.9.1998 era stato sorpreso da un agente di polizia mentre spargeva rifiuti in località "Cascina del Luf" per mezzo di una macchina spandiletame;
il giorno successivo era stato accertato che i rifiuti, parzialmente interrati, coprivano un'area di circa 40.000 mq. appartenente a RI AR (salvo una porzione venduta qualche anno prima a Bottagisi AR Elena), sulla quale non vennero rinvenuti i sigilli di un precedente sequestro eseguito il 17.5.1994;
lo stesso giorno era stato accertato che nel piazzale della s.r.l. COM.BERG.ZO (che era amministrata da IT TT ed esercitava il commercio di mangimi zootecnici e di prodotti per l'allevamento del bestiame) era parcheggiato un camion con rimorchio carico dello stesso materiale sparso il giorno prima sul predetto terreno, e inoltre erano depositati cumuli di rifiuti speciali non pericolosi e sacchi di rifiuti speciali tossici e nocivi (contenenti cromo esavalente in concentrazione di 2.305 mg/kg);
GI TT non era stato in grado di esibire il formulario di accompagnamento ne' i documenti di circolazione del camion;
IT TT aveva attivato nell'aprile e nel maggio 1998 procedure per l'abilitazione alla raccolta, al trasporto e al recupero di rifiuti, le quali erano ancora sospese in attesa di documentazione integrativa.
Tanto premesso, la corte ha osservato che non poteva accogliersi la tesi difensiva secondo cui non vi era stato lo spargimento di una gran quantità di rifiuti;
e che neppure poteva seriamente ipotizzarsi che i rifiuti depositati fossero semplici residui di una precedente raccolta risalente nel tempo e ormai dismessa. Ha aggiunto che era quindi evidente la responsabilità di TT IT, considerato che il figlio aveva agito su sue disposizioni;
e che non poteva escludersi la responsabilità di RI SA, proprietaria dell'area e moglie del primo, sicché era del tutto astratta l'ipotesi che fosse all'oscuro della utilizzazione che i suoi familiari facevano dell'area in questione.
La corte territoriale ha inoltre valutato come del tutto equo e proporzionato il trattamento sanzionatorio, nonché legittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla bonifica da effettuarsi prima del passaggio in giudicato della sentenza.
Infine, secondo la sentenza, doveva escludersi la prescrizione dei reati, attesa la loro natura permanente, sicché l'inizio del periodo prescrizionale decorreva dalla data della sentenza di primo grado (18.11.2002), o da una data precedente in cui risultasse eventualmente rimossa la situazione di fatto abusiva (il che non si era verificato nel caso di specie).
2 - Il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a sostegno tre motivi. In particolare lamenta:
2.1 - manifesta illogicità di motivazione e violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità.
Nonostante che il procuratore generale avesse richiesto l'assoluzione della RI, questa era stata condannata in violazione del principio di responsabilità penale personale di cui all'art. 27 Cost., comma 1, sulla base dell'aberrante principio "non poteva non sapere", in sostanza fondato sul titolo dominicale, sul rapporto di coniugio e su quello di potestà genitoriale. Aggiunge il difensore che non si vede come dalle risultanze di causa potesse escludersi che la discarica fosse il risultato residuo di una precedente attività di deposito ormai dismessa, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato il carattere necessariamente commissivo del reato. 2.2 - violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51 bis e dell'art.165 c.p., nonché carenza di motivazione sul punto;
in subordine,
eccezione di incostituzionalità dell'art. 165 c.p. in relazione all'art. 3 Cost.. Al riguardo sostiene anzitutto che la bonifica del sito inquinato prevista dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51 bis non è applicabile per i reati previsti dall'art. 51; in secondo luogo, che la bonifica non poteva essere disposta neppure in forza dell'art. 165 c.p., sia perché essa non può configurare quella "eliminazione delle conseguenze dannose del reato" ivi prevista, sia perché la norma non si applica quando "la legge disponga altrimenti".
In subordine, il ricorrente eccepisce la illegittimità costituzionale della norma, laddove essa non prende in considerazione la capacità economica del condannato ad affrontare il rilevante onere economico della bonifica, discriminando così tra soggetti che hanno e soggetti che non hanno la capacità economica adeguata allo scopo.
Infine, lamenta che i giudici di merito hanno dato un termine di soli quattro mesi per la bonifica, sicuramente troppo esiguo per un'area di 40.000 mq, e inoltre illegittimamente decorrente dalla sentenza di primo grado;
2.3 - violazione dell'art. 158 c.p. e dell'art. 25 Cost., comma 2. Sostiene che le contravvenzioni contestate hanno natura di reati istantanei con effetti permanenti, e che attribuirgli natura permanente comporta una indebita estensione dei confini della condotta tipica in contrasto col principio di legalità del diritto penale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Va anzitutto disatteso il terzo motivo di ricorso (n. 2.3), col quale si sostiene la natura istantanea dei reati contestati e quindi la loro estinzione per prescrizione. Va precisato al riguardo che ha carattere istantaneo il reato di raccolta e trasporto di rifiuti, contestato al TT D.Lgs. n. 22 del 1997, ex art. 51, comma 1, (ora sostituito in perfetta continuità normativa dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, che ha soltanto modificato in aumento le pene pecuniarie, arrotondandole), giacché esso si perfeziona nel luogo e nel momento in cui si realizzano le singole condotte tipiche, a meno che, nel caso in cui la condotta è ripetuta, non si configuri come reato eventualmente abituale, per evitare un aggravamento sanzionatorio che sembra obiettivamente eccedente rispetto alla portata offensiva della condotta. Il caso di specie, nel quale i giudici di merito hanno insindacabilmente accertato che TT IT aveva trasferito (o fatto trasferire dal figlio) nell'area intestata alla moglie un quantitativo di rifiuti pericolosi e non pericolosi che ricopriva circa 40.000 metri quadri, è indubbiamente caratterizzato dalla ripetitività della condotta, e per conseguenza configura propriamente un reato eventualmente abituale. Secondo la migliore interpretazione giurisprudenziale e dottrinale, è invece permanente il concorrente reato di discarica abusiva, contestato al TT e alla moglie D.Lgs. n. 22 del 1997, ex art. 51, comma 3, (ora sostituito in perfetta continuità normativa dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 3, che ha soltanto modificato in aumento le pene pecuniarie, arrotondandole).
Va infatti condivisa la risalente pronuncia delle sezioni unite di questa corte, secondo cui la realizzazione e la gestione di discarica non autorizzata hanno natura di reati permanenti, che possono realizzarsi solo in forma commissiva (Sez. Un. n. 12753 del 5.10.1994, Maccarelli, rv. 199385), salva peraltro la possibilità di un concorso morale da parte del proprietario del fondo, che acconsente consapevolmente alla realizzazione o alla gestione della discarica nel suo terreno (v. Cass. Sez. Fer. n. 44274 del 13.8.2004, Preziosi, rv. 230173).
Giova ricordare a questa proposito che il legislatore ha recentemente definito il concetto di discarica, stabilendo con il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, art. 2, lett. g) del che deve intendersi come discarica "un'area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo (...) nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno".
Tanto premesso, si deve ritenere che la "realizzazione" di una discarica abusiva permane sino a che perdura l'attività di predisposizione e allestimento dell'area adibita allo scopo (ad es. spianamento del terreno, apertura degli accessi, recinzione etc.);
mentre la "gestione" della discarica permane sino a che perdura l'attività di conferimento e di manipolazione dei rifiuti:
sempre che, nei due casi, la permanenza del reato non venga a cessare per il rilascio della relativa autorizzazione.
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno motivatamente accertato che la gestione della discarica era continuata anche oltre la data dell'accertamento (significativo il fatto che il TT era dotato di una macchina spandiletame e che nell'area della moglie erano stati violati i sigilli apposti per un precedente sequestro): sicché la corte territoriale ha legittimamente ritenuto che la permanenza dei reati, unificati nel vincolo di continuazione, si era prolungata sino alla data della sentenza di primo grado (18.11.2002). La prescrizione degli stessi reati, pertanto, maturerà soltanto il 18.5.2007.
4 - In secondo luogo, va disattesa la prima censura (n. 2.1) in ordine alla responsabilità dei prevenuti.
Sul punto, i giudici di merito hanno affermato la responsabilità dei coniugi TT con motivazione plausibile sul piano logico e corretta sul piano giuridico. Che l'accumulo sul terreno della RI di circa 40.000 mq. di rifiuti potesse risalire a una condotta pregressa e ormai dismessa, è una mera ipotesi difensiva, che non solo è priva di qualsiasi supporto probatorio, ma è anche smentita da precise e sintomatiche risultanze processuali, quali:
a) la sorpresa del figlio dell'imputato mentre spargeva i rifiuti sul terreno della madre;
b) il rinvenimento il giorno successivo nel piazzale della ditta dell'imputato di un camion con rimorchio, pronto a trasportare e spandere altrove un altro carico di rifiuti analogo a quello del giorno precedente;
c) la istanza dell'imputato per ottenere le autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività incriminata.
Anche la penale responsabilità di SA RI appare affermata dai giudici di merito non a titolo oggettivo, per la semplice sua qualità di proprietaria dell'area adibita a discarica, ma sulla base di una pluralità di indizi concordanti correttamente valorizzati dai giudici di merito.
Invero, essere proprietaria del terreno e insieme essere moglie di IT TT, che aveva commissionato il conferimento dei rifiuti nel suo terreno, nonché madre di GI TT, che aveva materialmente proceduto al trasporto e al conferimento dei rifiuti, fa legittimamente presumere che la donna fosse consenziente alla condotta abusiva dei due congiunti, la quale era troppo rilevante sotto il profilo quantitativo e temporale per essere effettuata a sua insaputa: sicché la medesima doveva ritenersi moralmente concorrente nel reato di discarica abusiva.
5 - È parimenti infondato il secondo motivo di ricorso (n. 2.2), laddove lamenta che il beneficio della sospensione condizionale della pena sia stato subordinato alla integrale bonifica del terreno de quo.
Al riguardo, va precisato che la subordinazione del beneficio alla bonifica del sito può essere disposta D.Lgs. n. 22 del 1997, ex art.51 bis solo nel caso in cui l'imputato è stato condannato per aver cagionato l'inquinamento del sito, cioè il superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione previsti dal D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 (ex art. 17, commi 1 e 2, richiamati dal citato art. 51
bis), ovvero un pericolo concreto a attuale di inquinamento (analoga disciplina è ora prevista dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 257; solo che il livello di inquinamento necessario è più alto, perché coincide con il superamento di più intense concentrazioni soglia di rischio).
Non è però questo il caso presente.
Tuttavia, ove ricorra uno dei prodromici reati previsti dal D.Lgs. n.22 del 1997, art. 51, commi 1, 2, e 3 che cagionino comunque un inquinamento, il beneficio della sospensione della pena può essere subordinato alla bonifica del sito ai sensi della norma generale dell'art. 165 c.p., secondo cui detto beneficio può essere subordinato, salvo che la legge disponga diversamente, "alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato" (v. Cass. Sez. 3^, n. 35501 del 30.5.2003, Spadetto, rv. 225881). In tal caso, infatti, da una parte l'inquinamento comunque prodotto è indubbiamente una conseguenza del reato, dall'altra non si può ritenere che la legge abbia diversamente disposto, atteso che la surrichiamata disposizione dell'art. 51 bis non configura una disciplina "diversa", ma piuttosto costituisce una specifica applicazione del generale principio codicistico.
C'è solo da precisare come ovvia conseguenza che, applicando il principio generale di cui all'art. 165 c.p., la bonifica alla quale subordinare il beneficio penale non è necessariamente quella proceduralizzata dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 17 (e ora dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 242), ma coinciderà con quella stabilita concretamente dal giudice per eliminare le conseguenze del danno ambientale prodotto, che potrà eventualmente essere verificata expost dal giudice della esecuzione.
6 - In linea subordinata, il ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale della predetta disposizione dell'art. 165 c.p. perché essa non prende in considerazione la capacità economica del condannato, discriminando così tra soggetti economici che hanno e soggetti economici che non hanno la capacità economica - spesso assai rilevante - di eliminare le conseguenze dannose del reato da loro commesso.
Il ricorrente ha richiamato il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il conseguente principio di ragionevolezza che impone di trattare in maniera diversa situazioni diverse. Ma la questione è manifestamente infondata, perché:
- è generalmente riconosciuto che rientra nella insindacabile discrezionalità del legislatore emanare norme astratte che, come tali, non si fanno carico delle innumerevoli differenze materiali che possono caratterizzare i suoi destinatari;
- la disposizione sospettata non commina una sanzione penale, ma subordina un beneficio penale a un comportamento del condannato che il legislatore reputa come indicativo del suo ravvedimento soggettivo e della sua volontà di reintegrare l'ordinamento giuridico e l'interesse sociale lesi dal reato: sotto questo profilo non è affatto irragionevole trattare ugualmente destinatari del beneficio che abbiano capacità economiche diverse, perché risponde a un ragionevole criterio di responsabilità che chi possiede minori capacità economiche eviti di commettere reati di cui non sia in grado di risarcire i danni;
- inoltre, è lo stesso art. 165 c.p. che attribuisce al giudice il potere di indicare le concrete modalità per la esecuzione degli obblighi risarcitori e ripristinatori, e con ciò ragionevolmente affida al potere discrezionale dell'autorità giudiziaria la possibilità di graduare nel tempo la eliminazione delle conseguenze del reato in relazione alla concreta difficoltà tecnica e/o economica delle opere necessarie;
- infine, in materia di reati ambientali, da una parte vige il principio comunitario "chi inquina paga", dall'altra il danno derivante dai reati stessi (inquinamento) è generalmente tanto più alto quanto più grande è la dimensione produttiva dell'operatore economico responsabile, con la conseguenza che a inquinamento maggiore corrisponde verosimilmente maggiore capacità economica del responsabile di eliminare l'inquinamento.
7 - È invece fondata la censura del ricorrente, laddove lamenta che il termine di quattro mesi fissato per eseguire la bonifica del sito, e quindi per beneficiare della sospensione condizionale della pena, decorra dalla data della pronuncia di primo grado e non dal passaggio in giudicato della sentenza.
Su questo tema la giurisprudenza di legittimità è oscillante. Un primo orientamento, infatti, ha stabilito che il giudice, nel concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al versamento di una provvisionale a favore della parte civile, può fissare un termine per il versamento stesso anteriore al passaggio in giudicato della sentenza: per giungere a questa conclusione in genere si valorizza il carattere immediatamente esecutivo della provvisionale a norma dell'art. 540 c.p.p., comma 2, (ex plurimis Sez. 1^, n. 5568 del 21.1.2004, Sorgendone, rv. 229831;
Sez. 4^, n. 36769 del 9.6.2004, Cricchi, rv. 229691; Sez. 2^, n. 870 del 13.11.1997, Fascini, rv. 219576). Un altro orientamento, invece, ha affermato che in tal modo si renderebbe irreversibile contra ius la statuizione sulla subordinazione del beneficio, e quindi su un capo penale, anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza (così Sez. 6^, n. 2347 del 5.2.1998, Serra, rv. 209988; nello stesso senso in precedenza Sez. I ord. n. 766 del 31.3.1978, Marini, rv. 138842 e Sez. VI sent. n. 4610 del 22.10.1988, Tornatore, rv. 180015). Ad avviso del collegio, il primo orientamento, benché maggioritario, non può essere condiviso perché, anche nelle decisioni più argomentate, esso non distingue correttamente tra l'esecutività del capo civile sulla provvisionale e la esecutività del capo penale sulla subordinazione della sospensione condizionale della pena. Al riguardo gli artt. 648 e 650 c.p.p. statuiscono una regola generale in forza della quale, salvo che la legge disponga diversamente, l'esecutività della sentenza è conseguenza della sua irrevocabilità (cosa giudicata formale). Le deroghe disposte dalla legge sono appunto l'immediata esecutività della statuizione sulla provvisionale a favore della parte civile ex art. 540 c.p.p., comma 2, e quella delle statuizioni del giudice di appello sull'azione civile ex art. 605 c.p.p., comma 2. Non è invece ammessa una esecuzione ante iudicatum dei capi penali della pronuncia. Orbene, in questi capi penali sono indubbiamente comprese le statuizioni sulla sospensione condizionale della pena, sulla subordinazione del beneficio al risarcimento del danno o alle eliminazione delle conseguenze del reato e infine sul termine di decorrenza per adempiere questi obblighi risarcitori o ripristinatori.
Ne deriva che il giudice, mentre può ovviamente stabilire una provvisionale immediatamente esecutiva (capo civile), nel subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno o alla eliminazione delle conseguenze del reato (capo penale) non può fissare un termine per il risarcimento o la eliminazione che decorra prima del passaggio in giudicato della sentenza, essendo questo termine un elemento essenziale del suddetto beneficio.
Questa soluzione è vieppiù indiscutibile quando - come nel caso di specie - il giudice subordina il beneficio penale, non già al versamento della provvisionale a favore della parte civile, per il quale esiste una deroga al principio generale (che va interpretata restrittivamente), ma alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, per la quale una deroga siffatta non è rinvenibile nell'ordinamento.
Per conseguenza, occorre annullare la sentenza impugnata limitatamente alla decorrenza del termine fissato dal giudice di merito per la eliminazione delle conseguenze dannose del reato, e quindi per il godimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l), l'annullamento è senza rinvio, giacché la decorrenza del predetto termine va fissato ex lege dal passaggio in giudicato formale della sentenza.
P.Q.M.
la corte suprema di cassazione dichiara manifestamente infondata la sollevata questione di illegittimità costituzionale;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al termine iniziale apposto alla subordinazione della sospensione condizionale della pena, termine che stabilisce dal passaggio in giudicato della sentenza;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2007