Versione
21 aprile 1942
21 aprile 1942
Art. 245.
(Ordinanza di ammissione).
Con l'ordinanza che ammette la prova il giudice istruttore riduce le liste dei testimoni sovrabbondanti ed elimina i testimoni che non possono essere sentiti per legge.
La rinuncia fatta da una parte all'audizione dei testimoni da essa indicati non ha effetto se le altre non vi aderiscono e se il giudice non vi consente.
(Ordinanza di ammissione).
Con l'ordinanza che ammette la prova il giudice istruttore riduce le liste dei testimoni sovrabbondanti ed elimina i testimoni che non possono essere sentiti per legge.
La rinuncia fatta da una parte all'audizione dei testimoni da essa indicati non ha effetto se le altre non vi aderiscono e se il giudice non vi consente.
Commentari • 73
- 1. Quando si possono revocare i testimoni?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 16 ottobre 2026 · 21.913681
[…] Il potere di revoca può essere esercitato tutte le volte in cui l'assunzione delle testimonianze inizialmente ammesse appaia inutile. È appena il caso di precisare che, con l'ordinanza che ammette la prova, il giudice già dispone inizialmente del potere di ridurre le liste dei testimoni sovrabbondanti e di eliminare i testimoni che non possono essere sentiti per legge (art. 245 c.p.c.). […] Le parti possono rinunciare ai testimoni? Sia nel processo penale che in quello civile è permesso alle parti rinunciare ai testimoni di cui hanno chiesto e ottenuto l'ammissione, ma solo se le altre parti e il giudice acconsentono (art. 495 c.p.p. e 245 c.p.c.). […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/07/2023, n. 1451Provvedimento: […] “L'assunzione di testi che non siano stati preventivamente e specificamente indicati può essere consentita solamente nei casi previsti dall'art. 257 c.p.c., con una enunciazione che deve ritenersi tassativa, dal momento che l'obbligo della rituale indicazione è inderogabile e la preclusione ex art. 244 c.p.c. ha il suo fondamento nel sistema del vigente codice e si inquadra nel principio, espresso dal successivo art. 245 c.p.c., secondo il quale il giudice provvede sull'ammissibilità delle prove proposte e sui testi da escutere con valutazione sincrona e complessiva delle istanze che tutte le parti hanno sottoposto al suo esame (…)” (Cass. 8929 2019). Dalla lettura dell'articoloLeggi di più...
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- art. 244 c.p.c.