Provvedimento: […] Ritenuta ammissibile e rilevante, ammette la chiesta prova per testi sulle circostanze capitolate ai nn. 1, 2, 2 bis, 3 bis, depurate di ogni espressione valutativa, con due testi a scelta ex art. 245 c.p.c. La riduzione della lista testimoniale ritenuta sovrabbondante dal giudice del merito costituisce infatti un potere tipicamente discrezionale, non censurabile in sede di legittimità ed esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova, potendo anche il giudice non esaurire l'esame di tutti i testi ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua la ulteriore assunzione della prova (Cass. Civ., Sez. II, 21 maggio 2012, n. 8021).
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