Sentenza 11 febbraio 2010
Massime • 1
Anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto Testo Unico ambientale) che ha attribuito in via esclusiva la richiesta risarcitoria per danno ambientale al Ministero dell'Ambiente, le associazioni ecologiste sono legittimate a costituirsi parte civile al solo fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti dal sodalizio a causa del degrado ambientale, mentre non possono agire in giudizio per il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica. (Nella specie detta legittimazione è stata riconosciuta al Circolo Legambiente ed al WWF Italia).
Commentari • 4
- 1. Danno ambientale: aspetti sul risarcimento in favore dell’associazione ambientalista.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
La normativa speciale dal “danno ambientale” ex D.Lgs. n. 152/2006 si affianca (non sussistendo alcuna antinomia reale) alla disciplina generale del danno posta dal codice civile, sicché le associazioni ambientaliste – pure dopo l'abrogazione delle previsioni di legge che le autorizzavano a proporre, in caso di inerzia degli enti territoriali, le azioni risarcitorie per danno ambientale (art. 9, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, abrogato dall'art. 318 del D.Lgs, n. 152/2006) – sono legittimate alla costituzione di parte civile “iure proprio”, nel processo per reati che abbiano cagionato pregiudizi all'ambiente, per il risarcimento non del danno all'ambiente come interesse pubblico, bensì …
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IL CASO TARANTO. IL RISARCIMENTO IURE PROPRIO IN SEDE CIVILE PER LE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE (IN RELAZIONE AI REATI AMBIENTALI)*. SENTENZA N. 508/17 DEL TRIBUNALE DI TARANTO. Avv. Marcello Scapati Avv. Arianna Volpe Al fine di poter sviluppare un elaborato che tratti della riconosciuta legittimazione ad agire per gli enti territoriali nell'ambito del danno ambientale, alla luce della vasta dottrina e giurisprudenza in materia esistenti, è presupposto indefettibile accennare alla definizione del concetto di ambiente e, soprattutto, approfondirne l'aspetto risarcitorio. Ad onor del vero non esiste una definizione chiara e univoca del concetto di ambiente a causa dei diversi intuiti …
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Sulla legittimazione alla costituzione di parte civile degli enti pubblici territoriali e/o enti esponenziali nei processi per reati ambientali. 1- IL BENE GIURIDICO TUTELATO DALLE NORME INCRIMINATRICI Tanto l'articolo 734 c.p. che l'articolo 181 1bis(a) del Codice dei beni culturali e del paesaggio (emanato con decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 in Suppl. ordinario n. 28 alla Gazz. Uff., 24 febbraio 2004, n. 45) costituiscono il sistema normativo a protezione dei beni paesaggistici ed ambientali. L'interesse protetto è quello di rilevanza costituzionale relativo alla conservazione della ricchezza estetica naturale del territorio nazionale, in conformità all'articolo 9 della …
Leggi di più… - 4. Traffico e smaltimento illecito di rifiuti: la Cassazione ribadisce i requisitiAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 14 febbraio 2015
Traffico e smaltimento illecito di rifiuti: la Cassazione ribadisce i requisiti di rappresentanza delle parti civili ed i limiti al danno risarcibile in sede penale. Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 novembre 2014 – 11 febbraio 2015, n. 3345 Presidente Mannino - Relatore Franco Svolgimento del processo 1. Con sentenza del 1 febbraio 2010, il giudice del tribunale di Rieti, sezione distaccata di Poggio Mirteto, dichiarò D.M. , C.R. e Ca.An. (oltre a numerosi altri soggetti) responsabili del reato di cui (capo A) agli artt. 81, 53 bis d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 260 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152) per avere, il D. quale legale rappresentante della Masan srl, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/02/2010, n. 14828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14828 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 11/02/2010
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 302
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 22378/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE IS BE, N. IL 01/01/1951;
2) S.P.A. ING. O. MAZZITELLI;
avverso la sentenza n. 1111/2007 CORTE APPELLO di BARI, del 03/06/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione con conferma della statuizioni civili.
Uditi i difensori avv.ti Gargano Raffaele, D'Amato Pantaleo, De Gennaro Davide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Confermando la decisione del Tribunale, la Corte di Appello di Bari, con sentenza 3 giugno 2008, ha ritenuto De EI RT responsabile dei reati previsti dall'art. 81 cpv. c.p., D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, commi 1, 2, 3, D.P.R. n. 203 del 1988, art. 24, comma 4, art. 674 c.p., D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59, comma 8 e l'ha condannato alla pena di giustizia oltre al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parte civili.
Per giungere a tale conclusione, i Giudici hanno disatteso la prospettazione difensiva di nullità dello avviso di chiusura delle indagini e di inammissibilità della costituzione delle parti civili (CI AM e WF IT) per difetto di legittimazione;
sul punto, hanno rilevato come le associazioni ambientalistiche si fossero costituite in base alla legge allora vigente (L. n. 349 del 1986, art. 18) per cui la costituzione mantiene efficacia nonostante la novazione legislativa. Indi, i Giudici hanno ricordato il procedimento amministrativo che si è concluso con la determina 50 del 2003, con la quale la Provincia di Bari ha rilasciato alla impresa FE AZ s.p.a. (di cui l'attuale imputato era l'amministratore) autorizzazione per l'esercizio dell'attività di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e fanghi da impianti di depurazione mediante compostaggio (il compost doveva servire per ammendante in agricoltura).
Effettuato un sopralluogo in data 29 ottobre 2003, gli accertatoli hanno evidenziato che l'impianto era gestito in maniera non corretta e riscontravato varie irregolarità che hanno originato il presente processo.
Alla base della illegale situazione, si poneva la circostanza che l'impianto era stato progettato e realizzato per trattare 85 tonnellate di rifiuti al giorno, mentre l'autorizzazione consentite la gestione di 270 tonnellate per una dolosa prospettazione della capacità dell'impianto da parte dell'imputato; costui, inoltre, per scelta imprenditoriale e senza adeguata programmazione, aveva aperto la ricezione di rifiuti ad altri bacini anche extra- regionali. La Corte ha concluso per la sussistenza di tutti i reati per i quali De EI era stato condannato dal Tribunale (per i motivi che saranno in prosieguo precisati) ed ha confermato le statuizioni civili. Per l'annullamento della sentenza, l'imputato, anche nella sua qualità di responsabile civile, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che è nullo il decreto di citazione a giudizio avanti il Tribunale perché l'avviso di conclusione delle indagini, dopo l'interrogatorio dello imputato, avrebbe dovuto essere reiterato;
- che non era ammissibile la costituzione di parte civile del CI AM, WF IT, SM di Molfetta in quanto la richiesta risarcitoria per danno ambientale è attribuita in via esclusiva al Ministro dell'Ambiente a sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 311 e, comunque, mancavano i requisiti richiesti dalla giurisprudenza per la loro costituzione: inoltre, i primi due enti non avevano subito in concreto un danno e quello della SM era stato oggetto di transazione;
- che era legittimo il provvedimento autorizzatorio che permetteva la gestione di 270 tonnellate al giorno (al posto delle precedenti 85) dal momento che l'aumento non incideva sulle caratteristiche del ciclo produttivo;
inoltre, era legittima la ricezione dei rifiuti non pericolosi provenienti da siti extraregionali;
- che sussistevano i requisiti temporali e quantitativi per ritenere non l'abbandono di rifiuti per cui è stato condannato (D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 52, comma 2), ma il deposto temporaneo;
- che non è configurabile il reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 4 in relazione alla qualità del compost prodotto perché le prescrizioni riguardavano le modalità di lavorazione e non il raggiungimento di un risultato;
- che la giacenza dei rifiuti era dovuta dalla illecita opposizione dei gerenti delle discariche di altri bacini di accoglierli:
comunque, l'accumulo non aveva carattere di definitività e non costituiva una discarica con conseguente inapplicabilità della previsione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 3;
- che non vi è prova che le emissioni in atmosfera superassero i limiti indicati in sede di collaudo per cui è insussistente la violazione al D.P.R. n. 203 del 1988, art. 24, comma 4;
- che il reato previsto dall'art. 674 c.p. è provato solo dalle sensazioni soggettive di alcuni testi;
- che nessuna analisi conferma che il liquido possa qualificarsi percolato e, comunque, lo scarico era occasionale con conseguente inesistenza della contravvenzione ex D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59, comma 8;
- che la Corte non ha tenuto conto che, per i fatti per cui è processo, l'imputato era già stato giudicato con sentenza 117/2005 del Tribunale di Trani;
- che non è congrua la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, sulla quantificazione della provvisionale alle parti civili, sulla mancata rinnovazione del dibattimento;
- che i reati sono prescritti.
L'ultima deduzione è meritevole di accoglimento.
Si deve rilevare che, per le contravvenzioni (accertate fino al 29 ottobre 2003) si è maturato il termine previsto dagli artt. 157 e 160 c.p., anche tenuto conto dei periodi di sospensione del corso della prescrizione.
Di conseguenza, la Corte deve annullare la impugnata sentenza senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione;
il contenuto dell'atto di ricorso - poiché nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili - deve essere esaminato ai limitati fini dell'art. 578 c.p.p.. A sensi di tale articolo, la Corte deve compiere una duplice valutazione: da un lato, stabilire se siano provati gli estremi dei reati dai quali le parti civili fanno discendere il loro diritto al risarcimento e, dall'altro, accertare, sia pure in modo sommario, la sussistenza di tale diritto.
Tanto premesso, si osserva come non sia evidenziabile la nullità del decreto di citazione a giudizio prospettata dal ricorrente sotto il profilo della mancata reiterazione dell'avviso di chiusura delle indagini in esito all'interrogatorio dell'imputato; si è verificato che il Pubblico Ministero - dopo la emissione dell'avviso previsto dall'art. 415 bis c.p.p., e la scadenza del termine per espletare le indagini e prima dell'esercizio della azione penale - ha provveduto alla audizione dell'imputato.
L'errore procedurale comportava, a sensi dell'art. 407 c.p.p., u.c., solo la sanzione di inutilizzabilità dello interrogato che non è stato neppure menzionato nelle sentenze dei Giudici di merito. Non fondato è il motivo di ricorso concernente la inammissibilità della costituzione delle parti civili CI AM e WF IT in relazione alle quali la conclusione dei Giudici di merito è condivisibile anche se deve essere sorretta da diverso apparato argomentativo. Il principio indiscusso che tutte le associazioni, riconosciute o non, possono costituirsi parte civile qualora abbiano subito la lesione di un diritto soggettivo (o di un interesse giuridicamente rilevante secondo la Sentenza delle Sezioni Unite civili n. 500 del 1999) da una azione criminosa è stato riconosciuto, dopo varie oscillazioni giurisprudenziali, alle associazioni ecologiche in relazione ai reati che hanno come ricaduta un danno ambientale.
Tale nocumento ha dimensioni diversificate: la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il danno in esame presenta, oltre a quella pubblica, una dimensione personale e sociale quale lesione del diritto fondamentale all'ambiente salubre di ogni uomo e delle formazioni sociali nelle quali si sviluppa la personalità: il danno ambientale in quanto lesivo di un bene di rilevanza costituzionale, quanto meno indiretta, reca una offesa alla persona umana nella sua sfera individuale e sociale.
In tale contesto, è riscontrabile in capo alle associazioni ecologiche un interesse legittimo alla tutela del territorio ed è stata riconosciuta la loro possibilità di costituirsi parti civili nel processo alle seguenti condizioni.
Le ricordate associazioni non possono costituirsi parte civile al fine di chiedere la liquidazione del danno ambientale di natura pubblica (a sensi della L. n. 348 del 1986, art. 18 ed ora del D.Lgs. n. 152 del 2006), ma possono agire in giudizio - in virtù del principio fondamentale in tema di nocumento ingiusto risarcibile enucleato dall'art. 2043 c.c. - per il risarcimento dei danni patiti dal sodalizio a causa del degrado ambientale.
Occorre, inoltre, rilevare che non possono costituirsi parte civili le associazioni portatrici di interessi meramente diffusi - comuni a più persone e non passibili di appropriazione individuale - che non sono suscettibili di tutela giurisdizionale;
al fine che rileva, necessita che le associazioni siano esponenziali di interessi ambientali concretamente individualizzati, cioè, di interessi collettivi legittimi (ex plurimis Sezione terza sentenza 33887/2006). Pertanto, non sono legittimati a costituirsi parte civile gli enti e le associazioni quando l'interesse perseguito sia quello genericamente inteso all'ambiente o, comunque, un interesse che, per essere caratterizzato da un mero collegamento con quello pubblico, resta diffuso e, come tale, non proprio del sodalizio e non risarcibile. Quando, invece, l'interesse allo ambiente non rimane una categoria astratta, ma si concretizza in una realtà storica di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo, esso cessa di essere comune alla generalità dei consociati. In questo caso, le associazioni sono centri di tutela e di imputazione dell'interesse collettivo all'ambiente che, in tale modo, cessa di essere diffuso e diviene soggettivizzato e personificato. Poiché una associazione possa essere considerata esponenziale di un interesse della collettività, in cui si trova il bene oggetto di protezione, necessita che abbia come fine essenziale statutario la tutela dello ambiente, sia radicata nel territorio anche attraverso sedi sociali, sia rappresentativa di un gruppo significativo di consociati, abbia dato prova di continuità del suo contributo a difesa del territorio. A tali condizioni, le associazioni ecologistiche sono legittimate in via autonoma e principale alla azione di risarcimento per il danno ambientale con diritto al ristoro del nocumento commisurato alla lesione degli interesse collettivi rappresentati. Dal testo della sentenza di primo grado, emerge che il CI AM e WF IT avevano i requisiti su richiesti per cui la loro costituzione di parti civile è legittima.
Questi Enti hanno subito, quanto meno, una potenziale lesione di natura non patrimoniale attinente alla personalità del sodalizio per il discredito derivante dal mancato raggiungimento dei fini istituzionali. In relazione alla parte civile SM (per la quale non sono di attualità le problematiche trattate) si rileva come l'azienda abbia prospettato, ed in parte provato, l'esistenza di danni materiali dovuti ai maggiori costi subiti per lo smaltimento dei rifiuti in discariche alternative cui ha dovuto fare ricorso a causa delle inadempienze della ditta dell'imputato. Il ricorrente ha lamentato che i Giudici di merito, nella condanna generica al risarcimento dei danni e nella quantificazione della provvisionale, non hanno considerato la transazione intervenuta con la SM. Ma la parte civile ha sostenuto- senza essere smentita sul punto - che la transazione era subordinata ad una condizione risolutiva che si è verificata. Il problema, peraltro, può essere affrontato dal Giudice civile davanti al quale le parti sono state rinviate per la liquidazione definitiva del danno.
In merito alla quantificazione della provvisionale, si osserva come il relativo provvedimento non sia impugnabile in Cassazione in quanto, per la sua natura insuscettibile di passare in giudicato, è destinato ad essere superato dalla effettiva liquidazione dello integrale risarcimento.
Le censure sulla configurabilità dei reati non sono meritevoli di accoglimento.
La Corte di Appello, nella impugnata sentenza, ha dato atto delle indagini di natura tecnica e delle fonti probatorie dalle quali ha tratto il suo convincimento, ha sorretto la conclusione con motivazione congrua e completa e, dopo avere preso in considerazione le deduzioni difensive, e le correttamente confutate: la decisione non presenta vizi motivazionali deducibili in questa sede. In particolare, per la contravvenzione di abbandono dei rifiuti (D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 52, comma 2), la Corte territoriale ha ritenuto che non vi fossero gli estremi quantitativi e qualitativi e le altre condizioni richieste dalla legge per considerare il deposito temporaneo con conseguente deroga alla disciplina dal D.Lgs. n. 22 del 1997: la conclusione, correttamente motivata, ha come referente i dati provenienti dallo stesso imputato. Relativamente al reato di violazione alle prescrizioni della autorizzazione (D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 4), i Giudici hanno indicato le analisi
(ritenute pienamente attendibili ed il cui esito non è messo in discussione dal ricorrente) dalle quali risultava come il compost non avesse le caratteristi richieste dalla legge e da uno specifico obbligo contrattuale.
In riferimento al reato di discarica abusiva (D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 3), la Corte ha avuto cura di indicare gli elementi fattuali dai quali ha tratto la conclusione che le aree adiacenti allo impianto fossero diventate ricettacolo di rifiuti indifferenziati e di compost fuori specifica;
i materiali, ammassati da tempo e con caratteri di definitività, non erano destinati al trattamento ed al recupero e, pertanto, la conclusione circa la sussistenza di una discarica abusiva non merita censure. Per superere questa conclusione, il ricorrente ha formulato motivi in fatto che esulano dai limiti cognitivi di questa Corte. Per quanto concerne la violazione alla disciplina sui rifiuti, la deduzione della difesa, secondo la quale l'impianto poteva gestire 270 tonnellate al giorno e ricevere rifiuti extraregionali, non ha influenza alcuna sulla comprovata configurabilità dei reati. I rifiuti generavano un percolato che invadeva il suolo e le acque sotterranee e questa circostanza ha permesso ai Giudici di merito di affermare la responsabilità dell'imputato per il reato previsto dal D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59, comma 8; la tesi del ricorrente circa la natura del liquido e l'occasionalità dello scarico non trova conforto nel testo della sentenza impugnata.
Con riguardo alla contravvenzione prevista dal D.P.R. n. 203 del 1988, art. 24, comma 4, la Corte ha rilevato come l'autorizzazione prevedesse che i processi (ad eccezione della fermentazione) fossero effettuati al coperto e che le emissioni fossero convogliate, prima dello scarico in atmosfera,in un impianto di abbattimento;
tali prescrizioni non erano rispettate per cui la gestione avveniva in modo difforme da quanto previsto dal progetto approvato dalla Provincia. Essendo stata contestata la fattispecie di inosservanza alle ricordate prescrizioni e non il superamento dei limiti di emissione, la prospettazione difensiva sul tema non è conferente. Infine, la gestione dell'impianto in generale e dei rifiuti in particolare senza il rispetto della normativa di settore ha avuto come ricaduta la diffusione di odori che procuravano molestie ai vicini (con conseguente configurabilità della fattispecie di reato prevista dall'art. 674 c.p.); la circostanza è dimostrata non da soggettive percezioni, ma dagli accertamenti tecnici e dalle analisi effettuate. La residua deduzione, sulla violazione del ne bis in idem, è già stata sottoposta al vaglio dei Giudici di merito e disattesa sotto il profilo che la precedente sentenza n 117/2005 del Tribunale di Trani riguardava fatti diversi (per l'epoca dei commessi reati) da quelli per cui si procede;
nulla ha rilevato il ricorrente per contrastare questa conclusione.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione;
conferma le statuizioni civili;
condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese delle parti civili di questo grado di giudizio liquidate in complessivi Euro 2.500,00 per l'SM di Molfetta, Euro duemila per WF, Euro 2000 per AM, Euro mille ciascuno per le restanti parti civili oltre gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2010