Sentenza 17 febbraio 1998
Massime • 1
In tema di successione di leggi penali gli atti aventi natura meramente amministrativa, sia pure di portata generale ed integranti precetti penalmente sanzionati, non fanno venire meno il commesso reato, determinando semplicemente una variazione di quelle integrazioni del precetto, che sono previste come mutevoli, e la cui decorrenza non può che coincidere con l'emanazione del relativo provvedimento della P.A. (Fattispecie nella quale era stata deliberata la sospensione sperimentale del regime del prezzo amministrato del pane dopo la consumazione del reato di cui all'art. 14 D.L.vo C.P.S. 15/09/1947 n. 896 -vendita a prezzo superiore a quello imposto dal C.I.P.)
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Leggi di più… - 2. Usura, tassi, banca, ignoranza, reatoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 luglio 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/1998, n. 4720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4720 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 1998 |
Testo completo
composta dagli ill.mi signori: Udienza pubblica
Dott. Angelo Giuliano Presidente del 17 febbraio 1998
1. Dott. Antonio Morgigni Consigliere SENTENZA
2. Dott. Ferdinando Imposimato Consigliere N.528
3. Dott. Alfredo Teresi Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Carlo M. Grillo Consigliere N. 30472/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IT US, nato a [...] il [...], avverso la sentenza n. 284 del 22/4-3/5/97, pronunciata dalla Corte di Appello di Catania. -Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Carlo M. Grillo;
-udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale dr G. Vacca, con le quali chiede il rigetto del ricorso;
la Corte osserva:
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 28/11/95, il Pretore di Comiso assolveva "perché il fatto non sussiste", assieme ad altri imputati, IA SE dal reato di cui all' art. 14 D.L.vo C.P.S. n. 896/1947, ratificato con L. n. 561/1956 (vendita di pane a prezzi superiori a quelli imposti dal C.I.P.), commesso nell' ottobre 1992. Avvero tale decisione proponeva appello il Procuratore Generale della Repubblica competente e la Corte distrettuale, con la sentenza indicata in premessa, condannava il predetto -ritenuta l' ipotesi lieve di cui al 3^ comma del citato art. 14- alla pena di L.
1.000.000 di multa. Ricorre per cassazione l' imputato, deducendo: 1) inosservanza e/o erronea applicazione di legge penale, non sussistendo il reato de quo sotto il profilo oggettivo, in quanto il provvedimento prefettizio, che vincolava il prezzo del pane "a pezzature speciali" a 1.200 al chilo, non era stato pubblicato nel foglio per gli annunzi legali, come prescritto dall' art. 10 del decreto in questione;
2) mancata motivazione e violazione di legge in punto responsabilità, essendo vaga la deposizione del carabiniere del N.A.S. circa l' oggetto dell' addebito, mancando la precisa indicazione del prodotto in relazione al quale non sarebbe stato rispettato il prezzo calmierato;
3) inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione all' art. 2, comma 2, c.p., giacché il C.I.P.E. nel '93 ha deliberato la cessazione delle attribuzioni del C.I.P. in materia di pane, con cio' abrogando il precetto della norma che si pretende violata;
4) mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna che, quantunque non espressamente richiesta, doveva essere accordata dalla Corte del merito.
All' odierna udienza, il P.G. conclude come riportato in epigrafe. Il ricorso è infondato.
In ordine alla prima doglianza, ritene il Collegio che la motivazione dei giudici di merito sia appagante perché corretta ed adeguata, avendo essi accertato "in fatto" che la delibera del C.P.P. del 29/3/82, riguardante il prezzo del pane, semplicemente richiamata dal Prefetto di Ragusa col provvedimento de quo, era stata ritualmente pubblicata sulla G.U.R.S. dell' 8/5/82, donde la sua incontestabile efficacia. Peraltro -con riferimento alla sussistenza dell' elemento intenzionale del reato- è- stato osservato nella sentenza impugnata che il menzionato provvedimento prefettizio era stato portato a conoscenza singolarmente di tutti i destinatari, tra cui l' odierno ricorrente, che lo avevano sottoscritto "per presa visione". Per quanto riguarda la seconda doglianza, la Corte distrettuale ha ritenuto sufficiente a dimostrare la colpevolezza dell' imputato l' accertamento, da parte degli agenti che eseguirono il controllo (e la loro puntuale deposizione), delle pezzature di pane e del relativo prezzo, pur non avendo essi verificato la composizione organica del pane.
Ebbene, anche tale motivazione è corretta ed adeguata, giacché, nel caso di specie, trattasi di un accertamento "in fatto" espletato dai giudici di merito, la cui motivazione non risulta dal testo stesso della sentenza manifestamente illogica.
In ordine al terzo motivo di gravame, è opportuno ricordare, innanzi tutto, la natura dell' art. 14 D.L.vo C.P.S. n. 896/1947 che, secondo costante giurisprudenza, è una norma penale in bianco contenente la sanzione di un precetto emanato di volta in volta dall' Autorità amministrativa in relazione a situazioni particolari e contingenti. Pertanto, la modifica da parte della detta Autorità di una sua precedente determinazione non realizza un' ipotesi di successione di legge penale nel tempo. La disposizione di cui all' art. 2, comma 2, c.p., infatti, che regola la detta successione, delimita espressamente la sfera di applicazione del principio della non ultrattività della norma meno favorevole all' imputato con riferimento all' ipotesi che, secondo una legge posteriore, il fatto anteriormente perseguito penalmente non costituisca reato ed esclude, quindi, che atti aventi natura meramente amministrativa, sia pure di portata generale ed integranti precetti penalmente sanzionati, facciano venir meno il commesso reato.
In definitiva,per quanto concerne la fattispecie in esame, la circostanza che, successivamente ai fatti di causa -e precisamente con provvedimento n. 6 adottato dalla Giunta del C.I.P. il 16 marzo 1993 e ratificato il 29 dicembre 1993- sia stata deliberata la sospensione sperimentale del regime di prezzo amministrato del pane, non fa venir meno il reato in questione per abrogazione della norma incriminatrice, la quale resta invece vigente ed immutata, ma determina semplicemente una variazione (peraltro provvisoria, nel caso di specie) di quelle integrazioni del precetto, che sono previste come mutevoli, e la cui decorrenza, quindi, non può che coincidere con 11 emanazione del relativo provvedimento della pubblica amministrazione.
Per finire, è infondata anche l' ultima censura, riguardante la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna, in quanto nessuna richiesta è stata avanzata in tal senso dalla difesa, per cui -tra l' altro- nessun onere di specifica motivazione gravava sulla Corte distrettuale.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 1998