Sentenza 19 marzo 1999
Massime • 1
L'istituto della successione delle leggi penali(art.2 cod. pen.) riguarda la successione nel tempo delle norme incriminatrici, ovvero di quelle norme che definiscono la struttura essenziale e circostanziata del reato. Nell'ambito di operatività dell'istituto in esame non rientrano, invece, le vicende successorie di norme extra-penali che non integrano la fattispecie incriminatrice ne' quelle di atti o fatti amministrativi che, pur influendo sulla punibilità o meno di determinate condotte, non implicano una modifica della disposizione sanzionatoria penale, che resta, pertanto, immutata e quindi in vigore. Ne consegue che la successione di norme extra-penali determina esclusivamente una variazione del contenuto del precetto con decorrenza dalla emanazione del successivo provvedimento e che, in tale ipotesi, non viene meno il disvalore penale del fatto anteriormente commesso. (Fattispecie relativa ad esercizio di attività venatoria vietata da una legge regionale al momento della commissione del fatto, e successivamente consentita in virtù di abrogazione della medesima legge).
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Leggi di più… - 2. Usura, tassi, banca, ignoranza, reatoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 luglio 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/03/1999, n. 5457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5457 |
| Data del deposito : | 19 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. Pietro GIAMMANCO Presidente del 19/3/1999
1. Dott. Nicola QUITADAMO Consigliere SENTENZA
2. Dott. Saverio MANNINO " N. 952
3. Dott. Claudia SQUASSONI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Aldo FIALE " N. 46750/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Milano
Avverso la sentenza 23/6/1998 del Pretore di Milano - Sezione distaccata di Cassano d'Adda, pronunziata nei capoluoghi di:
1- AR NN, n. a Vimercate il 5/4/1960
2- RO AN, n. a Napoli il 30/9/1953
3- DI UD G. n. a Limbiate il 15/9/1952
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo FIALE
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Bruno RANIERI che ha concluso per la conversione del ricorso in appello, ex art. 569, 3^ comma, c.p.p., con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Milano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 23/6/1998 il Pretore di Milano - Sezione distaccata di Cassano d'Adda ha assolto, "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato", AR NN, AS AN e DI UD G. dall'imputazione di cui:
- agli artt. 21, lett. b), e 30, lett. d), legge n. 157/1992, per avere esercitato la caccia all'interno del perimetro del Parco naturale Adda Nord - acc. l'1/12/1996.
La normativa riguardante il Parco dell'Adda Nord, anche sulla base della ricostruzione operata dal Pretore, può compendiarsi come segue:
- il Parco è stato istituito con legge della Regione Lombardia n. 80 del 1983;
- con delibera 8/1/1993 dell'assemblea consortile è stato adottato il piano territoriale di coordinamento del Parco che, all'art. 46, vieta la caccia al suo interno con richiamo alla legge statale 6/12/1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette);
- il relativo regime di salvaguardia ha avuto vigore dal 17/1/1994 al 17/1/1996;
- l'art. 21, 1^ comma - lett. b), della legge n. 157/1992, in considerazione della vastità sul territorio nazionale delle aree classificate a parco o a riserva naturale, ha concesso un termine alle Regioni per eventuali riperimetrazioni, all'interno dei parchi costituiti anteriormente all'entrata in vigore della legge n.394/1991, di zone più limitate "ad elevato grado di naturalità"
alle quali restringere il divieto di caccia sancito dalla normativa nazionale;
- tale termine, con successivi decreti - legge, ha subito numerose reiterazioni fino al 31/1/1997 (D.L. 23/10/1996, convertito con modificazioni nella legge 23/12/1996, n. 649);
- il 9/11/1996 è entrata in vigore la legge della Regione Lombardia n. 32/1996, la quale - all'art. 13, 5^ comma, sanciva il divieto di caccia relativamente ai parchi regionali per i quali fossero stati approvati i relativi piani territoriali di coordinamento, ovvero fossero state adottate le relative proposte di piano, nelle aree di riserva naturale comunque classificate, individuate dai suddetti piani e proposte di piano, e nelle altre aree precluse all'esercizio venatorio dagli stessi piani e proposte di piano, come identificate negli allegati cartografici (tra cui era ricompresa la planimetria di piano del Parco dell'Adda Nord, adottata con l'anzidetta deliberazione di assemblea consortile dell'8/1/1993);
- il primo comma dell'art. 1 della legge della Regione Lombardia n.38 del 17/10/1997 (successiva all'accertamento del reato, avvenuto l'1/12/1996) ha abrogato il 5^ comma dell'art. 13 della legge regionale n. 32/1996 ed ha escluso la zona in cui è stato accertato il fatto contestato dal novero delle aree del Parco dell'Adda Nord definite "di alta naturalità" per le quali vige il divieto di caccia, sicché in detta zona, nella vigenza della nuova normativa, la caccia è consentita.
Sulla base di tale ricostruzione si sarebbe avuta, secondo la decisione pretorile, una successione di leggi nel tempo favorevole agli imputati, in quanto la legislazione regionale "non può che essere ritenuta integratrice del precetto penale" la cui violazione è stata ad essi ascritta.
Quanto poi all'elemento soggettivo del reato, il Pretore ha rilevato incidentalmente che -"pur ritenendo di non dover argomentare circa l'applicabilità o meno, nel caso di specie, dell'art. 5 cod. pen. (così come reinterpretato dalla Corte Costituzionale, che ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile)" - deve comunque tenersi conto "del ridotto lasso temporale intercorso tra l'entrata in vigore della legge regionale n. 32/1996 (9/11/1996) e la data di commissione del fatto (1/12/1996)" e, in difetto di tabellazione ed in presenza di segnaletica apposta dall'A.T.C. AN (che inibiva la caccia ai soggetti non autorizzati, mentre gli imputati erano regolarmente iscritti all'A.T.C. ed erano pertanto autorizzati) idonea a trarre in inganno sul regime venatorio in essere, ben può dubitarsi della possibilità, per gli imputati medesimi, di avvedersi di essere entrati, per poche centinaia di metri, in una zona a loro preclusa". Avverso tale sentenza ha proposto ricorso "per saltum", ex art.569 c.p.p., il Procuratore della Repubblica presso la Pretura
circondariale di Milano, il quale ha eccepito:
a) l'errata applicazione dell'art. 2, 2^ comma, cod. pen. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 21, 1^ comma-lett. b), e 30, 1^ comma-lett. d), della legge n. 157/1992 e dell'art. 22, 6^ comma, della legge n. 394/1991, l'attività venatoria è vietata all'interno di tutti i parchi nazionali, naturali regionali e nelle riserve naturali.
"La struttura essenziale della fattispecie contravvenzionale astratta contestata" è compiutamente definita, pertanto, dalla normativa nazionale, mentre la legislazione regionale "non individua alcun contenuto fondamentale del precetto". La successione di atti amministrativi (quali la rideterminazione del perimetro dell'area ove è permesso cacciare) esula dall'applicazione dell'art. 2 cod. pen., poiché non comporta una successione di leggi ne' una modifica della norma incriminatrice: "ricorre esclusivamente una variazione del contenuto del precetto, con decorrenza dalla emanazione del successivo provvedimento della Pubblica Amministrazione, non una abrogazione della disposizione sanzionatoria penale";
b) la violazione del 4^ comma dell'art. 2 cod. pen., in quanto il principio del favor rei non si sarebbe potuto applicare essendo la legge regionale n. 32 del 1996 "temporanea ed urgente";
c) l'erroneità del riconoscimento (sia pure incidentale) di una situazione di buona fede degli imputati, tenuto conto che la ritardata o mancata apposizione dei cartelli delimitatori delle aree protette (così come la frequente dolosa rimozione degli stessi) deve considerarsi del tutto irrilevante allorché si consideri che ciascun cacciatore, soggetto particolarmente qualificato in merito alla consapevolezza dei confini ove la caccia è consentita, non può ignorare le relative disposizioni normative ed amministrative ed è tenuto ad uno specifico e peculiare onere di informazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
l. Deve rilevarsi, anzitutto, che l'impugnazione eccezionale "per saltum" è stata correttamente proposta (e non deve essere, pertanto, convertita in appello, secondo la richiesta formulata in udienza dal Procuratore generale presso questa Corte, ai sensi del terzo comma dell'art. 569 c.p.p), dato che la conversione è espressamente prevista solo allorquando la parte abbia eccepito difetto di motivazione o mancata assunzione di una prova decisiva, mentre nel caso di specie vengono dedotte, letteralmente e sostanzialmente, violazioni di legge.
2. Tanto premesso, la prima doglianza va senz'altro accolta, poiché l'istituto della successione delle leggi penali riguarda la successione nel tempo delle norme incriminatrici, cioè di quelle norme che definiscono la struttura essenziale e circostanziata del reato.
Esula, invece, da tale fenomeno la successione di norme extra-penali che non integrano la fattispecie incriminatrice ovvero di atti o fatti amministrativi che, pur influendo sulla punibilità o meno di determinate condotte, non implica una modifica della norma incriminatrice in quanto comporta non un'abrogazione della disposizione sanzionatoria penale, che resta immutata e quindi in vigore, ma esclusivamente una variazione del contenuto del precetto con decorrenza dalla emanazione dei provvedimento successivo. Analogamente si è già pronunciata questa Corte in materie consimili ed in relazione ad ipotesi di successione di norme giuridiche e di atti amministrativi integrativi di una norma penale in bianco (sia pure con qualche decisione difforme: vedi Cass., Sez. III, 7/4/1998, n. 281, ric. Sciacchitano ed altri), con riferimento:
all'art. 14 D.L. C.p.S. 15/9/1947, n. 896 (Sez. III: 22/4/1998, n. 528, ric. Vittoria e 19/3/1996, n. 758, ric. Crivelli), vendita di generi alimentari a prezzo superiore a quello massimo determinato dal Comitato interministeriale dei prezzi;
all'art. 5, lett. h), della legge n. 283/1962 (Sez. VI, 4/6/1986, ric. Cioccia), divieto di impiegare nella preparazione di alimenti sostanze che contengano residui di prodotti tossici superiori ai limiti individuati e stabiliti dall'autorità amministrativa.
Nella fattispecie in esame lo stesso principio deve affermarsi pur ricorrendo un'ipotesi di successione di atti integrativi non di una norma penale in bianco bensì, più propriamente, soltanto di un elemento normativo del precetto penale che vieta la caccia nelle aree dei parchi, sancito dagli artt. 11, lett. a), della legge 6/11/1991, n. 394 e 21, lett. b), della legge 11/2/1992, n. 157.
Detto divieto venatorio, all'epoca dell'accertamento del fatto contestato, era applicabile in tutta l'area del Parco dell'Adda Nord e la successiva diversa perimetrazione dello stesso Parco non ha fatto venire meno il disvalore penale del fatto commesso anteriormente e, quindi, la ratio puniendi di esso.
Gli imputati hanno agito in violazione del bene che tuttora continua ad essere tutelato dalla norma penale. La circostanza che in epoca successiva, nel medesimo luogo, la caccia sia consentita non toglie che il fatto allora commesso conservi ancor oggi la sua illiceità.
3. Quanto poi al riconoscimento della buona fede degli imputati, deve affermarsi l'assoluta irrilevanza, ai fini della configurazione del reato di esercizio venatorio in area protetta, dell'assenza di tabellazione del perimetro del Parco, poiché i confini delle aree protette (in particolar modo parchi e riserve nazionali e regionali) sono pubblicati su Gazzette e Bollettini Ufficiali con tutte le relative indicazioni tecniche e topografiche, sicché incombe in modo specifico al soggetto cacciatore un obbligo peculiare di informazione che ne rafforza la presunzione di conoscenza.
4. La sentenza impugnata deve essere, conseguentemente, annullata con rinvio, ex art. 569, ult. comma, c.p.p., alla Corte di Appello di Milano, la quale si atterrà, nel giudizio, ai principi di diritto dianzi enunciati.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 569, 608, 615 e 623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 1999