Sentenza 7 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di tutela penale dell'ambiente, non è configurabile il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata in presenza di un'attività di frammentazione o macinatura di terre e rocce da scavo, in quanto tale attività non costituisce un'operazione di trasformazione preliminare ai sensi dell'art. 186, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non determinando di per sè stessa alcuna alterazione dei requisiti merceologici e di qualità ambientale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/10/2008, n. 41331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41331 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 07/10/2008
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 00977
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 018565/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RS OB, N. IL 14/05/1954;
avverso ORDINANZA del 11/04/2008 TRIB. LIBERTÀ di AVELLINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO GIULIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MONTAGNA Alfredo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente al sequestro del macchinario;
rigetto nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 11.4.2008 il tribunale di Avellino, parzialmente accogliendo la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di LL RT, disponeva al restituzione all'avente diritto dei macchinari relativi alla produzione di calcestruzzo (se fisicamente diversi da quelli relativi alla frantumazione) e degli immobili della società Gardenia s.r.l..
Confermava nel resto, invece, il provvedimento impugnato, emesso in relazione ai reati di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 emesso dal GIP del tribunale in data 26.3.2008 nei confronti della Gardenia s.r.l., sequestro ricomprendente anche una cava dimessa utilizzata prima del sequestro di P.G. del 10.3.08 per lo sversamento del materiale di risulta (terre e rocce di scavo) provenienti dallo scavo del cantiere sito in Piazza della libertà di Avellino ed inoltre ancora utilizzata per lo scavo di roccia lapidea per la produzione di materiale calcareo per l'impianto di frantumazione.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il LL nella qualità di amministratore di Gardenia s.r.l. il quale, limitatamente ai macchinari ancora in sequestro eccepisce:
a) violazione dell'art. 321 c.p.p.;
b) motivazione meramente apparente in ordine al periculum in mora - sviamento in punto al periculum.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
Va premesso che i due motivi possono essere congiuntamente esaminati apparendo sostanzialmente unica la doglianza che ha per oggetto l'assenza del periculum in mora con riguardo ai macchinari ancora in sequestro e si sostiene che il pericolo di protrazione del reato ipotizzato appare utilmente neutralizzato già con il sequestro della cava e che non è la libera disponibilità dei macchinari a rappresentare una situazione di pericolo, quanto il materiale della cava che attraverso quei macchinari può essere lavorato. Ciò posto osserva il Collegio che rispetto ad entrambe le ipotesi di reato formulate (violazione della disciplina dei rifiuti e coltivazione della cava senza autorizzazione paesaggistica) il tribunale finisce per ricorrere, per quanto concerne il periculum in mora, ad una motivazione di stile facendo generico riferimento al concreto pericolo di protrazione della condotta criminosa o comunque di aggravamento delle conseguenze dei reati indicati. Orbene, avuto riguardo alla violazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, certamente ipotizzabile sulla base di precedenti pronunciamenti di questa Sezione (Sez. 3, n. 20195 del 19/04/2006 Rv. 234331) non spiega effettivamente il giudice di merito quale influenza negativa possa avere il dissequestro dei mezzi meccanici posto che, come già evidenziato da questa Corte in altra decisione concernente analoga fattispecie (Sez. 3, n. 11769 del 23/01/2008 Rv. 239250), rimanendo in sequestro la cava, è comunque inibita ogni iniziativa tendente a qualsiasi utilizzazione di essa. Quanto alla ulteriore violazione ipotizzata, premesso che la disciplina delle terre e delle rocce di scavo trova specifica regolamentazione nel D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 186, così come sostituito dal D.Lgs. n. 4 del 2008, e che dunque, ai sensi del comma 5 della disposizione citata, le stesse sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti solo qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni indicate nell'art. cit.; andrebbero a monte chiarite le ragioni per le quali esse sono considerate nella specie rifiuti.
Non appare infatti sufficiente per ipotizzare il reato la mera circostanza che esse vengano utilizzate per il riempimento della cava (modalità questa già espressamente ricondotta nell'originaria versione dell'art. 186, comma 5 nel concetto di effettivo utilizzo), nè la attività di frammentazione può essere di per se stessa intesa come trasformazione preliminare ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 186, comma 1, così come attualmente modificato dal D.Lgs. n. 4 del 2008, in quanto l'attività di macinatura delle terre e rocce da scavo non determina di per se stessa alcuna alterazione dei requisiti merceologici e di qualità ambientale. In conclusione la ordinanza va annullata con rinvio degli atti al giudice di merito affinché integri la motivazione tenendo conto dei rilievi indicati.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Avellino.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2008