Cass. pen., sez. III, sentenza 11/03/2009, n. 19883
CASS
Sentenza 11 marzo 2009

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Le associazioni ambientaliste, pur dopo l'abrogazione delle previsioni di legge che le autorizzavano a proporre, in caso di inerzia degli enti territoriali, le azioni risarcitorie per danno ambientale, sono legittimate alla costituzione di parte civile "iure proprio" nel processo per reati ambientali. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima la costituzione in proprio dell'associazione "Legambiente Onlus" al fine di richiedere il risarcimento del solo danno non patrimoniale).

In tema di gestione dei rifiuti, allorchè il deposito degli stessi manchi dei requisiti per essere qualificato come temporaneo, si configura un deposito preliminare se esso è realizzato in vista di successive operazioni di smaltimento, ovvero una messa in riserva se è realizzato in vista di successive operazioni di recupero, mentre si realizza un deposito incontrollato o abbandono quando non si prelude ad alcuna operazione di smaltimento o recupero.(Fattispecie di deposito carente, quanto ai requisiti di temporaneità, di divisione dei rifiuti per tipi omogenei, di etichettatura idonea e di dispositivi di contenimento dei reflui).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/03/2009, n. 19883
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19883
    Data del deposito : 11 marzo 2009

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