Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/2009, n. 10711
CASS
Sentenza 28 gennaio 2009

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In tema di gestione dei rifiuti, l'esclusione dalla disciplina sui rifiuti dei fanghi derivanti dallo sfruttamento delle cave (art. 185, lett. d), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è subordinata alla condizione che gli stessi derivino direttamente dallo sfruttamento e restino entro il ciclo produttivo dell'estrazione e connessa pulitura, in quanto l'attività di sfruttamento del materiale di cava è distinta da quella della sua lavorazione successiva. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che gli inerti, anche se provenienti da una cava, una volta esaurito il ciclo estrattivo, devono considerarsi rifiuti se avviati allo smaltimento, all'ammasso, etc.).

In tema di gestione dei rifiuti, ai fini della qualificazione di una sostanza o di un materiale quale sottoprodotto ai sensi dell'art. 183, lett. p) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, le cinque condizioni previste dalla norma citata devono sussistere contestualmente. (Fattispecie nella quale i residui della produzione, costituiti da fanghi derivanti dal lavaggio di materiali, oltre che frantumati, venivano sottoposti ad operazioni di epurazione per l'eliminazione del ferro, costituente attività di trattamento preventivo o trasformazione preliminare).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/2009, n. 10711
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10711
    Data del deposito : 28 gennaio 2009

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