Sentenza 3 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/01/2001, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 0 00 35/ 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 7425/98 MERCURIO Dott. Ettore Consigliere - Cron. 36 BATTIMIELLO Dott. Bruno ConsigliereDott. Raffaele FOGLIA Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud.27/09/00 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 3000 per diritti L. 3 GEN. 2001 IMPESI BIAGIO, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentato e difeso dall'avvocato CANCELLERIA RICCARDI VINCENZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FFSS SPA- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI PER AZIONI, in persona del legale E SERVIZI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale in ROMA VIA BARBERINI 3, presso lo studio al Sig. DE STEFAND dell'avvocato DE STEFANO MAURIZIO, che lo rappresenta per diritti 2000 24 GEN. 2001 e difende, giusta delega in atti;
3867 IL CANCELLIERE -1- controricorrente avverso la sentenza n. 1766/97 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 25/03/97 R.G.N. 43007/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/00 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato DE STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 7425/98 Svolgimento del processo Con la sentenza qui impugnata il Tribunale di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda proposta dal lavoratore in epigrafe, dipendente delle Ferrovie dello Stato, per l'attribuzione di differenze di indennità integrativa speciale in base ai criteri dettati dall'art. 16 del DPR 1 febbraio 1986 n. 13. Secondo la tesi prospettata dall'attore in primo grado, la base di calcolo di detta indennità sarebbe rappresentata dallo stipendio comprensivo degli aumenti periodici convenzionali, mentre le FF.SS. avevano invece conteggiato il compenso solo in base allo stipendio iniziale, al netto degli aumenti periodici di anzianità e degli scatti di stipendio per classi. Ad avviso del giudice dell'appello, la modifica del meccanismo of dell'indennità integrativa speciale disposta dall'art. 16 cit. dato il termine usato di "stipendio mensilefa riferimento - della qualifica di appartenenza, ottenuto dividendo per dodici quello annuo lordo base in atto il mese precedente a quello dell'adeguamento" al trattamento ancorato all'inquadramento nell'ambito della gerarchia del personale, senza considerare le vicende collegate all'anzianità di servizio del singolo lavoratore. Avverso detta sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Le Ferrovie dello Stato s.p.a. resistono con controricorso. Motivi della decisione denuncia: a)Con i tre motivi di ricorso il lavoratore violazione dell'art. 16 del DPR 1 febbraio 1986 n. 13 e delle !! norme dei CCNL per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato;
b) : omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul concetto di stipendio di appartenenza e su quello c.d. a classe zero;
c) falsa ed erronea applicazione dell'art. 1 della legge n. 38 del 1986. dichiaratoRitiene il Collegio che il ricorso debba essere improcedibie a norma del primo comma dell'art. 369 c.p.c., in quanto l'atto di impugnazione risulta essere stato depositato oltre il termine di venti giorni dalla sua notificazione alla controparte. Dall'esame degli atti si evince, infatti, che il ricorso per cassazione è stato notificato in Napoli in data 24 marzo 1998, a mezzo ufficiale giudiziario, presso l'avv. Vincenzo Silvestro, procuratore domiciliatario delle FF.SS. nel giudizio di primo grado. La copia del ricorso così notificato risulta, poi, spedito a mezzo posta in Cassazione in data 15 aprile 1998, come si rileva dalla busta allegata agli atti. Orbene, considerato che l'art. 134 quinto comma disp. att. c.p.c. dispone che il deposito si ha per avvenuto alla data di spedizione del plico, va preso atto del fatto che il termine di venti giorni, scadente il 13 aprile 1998, giorno festivo (lunedì dopo Pasqua), veniva a slittare il 14 aprile, giorno feriale a tutti gli effetti. Ne consegue che la spedizione in data 15 aprile risulta tardiva ai fini del tempestivo deposito del ricorso. Per le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere dichiarato improcedibile. Sussistono comunque giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Corte dichiara improcedibile il ricorso. Compensa le La spese. Così deciso in Roma il 27 settembre 2000 зае ти Маский Il Presidente Il Cons. estensore Demand Digestin Phillie IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 3 - GEN. 2001 oggi, IL LABORATORE A PLEAS M DI CANCELLERIA E R P منا U DI BO OGNI SPESA STA PO A IM : DA 11-8-70 AI SENSI TRO, E DA E E RITTO G LEG _ALA