Sentenza 19 dicembre 2007
Massime • 1
In tema di gestione dei rifiuti, i reati di abbandono di rifiuti e di discarica abusiva sono reati commissivi eventualmente permanenti, la cui antigiuridicità cessa o con l'ultimo abusivo conferimento di rifiuti o con il vincolo reale del bene o con la sentenza di primo grado, conseguendo da uno di tali momenti la cessazione della decorrenza del termine di prescrizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/12/2007, n. 6098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6098 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 19/12/2007
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 03135
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo IA - Consigliere - N. 008661/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SA RI IE N. IL 01/11/1940;
2) TI EN N. IL 19/06/1939;
avverso SENTENZA del 16/05/2006 TRIBUNALE di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 16 maggio 2006, il Tribunale di Roma ha ritenuto i coniugi RA IA ZI e RT EN responsabili del reato previsto dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 2 ed ha condannato ciascuno alla pena di Euro diecimila di ammenda. Per giungere a tale conclusione, il Giudice ha ritenuto provato in fatto che vari rifiuti non pericolosi proveniente dal mobilificio della imputata fossero ammassati senza autorizzazione in un sito di proprietà del RT.
Il Giudice ha ritenuto non configurabile l'ipotesi di un deposito temporaneo perché i rifiuti, in parte bruciati, non era destinati allo smaltimento e perché accumulati non nel luogo di produzione;
il Tribunale non ha dichiarato estinto il reato ritenendo che la permanenza non fosse cessata al momento del sequestro (5 gennaio 2001), ma all'epoca della rimozione dei rifiuti (1 luglio 2005). Per l'annullamento della sentenza, gli imputati hanno proposto appello (che deve essere qualificato ricorso per Cassazione essendo la sentenza, di condanna alla pena della ammenda, solo insindacabile in sede di legittimità;
rilevano, tra gli altri motivi, che il reato era estinto per prescrizione in epoca antecedente alla sentenza impugnata. La deduzione è meritevole di accoglimento e tale conclusione, per il suo carattere assorbente, esonera il Collegio dallo esaminare le residue censure rei ricorrenti.
La decorrenza del termine di prescrizione deve ritenersi cessata al momento della apposizione del sequestro che ha comportato per gli imputati la perdita della disponibilità del bene e, di conseguenza, la impossibilità di determinarsi liberamente in ordine allo stesso. La circostanza, evidenziata dal Giudice, che l'inquinamento ambientale del luogo sia proseguita fino agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino della area non è rilevante dal momento che agli imputati non è stata contestata la contravvenzione prevista dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51 bis (ora D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 241, 257);
solo in relazione a tale reato, alcune decisioni di questa Corte (v. Sez. 1^, sentenza 29855/06) hanno affermato che il sequestro non fa cessare la permanenza dello illecito che coincide con la avvenuta bonifica, ovvero con la sentenza di condanna.
Tale tesi trova una plausibile giustificazione nel rilievo che il reato previsto dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51 bis è omissivo permanente e la antigiuridicità cessa con azioni ripristinatorie al cui compimento non è di ostacolo l'ablazione del bene;
l'art. 85 disp. att. c.p.p. prevede che gli oggetti vincolati con il sequestro possano essere restituiti all'avente diritto per provvedere alla loro regolarizzazione.
Il principio non è trasferibile al caso di abbandono di rifiuti (o di discarica abusiva) che è reato commissivo eventualmente permanente, la cui antigiuridicità cessa con l'ultimo abusivo conferimento di rifiuti o con il vicolo reale del bene (oppure con la sentenza di primo grado) che rende materialmente impossibile la commissione di ulteriori ed analoghe condotte antidoverose. Per le esposte considerazioni, la Corte annulla senza rinvio la impugnata sentenza, per essere il reato estinto per prescrizione, dando atto che è carente la evidente prova favorevole agli imputati che possa consentire la priorità del proscioglimento nel merito.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2008