(Distruzione o deturpamento di bellezze naturali)
Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorita', e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.
((20)) -------------- AGGIORNAMENTO (20)
La L. 22 giugno 1956, n. 586 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Le sanzioni pecuniarie comminate dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 , sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storica (gia' moltiplicate per otto a norma del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1250 ) sono aumentate a cento volte.
Tale aumento si estende all'ammenda prevista dall' art. 733 del Codice penale , nonche', per le bellezze naturali e panoramiche protette dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 , all'ammenda prevista dall'art. 734 dello stesso Codice penale ".