Articolo 674 del Codice penale
Articolo 600 octiesArticolo 600 ter
Versione
1 luglio 1931
Art. 674.

(Getto pericoloso di cose)

Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, e' punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire duemila.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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