2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attivita' sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonche' i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che e' approvato dall'autorita' titolare del relativo procedimento.
Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purche' in ogni caso non superino i tre anni.
3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attivita' diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attivita', la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonche' i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalita' della dichiarazione di inizio di attivita' (DIA).
4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti ne' a VIA ne' a permesso di costruire o denuncia di inizio di attivita', la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonche' i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.
5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.
6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalita' previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto.
L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti e' svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorita' competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.
7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i progetti di utilizzo gia' autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorita' competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonche' le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalita' di utilizzo, nonche' sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L'autorita' competente puo' disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che cio' comporti necessita' di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA.
7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:
a) un miglioramento della qualita' della copertura arborea o della funzionalita' per attivita' agro-silvo-pastorali;
b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;
c) un miglioramento della percezione paesaggistica.
7-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresi' equiparati i residui delle attivita' di lavorazione di pietre e marmi che presentano le caratteristiche di cui all'articolo 184-bis. Tali residui, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto. (41) ((56)) ------------- AGGIORNAMENTO (41)
Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 39, comma 4) che "Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 184-bis, comma 2, e' abrogato l'articolo 186". ------------- AGGIORNAMENTO (56)
- Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 , come modificato dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 , ha disposto (con l'art. 39, comma 4) che "Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all' articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , e' abrogato l'articolo 186".
- Il regolamento di cui all' art. 39, comma 4 del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 , come modificato dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e' stato emanato con Decreto 10 agosto 2012, n. 161, pubblicato in G.U. 21/09/2012, n. 221.