Sentenza 22 marzo 2000
Massime • 1
Qualora la richiesta di riesame sia presentata nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti o davanti a un agente consolare all'estero, a norma dell'art. 582, comma secondo, cod. proc. pen., ovvero sia proposta con telegramma o mediante raccomandata, il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame, a norma dell'art. 309, comma quinto, stesso codice decorre dal giorno in cui la richiesta stessa perviene alla cancelleria del tribunale del riesame, e non già dal giorno della sua presentazione o proposizione, non potendo ipotizzarsi, a carico del presidente del tribunale, l'adempimento dell'obbligo di immediato avviso prima della ricezione della richiesta. (In motivazione la S.C. ha chiarito che il principio enunciato nella sentenza n. 232 del 1998 della Corte costituzionale, in virtù del quale il termine in questione decorre dal giorno stesso della presentazione della richiesta, è riferito solo al caso, esplicitamente previsto dall'art. 309, comma quarto, prima parte, cod. proc. pen., di presentazione della richiesta direttamente al tribunale competente a decidere su di essa, al quale va assimilata l'ipotesi della presentazione, a norma dell'art. 123 stesso codice, da parte di imputato detenuto, in stato di arresto o detenzione domiciliare, ovvero custodito in luogo di cura). (Conf. Sez. un., 22 marzo 2000 n. 11, Audino, non massimata sul punto; V. Corte cost., 22 giugno 1998 n. 232, 23 giugno 1999 n. 269, 1 dicembre 1999 n. 445, 2 marzo 2000 n. 69).
Commentari • 10
- 1. Il diritto del difensore di astensione dalle udienze: la parola delleIrene Guerini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. L'astensione del difensore dalle udienze è stata oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza della Corte di cassazione, negli ultimi anni, con particolare riguardo alla natura del diritto ed ai precipitati processuali conseguenti al suo legittimo esercizio. Le più recenti pronunce di legittimità hanno segnato l'abbandono di quell'orientamento interpretativo, un tempo maggioritario, che considerava l'astensione degli avvocati dall'attività giudiziaria alla stregua del legittimo impedimento partecipativo, affermando, per contro, che si tratta dell'esercizio di un diritto di libertà del difensore, espressione della dinamica associativa volta alla tutela di una forma di lavoro …
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con il ricorso indicato in epigrafe, il Tribunale ordinario di Milano, in composizione monocratica, sezione settima penale, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento alla deliberazione del 18 gennaio 2023 della Camera dei deputati, con la quale, approvando la proposta della Giunta per le autorizzazioni (doc. IV-ter, n. 11-A), si è affermato che le dichiarazioni rese su Facebook dall'allora deputato Carlo Fidanza, in data 2 dicembre 2018, fossero state espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. 1.1.- Il ricorso è promosso nell'ambito di un processo penale a carico di …
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza-ricorso (d'ora innanzi: ricorso) iscritta al n. 9 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2022, il Tribunale ordinario di Modena ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento alla deliberazione del 16 febbraio 2022 (doc. IV-ter, n. 14), con la quale il Senato della Repubblica ha ritenuto che fossero riconducibili alla prerogativa di insindacabilità, di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione, talune condotte dell'allora senatore Carlo Amedeo Giovanardi, integranti, secondo l'ipotesi accusatoria, i reati previsti dagli artt. 326 (rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio), 336 (violenza o minaccia a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 22/03/2000, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2000 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: 38349/99
1. Dott. Giuseppe VIOLA Presidente
2. Dott. Giuseppe CONSOLI Componente
3. Dott. Pasquale LA CAVA " "
4. Dott. Giovanni PIOLETTI " "
5. Dott. Mauro LOSAPIO " "
6. Dott. Franco MARRONE " "
7. Dott. Francesco MORELLI " "
8. Dott. Renato FULGENZI " "
9. Dott. Giovanni SILVESTRI " " relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da RI AN, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Lecce in data 9.8.1999;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Silvestri;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale presso questa Corte, nella persona dell'Avvocato Generale dott. Umberto Toscani, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
FATTO E DIRITTO 1. - Con ordinanza del 9.8.1999, il Tribunale di Lecce respingeva la richiesta di riesame proposta nell'interesse di ZZ NT e confermava la misura della custodia cautelare in carcere emessa il 20.7.1999 dal GIP del Tribunale di Brindisi- Sezione distaccata di Francavilla Fontana nei confronti del ZZ, indagato per il concorso nei reati di tentato furto aggravato di un'autovettura Fiat Uno e di ricettazione di un'autovettura Renault Clio. Il tribunale del riesame riteneva esistenti tanto il requisito della gravità degli indizi in ordine ad entrambi i reati quanto l'esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, osservando che la gravità dei fatti e la personalità dell'indagato giustificavano l'adozione della più grave delle misure cautelari.
2. - L'indagato proponeva ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione dell'art. 606, comma, 1 lett. b) ed e) c.p.p. per i seguenti motivi: a) l'ordinanza applicativa della misura coercitiva aveva perduto efficacia in conseguenza dell'inosservanza dei termini perentori previsti dall'art. 309, comma 5 e 10, c.p.p., che, secondo l'interpretazione contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 232/98, scandisce i tempi e gli adempimenti procedurali del procedimento di riesame;
b) nullità dell'ordinanza impugnata per omesso avviso al difensore, il quale si era presentato in udienza soltanto perchè informato dai familiari dell'indagato; c) violazione dell'art. 273 c.p.p. per assenza dei gravi indizi di colpevolezza, ritenuti erroneamente esistenti dal tribunale in presenza di circostanze fattuali scarsamente significative;
d) illogicità manifesta della motivazione in ordine alle esigenze cautelari e alla ritenuta adeguatezza della custodia in carcere rispetto alla effettiva personalità dell'indagato e alla reale entità dei fatti attribuitigli.
3. - La Seconda Sezione Penale di questa Corte ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618 c.p.p., ravvisando un contrasto di giurisprudenza sulla questione sollevata col primo motivo di ricorso, riguardante la dedotta inosservanza del termine di cui all'art. 309, comma 5, c.p.p. In particolare, nell'ordinanza di rimessione è stato rilevato che, a seguito della sentenza interpretativa della Corte Costituzionale n. 232/98, erano intervenute pronunce di segno opposto sul problema della decorrenza del predetto termine nell'ipotesi in cui la richiesta di riesame sia stata presentata con le forme di cui all'art. 582 c.p.p., essendo stato ritenuto in alcune decisioni che il dies a quo è segnato dalla data in cui la richiesta perviene alla cancelleria del tribunale del riesame, mentre in altre decisioni è stato stabilito che il termine inizia a decorrere dal giorno stesso della presentazione ad uno degli uffici giudiziari indicati dalla legge e non dal momento successivo in cui la richiesta è ricevuta dalla cancelleria del tribunale competente.
Il Primo Presidente Aggiunto ha assegnato il procedimento alle Sezioni Unite, fissando la trattazione del ricorso all'udienza in camera di consiglio del 22.3.2000.
4. - Ha priorità logica l'esame del motivo di ricorso vertente sul tema della cessazione dell'efficacia della misura cautelare a causa del mancato rispetto del termine prescritto dall'art. 309, comma 5, c.p.p., la cui deducibilità nel giudizio di cassazione avente ad oggetto il controllo della decisione di riesame è stata recentemente riconosciuta da queste Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 15 gennaio 1999, Caridi ed altri, rv. 212745). Ed è proprio per la risoluzione del predetto tema che è stata disposta la rimessione ai sensi dell'art. 618 c.p.p. in relazione al rilevato contrasto di giurisprudenza sorto a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 22 giugno 1998, con cui è stata dichiarata non fondata, "nei sensi di cui in motivazione", la questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, commi 5 e 10, c.p.p., sollevata in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione. Ancora una volta, si ripropone, dunque, alle Sezioni Unite il problema di verificare la correttezza degli sviluppi giurisprudenziali successivi all'interpretazione adeguatrice di una determinata disposizione, adottata dalla Corte costituzionale perchè riconosciuta l'unica compatibile con i principi della Carta fondamentale, al fine di stabilire se gli indirizzi emersi contrastino con il dictum del giudice delle leggi (cfr. Cass., Sez. Un., 16 dicembre 1998, Alagni, rv. 212073) oppure se attingano un ambito non condizionato dalla soluzione accolta con la sentenza interpretativa (cfr. Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2000, Musitano, rv. 215214). La delicatezza e la complessità delle problematiche dischiuse dalle sentenze intepretative della Corte costituzionale e i contrasti giurisprudenziali non infrequenti ai quali esse danno origine non possono, del resto, sorprendere se si considera che l'ordinamento giuridico rappresenta un corpus unitario e che il mutamento di una delle norme che lo compongono implica inevitabili riflessi sull'intero sistema o su parti di esso, di guisa che il cambiamento di una premessa interpretativa produce normalmente effetti "a cascata", nel senso che rende necessaria una nuova lettura delle disposizioni correlate a quella che ha formato oggetto dell'incidente di costituzionalità ed impone sovente una nuova analisi ricostruttiva della disciplina della materia. Tale notazione può spiegare le ragioni per le quali il compito di individuare l'effettiva portata della sentenza n. 232/98 è stato nuovamente devoluto alle Sezioni Unite, dopo che erano state superate le divergenze manifestatesi nella giurisprudenza di questa Corte sulle conclusioni ermeneutiche della predetta sentenza interpretativa ed era stato accolto, in termini chiari e definitivi, il principio della decorrenza del termine di cinque giorni di cui all'art. 309, comma 5, c.p.p. dalla data della presentazione della richiesta, perchè giudicato il solo conforme al dettato costituzionale (Cass., Sez. Un., 16 dicembre 1998, Alagni, cit.). 5. - Col presente ricorso le Sezioni Unite sono chiamate a definire un contrasto diverso, ma pur sempre direttamente riconducibile al contenuto della sentenza n. 232/98, dovendosi stabilire se, in caso di presentazione della richiesta di riesame ai sensi dell'art. 582, comma 2, c.p.p., il termine perentorio di cinque giorni per la ricezione degli atti debba decorrere dal giorno in cui la richiesta stessa è stata presentata alla cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui la parte e il difensore si trovano, ovvero dalla data in cui l'istanza è pervenuta alla cancelleria del tribunale del riesame, alla quale -in attuazione della disposizione del citato secondo comma dell'art. 582- l'atto deve essere immediatamente trasmesso.
Il quesito è stato risolto in modo difforme nella giurisprudenza di questa Corte.
Un primo orientamento ha fatto coincidere la decorrenza del termine entro il quale gli atti devono essere ricevuti dal tribunale del riesame con la data di presentazione della richiesta nei soli casi in cui essa sia direttamente presentata presso la cancelleria di detto tribunale, mentre nell'ipotesi in cui l'istanza sia presentata in uno degli uffici indicati dal secondo comma dell'art. 582 o sia spedita con telegramma o a mezzo di raccomandata ai sensi dell'art. 583 il termine decorre dal giorno in cui l'atto è pervenuto alla cancelleria del tribunale del riesame (Cass., Sez. I, 11.05.1999, Barbaro, rv. 213868; Cass., Sez. I, 5.0.5 1999, Bitondo ed altri, rv. 213834; Cass., Sez.I, 5 maggio 1999, Rinzivillo, rv. 213936). La soluzione accolta da tale indirizzo giurisprudenziale fa leva sia su argomenti di ordine testuale, desunti dalla motivazione della sentenza n. 232/98, sia su considerazioni di ordine logico, basate sul rilievo che le conseguenze della scelta operata dall'interessato non possono tradursi nella perdita di efficacia della misura coercitiva, collegata dal legislatore esclusivamente all'inerzia del presidente del tribunale o dell'autorità giudiziaria che procede, cui il primo deve far dare immediato avviso, ma non certo ad opzioni processuali della parte interessata.
Rispetto all'orientamento testè indicato si è posta in consapevole contrasto la Seconda Sezione Penale di questa Corte con una decisione con cui è stato ritenuto che una lettura sistematica della normativa, condotta alla luce delle puntualizzazioni offerte dalla sentenza n. 232/98, porta a riconoscere che il termine di cui all'art. 309, comma 5, c.p.p. decorre comunque -con la sola eccezione della spedizione per telegramma o per raccomandata- dalla data di presentazione della richiesta di riesame, senza che sia possibile distiguere i casi di diretta presentazione presso la cancelleria del tribunale del riesame da quelli di presentazione, a norma del secondo comma dell'art. 582, alla cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private (Cass., Sez. II, 20 ottobre 1999, Duria ed altro). 6. - Chiariti i termini del contrasto, il tema di indagine si risolve nel definire la portata della sentenza n. 232/98 al fine di stabilire se in essa debba essere ricompresa anche l'ipotesi di presentazione della richiesta in luoghi diversi dalla cancelleria del tribunale del riesame ovvero se la nuova dimensione interpretativa della disposizione ex art. 309, comma 5, c.p.p. debba riguardare esclusivamente la presentazione dell'istanza presso la cancelleria del tribunale che deve pronunciare sulla stessa: nel primo caso, il vincolo interpretativo derivato dalla sentenza n. 232/98 -posto in luce dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite in data 16 dicembre 1998, ric. Alagni- comporterebbe la necessità di agganciare la decorrenza del termine di cinque giorni alla data della presentazione della richiesta di riesame in uno qualsiasi degli uffici indicati nell'art. 582, comma 2, c.p.p., salva la possibilità, in caso di dissenso, di sollevare nuova questione di legittimità costituzionale della disposizione;
nel secondo caso, invece, questa Corte manterebbe intatta la propria funzione di nomofilachia e dovrebbe risolvere il dilemma ermeneutico alla luce delle specifiche conformazioni del sistema e dei principi costituzionali che lo reggono.
Mette conto sottolineare che nell'individuazione delle linee che rappresentano la struttura argomentativa della sentenza n. 232/98 deve seguirsi il metodo di indagine delineato da queste Sezioni Unite, che hanno recentemente chiarito quale sia la determinante rilevanza della motivazione per ricostruire l'ambito effettivo del dictum insito nelle sentenze interpretative, rispetto alle quali la prima "non rappresenta semplicemente il motivo della decisione, ma svolge un ruolo più importante e decisivo in quanto diviene elemento costitutivo della decisione stessa, che, con diversa motivazione, avrebbe avuto esito diverso" (Cass., Sez. Un., 16 dicembre 1998, Alagni, cit.): con la conseguenza che "gli effetti della sentenza interpretativa devono essere identificati sulla base della obiettiva ed intrinseca forza argomentativa delle ragioni che compendiano la motivazione, sia quelle esplicite che quelle corrispondenti ai postulati ineliminabili della soluzione prescelta, in mancanza delle quali risulta arbitraria una qualsiasi ulteriore interpretazione "mediata" che porti ad ampliare l'ambito applicativo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale" (Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2000, Musitano, cit.). Tanto premesso, deve rilevarsi che la ratio decidendi della sentenza n. 232/98 gravita attorno alla "esigenza di assicurare un termine breve e certo per la verifica giudiziale, in contraddittorio, dei presupposti della misura cautelare, come strumento di garanzia della libertà personale, alla cui protezione la Costituzione attribuisce particolare rilevanza". Questa enunciazione, che costituisce il cardine dell'intera motivazione, è la base della successiva proposizione per cui "in tanto può realizzarsi tale finalità di garanzia, in quanto il termine fissato dalla legge decorra da un momento a sua volta definito e determinabile con certezza", che non deve essere, perciò, lasciato alla "spontanea, e non scontata, sollecitudine degli uffici giudiziari", dato che "questo effetto di garanzia verrebbe ancora una volta frustrato se lo stesso termine per la trasmissione degli atti, che condiziona quello per la decisione, venisse fatto decorrere da eventi o adempimenti rimessi alla determinazione e alla sollecitudine degli organi procedenti, senza il vincolo di termini perentori e la relativa sanzione processuale". Da tali precise premesse, di lineare ed inequivoca pregnanza argomentativa, la Corte costituzionale ha tratto il corollario che il canone dell'interpretazione conforme alla Costituzione legittima la sola scelta ermeneutica che porta a riconoscere la decorrenza del termine ex art. 309, comma 5, c.p.p. dal giorno stesso della presentazione della richiesta, inteso come spazio definito e giuridicamente rilevante entro il quale si collocano sia la presentazione stessa, sia l'avviso all'autorità procedente, con il chiarimento che "-ferma la disciplina delle modalità e dei termini per la presentazione della richiesta di riesame, di cui agli artt. 309, comma 1 e 4, 582 e 583 c.p.p. ai fini della decorrenza di detto termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti vale, come dies a quo, il giorno in cui la richiesta stessa perviene alla cancelleria del tribunale del riesame".
7. - Da queste ultime considerazioni traspare anzitutto, in termini univoci e concludenti, che la decorrenza del termine perentorio di cinque giorni dal giorno stesso della presentazione della richiesta è collocata su un piano diverso da quello inerente alle modalità di tempo e di luogo di proposizione dell'istanza di riesame e che il principio enunciato nella sentenza n. 232/98 è riferito soltanto all'ipotesi esplicitamente prevista dall'art. 309, comma 4, prima parte, c.p.p., in cui l'istanza è direttamente presentata al tribunale competente a decidere sull'impugnazione, e non è operante, invece, nella diversa ipotesi di cui all'art. 582, comma 2, c.p.p., nella quale la richiesta di riesame è presentata alla cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo nel quale si trovano le parti, decorrendo il predetto termine perentorio, in quest'ultima evenienza, dal giorno in cui la richiesta stessa "perviene" alla cancelleria del tribunale del riesame. Che questo, e non altro, debba essere il risultato ermeneutico enucleabile dalla pronuncia della Corte costituzionale è confermato, in primo luogo, dalla circostanza che nel testo ufficiale della sentenza il termine "perviene" è scritto in carattere corsivo proprio per attribuire anche evidenza grafica all'affermato principio per cui, nei casi regolati dagli artt. 582 e 583 c.p.p., la decorrenza del termine perentorio di cinque giorni coincide non con la data di presentazione della richiesta, ma con quella in cui l'atto è ricevuto dalla cancelleria del tribunale del riesame. Una simile, specifica, delimitazione dell'intervento interpretativo compiuto dal giudice delle leggi trova riscontro nelle parti della motivazione in cui è precisato che "la scelta di prevedere la presentazione della richiesta di riesame alla cancelleria del tribunale competente, con il successivo obbligo per l'autorità procedente, unica a disporre degli atti, sulla cui base la misura restrittiva è stata adottata, di trasferirli ad esso entro un termine perentorio, appare ispirata all'intento di facilitare l'organizzazione dei procedimenti da parte del tribunale del riesame" e che "l'immediato avviso", configurato come adempimento materiale dell'ufficio del tribunale del riesame che il presidente deve curare, coincide "con il giorno di ricezione della richiesta da parte del tribunale del riesame". Pertanto, la chiarezza dell'insistito richiamo alla data in cui "la richiesta di riesame perviene alla cancelleria del tribunale del riesame" -ribadito nelle successive ordinanze della Corte costituzionale n. 269 del 23 giugno 1999, n. 445 del 1° dicembre 1999 e n. 69 del 2 marzo 2000- porta senz'altro ad escludere che il termine perentorio di cinque giorni possa decorrere dal giorno di presentazione ad un diverso ufficio giudiziario ai sensi dell'art. 582 c.p.p., come, del resto, già è stato esplicitamente riconosciuto da queste Sezioni Unite allorchè hanno precisato che "la decorrenza viene fatta coincidere per tutti i ricorrenti dalla data in cui la istanza perviene alla cancelleria del tribunale del riesame" (Cass., Sez. Un., 16 dicembre 1998, Alagni, cit.). È opportuno sottolineare, a questo punto, che l'esclusivo riferimento alla cancelleria del tribunale del riesame come luogo di presentazione della richiesta non può avere altro senso che quello di circoscrivere l'applicazione del principio interpretativo enunciato nella sentenza n. 232/98 a tale specifica modalità di proposizione dell'istanza, stabilita dall'art. 309, comma 4, prima parte, c.p.p., non potendo certamente significare che, mediante detta limitazione, la Corte costituzionale abbia inteso affermare che questa costituisce la sola forma consentita dalla legge processuale e che devono considerarsi, invece, inammissibili le richieste di riesame presentate con le forme previste dagli artt.582 e 583 c.p.p. L'opinione trova sicura base giustificativa nelle concorrenti circostanze che queste ultime disposizioni sono espressamente menzionate nella motivazione della stessa sentenza, proprio per differenziare il piano della perentorietà dei termini del procedimento de libertate da quello delle modalità di proposizione della richiesta, e che, inoltre, la Corte non poteva ignorare che la giurisprudenza aveva da tempo riconosciuto l'ammissibilità della richiesta di riesame presentata in uno degli uffici indicati dal secondo comma dell'art. 582 c.p.p. (Cass., Sez. Un., 18 giugno 1991, D'Alfonso, rv. 187927) ovvero con telegramma o con raccomandata ex art. 583 c.p.p. (Cass., Sez. Un., 11 maggio 1993, Esposito Mocerino, rv. 193750): aggiungasi che la Corte era anche ben consapevole che -come generalmente ritenuto in dottrina- le modificazioni all'art. 309, comma 4, c.p.p. introdotte dall'art. 16, comma 2, della l. 8.8.1995, n. 332 (pure richiamata nella stessa motivazione), hanno attribuito crisma legislativo alle indicate posizioni del diritto vivente. Per le stesse ragioni testè riferite deve considerarsi infondato l'orientamento -riemerso nella giurisprudenza di questa Corte dopo quasi un decennio di oblìo- che ha ritenuto inammissibile la richiesta di riesame presentata nella cancelleria del luogo in cui le parti si trovano, sul presupposto che la particolarità del procedimento di cui all'art. 309 c.p.p. non consente l'applicazione dell'art. 582, comma 2, dello stesso codice (Cass., Sez. II, 18 gennaio 1999, Gianni, rv. 213151). 8. - Dai precedenti rilievi emerge, dunque, che le argomentazioni e i passaggi logico-giuridici della motivazione convergono univocamente nel limitare l'operatività del principio di diritto enunciato nella sentenza intepretativa n. 232/98 al caso di diretta presentazione della richiesta presso la cancelleria del tribunale del riesame e, simmetricamente, nell'escludere che lo stesso principio possa valere nel caso di presentazione con le forme e nei luoghi stabiliti dagli artt. 582 e 583 c.p.p., decorrendo il termine perentorio di cinque giorni, nella seconda ipotesi, dal giorno in cui la richiesta è ricevuta dalla cancelleria del tribunale del riesame.
La ragione dell'opzione interpretativa risulta palese quando si considera che soltanto da tale momento può divenire operante l'obbligo dell'"immediato avviso" all'autorità procedente, a cura del presidente del tribunale chiamato a pronunciare sulla richiesta, ed è, dunque, possibile individuare un punto di riferimento cronologico, certo e definito, idoneo a soddisfare l'esigenza dell'osservanza di un termine perentorio, che regoli i tempi per l'avvio e per la conclusione del procedimento di riesame, condizionando il mantenimento della stessa efficacia della misura coercitiva. Ne consegue che l'esclusione dell'applicabilità del principio affermato nella sentenza n. 232/98 in caso di presentazione della richiesta nella cancelleria di un ufficio diverso da quella del tribunale che deve decidere sulla stessa trae razionale fondamento da premesse interpretative strettamente aderenti alla peculiare conformazione strutturale e funzionale del procedimento di riesame, alla cui stregua, non potendo ipotizzarsi l'adempimento dell'obbligo di immediato avviso prima della ricezione della richiesta, l'automatica decorrenza del termine perentorio di cinque giorni deve essere coerentemente riferita non alla data di presentazione dell'istanza, ma a quella in cui tale atto perviene alla cancelleria del tribunale del riesame.
La delimitazione del campo di applicazione della sentenza interpretativa n. 232/98 segna innegabilmente una differenziazione nel grado di tutela dell'interesse ad una rapida definizione del procedimento volto a garantire la verifica giudiziale del provvedimento restrittivo della libertà personale, a seconda del luogo di presentazione della richiesta di riesame. Tuttavia, la diversificazione della disciplina non può certamente reputarsi incoerente, arbitraria o idonea a determinare ingiustificate discriminazioni. Difatti, se è vero che la regola maggiormente funzionale ad assicurare l'assoluto rigore dei tempi di svolgimento del procedimento de libertate ex art. 309 c.p.p. è quella che postula l'immediato contatto con il tribunale del riesame attraverso la diretta presentazione della richiesta a tale ufficio, è altrettanto vero che la previsione delle modalità di proposizione di cui agli artt. 582 e 583 c.p.p. costituisce specifica espressione del favor impugnationis, in quanto mette a disposizione dell'interessato plurime forme processuali che agevolano e rendono meno oneroso l'esercizio del diritto di chiedere il sollecito controllo di legalità della misura cautelare personale. Ditalchè risponde ad evidenti ragioni di ordine logico e costituisce equilibrato contemperamento di interessi costituzionalmente rilevanti la soluzione interpretativa per cui l'ampliamento delle facoltà attribuite in ordine alle forme di presentazione della richiesta di riesame risulta bilanciato da una attenuazione (peraltro, di modesta entità) delle esigenze di massima rapidità della procedura, facendo dipendere la decorrenza del termine perentorio di cinque giorni dal giorno della presentazione della richiesta nella cancelleria del tribunale del riesame ovvero dal giorno della ricezione, in corrispondenza della diversa scelta compiuta dall'interessato. La riferibilità alla volontà della parte privata del differente sviluppo della procedura e delle diverse scansioni cronologiche, correlate alla perentorietà del termine ex art. 309, comma 5, c.p.p., rappresenta, a ben vedere, la ratio decidendi dell'indirizzo condiviso dalle Sezioni Unite, essendo stato precisato che, benchè il favor libertatis non possa essere pregiudicato da problemi organizzativi che intralciano l'immediatezza dell'avviso all'autorità procedente imposta dal legislatore al presidente del tribunale del riesame, "lo stesso criterio, tuttavia, non può essere applicato nel momento in cui la parte interessata, anzichè scegliere la più rapida via della presentazione della richiesta di riesame al giudice competente, per comodità propria opti per un sistema oggettivamente più lungo, che richiede un passaggio ulteriore" (Cass., Sez. I, 11 maggio 1999, Barbaro, rv. 213868), come si verifica, appunto, allorchè la parte decida di presentare la richiesta alla cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui le parti private si trovano o davanti ad un agente consolare all'estero (art. 582, comma 2, c.p.p.) ovvero ritenga opportuno proporla con telegramma o spedirla a mezzo di raccomandata (art. 583, comma 1, c.p.p.). Il che, peraltro, non significa che l'uso di tali forme alternative, rimesse alla libera scelta delle parti, implichi rinuncia al diritto ad una sollecita definizione del procedimento, ma, semplicemente, comporta che il dies a quo del termine perentorio di cui all'art.309, comma 5, c.p.p. sia identificato nel giorno in cui la richiesta perviene alla cancelleria del tribunale del riesame, ossia nel momento in cui -secondo la sentenza n. 232/98- diviene possibile l'immediato avviso e si realizza, dunque, "la condizione materiale, per dir così, affinchè l'autorità procedente, che degli atti dispone, possa adempiere all'obbligo di trasmetterli". L'intrinseca pregnanza logica delle precedenti argomentazioni permette, inoltre, di porre in luce che il principio della non coincidenza del decorso del termine perentorio con la data di presentazione della richiesta ai sensi degli artt. 582 e 583 c.p.p. non può esteso all'ipotesi in cui l'interessato non si trovi in condizione di scegliere la forma processuale che garantisce la massima rapidità, costituita dalla diretta presentazione presso la cancelleria del tribunale del riesame, perchè detenuto (art. 123, comma 1, c.p.p.) o perchè in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero perchè custodito in un luogo di cura (art. 123, comma 2, c.p.p.). Nel prendere atto che su tale specifico punto sussiste contrasto di giurisprudenza (v., nel senso della decorrenza del termine ex art. 309, comma 5, c.p.p. dalla data in cui la richiesta, presentata al direttore del carcere, arriva alla cancelleria del tribunale del riesame, Cass., Sez. I, 5 maggio 1999, Rinzivillo, rv. 213936, e, in senso contrario, Cass., Sez. IV, 4 dicembre 1998, Pisano ed altro, rv. 214087), le Sezioni Unite ritengono che nell'ipotesi prevista dall'art. 123 c.p.p. non sia possibile scindere il momento della presentazione da quello dell'immediato decorso di detto termine, non solo per la ragione che all'interessato è preclusa la possibilità di attivare il mezzo processuale più rapido col recarsi a presentare la richiesta nella cancelleria del tribunale del riesame, ma anche perchè lo stesso art. espressamente equipara la presentazione al direttore del carcere alla ricezione da parte dell'autorità competente, attribuendo imme- diata efficacia all'atto come se fosse direttamente ricevuto dalla autorità giudiziaria destinataria (Cass.,Sez. Un.,26.03.1997, Proco- pio, rv. 208268).
Alla luce di tutte le considerazioni dianzi esposte deve, conclusivamente, ritenersi infondato il motivo di ricorso relativo alla perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 309, comma 5 e 10, c.p.p., in quanto la richiesta di riesame, presentata nella cancelleria del tribunale di Brindisi ex art. 582, comma 2, c.p.p., è pervenuta il 31.7.1999 al Tribunale di Lecce,
che, a seguito di avviso di pari data all'autorità procedente, ha ricevuto gli atti il 3.8.1999 e ha deliberato sulla richiesta di riesame il giorno 9.8.1999.
9. - Il ricorso non ha fondamento, in quanto la struttura logica e giuridica della motivazione dell'ordinanza impugnata risulta esente dai vizi denunciati dal ricorrente.
Deve essere, anzitutto, disatteso il secondo motivo di gravame con cui è stata denunciata la nullità del procedimento in camera di consiglio ex art. 309 c.p.p., non essendo stato contestato che, pur in mancanza di rituale avviso, il difensore è stato tempestivamente informato dell'udienza fissata per la trattazione della richiesta di riesame, alla quale ha partecipato esercitando regolarmente il proprio ufficio.
Sono infondate anche le censure formulate col terzo e col quarto motivo di ricorso a mezzo dei quali sono stati dedotti vizi logici e giuridici della motivazione in ordine all'accertamento dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.
Riguardo al quadro indiziario, il tribunale del riesame ha rilevato che l'attribuzione all'indagato dei reati di tentato furto aggravato di un'autovettura Fiat Uno e di ricettazione di un'autovettura Renault Clio trova idonea base giustificativa nelle seguenti circostanze di fatto: il ZZ è stato arrestato in flagranza di reato, alle ore 4,30 circa del 17.7.1999, perchè sorpreso dai Carabinieri mentre si nascondeva, unitamente ad un complice, dietro la Fiat Uno;
sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di numerose chiavi alterate;
l'indagato aveva la disponibilità dell'auto Renault Clio, in sosta nelle immediate vicinanze, il cui furto era stato denunciato in data 8.7.1999 dalla proprietaria Antonucci Rosanna;
su quest'ultimo veicolo erano conservati due cacciavite e un lucchetto da saracinesca;
le chiavi sequestrate aprivano perfettamente lucchetti e saracinesche di alcuni esercizi commerciali, i cui accessi erano aperti, senza segni di effrazione. Quindi, dopo avere esaurientemente analizzato le dichiarazioni rese dall'indagato nell'immediatezza del fatto e averne dimostrato l'assoluta inattendibilità, il tribunale ha ritenuto esistenti i gravi indizi di colpevolezza relativamente ad entrambi i reati contestati.
Ciò posto, deve riconoscersi che lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, reputati conducenti, con un grado di elevata probabilità, rispetto alla responsabilità del ZZ. Orbene, premesso che la valutazione compiuta dal tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull'attitudine più o meno dimostrativa degli stessi -in termini di qualificata probabilità di colpevolezza, anche se non di certezza- in ordine ai reati contestati, la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento degli indizi gravi di colpevolezza prescritti dall'art. 273 c.p.p. per l'emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. Risulta parimenti corretta la motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte riguardante l'esistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p. e l'adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere. Invero, il tribunale ha valutato sia le modalità e l'entità dei fatti, osservando che il tentativo di furto in piena notte e in una località distante da quella di residenza denota una notevole spinta criminale ed una particolare intensità del dolo, sia la spiccata pericolosità sociale del ZZ, espressa dai numerosi, gravi e specifici precedenti penali per una pluralità di rapine consumate e tentate, furto, detenzione e porto illegale di armi, violenza privata, nonchè dalla circostanza che i reati per cui si procede sono stati commessi dopo l'ammissione al beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale: ditalchè appare del tutto coerente il giudizio prognostico decisamente negativo che ha fatto individuare nella custodia in carcere l'unica misura atta a prevenire il compimento di reati della medesima specie.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma il 22 marzo 2000. Depositato in cancelleria il 2 maggio 2000.