Articolo 463 del Codice penale
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Versione
1 luglio 1931
Art. 463.

(Casi di non punibilita')

Non e' punibile chi, avendo commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti, riesce, prima che l'Autorita' ne abbia notizia, a impedire la contraffazione, l'alterazione, la fabbricazione o la circolazione delle cose indicate negli articoli stessi.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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