Cass. pen., sez. II, sentenza 19/02/2008, n. 9174
CASS
Sentenza 19 febbraio 2008

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Massime1

In presenza di una causa estintiva del reato, il giudice può pronunciare sentenza di assoluzione "ex" art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale ovvero la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile; la "evidenza" richiesta dall'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., presuppone, infatti, la manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia.(Fattispecie nella quale la causa estintiva era sopravvenuta nel corso del giudizio di rinvio disposto a seguito di annullamento di sentenza di condanna per vizio di motivazione, ed il giudice del rinvio aveva disatteso la richiesta "ex" art. 129 cod. proc. pen. dando atto degli elementi che suffragavano il giudizio di responsabilità dell'imputato, colmando le lacune argomentative evidenziate dalla pronuncia di annullamento).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 19/02/2008, n. 9174
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9174
Data del deposito : 19 febbraio 2008

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