Sentenza 8 giugno 2004
Massime • 1
In presenza di una causa estintiva del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile; tanto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di "constatazione" che a quello di "apprezzamento". Ed invero il concetto di "evidenza", richiesto dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara ed obiettiva, che renda superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione ad un accertamento immediato. Ne consegue che gli atti dai quali può essere desunta la sussistenza della "causa più favorevole" sono costituiti unicamente dalla stessa sentenza impugnata, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma primo lett. e) cod. proc. pen..
Commentari • 2
- 1. Costituzionale il reato di spaccio lieve (Cass.pen., 10514/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Svolgimento del processo 1. - Con sentenza resa in data 11.11.2008, il tribunale di Lecce ha condannato V.M. alla pena di sei anni di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa in relazione a un reato concernente il traffico di sostanze stupefacenti (cocaina ed eroina) di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commesso in (OMISSIS). Con sentenza in data 14.10.2011, la corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata la responsabilità dell'imputato, ha ridotto la pena allo stesso inflitta in quella di cinque anni di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa. Con sentenza in data 21.6.2012, questa Corte di Cassazione ha disposto l'annullamento della sentenza …
Leggi di più… - 2. Swaps e truffa contrattualeAccesso limitatoManuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 22 marzo 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/06/2004, n. 31463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31463 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 08/06/2004
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - N. 942
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - N. 17410/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CE TO CE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 17/12/02 della Corte d'appello di Palermo;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luciano Deriu;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Enrico Delehaye che ha concluso per rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Francesco Lupo, che ha sussistito per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza 19/3/02 il Tribunale di Termini Imerese condannava (tra gli altri) ON FE CE alla pena di cinque mesi e cinque giorni di reclusione (condizionalmente sospesa) per il reato di cui agli artt. 56, 81 cpv., 110, 112 n. 1, 117, 323 c.p. (perché, in concorso con altri, quale componente del consiglio comunale di Campofelice di Roccella e proprietario (o prossimo congiunto di proprietari) di terreni oggetto della pianificazione urbanistica da approvare, provvedimento - in violazione dell'obbligo di astensione imposto dall'art. 176 dell'ordinamento regionale degli enti locali - all'adozione del progetto di detta pianificazione compiuto atti idonei e inequivocabilmente diretti a procurare a se stessi e agli altri proprietari un ingiusto vantaggio patrimoniale, consistente nella trasformazione della destinazione da alcune aree, precedentemente a verde agricolo ovvero a basso indice di edificabilità, in suoli con elevato indice di edificabilità, così aumentando notevolmente il valore delle aree in questione, rese a vocazione edificatoria. Fatto non verificatosi per motivi estranei alla volontà dei concorrenti, e in particolare per la mancata approvazione, da parte della competente autorità regionale, del progetto di nuovo piano regolatore precedentemente adottato - con l'aggravante di aver perseguito un vantaggio di rilevante entità - In Campofelice di Roccella sino al 12 novembre 1994).
A seguito di impugnazione di diversi imputati (tra i quali il CE), la Corte d'appello di Palermo - con sentenza 17/12/02 - dichiarava estinto per prescrizione il predetto reato, sottolineando in motivazione: come il termine massimo di prescrizione (pari, nella specie, a sette anni e mezzo) fosse spirato il 12/5/02; come non ricorressero i presupposti di applicazione del 2^ comma dell'art. 129 c.p.p.. Proponeva ricorso per cassazione il difensore del CE, deducendo "violazione e falsa applicazione dell'art. 323 c.p. in relazione all'art. 129 c. 2^ c.p.p. e all'art. 606/b c.p.p." e sostenendo che il tribunale (secondo quanto già sostenuto con l'appello) avrebbe errato in ordine a diversi elementi e/o particolari (legame parentale tra il CE e i proprietari dei terreni;
vantaggi patrimoniali per tali pretesi "nuclei parentali"; preteso obbligo di astensione in relazione alla delibera di adozione del PRG;
asserita sussistenza dell'elemento soggettivo;
sussistenza di un'ipotesi di "errore inevitabile e incolpevole sulla legge penale"; asserita sussistenza di un vantaggio ingiusto); non sarebbe stata considerata, inoltre, la "desistenza volontaria dell'adozione" (tanto più che l'annullamento da parte della Regione era stato tardivo e che il decreto dell'Assessorato regionale" non era stato, valutamente, impugnato dai consiglieri comunali", sicché era stata impedita la consumazione dell'asserito reato).
All'odierna udienza, il Procuratore Generale presso questa Corte e il difensore del ricorrente hanno illustrato le rispettive tesi e conclusioni, già sintetizzata in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto nell'interesse di ON FE CE non è fondato.
Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (v. per tutte: Cass. 6^, sent. 3945 del 25/3/99, PG. in proc. Di Pinto e altri;
v. anche Cass. 5^, sent. 13170 dell'8/4/02, Scibelli V.;
Cass. 5^, sent. 10312 del 13/3/01, Rossi C.; Cass. 4^, sent. 9944 del 22/9/2000, Meloni L. e altri;
Cass: 2^, sent. 5503 del 2/3/2000, PG in proc. Di Gennaro;
Cass. 1^, sent. 8074 del 7/7/98. PM in proc. Gian), in presenza di una causa estintiva del reato, il Giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione (a norma dell'art. 129 c. 2^ c.p.p.) solo nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile;
tanto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di "constatazione" che a quello di "apprezzamento"; e invero, il concetto di "evidenza", richiesto dal 2^ comma dell'art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta o obbiettiva, che renda superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluta ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato;
conseguentemente, gli atti dai quali può essere desunta la sussistenza della "causa più favorevole" sono costituite unicamente dalla stessa sentenza impugnata, in conformità con i limiti di deducibilità del vizio di "mancanza o manifesta illogicità di motivazione", che - ai sensi dell'art. 606 c. 1^ lett. E c.p.p. - deve risultare dal testo del provvedimento in questione -.
È proprio alla luce dei condivisibili principi giurisprudenziali appena richiamati, che le doglianze proposte dal ricorrente devono essere disattese.
E invero la Corte territoriale - nel sottolineare come non sussistessero le condizioni e i presupposti per l'applicabilità dell'art. 129 c. 2^ c.p.p. richiamò e fece proprie le argomentazioni già svolte dal primo giudice, che non aveva mancato di prendere in considerazione le tesi oggi riproposte dal ricorrente, ponendo - correttamente e convincentemente - in evidenza: come fosse stato possibile "accertare ... i legami parentali tra i singoli consiglieri e i proprietari dei fondi coinvolti, nonché il rapporto reale facente capo direttamente a ciascun singolo consigliere" (v. consulenza tecnica in atti); come lo stesso consulente tecnico avesse accertato vi era stato un incremento di valore degli immobili e quindi non potesse dubitarsi del vantaggio patrimoniale perseguito dagli imputati (per le ragioni dettagliatamente illustrate alle pagg. 11 - 13 sent. trib.); come dovesse ritenersi violato consapevolmente l'obbligo di astensione ipotizzato (per i motivi esposti alle pagg. 10 ss. sent. Trib); come le conclusioni del consulente del PM avessero trovato implicita conferma nelle "valutazioni compiute dall'Assessorato Territorio e Ambiente" (v. in proposito quanto precisato alle pagg. 13 - 16 sent. trib.); come l'attività dell'imputato dovesse "ritenersi, secondo un giudizio exante, idonea e inequivocabilmente diretta al conseguimento dell'ingiusto vantaggio patrimoniale" (pagg. 17 sent. Trib.); come la mancata impugnazione da parte del Consiglio Comunale dello "atto con il quale l'Assessorato regionale restituì il Piano", lungi dal concretare un'ipotesi di desistenza volontaria (ex art. 56 c. 3^ c.p.), confermasse che l'azione posta in essere dagli imputati "si fosse conclusa con la delibera della "presa d'atto" delle modifiche apportate in sede di adozione e che l'elemento mancante (fosse) stato soltanto l'evento, non conseguito per cause indipendenti dalla volontà degli imputati (vale a dire la non approvazione del PRG da parte dell'assessorato Regionale) la cui mancanza (giustificava) l'imputazione di abuso d'ufficio nella forma del tentativo" (pagg. 17 - 18 sent. Trib.).
Le considerazioni fin qui svolte consentono di ritenere, in conclusione, che il ricorso proposto nell'interesse del CE debba essere rigettato e che esso ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2004.
Depositato in cancelleria il 16 luglio 2004