Sentenza 17 marzo 1999
Massime • 1
La contravvenzione consistente nella violazione di prescrizioni tecniche stabilite dai decreti attuativi della legge concernente le costruzioni in zone antisismiche (art. 3 e 20 della L. 2 febbraio 1974 n.64) ha natura permanente in quanto la condotta antigiuridica si protrae nel tempo e può sempre cessare per volontà dell'agente. La cessazione della permanenza si identifica nell'esaurimento dell'attività edilizia ovvero con il completamento della costruzione illegittima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/03/1999, n. 5299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5299 |
| Data del deposito : | 17 marzo 1999 |
Testo completo
composta dagli ill.mi signori: Udienza pubblica
Dott. Giovanni Pioletti Presidente del 17/3/1999
1. Dott. Raffaele Raimondi Consigliere SENTENZA
2. Dott. Guido De Maio Consigliere N. 898
3. Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Carlo M. Grillo Consigliere N. 34519/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso Proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Foggia
avverso la sentenza n. 114/98 del 14/2/98 pronunciata dal G.I.P. presso la Pretura di Foggia nel procedimento penale
contro
BU TT, nato a [...] il [...], DI CI MI, nato a [...] il [...], AT RA, nato a [...] l'[...].
-Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
-udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Carlo M. Grillo;
-udite le conclusioni del F.M. , in persona del S. Procuratore Generale L. Ciampoli, che chiede dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
-udito il difensore, avv. G. Fini, che si associa alle conclusioni del P.G.;
la Corte osserva:
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in premessa, il G.I.P. presso la Pretura di Foggia dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati indicati in premessa, in ordine alle contravvenzioni di cui agli artt. 3-17-18-20 L. n. 64/1974, accertate il 3/5/94, perché estinte per prescrizione.
Ricorre per cassazione il P.M., deducendo erronea applicazione di legge, in quanto il G.I.P. non ha tenuto conto che le contravvenzioni in esame hanno natura permanente, per cui l'antigiuridicità del fatto si protrae fino a quando non intervenga una causa volontaria o autoritativa di cessazione di essa.
Il ricorso è infondato.
Innanzi tutto è necessario operare un distinguo;
delle tre contravvenzioni contestate all'imputato -rispettivamente relative agli artt. 17 (capo "a" della rubrica), 18 (capo "b") e 3 (capo "c") della L. n. 64/1974- le prime due (omesso preavviso di inizio attività all'Ufficio del Genio Civile con deposito del relativo progetto e inizio lavori senza preventiva autorizzazione scritta) hanno natura di reati formali, tant'è che l'effettiva pericolosità della costruzione realizzata è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza di esse, mentre invece l'ultima contravvenzione (inosservanza delle norme tecniche prescritte dai decreti attuativi della legislazione concernente le costruzioni in zone sismiche) ha natura sostanziale.
Ne consegue, secondo l'orientamento prevalente di questa Corte Suprema (ex plurimis: Sez. III, 12 febbraio 1999, PM/Nuzziello; Sez. III, 12 febbraio 1999, PM/Lauriola; Sez. III, 22 aprile 1998, PM/Grieco; Sez. III, 14 marzo 1997 "c.c. 21 febbraio 1997", n. 751, PM/Vairo, mass. 207. 636; Sez. III, 22 novembre 1995 "ud. 12 ottobre 1995 n. 1902", n. 11325, Banckueht ed altri, mass. 202.94 2), che le prime due contravvenzioni sono reati istantanei, che si consumano nel luogo e nel momento in cui il soggetto inizia l'attività di edificazione avendo omesso i previ adempimenti richiesti ovvero senza l'autorizzazione scritta della competente autorità, mentre quella prevista dall'art. 3 ha natura permanente, in quanto la condotta violatrice del precetto si protrae nel tempo e può sempre cessare per volontà dell'agente.
Una prima conclusione cui si approda è, dunque, l'infondatezza del ricorso in relazione alle contravvenzioni previste ai capi a) e b) della rubrica che, avendo natura istantanea e prevedendo la sola pena pecuniaria, sono sicuramente estinte per prescrizione ai sensi degli artt. 157 e 160 c.p., essendo state accertate il 3/5/94. Il problema sorge, pertanto, solo in ordine alla terza contravvenzione, indicata al capo c) della rubrica, essendovi orientamenti contrastanti circa l'individuazione del momento di cessazione della permanenza: se con l'esaurimento dell'attività edilizia, ovvero -comunque- fino alla demolizione o adeguamento delle opere non conformi.
Questo Collegio ritiene di seguire il primo orientamento, sebbene con un'ulteriore precisazione, reputando che l'inosservanza delle prescrizioni tecniche stabilite dai decreti attuativi della legislazione concernente le costruzioni in zone sismiche si realizzi compiutamente, e può essere quindi definitivamente accertata, quando l'opera cui esse si riferiscono venga completata o comunque i lavori siano definitivamente finiti;
il riferimento al perdurare dell'attività edilizia tout court, invero, può essere ingannevole in quanto la stessa è suscettibile di interruzioni più o meno lunghe, le quali non inibiscono all'agente -prima dell'ultimazione dell'opera- di adeguarsi alla normativa antisismica. L'altro orientamento, ispirato al superiore interesse del costante controllo del territorio in zone sismiche da parte dell'autorità amministrativa, sebbene moralmente lodevole, appare non facilmente conciliabile con la consolidata interpretazione giurisprudenziale e dottrinaria della analoga e limitrofa normativa edilizia ed urbanistica.
Invero, al pari di quanto avviene pacificamente nei casi di costruzione edilizia in totale difformità dalla concessione, in assenza di essa, o in violazione di specifici vincoli ambientali ed urbanistici, pur permanendo la non conformità dell'opera realizzata rispetto a quella consentita o assentita e pur essendo sempre possibile un adeguamento successivo da parte dell'agente ai dettami dell'autorità amministrativa, con evidenti vantaggi a fini soprattutto extra-penali (evitare la demolizione del manufatto o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi), la condotta antigiuridica dello stesso si esaurisce col completamento della costruzione illegittima, momento in cui quindi cessa inesorabilmente la permanenza del reato.
Ne consegue che anche la contravvenzione di cui all'art. 3 L. n.64/1974, quantunque avente natura permanente, debba ritenersi prescritta, non emergendo dalle risultanze processuali che l'attività edilizia nel caso di specie si sia protratta oltre la data di accertamento del fatto (3/5/94).
Il ricorso del P.M. è pertanto infondato.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 1999