Sentenza 8 novembre 2006
Massime • 1
In presenza di una causa estintiva del reato non è applicabile la regola probatoria, prevista dall'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., da adottare quando il giudizio sfoci nel suo esito ordinario, ma è necessario che la prova dell'innocenza emerga "positivamente" dagli atti, senza necessità di ulteriori accertamenti: da ciò consegue che l'art. 129 cod. proc. pen. non trova applicazione in caso di incertezza probatoria o di contraddittorietà degli elementi di prova, anche se in tali casi potrebbe ugualmente pervenirsi all'assoluzione dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/11/2006, n. 2619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2619 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 08/11/2006
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1345
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 008388/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IT NA, N. IL 05/07/1973;
avverso SENTENZA del 25/10/2002 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. SALZANO Francesco, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Udito, per la parte civile, l'avv. MOSCHESE Patricia, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. LA GRECA Giuseppe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
1) Il Tribunale di Velletri, sez. dist. di Frascati, con sentenza 10 gennaio 2001 ha assolto AN IO per non aver commesso il fatto dal delitto di omicidio colposo in danno di D'AN NI e condannato IT NA alla pena ritenuta di giustizia per il medesimo reato oltre al risarcimento dei danni a favore delle costituite parti civili.
I primi giudici hanno affermato la penale responsabilità della predetta - nella sua qualità di direttrice e responsabile organizzativa della casa di cura villa Margherita sita in Rocca Priora - per avere ospitato nella struttura indicata la persona offesa senza un preventivo e controllo medico atto a valutare l'adeguatezza della struttura in considerazione delle patologie che la paziente presentava e senza sottoporla ad un adeguato monitoraggio in relazione alla diagnosi di dimissione e affidandola alle sole cure del personale infermieristico. Circostanze che impedivano di accertare un aggravamento delle sue condizioni di salute con conseguente coma diabetico da cui derivava la morte verificatasi il 27 giugno 1994.
Giudicando sull'appello proposto dalla MI la Corte d'Appello di Roma, con sentenza 25 ottobre 2002, ha concesso all'imputata le attenuanti generiche negate dal primo giudice;
ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di omicidio colposo addebitato all'imputata e ha confermato le statuizioni civili ritenendo provata la responsabilità dell'imputata.
2) Contro la sentenza della Corte d'Appello ha proposto ricorso IT NA deducendo i seguenti motivi di censura:
- la violazione degli artt. 568 e 586 c.p.p., nonché il vizio di motivazione, per avere, la sentenza impugnata, erroneamente ritenuto che l'ordinanza dibattimentale che respinge la richiesta di esclusione della parte civile non fosse impugnabile;
- la violazione dell'art. 78 c.p.p., lett. d, per aver confermato l'ammissibilità della costituzione di parte civile malgrado la mancata indicazione della causa petendi;
- il medesimo vizio con riferimento alla mancata indicazione sia delle generalità della persona nei cui confronti è avvenuta la costituzione di parte civile sia delle generalità delle persone che intendevano costituirsi parte civile;
- la violazione dell'art. 78 c.p.p., lett. c, per mancanza (o comunque insufficiente determinazione) dell'oggetto della procura speciale alle liti;
- la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, per contraddittorietà e illogicità della motivazione, nonché travisamento del fatto, in ordine al presunto comportamento omissivo addebitato alla ricorrente. Si sostiene, nel ricorso, che non esisteva alcun obbligo giuridico di istituire, all'interno di una casa di riposo, un presidio sanitario stabile;
e infatti la paziente D'AN NI era stata sottoposta, prima dell'ingresso nella struttura, ad una visita da parte del dott. BEVILACQUA che aveva ritenuto adeguata la struttura e ciò è stato confermato dal consulente tecnico dell'accusa che ha ritenuto che la paziente avrebbe potuto anche rimanere presso la sua abitazione purché sottoposta a controlli periodici da parte di un medico. Controlli cui la paziente è stata sottoposta all'interno della casa di cura che garantiva anche una continua assistenza infermieristica;
- il medesimo vizio con riferimento alla ritenuta esistenza del rapporto di causalità tra la presunta condotta omissiva e l'evento. Del tutto apodittica sarebbe l'affermazione che la mancata predisposizione di un presidio medico e le carenze del personale paramedico abbiano cagionato l'insorgenza del coma diabetico e il decesso della paziente;
il coma diabetico può infatti essere provocato da cause diverse e, secondo il c.t. dell'accusa, anche una adeguata terapia antidiabetica non avrebbe necessariamente scongiurato il verificarsi dell'evento;
- l'erronea applicazione dell'art. 43 c.p., nonché il vizio di motivazione, in relazione all'esistenza dell'elemento soggettivo del reato. La colpa della ricorrente doveva essere esclusa in base al principio dell'affidamento nel senso che la compatibilità della struttura con le condizioni di salute della paziente non potevano essere valutate dalla MI, che non possiede le necessarie competenze e che quindi si è affidata ad un medico, il dott. BEVILACQUA, per verificare la compatibilità della struttura con le condizioni di salute della paziente sulla cui competenza poteva e doveva quindi fare affidamento;
- la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, il travisamento del fatto nonché l'erronea applicazione della legge penale con riferimento sia all'esistenza di una posizione di garanzia della ricorrente (non esistendo alcuna prova dello svolgimento di fatto, da parte sua, delle funzioni di responsabile organizzativo della struttura ed anzi essendo stata smentita, questa ipotesi, dagli esiti dell'istruzione dibattimentale);
- la violazione dell'art. 2947 c.c., in riferimento all'art. 157 c.p., per non aver dichiarato prescritta l'azione risarcitoria civile non essendo idonei, gli atti interruttivi della prescrizione penale, ad avere effetto anche ai fini della prescrizione civile. Ai motivi di ricorso dell'imputata ha replicato il difensore delle parti civili con memoria difensiva con la quale si evidenzia l'improprietà del richiamo alla sentenza delle sezioni unite - che aveva affermato il principio sulla impugnabilità dell'ordinanza che respinge le richieste di inammissibilità o esclusione della parte civile - trattandosi di un caso di applicazione di pena e quindi non equiparabile al caso in esame.
L'esponente poi ribadisce le ragioni che fanno ritenere infondate le eccezioni riguardanti la regolarità della costituzione di parte civile (in particolare quelle che riguardano l'eccepita violazione dell'art. 78 c.p.p., lett. c e d) e contesta l'interpretazione che nel ricorso viene data all'art. 2947 c.c. ribadendo le ragioni che non consentono di ritenere prescritta l'azione risarcitoria. Quanto ai motivi che si riferiscono agli effetti penali della sentenza nella memoria si precisa che essendo stato, il reato, dichiarato prescritto non possono essere dedotti vizi di motivazione e che le censure si risolvono in una diversa valutazione dei fatti rispetto a quanto motivatamente ritenuto dai giudici di merito. 3) Passando all'esame dei motivi di ricorso va premesso che, dal tenore delle censure proposte, non emerge in modo sufficientemente chiaro se la ricorrente abbia inteso impugnare la sentenza della Corte di merito soltanto sotto il profilo delle statuizioni di natura civile ovvero se oggetto delle censure siano anche le statuizioni di natura penale e l'impugnazione sia diretta all'applicazione del secondo comma dell'art. 129 c.p.p.. Il contenuto di carattere generale di alcuni motivi (in particolare di quelli che si riferiscono alla colpa, alla causalità e alla posizione di garanzia) fa propendere per un'interpretazione dell'impugnazione nel senso più ampio da ritenere quindi estesa sia agli effetti penali che a quelli civili.
Vanno dunque premessi, all'esame specifico dei motivi di ricorso, alcuni principi che disciplinano il rapporto tra l'accertamento della responsabilità penale e l'obbligo, per il giudice, di immediata applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2, in presenza di una causa estintiva del reato.
Com'è noto il presupposto per l'applicazione della norma indicata è costituito dall'evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato. In questo caso la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla causa di estinzione del reato ed è fatto obbligo al giudice di pronunziare la relativa sentenza. I presupposti per l'immediato proscioglimento (l'inesistenza del fatto, l'irrilevanza penale, il non averlo l'imputato commesso) devono però risultare dagli atti in modo incontrovertibile tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in considerazione della chiarezza della situazione processuale.
In presenza di una causa estintiva del reato non è quindi più applicabile la regola probatoria, prevista dall'art. 530 c.p.p., comma 2, da adottare quando il giudizio sfoci nel suo esito ordinario, ma è necessario che emerga "positivamente" dagli atti, e senza necessità di ulteriori accertamenti, la prova dell'innocenza dell'imputato (cfr. Cass., sez. 5^, 2 dicembre 1997 n. 1460, Fratucello;
sez. 1^, 30 giugno 1993 n. 8859, Mussone). È stato affermato che, in questi casi, il giudice procede, più che ad un apprezzamento", ad una "constatazione" (Cass., sez. 6^, 25 marzo 1999 n. 3945, Di Pinto;
25 novembre 1998 n. 12320, Maccan). Da ciò consegue altresì che non è consentito al giudice di applicare l'art. 129 c.p.p. in casi di incertezza probatoria o di contradditorietà degli elementi di prova acquisiti al processo anche se, in tali casi, ben potrebbe pervenirsi all'assoluzione dell'imputato per avere, il quadro probatorio, caratteristiche di ambivalenza probatoria.
Coerente con questa impostazione è anche la uniforme giurisprudenza di legittimità che, fondandosi anche sull'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità, esclude che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre all'annullamento con rinvio, possa essere rilevato dal giudice di legittimità che, in questi casi, deve invece dichiarare l'estinzione del reato (cfr. la citata sentenza Maccan della 5^ sezione ed inoltre sez. 1^, 7 luglio 1994 n. 10822, Boiani). In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione che gli impone l'obbligo della immediata declaratoria della causa di estinzione del reato.
Ma questi principi sono applicabili, per quanto attiene alla responsabilità penale dell'imputato nei casi in cui sia stata proposta l'azione civile nel processo penale, solo nel giudizio di primo grado all'esito del quale non può il giudice dichiarare estinto il reato e pronunziarsi sull'azione civile (cfr. Cass., sez. 4^, 1 ottobre 1993 n. 10471). Nel giudizio d'impugnazione, in presenza di una condanna al risarcimento dei danni o alle restituzioni pronunziata dal primo giudice (o dal giudice d'appello) ed essendo ancora pendente l'azione civile, il giudice penale, secondo il disposto dell'art. 578 c.p.p., è tenuto, quando accerti l'estinzione del reato per amnistia o prescrizione, ad esaminare il fondamento della medesima azione. In questi casi la cognizione del giudice penale, sia pure ai soli effetti civili, rimane integra e il giudice dell'impugnazione deve verificare senza alcun limite l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno il fondamento della condanna alle restituzioni o al risarcimento pronunziata dal primo giudice (o dal giudice d'appello nel caso in cui l'estinzione del reato venga pronunziata dalla Corte di Cassazione). Insomma deve essere ritenuto un principio inderogabile del processo penale quello secondo cui la condanna al risarcimento o alle restituzioni può essere pronunziata solo se il giudice penale ritenga accertata la responsabilità penale dell'imputato; anche se l'estinzione del reato non gli consente di pronunziare condanna penale.
4) Il caso di specie presenta aspetti peculiari anche se la Corte di merito si è correttamente ispirata principi ricordati. Ha infatti valutato l'inesistenza della prova dell'innocenza dell'imputata dichiarando estinto il reato per i fini penali e questa statuizione sarà esaminata ai soli fini della verifica dell'esistenza di una "prova evidente" di innocenza.
Ma, dovendosi accertare l'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie penale al fine di definire la domanda relativa all'azione civile, tuttora pendente davanti al giudice penale di legittimità, questa Corte dovrà poi esaminare i motivi di ricorso dell'imputata che si riferiscono alla correttezza dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale.
Solo se queste censure si riveleranno infondate potrà quindi procedersi all'esame dei motivi che si riferiscono all'accertamento della responsabilità penale sia pure ai soli fini civilistici. L'azione civile nel processo penale può infatti ritenersi esistente solo se correttamente proposta;
se infatti se ne verificasse l'inammissibilità o altra causa che inibisce al giudice penale di pronunziarsi sull'azione civile è evidente che l'accertamento della responsabilità ai fini civili non potrebbe che essere riservata al giudice civile mediante l'esercizio della relativa azione in sede propria.
5) Passando all'esame dei motivi che si riferiscono alla responsabilità penale della IT si osserva che, pur essendo la sentenza impugnata carente quanto alla motivazione sull'esistenza del rapporto di causalità, non può ritenersi che, dal testo della sentenza impugnata appaia evidente l'innocenza dell'imputata. Ai limitati fini dell'applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2, può infatti osservarsi che risultano sufficientemente motivate le parti della sentenza che riguardano l'elemento soggettivo del reato e la posizione di garanzia dell'imputata.
Quanto al primo elemento (la colpa) è infatti incensurabile nel giudizio di legittimità l'accertamento riguardante l'inidoneità della casa di riposo ad ospitare una persona affetta dalle patologie che la persona offesa presentava. Non solo è stato accertato che la casa di cura era priva di presidio medico ma anche l'assistenza infermieristica non era continuativa tanto che, due giorni prima del decesso, i familiari della ricoverata avevano dovuto chiamare la guardia medica per l'improvviso aggravamento delle condizioni di salute della ricoverata di cui nessuno si era accorto. Improprio è dunque il richiamo che fa la ricorrente al principio di affidamento;
la visita iniziale del dott. BEVILACQUA poteva valere ad escludere la colpa per aver accettato il ricovero ma non certo la completa carenza di assistenza - incensurabilmente accertata dai giudici di merito - nel periodo successivo anche in considerazione dell'età avanzata della paziente (83 anni) e delle patologie che la medesima presentava.
Analogamente incensurabili nel giudizio di legittimità sono da considerare le conclusioni contenute nella sentenza impugnata in merito all'esistenza di una posizione di garanzia in capo all'imputata che i giudici di merito hanno ritenuto esistente, in base agli accertamenti istruttori svolti nel giudizio, essendo emerso che la ricorrente, anche se solo successivamente ha assunto formalmente questa carica, di fatto svolgeva funzioni di direttrice e responsabile organizzativa della casa di cura all'epoca del ricovero della D'AN nella medesima struttura.
Carente è invece la motivazione della sentenza impugnata sotto il profilo dell'accertamento del rapporto di causalità tra la violazione delle regole di condotta correttamente addebitata all'imputata e il verificarsi dell'evento. La sentenza impugnata si limita infatti ad individuare, tra le concause del decesso, le carenze indicate precisando che un costante monitoraggio medico sulla paziente avrebbe impedito l'insorgere del coma diabetico e il conseguente decesso. Ciò in base a non meglio precisata "norma di comune esperienza".
È evidente l'insufficienza motivazionale di questa affermazione non avendo esplicitato la Corte di merito le caratteristiche della malattia ne' indicato accertamenti di esperti utilizzati nel processo o studi di natura scientifica idonei a dimostrare che la tempestività dell'intervento - tenuto conto delle specifiche caratteristiche del caso - avrebbe consentito di evitare il verificarsi dell'evento in termini di elevata credibilità razionale. E l'apodittico richiamo ad una massima di esperienza - della quale non vengono precisati contenuto e ambito di conoscibilità - non vale certo a sanare la mancanza di motivazione sul punto.
Ma la carenza indicata si risolve comunque in un vizio di motivazione che, per le considerazioni già svolte, nel caso di reato estinto non consente l'annullamento con rinvio.
Ne consegue il rigetto del ricorso per quanto riguarda gli effetti penali.
6) Più complessa è la situazione per quanto riguarda le analoghe censure rivolte alla sentenza impugnata sotto il profilo dell'azione civile.
Preliminare all'esame dei motivi di ricorso proposti sulla responsabilità ai fini civili (e quindi con i criteri del più ampio sindacato necessario ai fini dell'accertamento della penale responsabilità) è però l'esame del motivo che riguarda il mancato accoglimento dell'eccezione, proposta dall'imputata, relativa alla dedotta inammissibilità della costituzione di parte civile da parte dei prossimi congiunti di D'AN NI.
La Corte di merito ha ritenuto che l'ordinanza del primo giudice, che aveva respinto la richiesta di dichiarazione di inammissibilità della costituzione di parte civile (per la mancata indicazione della causa pretendi;
per la mancata indicazione delle generalità della persona nei cui confronti era avvenuta la costituzione di parte civili e delle generalità delle persone che intendevano costituirsi parte civile;
per la mancanza o comunque l'insufficiente determinazione dell'oggetto della procura speciale alle liti) non fosse impugnabile in base al principio di tassatività delle impugnazioni e ha quindi dichiarato inammissibile il motivo di appello sul punto.
Il motivo di ricorso sul punto è fondato essendo palesemente erronea la decisione della Corte di merito sull'affermazione di non impugnabilità dell'ordinanza che ammette la parte civile o respinge la richiesta di esclusione della medesima parte.
Come affermato dalle sezioni unite di questa Corte (sentenza 19 maggio 1999 n. 12, Pediconi) mentre è sicuramente inoppugnabile l'ordinanza che abbia dichiarato inammissibile la costituzione di parte civile o escluso la medesima parte civile (perché con questa decisione il danneggiato perde la qualità di parte che non può rivivere in un diverso grado) è sempre impugnabile, per il disposto dell'art. 586 c.p.p., comma 1, l'ordinanza che abbia rigettato la richiesta di inammissibilità della medesima costituzione o di esclusione di essa.
La sentenza impugnata va dunque annullata nella parte in cui, invece di esaminare le censure proposte contro l'ordinanza che rigettava le eccezioni proposte contro la costituzione di parte civile, ha (implicitamente) ritenuto inammissibile il motivo di ricorso in conseguenza della ritenuta non impugnabilità dell'ordinanza. 7) Quali sono le conseguenze dell'annullamento della sentenza impugnata sul punto indicato?
Il problema non è di facile soluzione perché, non essendo più in discussione la penale responsabilità dell'imputata e trattandosi dell'annullamento di una statuizione che riguarda esclusivamente l'esercizio dell'azione civile nel processo penale diviene applicabile l'art. 622 c.p.p. che attribuisce al giudice civile competente per valore in grado di appello l'esame delle disposizioni o dei capi annullati.
Nel nostro caso però l'annullamento viene ad incidere su statuizioni irrilevanti nel giudizio di rinvio perché - a differenza di quanto avverrebbe se fosse pronunziato annullamento con rinvio al giudice penale anche ai fini penali - la costituzione di parte civile e le ulteriori statuizioni di natura processuale, che formano oggetto dei motivi di ricorso riguardanti la costituzione di parte civile, perdono di funzione e significato nel caso di esercizio dell'azione civile in sede propria.
L'annullamento infatti è avvenuto perché il giudice di appello avrebbe dovuto esaminare le censure proposte contro l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di inammissibilità o esclusione della parte civile. Ma al giudice civile di rinvio non compete di esaminare e decidere le questioni processuali proposte nel processo penale, sia pure riguardanti la parte civile, proprio perché nella sede propria possono essere esaminate esclusivamente le questioni processuali attinenti al rito che disciplina il processo e non quelle di un diverso processo anche se la decisione della Corte di legittimità è stata in questa sede adottata.
E allora la soluzione più ragionevole di questo problema - escluso che possa operarsi il rinvio al giudice penale per l'inequivoca ed omnicomprensiva previsione dell'art. 622 c.p.p., ricordato che non consente di escludere dal suo ambito gli annullamenti per ragioni esclusivamente processuali - sembra quella che sia la Corte di Cassazione ad esaminare le eccezioni proposte contro la costituzione di parte civile mentre al giudice del rinvio potranno essere devolute solo le questioni che attengono alla pretesa civilistica. Da un punto di vista formale non si pone in contrasto con questa soluzione la natura delle eccezioni formulate dalla ricorrente perché, trattandosi di questioni di natura processuale, la Corte di Cassazione è anche giudice del fatto e quindi l'esame delle censure rientra pienamente nelle sue attribuzioni e non richiede alcuna valutazione discrezionale riservata al giudice di merito. Per altro verso la soluzione appare obbligata anche dal punto di vista dell'efficacia del giudicato penale nel giudizio civile relativo al risarcimento del danno. Il presente giudizio di legittimità è l'ultimo grado di giudizio penale e quindi va deciso definitivamente se l'azione civile nel processo penale sia stata correttamente esercitata derivando, dal giudicato penale, gli effetti previsti dall'art. 651 c.p.p., e ss., che sono ricollegati anche alla partecipazione del danneggiato al processo penale. 8) Passando all'esame delle eccezioni riguardanti la costituzione di parte civile - che la Corte di merito non ha ritenuto possibile esaminare per la ritenuta inammissibilità dell'impugnazione dell'ordinanza - va rilevata anzitutto l'infondatezza del motivo che si riferisce alla ritualità della costituzione di parte civile per mancata indicazione, nell'atto di costituzione, della causa petendi. A parere della Corte pur essendo i presupposti dell'azione civile nel processo penale disciplinate (nelle parti non regolate dal codice di procedura penale) dalle norme civilistiche, sostanziali e processuali, le caratteristiche della costituzione della parte civile impongono che determinati principi vengano adattati alle caratteristiche del processo penale.
L'indicazione della causa petendi è fondamentale nel processo civile (art. 163 c.p.c., comma 3, n. 4) per consentire al convenuto di difendersi sulla domanda contro di lui proposta. Nel processo penale, che viene avviato con la formulazione dell'imputazione da parte del Pubblico Ministero, la causa petendi - la cui indicazione è espressamente richiesta dall'art. 78 c.p.p., comma 1, lett. d - è peraltro, nella generalità dei casi, implicita nella formulazione dell'imputazione e nell'esercizio dell'azione penale per quel determinato reato.
L'imputato ben conosce da che cosa deve difendersi anche sull'azione civile proposta dal danneggiato perché si tratta dei danni cagionati dal reato che gli è stato contestato (o delle restituzioni ad esso conseguenti), ferma restando la necessità di indicazione espressa delle ragioni poste a fondamento della domanda quando questa corrispondenza non esista (v. in questo senso Cass., sez. 2^, 27 ottobre 1999 n. 13815, Attinà; sez. 5^, 27 aprile 1999 n. 6910, Mazzella;
sez. 5^, 20 agosto 1998 n. 12599, Alberini;
in senso difforme l'unico precedente che si rinviene è costituito dalla meno recente Cass., sez. 2^, 7 maggio 1996 n. 8723, Schiavo). Ancor più evidente è l'infondatezza del motivo che si riferisce alla mancata indicazione delle generalità della persona nei cui confronti viene esercitata l'azione civile ovvio essendo che, nel processo penale, non può che trattarsi dell'imputato compiutamente generalizzato negli atti del processo.
Quanto alle generalità delle persone che si sono costituite parte civile l'indicazione del solo nome e cognome è da ritenere insufficiente solo se ciò non valga a identificare le persone che esercitano l'azione civile ovvio essendo che, in caso di contestazione, la parte dovrà provvedere a indicare le generalità complete e il titolo che la legittima all'esercizio dell'azione civile.
9) in esito alle considerazioni svolte vanno dunque rigettati i motivi di ricorso che si riferiscono al corretto esercizio dell'azione civile nel processo penale mentre dovrà essere riservato al giudice civile del rinvio l'esame dei motivi sui quali il giudice di appello non si è pronunziato ovvero si è pronunziato incorrendo nel vizio di motivazione.
La pronunzia di annullamento si estende dunque, come si è già accennato, alla statuizione sull'esistenza del rapporto di causalità tra la condotta colposa e l'evento verificatosi. Vizio che, per le ragioni già evidenziate, non consente un annullamento ai fini penali in caso di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione;
mentre la motivazione sul punto può essere ritenuta mancante ai fini civili per cui la sentenza impugnata va annullata ai fini civili su questo punto e su quello ulteriore (l'asserita intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria civile) sul quale la Corte di merito è parimenti mancante di motivazione, malgrado formasse oggetto di uno specifico motivo di appello.
In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alle statuizioni civili, nei limiti indicati (rapporto di causalità e prescrizione dell'azione risarcitoria) con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, con il rigetto di tutti gli ulteriori motivi dedotti nel ricorso.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili e rinvia per nuovo esame sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello al quale rimette anche il regolamento delle spese tra le parti di questo grado di giudizio.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2007