Note all'art. 6:
- Il testo dell' art. 5 della legge n. 349/1986 (per il titolo si veda la nota precedente) e' il seguente:
"Art. 5. - 1. I territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale sono individuati, a norma dell' art. 83, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , su proposta del Ministro dell'ambiente.
2. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali.
3. Il Ministro dell'ambiente impartisce agli enti autonomi e agli altri organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza.
Propone altresi' al Consiglio dei Ministri norme generali di indirizzo e coordinamento per la gestione della aree protette di carattere regionale e locale".
- Il testo dell' art. 7 della legge n. 59/1987 (Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente) e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Il Ministro dell'ambiente, nelle aree individuate come zone da destinarsi a parchi nazionali e riserve naturali statali, puo' adottare, sentite le regioni e gli enti locali interessati ovvero decorsi trenta giorni della data di richiesta del parere senza che questo sia stato espresso, le necessarie misure di salvaguardia con le quali puo' essere vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, puo' adottare misure di salvaguardia a tutela delle aree individuate come zone da destinare a riserve marine. Con il provvedimento che prescrive le misure di salvaguardia, possono essere vietate la trasformazione e l'utilizzazione dell'area, nonche' la pesca.
3. Il provvedimento di salvaguardia e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. E' facolta' del Ministro dell'ambiente graduare il contenuto della misura di salvaguardia in relazione alle esigenze del caso".
- Il testo dell' art. 18 della legge n. 865/1971 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847 , ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) e' il seguente:
"Art. 18. - Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, ai fini dell'applicazione del precedente art. 16 procedono alla delimitazione dei centri edificati con deliberazione adottata dal consiglio comunale. In pendenza dell'adozione di tale deliberazione, il comune dichiara con delibera consiliare, agli effetti del procedimento espropriativo in corso, se l'area ricade o meno nei centri edificati.
Il centro edificato e' delimitato, per ciascun centro o nucleo abitato, del perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuita' ed i lotti interclusi.
Non possono essere compresi nel perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi a le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione.
Ove decorra inutilmente il termine previsto al primo comma del presene articolo, alla delimitazione dei centri edificati provvede la regione".
- Il testo dell' art. 31, primo comma, lettere a) e b), della legge n. 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale) e' il seguente:
"Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono cosi' definiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso".
- Il testo dell'art. 27 (Demolizione di opere), secondo , terzo e quarto comma, della legge n. 47/1985 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e' il seguente:
"I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee iscritte all'albo nazionale dei costruttori, indicate in numero di almeno cinque dal provveditore regionale alle opere pubbliche.
Nel caso di impossibilita' di affidamento dei lavori, il sindaco ne da' notizia al prefetto, il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa iscritta all'albo nazionale dei costruttori se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta.
Il rifiuto ingiustificato da parte dell'impresa di eseguire i lavori comporta la sospensione dall'albo per un anno".
- Il testo dell'art. 8, comma 4, della citata legge n. 349/1986 (si veda in nota all'art. 4) e' il seguente:
"4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonche' del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile".
- Il R.D. n. 639/1910 approva il testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.