Cass. pen., sez. III, sentenza 24/04/2002, n. 20807
CASS
Sentenza 24 aprile 2002

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In presenza di una causa estintiva del reato, il proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., comma 2, cod. proc. pen., si impone ogni volta che sussista l'evidenza della prova di innocenza dell'imputato alla quale è equiparata la mancanza totale della prova di responsabilità, mentre non trova applicazione nella sua assolutezza l'ulteriore equiparazione tra mancanza totale e insufficienza o contraddittorietà della motivazione di cui all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. quando sussista un concorso processuale di cause di proscioglimento, poiché altrimenti verrebbe a vanificarsi il criterio della "evidenza" posto dal legislatore per risolvere il predetto concorso.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 24/04/2002, n. 20807
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20807
Data del deposito : 24 aprile 2002

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