Sentenza 24 aprile 2002
Massime • 1
In presenza di una causa estintiva del reato, il proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., comma 2, cod. proc. pen., si impone ogni volta che sussista l'evidenza della prova di innocenza dell'imputato alla quale è equiparata la mancanza totale della prova di responsabilità, mentre non trova applicazione nella sua assolutezza l'ulteriore equiparazione tra mancanza totale e insufficienza o contraddittorietà della motivazione di cui all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. quando sussista un concorso processuale di cause di proscioglimento, poiché altrimenti verrebbe a vanificarsi il criterio della "evidenza" posto dal legislatore per risolvere il predetto concorso.
Commentari • 3
- 1. Concorso di formule assolutorie: prevale quella più liberatoriaAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 14 marzo 2018
- 2. Braccio di ferro fra regole di giudizio in fasi e gradi diversi del processoAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 13 ottobre 2009
- 3. Il proscioglimento di merito non prevale sulla declaratoria di prescrizioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 settembre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/04/2002, n. 20807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20807 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Presidente - del 24/04/2002
Dott. CLAUDIO VITALONE - Consigliere - SENTENZA
Dott. ALFREDO TERESI - Consigliere - N. 978
Dott. VINCENZO TARDINO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARIO GENTILE - Consigliere - N. 30465/2001
sull'impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Milano avverso la sentenza emessa da quel Tribunale il
12 gennaio 2001 nei confronti di UM AR, LO IA e
AB LA;
sentita la relazione del Consigliere Claudio Vitalone;
ascoltate le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del
Dott. Gioacchino Izzo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità
del ricorso,
udito il difensore dell'AR, Avv. Luciano Infelisi, il quale ha chiesto in via principale dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, il suo rigetto;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha proposto impugnazione (appello poi qualificato ricorso) avverso la sentenza in epigrafe, con la quale UM AR, LO IA e AB LA sono stati assolti per insussistenza del fatto dal reato di cui all'art. 5 lett. g) L. 28-3/62, loro contestato per avere distribuito al consumo gomme da masticare denominate "Perlax", contenenti usnato di sodio, additivo chimico non autorizzato dal Ministero della sanità. In Milano con cessazione della permanenza al 20 gennaio 1997.
Il ricorrente rileva che il giudice ha escluso la sussistenza dell'illecito in imputazione, ritenendo che l'acido US non fosse da ricomprendersi nella categoria degli additivi alimentari. E ciò perché a tale sostanza non si poteva riconoscere alcun fine tecnologico, in assenza di un'adeguata classificazione che il giudice stesso aveva però rifiutato di compiere, ritenendola estranea ai suoi compiti. Se fosse corretta tale affermazione - osserva il P.m. ricorrente - il giudice avrebbe dovuto "a fortiori" evitare una pronuncia che finisce implicitamente per autorizzare l'introduzione negli alimenti di sostanze non controllate ne' controllabili dall'Autorità sanitaria perché normativamente non classificate. L'acido US - soggiunge il ricorrente - è una sostanza battericida di interesse farmacologico mai trovata in alcun alimento, ha qualità antimicrobiche e/o deodoranti ed è destinata alla composizione di prodotti cosmetici. Non è un ingrediente tipico dell'alimento chewing gum, non è un aroma ne un estratto naturale. Ancorché proveniente dal lichene islandico è il risultato di un trattamento chimico. Nel caso concreto è stato intenzionalmente aggiunto alla gomma arabica per le sue proprietà rinfrescanti, amaricanti e batteriostatiche e, quindi, è stato utilizzato per le sue evidenti finalità tecnologiche quale agente deodorante e antisettico per rinfrescare l'alito e/o sbiancare i denti. Evidenziato tale fine tecnologico, deve essere considerato un additivo alimentare non consentito, con conseguente riconoscimento della sussistenza della contravvenzione sub B), per la quale si chiede di dichiarare l'estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione.
Il difensore dell'AR ha depositato - ai sensi dell'art. 124 c.p.p. - un'articolata memoria, diffusamente illustrata all'odierna udienza, nella quale ha sottolineato l'inammissibilità dell'impugnazione per diversi e concorrenti aspetti, così didascalicamente riassumibili:
- non sussisterebbe nella specie alcun interesse del p.m. al gravame, posto che non vi sarebbe alcuna lesione concreta ed attuale di situazioni giuridicamente rilevanti da rimuovere;
- il mezzo deliberatamente usato è stato l'appello ed i contenuti dell'atto sono rappresentati da considerazioni di merito, che non possono trovare ospitalità nello scrutinio di legittimità. Non si può pertanto procedere ad una conversione dell'appello in ricorso, mancando i requisiti di quest'ultimo mezzo;
- i motivi di doglianza sono del tutto aspecifici perché ripropongono stesse questioni di merito già disattese nel primo grado di giudizio.
- il lichene islandico, secondo le concordi emergenze processuali, è un commestibile naturale usato per l'alimentazione umana. Le diverse conclusioni cui è pervenuta questa Corte con la sentenza 18 giugno 1997 n. 3345 (sez. 1^) non sarebbero decisive, attesa la natura meramente cautelare del giudizio in cui furono rese. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile in rito e fondato nei termini di seguito precisati.
In ordine ai profili d'inammissibilità del ricorso segnalati dal p.g. d'udienza e dal difensore dell'AR, va preliminarmente rilevato che l'interesse dei p.m. ad impugnare - avuto riguardo alla sua natura di parte pubblica ed alla fondamentale funzione di vigilanza sul rispetto delle leggi e sulla regolare amministrazione della giustizia che gli è assegnata dall'art. 73 dell'ordinamento giudiziario - va riconosciuto ogni qual volta sia denunciata e ravvisabile la violazione o l'erronea applicazione di una norma giuridica, sempre che tale interesse presenti i caratteri della concretezza e dell'attualità, il pubblico ministero è cioè legittimato ad impugnare ogni qualvolta ravvisi una decisione in qualsiasi modo ingiusta e purché il gravame non tenda a configurarsi come una mera pretesa all'esattezza giuridica della decisione sotto li profilo teorico, ma sia volto a produrre una concreta conseguenza modificativa della pronuncia, indipendentemente dalla circostanza che essa sia favorevole o contraria all'imputato.
Nella specie, la richiesta di applicare la causa estintiva derivante dal decorso del termine prescrizionale ha riguardo alla portata ed agli effetti attuali e concreti. che la specifica decisione liberatoria adottata dal Tribunale è idonea ad indurre. Sul punto va considerato che, astrattamente, la formula assolutoria "perché il fatto non sussiste" non ha riguardo esclusivo al fatto storico costituente il presupposto della fattispecie criminosa, ma può attenere al fatto-reato nella integrità degli elementi della fattispecie materiale: e cioè la condotta - nella sua conformità alla previsione della norma incriminatrice - l'evento ed il rapporto di causalità.
In concreto, il giudice ha assolto gli imputati per l'assenza nell'acido US delle funzioni tecnologiche di cui al D.M. 27 febbraio 1996 n. 209 ed ha perciò ritenuto insustistente una parte significativa della condotta incriminata. La formula richiesta dal ricorrente (prescrizione) tende a risolvere in senso negativo agli imputati (o a lasciare irrisolta) la questione significativa dell'intero processo e - in tal senso - segnala l'esistenza di un interesse ad impugnare non meramente virtuale, ma concreto ed attuale.
La disposizione del 5^ comma, prima parte, dell'art. 568 c.p.p. rende irrilevante la qualificazione attribuita dalla pane che l'ha proposta al mezzo di gravame. Di talché, quando per errore sia stato indicato un mezzo diverso da quello consentito, l'impugnazione si converte ope legis nel rimedio previsto, a prescindere dal suo contenuto, che rileverà nei soli limiti della sua eventuale difformita le previsioni di legge. Diversamente, quando la parte ha facoltà di scegliere fra due mezzi alternativi di impugnazione, materia di misure cautelari - fra richiesta di riesame e come si verifica - in materia di misure cautelari - fra richiesta di riesame e ricorso diretto per cassazione. In tal caso è evidente che se - prescelto lo scrutinio di legittimità - vengano dedotte questioni di esclusivo merito, il ricorso è inammissibile e non può esserne consentita la conversione in istanza di riesame.
Nella specie non è dubbio che l'unico mezzo d'impugnazione consentito era il ricorso per cassazione e tale è stato correttamente qualificato - ai sensi dell'art. 568 comma 5^ secondo inciso c.p.p. - l'atto proposto dal p.m. di Milano. Con tale atto vengono denunciate misinterpretazioni e sostantive violazioni di norme giuridiche delle quali il giudice avrebbe dovuto tener conto nell'applicazione della legge penale: e ciò rende il rimedio ammissibile ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.. Ciò premesso sui profili di validità formale dell'impugnazione, va rilevato che la norma dell'art. 129 cpv, c.p.p., nel regolare il concorso processuale tra una causa di estinzione del reato e una formula di assoluzione nel merito, stabilisce - nel rispetto del "favor rei" - che prevalga la seconda ogni volta che essa sia assistita dall'evidenza della prova d'innocenza dell'incolpato. A tal fine, alla prova positiva dell'innocenza (il fatto non sussiste, l'imputato non l'ha commesso, ecc.) è equiparata la mancanza totale della prova di responsabilità (art. 530, comma secondo c.p.p.), Non così per l'ulteriore equiparazione operata dalla stessa norma (art.530 comma secondo c.p.p.) tra mancanza totale e insufficienza o contraddittorietà della prova, che non può essere invece applicata nella sua assolutezza, quando sussista un concorso processuale di cause di proscioglimento. Che altrimenti, il criterio dell'"evidenza", adottato dal legislatore per disciplinare il predetto concorso, verrebbe di fatto a dissolversi in un sostanziale allineamento con la sua antitesi concettuale ("ambiguità probatoria"), che pure trova ospitalità nella norma in esame (art.530 comma 2 c.p.p.). Mutuata la regola al caso di specie, va osservato che le argomentazioni del ricorrente - anche alla stregua della complessità e delicatezza delle questioni classificatorie, dalla cui soluzione sostantivamente dipende la riconducibilità del fatto accertato alla previsione della norma incriminatrice in contestazione - non consentono di ritenere sussistente la prova dell'innocenza degli imputati.
La stessa sentenza denunciata invero, pur sorretta da un perspicuo apparato argomentativo, ha fatto riferimento problematico alla controversia definitoria, pervenendo però ad una scelta nell'alternativa di giudizio, che lascia consapevolmente irrisolto il tema nodale della funzione tecnologica dell'acido US, rispetto al quale il ricorrente offre valutazioni meritevoli di un approfondimento non consentito dall'immediata operatività della ricordata causa estintiva.
L'impugnata decisione deve essere pertanto annullata senza rinvio perché il fatto ascritto agli imputati è estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto ascritto agli imputati è estinto per sopravvenuta prescrizione. Così deciso in Roma, il 24 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2002