Articolo 27 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
Articolo 26Articolo 28
Versione
1 maggio 2004
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Versione
10 ottobre 2023
Articolo 27
Situazioni di urgenza 1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purche' ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.
Entrata in vigore il 10 ottobre 2023
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