Articolo 308 del Codice penale
Articolo 280 terArticolo 290
Versione
1 luglio 1931
Art. 308.

(Cospirazione: casi di non punibilita')

Nei casi preveduti dagli articoli 304, 305 e 307 non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui l'accordo e' intervenuto o l'associazione e' costituita, e anteriormente all'arresto, ovvero al procedimento:

1° disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento dell'associazione;

2° non essendo promotori o capi, recedono dall'accordo o dall'associazione.

Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del delitto per cui l'accordo e' intervenuto o l'associazione e' stata costituita.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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