Articolo 95 del Codice penale
Articolo 94Articolo 96
Versione
1 luglio 1931
Art. 95.

(Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti)

Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente